Titolo Riferimento Revisione e data entrata in vigore Approvato da PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA CERTIFICAZIONE DI PERSONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 PR PART PRS/FGAS-304/2008 Rev. 1 del 21/05/2019 IMQ S.p.A. Funzione FV IMQ S.p.A. Società a socio unico Via Quintiliano, 43 20138 Milano Italia
Indice ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO... 3 1.1 GENERALITÀ... 3 1.2 SCOPO DELLA CERTIFICAZIONE... 3 ART. 2. CONDIZIONI GENERALI... 3 2.1 ESAMINATORI... 3 2.5 ISCRIZIONE IN APPOSITI REGISTRI PUBBLICI... 4 ART. 3. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE... 4 3.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CERTIFICAZIONE... 4 3.2 ISTRUZIONE DELLA DOMANDA DI CERTIFICAZIONE... 4 3.3 ITER CERTIFICATIVO... 4 3.4 VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE... 7 ART. 6 MANTENIMENTO, RINNOVO, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE... 7 6.1 MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE... 7 6.2 RINNOVO... 8 Pagina 2 di 8
Art. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1.1 Generalità Le presenti prescrizioni particolari riportano, secondo quanto stabilito al punto 1.2 del Regolamento Generale per la Certificazione di Persone, ulteriori dettagli per il rilascio da parte di IMQ delle certificazioni alle persone fisiche che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra: a. controllo delle perdite di apparecchiature contenenti gas in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO 2 equivalente di gas e non contenenti schiume, a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO 2 equivalente; a. recupero di gas fluorurati ad effetto serra; b. installazione; c. riparazione, manutenzione o assistenza; d. smantellamento. 1.2 Scopo della certificazione NORMATIVA DI RIFERIMENTO Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006; Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006; Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle persone addette alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 304/2008 e n. 306/2008, nonché ai Regolamenti di Esecuzione (UE) 2015/2067 e 2015/2066 e predisposto ai sensi dell art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146. I documenti sopra indicati si intendono nell ultima revisione corrente. Art. 2. CONDIZIONI GENERALI 2.1 Esaminatori L esame viene condotto alla presenza di una Commissione composta da almeno un esaminatore e un sorvegliante. Pagina 3 di 8
2.5 Iscrizione in appositi Registri pubblici Le persone fisiche che presentano domanda di certificazione devono essere iscritte nell apposito Registro di cui all art. 15 del DPR 146/2018. Art. 3. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE 3.1 Presentazione della domanda di certificazione RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL ESAME DI CERTIFICAZIONE Per la richiesta di ammissione all esame è necessario inviare a IMQ S.p.A. (Fax: 02/50991526 E-mail :ambiente@imq.it) entro 10 giorni lavorativi dalla data dell esame prescelta, la domanda di ammissione compilata e firmata in tutte le sue parti e i documenti in essa richiamati. 3.2 Istruzione della domanda di certificazione PREREQUISITI RICHIESTI Per accedere all esame di certificazione il candidato deve: - essere preventivamente iscritto al RTN; - presentare l apposita domanda di certificazione compilata in tutte le sue parti, firmata e corredata dall attestato di iscrizione al RTN. 3.3 Iter certificativo COMPETENZE DA VALUTARE Le competenze e conoscenze oggetto di valutazione sono quelle indicate nell Allegato del Regolamento (CE) 304/2008 e riguardano le seguenti tematiche: 1. Avere una conoscenza di base delle problematiche ambientali pertinenti (cambiamento climatico, protocollo di Kyoto, potenziale di riscaldamento globale dei gas fluorurati ad effetto serra); 2. Avere una conoscenza di base delle norme tecniche pertinenti controlli da effettuarsi prima di mettere in funzione l impianto, dopo un lungo arresto, una manutenzione o una riparazione o durante il funzionamento; 3. Avere una conoscenza di base delle disposizioni del regolamento (CE) n. 842/2006 e dei regolamenti che attuano detto regolamento; 4. Avere una buona conoscenza dei diversi tipi di apparecchiature antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra presenti sul mercato; 5. Avere una buona conoscenza di tipi di valvole, meccanismi di attivazione, manipolazione in condizioni di sicurezza, prevenzione di scarichi e perdite; 6. Avere una buona conoscenza delle attrezzature e degli strumenti necessari per manipolare le sostanze e lavorare in condizioni di sicurezza; Pagina 4 di 8
