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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

INDICE-SOMMARIO. Capitolo Primo CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

Transcript:

NOTIFICAZIONI 1. L. 20 novembre 1982, n. 890. Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari (Gazzetta Ufficiale n. 334 del 4 dicembre 1982) ( 1 ). ( 1 ) A norma dell art. 1, comma 97 ter, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, inserito dall art. 1, comma 461, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 ai fini delle notificazioni a mezzo posta, qualunque riferimento della legislazione vigente all ufficio postale per mezzo del quale è effettuata la spedizione si intende riferito al "punto di accettazione" e all ufficio postale preposto alla consegna si intende riferito al "punto di deposito". A norma dell art. 1, comma 97 quinquies, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, inserito dall art. 1, comma 461, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, tali disposizioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze di cui all articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto 1. In materia civile, amministrativa e penale, l ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, salvo che l autorità giudiziaria disponga o la parte richieda che la notificazione sia eseguita personalmente. L ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona. Il servizio deve essere erogato da operatori postali in possesso della licenza di cui all articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e deve rispettare gli obblighi di qualità minima stabiliti dall Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124 ( 1 ). ( 1 ) Questo comma è stato aggiunto dall art. 1, comma 97 bis, lett. a), della L. 23 dicembre 2014, n. 190, inserito dall art. 1, comma 461, della L. 27 dicembre 2017, 2. Gli ufficiali giudiziari, per la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale e per le comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata connesse con la notificazione di atti giudiziari, fanno uso di speciali buste e moduli, per avvisi di ricevimento, entrambi di colore verde, di cui debbono fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello approvato dall Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il Ministero della giustizia ( 1 ). Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell atto ( 2 ). ( 1 ) Le parole: «al modello prestabilito dall Amministrazione postale» sono state così sostituite dalle attuali: «al modello approvato dall Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il Ministero della giustizia» dall art. 1, comma 97 bis, lett. b), della L. 23 dicembre 2014, n. 190, inserito dall art. 1, comma 461, della L. 27 dicembre 2017, n. 205. A norma dell art. 1, comma 97 quinquies, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, inserito dall art. 1, comma 461, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, tali disposizioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze di cui all articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. ( 2 ) L ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto dall art. 174, comma 16, lett. a), del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1 gennaio 2004. L art. 174 è stato poi abrogato dall art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), del D.L.vo 10 agosto 2018, n. 101. 3. L ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull originale e sulla copia dell atto, facendo menzione al punto di accettazione dell operatore postale ( 1 ) per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. VIG_939_CodiceProceduraPenale_2019_2.indb 759 27/08/19 16:43

Art. 3 Notificazioni 760 Presenta all ufficio postale la copia dell atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; vi appone, altresì, il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione ed il sigillo dell ufficio. Nei casi in cui l ufficiale giudiziario si avvalga per la notificazione di sistemi telematici, la sottoscrizione è sostituita dall indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema informatizzato del nominativo dell ufficiale giudiziario stesso ( 2 ). Presenta contemporaneamente l avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto ai sensi dell articolo 2 ( 3 ), con l aggiunta del numero del registro cronologico. Per le notificazioni di atti in materia civile e amministrativa effettuate prima dell iscrizione a ruolo della causa, o del deposito del ricorso, l avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante o il suo procuratore quando sia stato già nominato. Per le notificazioni in materia penale e per quelle in materia civile e amministrativa effettuate in corso di procedimento, sull avviso di ricevimento e sul piego devono essere indicati come mittenti, con indicazione dei relativi indirizzi, ivi compreso l indirizzo di posta elettronica certificata ove il mittente sia obbligato per legge a dotarsene, la parte istante o il suo procuratore o l ufficio giudiziario, a seconda di chi abbia fatto richiesta della notificazione all ufficiale giudiziario ( 4 ). In ogni caso il mittente che non sia gravato dall obbligo di cui al periodo precedente può sempre indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai fini della trasmissione della copia dell avviso di ricevimento ai sensi dell articolo 6 ( 4 ). Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull originale del provvedimento dell avvenuta notificazione di un atto di impugnazione o di opposizione, la ricevuta di ritorno deve indicare come mittente l ufficiale giudiziario tenuto a dare avviso dell impugnazione o dell opposizione. È facoltà dell operatore postale richiedere una nuova compilazione dell avviso o il riconfezionamento del piego che risultino effettuati in modo non conforme alla modulistica di cui all articolo 2. Nel caso in cui il mittente non provveda, l operatore può rifiutare l esecuzione del servizio ( 5 ). L ufficiale giudiziario corrisponde le tasse postali dovute, compresa quella per l avviso di ricevimento e della raccomandazione di essa, al punto di accettazione dell operatore postale ( 6 ). ( 1 ) Le parole: «all ufficio postale» sono state così sostituite dalle attuali: «al punto di accettazione dell operatore postale» dall art. 1, comma 97 bis, lett. c), n. 2), della L. 23 dicembre 2014, n. 190, inserito dall art. 1, comma 461, della L. 27 dicembre 2017, n. 205. A norma dell art. 1, comma 97 quinquies, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, inserito dall art. 1, comma 461, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, tali disposizioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze di cui all articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto ( 2 ) L ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto dall art. 2, comma 4, lett. a), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80. ( 3 ) Le parole: «dall Amministrazione postale» sono state così sostituite dalle attuali: «ai sensi dell articolo 2» dall art. 1, comma 97 bis, lett. c), n. 3), della L. 23 dicembre 2014, n. 190, inserito dall art. 1, comma 461, della L. 27 dicembre 2017, n. 205. A norma dell art. 1, comma 97 quinquies, della L. 23 dicembre 2014, n. 2017, n. 205, tali disposizioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze di cui all articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. ( 4 ) Le parole: «; per le notificazioni in materia penale e per quelle in materia civile e amministrativa, effettuate in corso di procedimento, l avviso deve indicare come mittente l ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso ufficio e il numero del procedimento cui la notifica si riferisce» sono state così sostituite dai seguenti periodi: «Per le notificazioni in materia penale e per quelle in materia civile e amministrativa effettuate in corso di procedimento, sull avviso di ricevimento e sul piego devono essere indicati come mittenti, con indicazione dei relativi indirizzi, ivi compreso l indirizzo di posta elettronica certificata ove il mittente sia obbligato per legge a dotarsene, la parte istante o il suo procuratore o l ufficio giudiziario, a seconda di chi abbia fatto richiesta della notificazione all ufficiale giudiziario. In ogni caso il mittente che non sia gravato dall obbligo di cui al periodo precedente può sempre indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai fini della trasmissione della copia dell avviso di ricevimento ai sensi dell articolo 6.» dall art. 1, comma 97 bis, lett. c), n. 4), della L. 23 dicembre 2014, n. 190, inserito dall art. 1, comma 461, della L. 27 dicembre 2017, n. 205. A norma dell art. VIG_939_CodiceProceduraPenale_2019_2.indb 760 27/08/19 16:43

761 L. 20 novembre 1982, n. 890 Art. 4 1, comma 97 quinquies, della L. 23 dicembre 2014, n. 2017, n. 205, tali disposizioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze di cui all articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. ( 5 ) Questo comma è stato inserito dall art. 1, comma 97 bis, lett. c), n. 5), della L. 23 dicembre 2014, n. 2017, n. 205. A norma dell art. 1, comma 97 quinquies, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, inserito dall art. 1, comma 461, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, tali disposizioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze di cui all articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. ( 6 ) Le parole: «all ufficio postale di partenza» sono state così sostituite dalle attuali: «al punto di