CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MIGLIORE, SCOTTO, FAVA, DANIELE FARINA, SANNICANDRO, RICCIATTI, PANNARALE

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1 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI MIGLIORE, SCOTTO, FAVA, DANIELE FARINA, SANNICANDRO, RICCIATTI, PANNARALE Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione Presentata il 9 giugno 2014 ONOREVOLI COLLEGHI! Conformemente all articolo 34 del Trattato sull Unione europea, l atto 2000-C del Consiglio, del 29 maggio 2000, stabilisce la Convenzione relativa all assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell Unione europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 197/1 del 12 luglio Tale Convenzione integra e completa il quadro normativo costituito dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, resa esecutiva dalla legge n. 215 del 1961, e dal relativo protocollo aggiuntivo del 17 marzo 1978 reso esecutivo dalla legge n. 436 del 1985, dalla Convenzione di applicazione dell accordo di Schengen del 14 giugno 1985, resa esecutiva dalla legge n. 388 del 1993, e dal Trattato Benelux di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno La Convenzione si muove nell ambito di una sempre più sentita esigenza di collaborazione internazionale sul piano delle indagini e su quello processuale per un efficace azione di contrasto alla criminalità. Da tempo si lavora nell Unione europea per il coordinamento internazionale dell azione investigativa. La Convenzione va oltre, individuando uno specifico ambito dell azione comune che consenta di operare in tempi reali, favorendo per quanto

2 Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 2440 possibile lo scambio diretto di richieste tra le diverse autorità giudiziarie. La Convenzione, non ancora ratificata dal nostro Paese, risponde alla necessità di migliorare la cooperazione giudiziaria senza pregiudicare le norme che tutelano la libertà; è infatti interesse comune degli Stati membri dell Unione europea assicurare che l assistenza giudiziaria sia attuata in maniera rapida ed efficace, compatibile con i princìpi fondamentali del loro diritto interno e nel rispetto dei diritti individuali. La doverosità e la possibilità di conciliare una più efficace cooperazione giudiziaria e la tutela dei diritti e dei princìpi costituzionali, sono espressamente indicate nel preambolo della stessa Convenzione, in cui si afferma che è necessario «migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell Unione senza pregiudicare le norme che tutelano la libertà individuale» e che tale cooperazione può essere attuata «in maniera rapida ed efficace, compatibile con i princìpi fondamentali del loro diritto interno e nel rispetto dei diritti individuali, nonché dei princìpi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950». Con la presente proposta di legge, pertanto, si chiede la ratifica ormai sempre più necessaria ed urgente della Convenzione, che rappresenta uno strumento di estrema utilità nella lotta alla criminalità nazionale e internazionale; nel testo si prevede, altresì, l attuazione delle norme della Convenzione nel nostro ordinamento. In particolare, è previsto che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge il Governo sia delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, sulla base di princìpi e criteri direttivi per la compiuta attuazione della Convenzione.

3 Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 2440 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Ratifica della Convenzione). 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa all assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, di seguito denominata «Convenzione». ART. 2. (Ordine di esecuzione). 1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall articolo 27 della Convenzione stessa. ART.3. (Delega al Governo). 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la compiuta attuazione della Convenzione, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) previsione di norme volte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale da parte dell Italia verso gli Stati parte della Convenzione, senza pregiudizio delle norme poste a tutela della libertà individuale; b) modifica e integrazione delle disposizioni dell ordinamento al fine di assicurare che l assistenza giudiziaria dell Italia verso gli Stati parte della Convenzione sia attuata in maniera rapida ed

4 Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 2440 efficace, fermo restando il rispetto dei diritti individuali e dei princìpi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848; c) previsione dei necessari adeguamenti dell ordinamento interno al fine di garantire, conformemente a quanto stabilito dalla Convenzione, l assistenza giudiziaria nei procedimenti per l applicazione di sanzioni amministrative con riferimento alle richieste di assistenza giudiziaria ad altri Stati membri dell Unione europea; d) disciplina della procedura e dell esecuzione delle rogatorie, avendo particolare riguardo all utilizzabilità degli atti assunti per la rogatoria, alla possibilità di effettuare indagini e sequestri a fini di confisca, alla previsione dell acquisizione e dell utilizzazione delle informazioni trasmesse spontaneamente dall autorità straniera nonché alla previsione dell irrevocabilità del consenso nell ambito di procedure di cooperazione giudiziaria; e) previsione di forme specifiche di assistenza giudiziaria, quali le condizioni per la restituzione di cose pertinenti al reato conformemente a quanto previsto dall articolo 8 della Convenzione; le procedure e l autorità competente atta a consentire il trasferimento di persone detenute a fini investigativi, ai sensi dell articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione; la previsione della disciplina dell efficacia processuale delle audizioni compiute mediante videoconferenza o conferenza telefonica secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della Convenzione; previsione della possibilità per la polizia giudiziaria o per il pubblico ministero di ritardare od omettere provvedimenti di propria competenza in caso di indagini riguardanti delitti per i quali è prevista l estradizione o quando appare necessaria ai fini della cattura dei responsabili; f) disciplina delle modalità e delle procedure per la costituzione di gruppi investigativi comuni tra le autorità giudi-

5 Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 2440 ziarie degli Stati membri dell Unione europea, qualora il pubblico ministero proceda a indagini collegate con quelle di altre autorità giudiziarie straniere, anche assicurando la necessaria comunicazione del gruppo investigativo comune ai diversi uffici del pubblico ministero; g) disciplina delle richieste, delle informazioni e delle operazioni di intercettazione delle telecomunicazioni all estero, conformemente a quanto stabilito dal titolo III della Convenzione. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su iniziativa dei Ministri della giustizia, degli affari esteri e per gli affari europei, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l esercizio della delega, o successivamente, quest ultimo è prorogato di sessanta giorni. ART. 4. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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