7. Essere in grado di installare i contenitori dell impianto di protezione antincendio destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra; 8. Conoscere le modalità corrette di spostamento dei contenitori sottopressione contenenti i gas fluorurati ad effetto serra; 9. Saper consultare il registro dell impianto prima di iniziare una ricerca di perdite e individuare le informazioni inerenti ad eventuali problemi ricorrenti o ad aspetti problematici cui prestare attenzione; 10. Saper effettuare un controllo manuale e a vista di tutto l impianto alla ricerca di perdite in base al regolamento (CE) n. 1497/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per gli impianti fissi di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra; 11. Conoscere le pratiche ecocompatibili per il recupero di gas fluorurati ad effetto serra durante lo svuotamento e la ricarica di impianti antincendio. MODALITÁ DI ESECUZIONE DELL ESAME DI CERTIFICAZIONE La valutazione dei candidati prevede l esecuzione delle seguenti prove: a) una PROVA TEORICA costituita da 15 domande a risposta multipla (tre alternative di risposta di cui una sola corretta), su argomenti indicati nell Allegato al Regolamento (CE) n. 304/2008 con la lettera T nella colonna Tipo di prova. b) una PROVA PRATICA, indicata nell Allegato al Regolamento (CE) n. 304/2008 con la lettera P nella colonna Tipo di prova, durante la quale il candidato esegue il compito corrispondente, avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari. Durante la prova, l esaminatore si deve accertare che il candidato: - conosca gli aspetti relativi alla sicurezza; - conosca gli aspetti relativi alla taratura della strumentazione da utilizzare; - utilizzi i DPI previsti per la specifica attività richiesta. In caso contrario l esecuzione dell esame deve essere sospesa. La durata degli esami è stabilita come segue: Durata prova teorica Durata max prova pratica Durata totale 45 minuti 45 minuti 1 ora e 30 minuti IDONEITÁ ALLA CERTIFICAZIONE Per essere idoneo alla certificazione, il candidato deve ottenere: - una valutazione minima pari al 60% in ciascuna prova d esame - una valutazione complessiva minima pari al 70% La valutazione complessiva N deve essere calcolata secondo la seguente formula: Pagina 5 di 8
N = 0,30 nt + 0,70 np dove: - nt è la valutazione della prova teorica - np è la valutazione della prova pratica In caso di decimali, il risultato non deve essere arrotondato (né per eccesso, né per difetto). I valori centesimali dovranno essere arrotondati per difetto. La prova teorica e la prova pratica dell esame devono essere valutate separatamente e nell ordine indicato. Se il candidato nella prova teorica non raggiunge il 60% non può accedere alla prova pratica. Se il candidato supera la prova teorica e non supera la prova pratica, potrà ripetere la sola prova pratica e completare l intero esame entro i termini previsti all articolo 7, comma 3, lettera c) e all articolo 21, comma 7 del DPR 146/2018. Superato tale termine il candidato dovrà ripetere l intera procedura di certificazione come previsto all articolo 7, comma 3 del DPR 146/2018. Le prove d esame si svolgeranno esclusivamente in lingua italiana di cui il candidato deve avere un adeguata conoscenza al fine di comprendere correttamente le domande scritte e formulate oralmente dall esaminatore e sapere rispondere a quanto richiesto REGISTRAZIONI Entro 10 giorni lavorativi dalla data di delibera/riesame della documentazione relativa a rilascio, mantenimento sorveglianza (verifica con esito positivo), rinnovo, sospensione, revoca o trasferimento del certificato, IMQ deve inserire, nella sezione apposita del Registro Telematico Nazionale l esito degli accertamenti (sussistenza o meno della certificazione della persona fisica). TRASFERIMENTO DEL CERTIFICATO Il trasferimento di un certificato rilasciato ad una persona fisica ai sensi del Regolamento (UE) n. 517/2014, può essere perfezionato a condizione che il certificato sia in stato di validità ossia che siano state svolte con esito positivo le verifiche di sorveglianza annuali. Non è possibile effettuare trasferimenti nel caso di certificati sospesi o revocati. Il trasferimento di un certificato rilasciato ad una persona fisica ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2008 è applicabile solo nel caso di aggiornamento contrattuale che deve essere effettuato in caso di un suo rinnovo, estensione o variazione. È comunque previsto che, su richiesta della persona certificata o di IMQ, si proceda in qualsiasi momento all aggiornamento contrattuale rispetto ai requisiti specificati nel presente regolamento. Ai fini del trasferimento, l Organismo di Certificazione che rilascia nuovamente il certificato (Organismo subentrante) deve essere in possesso della seguente documentazione: a. stato di validità del certificato constatato attraverso il Registro telematico nazionale; b. dichiarazione dell Organismo di Certificazione cedente circa la chiusura di eventuali pendenze (economiche e tecniche) nei confronti della persona fisica, compresa la gestione di eventuali reclami e/o ricorsi; Pagina 6 di 8