accettazione dell operatore postale» dall art. 1, comma 97 bis, lett. c), n. 6), della L. 23 dicembre 2014, n. 190, inserito dall art. 1, comma 461, della L. 27 dicembre 2017, n. 205. A norma dell art. 1, comma 97 quinquies, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, inserito dall art. 1, comma 461, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, tali disposizioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze di cui all articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto 4. L avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte e [munito del bollo dell ufficio postale] ( 1 ) recante la data dello stesso giorno di consegna, è spedito in raccomandazione all indirizzo già predisposto dall ufficiale giudiziario. L avviso di ricevimento può essere trasmesso per telegrafo o in via telematica ( 2 ), quando l autorità giudiziaria o la parte interessata alla notificazione dell atto ne faccia richiesta, purché il mittente anticipi la spesa, oltre il pagamento della tassa normale. Il telegramma deve essere spedito a cura dell agente postale e contenere le generalità del destinatario o della persona abilitata che ha ricevuto il piego con l indicazione della relativa qualifica, i quali, all atto della consegna del piego, debbono firmare il relativo registro. L avviso di ricevimento costituisce prova dell eseguita notificazione, fermi restando gli effetti di quest ultima per il notificante al compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalle vigenti disposizioni ( 3 ) ( 4 ). I termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si computano dalla data di consegna del piego risultante dall avviso di ricevimento e, se la data non risulti, ovvero sia comunque incerta, da quanto attestato ( 5 ) sull avviso medesimo dal punto di accettazione dell operatore postale ( 6 ) che lo restituisce. ( 1 ) Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall art. 1, comma 813, lett. a), n. 1), della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1 gennaio 2019. ( 2 ) Le parole: «o in via telematica» sono state inserite dall art. 2, comma 4, lett. b), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80. ( 3 ) Le parole: «, fermi restando gli effetti di quest ultima per il notificante al compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalle vigenti disposizioni» sono state aggiunte dall art. 1, comma 97 bis, lett. d), n. 1), della L. 23 dicembre 2014, n. 190, inserito dall art. 1, comma 461, della L. 27 dicembre 2017, n. 205. A norma dell art. 1, comma 97 quinquies, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, inserito dall art. 1, comma 461, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, tali disposizioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze di cui all articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto ( 4 ) La Corte costituzionale, con sentenza n. 477 del 26 novembre 2002, ha dichiarato l illegittimità costituzionale del combinato disposto dell art. 149 c.p.c. e di questo comma, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell atto all ufficiale giudiziario. ( 5 ) Le parole: «dal bollo apposto» sono state così sostituite dalle attuali: «da quanto attestato» dall art. 1, comma 97 bis, lett. d), n. 2), della L. 23 dicembre 2014, n. 190, inserito dall art. 1, comma 461, della L. 27 dicembre 2017, n. 205. A norma dell art. 1, comma 97 quinquies, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, inserito dall art. 1, comma 461, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, tali disposizioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze di cui all articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. ( 6 ) Le parole: «dall ufficio postale» sono state così sostituite dalle attuali: «dal punto di accettazione dell operatore postale» dall art. 1, comma 813, lett. a), n. 1), della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1 gennaio 2019. 5. La ricevuta di spedizione della raccomandata è conservata dall ufficiale giudiziario ed annota- VIG_939_CodiceProceduraPenale_2019_2.indb 761 27/08/19 16:43

