Buras n. 26. Parte prima

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Buras n. 26 Data di pubblicazione: 22 maggio 2014 Il seguente documento è una copia dell'atto. La validità legale è riferita esclusivamente al fascicolo in formato PDF firmato digitalmente. Parte prima Leggi regionali Leggi regionali Presidenza della Regione Legge n. 9 del 19 maggio 2014 Norme urgenti in materia di opere pubbliche, dighe di competenza regionale e disposizioni varie. Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Regione promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 1. Il comma 16 dell'articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (legge finanziaria 2014), è così sostituito: "16. È autorizzata per l'anno 2014 la spesa di euro 40.000.000 per la progettazione ed attuazione di interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico nei comuni della Sardegna a più alto rischio e per interventi urgenti per la sicurezza e per il ripristino di infrastrutture per opere pubbliche danneggiate. Il relativo programma è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale dei lavori pubblici, previo parere della competente Commissione consiliare (UPB S04.03.004)". Art. 2 Interventi urgenti di ampliamento o costruzione di cimiteri 1

1. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 37, della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013), è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 800.000 per l'anno 2014 e euro 1.800.000 per l'anno 2015 (UPB S04.10.005). Art. 3 Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2013 1. Il comma 33 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2013 è così modificato: a) le parole "di un massimale di euro 7.500" sono sostituite dalle parole "di un massimale di euro 15.000"; b) le parole "del regolamento CE n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli" sono sostituite con le parole "del regolamento CE n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo"; c) le parole "del regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis)" sono sostituite dalle parole "del regolamento CE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti "de minimis"". Art. 4 Contributi per la messa in sicurezza delle dighe di competenza regionale e proroga dei termini 1. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 33, della legge regionale n. 12 del 2013, è autorizzata la spesa di euro 600.000 per l'anno 2014 (UPB S07.07.004). Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2011, n. 17 (Disposizioni varie in materia di realizzazione e finanziamento di opere pubbliche e relative all'interruzione della procedura di liquidazione dell'esaf), è prorogato al 30 giugno 2015. Fino a detto termine sono estinti gli eventuali provvedimenti sanzionatori pendenti. Art. 5 Norme in materia di servizio idrico integrato 1. Alla fine del comma 42 dell'articolo 18 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), sono aggiunte le seguenti parole: "ed i trasferimenti comunque finalizzati all'attuazione di aiuti per il salvataggio e di piani di ristrutturazione, autorizzati dalla Commissione europea". 2

Art. 6 Procedura per la rideterminazione del reddito 1. All'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 (Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), e successive modifiche, dopo le parole: "sentita la competente Commissione del Consiglio regionale", sono aggiunte le seguenti parole: "che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende acquisito". Art. 7 Centro intermodale di Sassari 1. L'attuazione dell'intervento infrastrutturale denominato "Centro intermodale passeggeri della Città di Sassari" finanziato a valere sulle risorse liberate del POR FESR 2000/2006, Asse VI, Misura 6.2 e le eventuali opere complementari, da adottarsi previo nulla osta da parte dell'assessorato regionale competente è delegata, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto), al Comune di Sassari in qualità di stazione appaltante in subentro all'arst Spa. 2. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 7, comma 17, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), quantificate in euro 3.000.000, sono destinate, secondo la procedura prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche ed integrazioni, alla caratterizzazione ed eventuale bonifica dell'area interessata per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 1. 3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 l'amministrazione regionale è autorizzata a variare i relativi impegni contabili in favore del Comune di Sassari. Art. 8 Parco naturale regionale di Porto Conte 1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 4 (Istituzione del parco naturale regionale di "Porto Conte") è autorizzato l'incremento della spesa di euro 200.000 per l'anno 2014 (UPB S04.08.001 - cap. SC04.1727). Art. 9 Disposizioni urgenti per la prosecuzione dei servizi degli operatori ambientali 3

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale), le parole: "nonché quello di cui all'articolo 2, comma 5, della legge regionale 13 settembre 2012, n. 17 (Finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale e disposizioni varie)", sono soppresse. 2. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 38 (Norme in materia di servizi per il lavoro, disposizioni attuative della legge regionale 29 aprile 2013, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale e interventi a favore degli operatori di tutela ambientale)), è sostituito dal seguente: "1. Fino all'attuazione della riforma organica dell'ordinamento delle autonomie locali di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 2013, n. 15 (Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province), le amministrazioni provinciali sono autorizzate a garantire la prosecuzione dei servizi di disinfestazione svolti dal personale di cui all'articolo 3, comma 9 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale). A tali oneri, valutati in euro 8.970.000, si fa fronte mediante utilizzazione delle autorizzazioni di spesa già disposte dalla legge regionale 1 giugno 1999, n. 21 (Trasferimento alle Province delle funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento), ed iscritte in conto dell'upb S05.01.013 - cap. SC05.0229, per gli anni 2014-2016 e delle UPB corrispondenti per gli anni successivi". Art. 10 Interpretazione autentica 1. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 40 (Norme urgenti in materia di agricoltura, di previdenza integrativa del comparto regionale e disposizioni varie) si interpreta nel senso che l'utilizzo del personale dipendente della Società Bonifiche sarde da parte dell'ente foreste avviene mediante l'utilizzo dell'istituto del distacco di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30). Art. 11 Norma finanziaria 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 4 e 8 sono determinati in complessivi euro 1.600.000 per l'anno 2014 e in euro 1.800.000 per l'anno 2015. 2. Agli stessi oneri si provvede, quanto a euro 1.400.000 per l'anno 2014 e 1.800.000 per l'anno 2015, mediante l'utilizzo del Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative, mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1) della tabella allegata alla legge regionale n. 7 del 2014, iscritta in conto dell'upb S08.01.003 del bilancio regionale 2014-2016, e quanto a euro 200.000 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 10 della legge regionale n. 7 del 2014, con la variazione di bilancio di cui al comma 3. 4

3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2014-2016, sono introdotte le seguenti variazioni: SPESA in diminuzione STRATEGIA 08 UPB S08.01.003 Fondo per nuovi oneri legislativi in conto capitale 2014 euro 1.400.000 2015 euro 1.800.000 mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 1) della tabella B allegata alla legge regionale n. 7 del 2014 UPB S04.08.002 Spese per la realizzazione dei parchi e delle riserve naturali regionali 2014 euro 200.000 in aumento UPB S04.10.005 Edilizia patrimoniale, demaniale e civile. Investimenti 2014 euro 800.000 2015 euro 1.800.000 UPB S07.07.004 Interventi per lo sviluppo e la razionalizzazione del sistema idrico 2014 euro 600.000 UPB S04.08.001 Contributo all'ente di gestione del parco naturale regionale "Porto Conte" 2014 euro 200.000 5

4. Gli oneri derivanti dalla presente legge gravano sulle UPB S04.10.005, S07.07.004 e S04.08.001 del bilancio regionale per gli anni 2014-2016 e su quelle corrispondenti per gli anni successivi. Art. 12 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras). La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Cagliari, addì 19 maggio 2014 Pigliaru 6