c. una dichiarazione resa dalla persona fisica, in conformità agli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale attesta di non avere in essere reclami e/o contenziosi legali relativi alle attività oggetto della certificazione. L Organismo di Certificazione cedente, entro 30 giorni lavorativi dalla data della richiesta di trasferimento, deve rendere disponibile la documentazione di cui al punto b. alla persona fisica richiedente. A seguito dell esito positivo della verifica della completezza e della congruità della documentazione di cui sopra, l Organismo di Certificazione entrante emetterà un certificato secondo quanto previsto al p.to 10 che precede, riportando la data di emissione corrente con invariate la data di rilascio e di scadenza dandone comunicazione all Organismo di Certificazione cedente. Entro 10 giorni lavorativi dalla data di tale comunicazione, l Organismo di Certificazione cedente revocherà il certificato. Il certificato emesso dall Organismo di Certificazione subentrante, in ogni caso, non deve essere considerato come un nuovo certificato. 3.4 Validità della certificazione La certificazione ha un periodo di validità di dieci (10) anni dalla data di emissione del certificato. ART. 6 MANTENIMENTO, RINNOVO, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE 6.1 Mantenimento della certificazione Nell arco dei 10 anni di validità della certificazione, le verifiche di sorveglianza dovranno essere effettuate a livello documentale con cadenza annuale. IMQ, almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza, trasmette un sollecito alla persona fisica certificata per richiedere l invio della seguente documentazione: 1. un documento emesso dalla Banca Dati di cui all articolo 16 del DPR n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che la persona fisica certificata abbia svolto, dalla precedente sorveglianza, interventi inerenti il campo di applicazione del certificato. In attesa dell attivazione della Banca Dati, la persona fisica certificata invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza, inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso in cui la persona fisica certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, il CAB manterrà comunque il certificato. Nella successiva sorveglianza, la persona fisica certificata dovrà fornire evidenza al CAB di avere effettuato almeno un intervento inerente il campo di applicazione del certificato; 2. una dichiarazione, rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale la persona fisica certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione Pagina 7 di 8
dell incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, la persona fisica dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi; 3. conferma o aggiornamento dei dati di recapito della persona fisica certificata rispetto a quanto comunicato in fase di certificazione; 4. Evidenza del pagamento relativo alla sorveglianza. Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza, IMQ deve ricevere dalla persona fisica certificata, o tramite il proprio datore di lavoro, la documentazione di cui ai punti 1., 2. e 3. sopra riportati. In assenza parziale o totale della documentazione prevista ai punti 1., 2. e 3., IMQ sospenderà la certificazione entro 10 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza annuale della sorveglianza. Se entro 180 giorni successivi alla scadenza annuale per il mantenimento del certificato, la persona fisica non trasmette la documentazione prevista ai punti 1., 2. e 3., IMQ provvederà alla revoca del certificato. La persona fisica, prima di eseguire un nuovo intervento, dovrà effettuare un nuovo iter di certificazione (ripetizione dell esame teorico e pratico). IMQ, in caso di esito positivo degli accertamenti, comunica alla persona fisica la sussistenza della certificazione. Entro 10 giorni dal rilascio di tale dichiarazione, FV0110 provvede a inserire per via telematica nella sezione apposita del Registro Telematico nazionale, l esito degli accertamenti, vale a dire la sussistenza o meno della certificazione. MANTENIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI GIÀ EMESSE I certificati rilasciati ai sensi del Regolamento 842/2006, restano validi conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati, fino alla loro naturale scadenza. 6.2 Rinnovo Il certificato rilasciato alle persone fisiche ha una validità di 10 anni. Il rinnovo della certificazione avviene tramite lo svolgimento di un nuovo esame con le stesse modalità descritte nel presente schema. La persona fisica certificata, dovrà presentare una istanza di rinnovo entro 60 giorni antecedenti la scadenza del certificato, direttamente o tramite il proprio datore di lavoro. Pagina 8 di 8