Art. 6 Notificazioni 762 ta nel registro cronologico dove pure è annotato l avviso di ricevimento nelle ipotesi di cui all ultima parte del quarto comma dell articolo 3. In questi casi l avviso di ricevimento è poi consegnato al funzionario addetto all autorità giudiziaria o alla parte richiedente insieme con l originale dell atto, al quale deve rimanere allegato. Negli altri casi previsti nel quarto comma dell articolo 3, il funzionario addetto all autorità giudiziaria ovvero la parte richiedente, i quali abbiano ricevuto in restituzione l avviso di ricevimento, richiedono all ufficiale giudiziario l originale dell atto, al quale allegano la ricevuta di ritorno. In ogni caso, la parte può, anche prima del ritorno dell avviso di ricevimento, farsi consegnare dall ufficiale giudiziario l originale dell atto per ottenere l iscrizione della causa a ruolo o per eseguire il deposito del ricorso o controricorso nei giudizi di Cassazione; peraltro, la causa non potrà essere messa in decisione se non sia allegato agli atti l avviso di ricevimento, salvo che il convenuto si costituisca ( 1 ). ( 1 ) La Corte costituzionale, con sentenza n. 140 del 30 marzo 1992, ha dichiarato l illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede la sua applicabilità ai giudizi dinanzi ai giudici amministrativi, ivi compresi i giudizi elettorali. 6. ( 1 ) 1. Lo smarrimento dell avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità, ma l operatore postale incaricato è tenuto a rilasciare, senza spese, un duplicato o altro documento comprovante il recapito del piego in formato cartaceo e a farlo avere al mittente. Quando il mittente ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, l operatore forma una copia per immagine su supporto digitale ( 2 ) dell avviso di ricevimento secondo le modalità prescritte dall articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e provvede, entro cinque giorni ( 3 ) dalla consegna del piego al destinatario, a trasmettere con modalità telematiche la copia dell avviso al mittente. In alternativa, l operatore postale genera l avviso di ricevimento direttamente in formato elettronico ai sensi dell articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e lo trasmette in conformità a quanto previsto dal secondo periodo del presente comma. L originale dell avviso di ricevimento trasmesso in copia è conservato presso l operatore postale, dove il mittente può ritirarlo. 2. Per ogni piego smarrito, l operatore postale incaricato corrisponde un indennizzo nella misura prevista dall Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. ( 1 ) Questo articolo è stato così sostituito dall art. 1, comma 97 bis, lett. e), della L. 23 dicembre 2014, n. 2017, n. 205. A norma dell art. 1, comma 97 quinquies, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, inserito dall art. 1, comma 461, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, e così modificato dall art. 1, comma 814, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1 giugno 2019. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della L. n. 145/2018.. Si riporta il testo previgente: «Art. 6. - Lo smarrimento dell avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità. L Amministrazione postale è però tenuta a rilasciare senza spesa un duplicato ed a farlo avere al mittente nel più breve tempo possibile. Per ogni piego smarrito l Amministrazione postale paga l indennità stabilita dalle norme di cui all articolo 48 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Il pagamento dell indennità è effettuato all ufficiale giudiziario, il quale ne corrisponde l importo alla parte che ha richiesto la notificazione dell atto, facendosene rilasciare ricevuta. Quando la notificazione sia stata disposta dall autorità giudiziaria, l importo dell indennità, detratta a favore dell ufficiale giudiziario la spesa della raccomandazione, è versata a favore dell erario.». ( 2 ) Le parole: «supporto analogico» sono state così sostituite dalle attuali: «supporto digitale» dall art. 1, comma 813, lett. b), della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1 gennaio 2019. ( 3 ) Le parole: «tre giorni» sono state così sostituite dalle attuali: «cinque giorni» dall art. 1, comma 813, lett. b), della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1 gennaio 2019. 7. ( 1 ) 1. L operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito. 2. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone indicate al periodo precedente, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro con- VIG_939_CodiceProceduraPenale_2019_2.indb 762 27/08/19 16:43

763 L. 20 novembre 1982, n. 890 Art. 8 tinuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario. 3. L avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l aggiunta, se trattasi di familiare, dell indicazione di convivente anche se temporaneo. Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell atto, l operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell avvenuta notificazione dell atto a mezzo di lettera raccomandata ( 2 ). Il costo della raccomandata è a carico del mittente ( 2 ). 4. Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l avviso di ricevimento pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare documenti attestanti la consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l operatore postale ne fa menzione sull avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità, appone la data e la propria firma sull avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. Analogamente, la prova della consegna è fornita dall addetto alla notifica nel caso di impossibilità o impedimento determinati da analfabetismo o da incapacità fisica alla sottoscrizione. ( 1 ) Questo articolo è stato così sostituito dall art. 1, comma 97 bis, lett. f), della L. 23 dicembre 2014, n. 190, inserito dall art. 1, comma 461, della L. 27 dicembre 2017, Si riporta il testo previgente: «Art. 7. - L agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario. L avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l aggiunta, se trattasi di familiare, dell indicazione di convivente anche se temporaneo. Qualora il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l agente postale fa menzione di tale circostanza sia sul registro di consegna sia sull avviso di ricevimento, apponendovi la data e la propria sottoscrizione. Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell atto, l agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell avvenuta notificazione dell atto a mezzo di lettera raccomandata (*)». (*) Questo comma è stato aggiunto dall art. 36, comma 2 quater, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2008, n. 31. A norma del successivo comma 2 quinquies, la disposizione di questo comma si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell articolo 7 della citata legge 20 novembre 1982, n. 890, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 248/2007. Le notificazioni delle sentenze già effettuate, ai sensi dell articolo 7 della citata legge n. 890 del 1982, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 248/2007 non producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne ha avuto conoscenza. ( 2 ) Questo periodo è stato aggiunto dall art. 1, comma 813, lett. c), della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1 gennaio 2019. 8. ( 1 ) 1. Se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica ( 2 ) presso il punto di deposito più vicino al destinatario. 2. Per il ritiro della corrispondenza inesitata l operatore postale di riferimento deve assicurare VIG_939_CodiceProceduraPenale_2019_2.indb 763 27/08/19 16:43

Art. 8 Notificazioni 764 la disponibilità di un adeguato numero di punti di giacenza o modalità alternative di consegna della corrispondenza inesitata al destinatario, secondo criteri e tipologie definite dall Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tenuto conto delle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilità ed accessibilità richieste dalla natura del servizio. 3. In ogni caso, deve essere assicurata la diretta supervisione e responsabilità dell operatore postale, presso i punti di giacenza o sulle modalità alternative di consegna della corrispondenza inesitata, in relazione alla custodia ed alle altre attività funzionali al ritiro o alla consegna degli invii. 4. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell abitazione, dell ufficio o dell azienda. L avviso deve contenere l indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell indirizzo del punto di deposito, nonché l espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l atto sarà restituito al mittente. 5. La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al comma 4. In tal caso, l impiegato del punto di deposito lo dichiara sull avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione. 6. Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, di cui al comma 4, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l avviso di ricevimento è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall operatore postale, della data dell avvenuto deposito e dei motivi che l hanno determinato, dell indicazione atto non ritirato entro il termine di dieci giorni e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall operatore postale, della data dell avvenuto deposito e dei motivi che l hanno determinato, dell indicazione non ritirato entro il termine di sei mesi e della data di restituzione. Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante da quanto riportato sull avviso stesso. 7. Fermi i termini sopra indicati, l operatore postale può consentire al destinatario di effettuare il ritiro digitale dell atto non recapitato assicurando l identificazione del consegnatario ed il rilascio da parte di quest ultimo di un documento informatico recante una firma equipollente a quella autografa. ( 1 ) Questo articolo è stato così sostituito dall art. 1, comma 97 bis, lett. g), della L. 23 dicembre 2014, n. 190, inserito dall art. 1, comma 461, della L. 27 dicembre 2017, Si riporta il testo previgente: «Art. 8. - Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l avviso di ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l agente postale ne fa menzione sull avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità; appone, quindi, la data e la propria firma sull avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta. Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell agente postale pre- VIG_939_CodiceProceduraPenale_2019_2.indb 764 27/08/19 16:43

765 L. 20 novembre 1982, n. 890 Art. 9 posto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell abitazione, dell ufficio o dell azienda. L avviso deve contenere l indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell indirizzo dell ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l atto sarà restituito al mittente (*) (**). Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall agente postale, della data dell avvenuto deposito e dei motivi che l hanno determinato, dell indicazione «atto non ritirato entro il termine di dieci giorni» e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato nell ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall agente postale, della data dell avvenuto deposito e dei motivi che l hanno determinato, dell indicazione «non ritirato entro il termine di centottanta giorni» e della data di restituzione (***). La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore (****). Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego presso l ufficio postale o una sua dipendenza (*****) il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l impiegato postale lo dichiara sull avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato, è subito spedito al mittente in raccomandazione. [La notificazione si ha per eseguita alla data del ritiro del piego] (******). Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione dell avviso stesso. (*) Questo comma è stato così sostituito dall art. 2, comma 4, lett. c), n. 1), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80. (**) A norma dell art. 2, comma 4 bis, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80, i costi derivanti dalla spedizione della raccomandata e del relativo avviso di ricevimento di cui al secondo comma sono posti a carico del mittente indicato nell avviso di ricevimento stesso, secondo le previsioni tariffarie vigenti, fatti salvi i casi di esenzione dalle spese di notifica previsti dalle leggi vigenti. (***) Questo comma è stato così sostituito dall art. 2, comma 4, lett. c), n. 2), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80. (****) Questo comma è stato così sostituito dall art. 2, comma 4, lett. c), n. 3), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80. (*****) Le parole: «o una sua dipendenza» sono state inserite dall art. 2, comma 4, lett. c), n. 4), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80. (******) Questo comma è stato abrogato dall art. 2, comma 4, lett. c), n. 5), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80. ( 2 ) Le parole: «lo stesso giorno» sono state così sostituite dalle attuali: «entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica» dall art. 1, comma 813, lett. c), della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1 gennaio 2019. 9. ( 1 ) 1. Fermo restando quanto previsto dall articolo 201, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono restituiti al mittente in raccomandazione e con indicazione del motivo del mancato recapito gli invii che non possono essere consegnati per i seguenti motivi: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente. ( 1 ) Questo articolo è stato così sostituito dall art. 1, comma 97 bis, lett. h), della L. 23 dicembre 2014, n. 190, inserito dall art. 1, comma 461, della L. 27 dicembre 2017, Si riporta il testo previgente: «Art. 9. - Salvo quanto disposto dall articolo 171 del codice di procedura penale, nel caso di cambiamento di residenza o di dimora o di domicilio del destinatario nello stesso comune, l agente postale, qualora sia venuto a conoscenza del nuovo indirizzo, provvede, VIG_939_CodiceProceduraPenale_2019_2.indb 765 27/08/19 16:43

Art. 10 Notificazioni 766 nei modi indicati dal primo, secondo e terzo comma dell articolo 7, alla immediata consegna direttamente o, se ciò non sia possibile, a mezzo dell agente incaricato del servizio nel settore ove è la nuova residenza o la nuova dimora o il nuovo domicilio del destinatario. Se le persone indicate nel secondo e nel terzo comma dell articolo 7 rifiutano di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna o mancano o sono inidonee o assenti, il piego è restituito in raccomandazione al mittente. Se la nuova residenza, la nuova dimora o il nuovo domicilio sono fuori della circoscrizione del comune, l agente postale lo indica a tergo della busta che restituisce subito in raccomandazione al mittente. Analoga indicazione, datata e sottoscritta, fa sull avviso di ricevimento in caso di irreperibilità del destinatario, restituendolo, subito, al mittente col piego, in raccomandazione.». 10. Le disposizioni che precedono si applicano, in quanto compatibili, alle comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata effettuate da ufficiale giudiziario e connesse con la notificazione di atti giudiziari. 11. ( 1 ) [Per la notificazione di atti giudiziari a mezzo della posta nei procedimenti davanti ai giudici conciliatori, le norme degli articoli precedenti si estendono al messo di conciliazione, in quanto applicabili]. ( 1 ) Questo articolo è stato abrogato dall art. 1, comma 97 bis, lett. i), della L. 23 dicembre 2014, n. 190, inserito dall art. 1, comma 461, della L. 27 dicembre 2017, 12. Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ( 1 ) e successive modificazioni ( 2 ), da parte dell ufficio che adotta l atto stesso ( 3 ). [Nel caso in cui il predetto ufficio possa avvalersi del disposto dell articolo 54 del codice postale e delle telecomunicazioni, le tasse di spedizione dei pieghi sono poste a carico del destinatario] ( 4 ). [Se il destinatario o le persone alle quali è autorizzata la consegna del piego rifiutino di pagare le predette tasse, il piego si considera rifiutato e la notificazione si ha come eseguita] ( 4 ). ( 1 ) Le parole: «3 febbraio 1993, n. 29,» sono state così sostituite dalle attuali: «30 marzo 2001, n. 165,» dall art. 1, comma 97 bis, lett. l), n. 1), della L. 23 dicembre 2014, n. 2017, n. 205. A norma dell art. 1, comma 97 quinquies, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, inserito dall art. 1, comma 461, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, tali disposizioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del di cui all articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto ( 2 ) Si veda ora il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165. ( 3 ) Questo comma è stato così sostituito dall art. 10, comma 5, della L. 3 agosto 1999, n. 265. ( 4 ) Questo comma è stato abrogato dall art. 1, comma 97 bis, lett. l), n. 2), della L. 23 dicembre 2014, n. 190, inserito dall art. 1, comma 461, della L. 27 dicembre 2017, 13. Alle notificazioni degli atti tavolari, qualora siano effettuate a mezzo della posta, si applicano le norme che precedono purché i relativi pieghi siano muniti del bollo di contrassegno dell ufficio tavolare mittente e siano spediti dal cancelliere dell ufficio stesso. 14. La notificazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l impiego di plico sigillato e ( 1 ) può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, ( 2 ) a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 26, 45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta. Qualora i messi comunali e i messi speciali autorizzati dall Amministrazione finanziaria si avvalgano del sistema di notifica a mezzo posta, il compenso loro spettante ai sensi del primo comma VIG_939_CodiceProceduraPenale_2019_2.indb 766 27/08/19 16:43

767 D.L. 29 dicembre 2009, n. 193 Art. 15 dell articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 249, è ridotto della metà. ( 1 ) Le parole: «deve avvenire con l impiego di plico sigillato e» sono state inserite dall art. 20 della L. 8 maggio 1998, n. 146. ( 2 ) Le parole: «direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile», sono state inserite dall art. 20 della L. 8 maggio 1998, n. 146. 15. (Omissis) ( 1 ). ( 1 ) Questo articolo contiene modifiche all art. 169 del codice di procedura penale abrogato. 16. Sono abrogati il regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, le norme concernenti la notificazione di atti giudiziari e di altri atti contenute nel regolamento di esecuzione del codice postale e delle telecomunicazioni, nonché ogni disposizione comunque incompatibile con quelle della presente legge. 16 bis. ( 1 ) 1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni internazionali vigenti tra gli Stati. ( 1 ) Questo articolo è stato aggiunto dall art. 1, comma 97 bis, lett. m), della L. 23 dicembre 2014, n. 190, inserito dall art. 1, comma 461, della L. 27 dicembre 2017, 2. D.L. 29 dicembre 2009, n. 193. Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 302 del 30 dicembre 2009, convertito, con modificazioni, nella L. 22 febbraio 2010, n. 24 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 47 del 26 febbraio 2010). (Estratto) 4. Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia. 1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione, sentito il Centro nazionale per l informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2. 2. Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, le notificazioni e le comunicazioni sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. - 11. (Omissis). VIG_939_CodiceProceduraPenale_2019_2.indb 767 27/08/19 16:43