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ALLEGATO A Misure temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento da PM10 1. Periodo di attuazione delle misure Le misure temporanee e omogenee vanno attuate durante il semestre invernale dal 1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020. 2. Livelli di allerta e criteri di attivazione delle misure temporanee e omogenee. 2.1. Definizione dei tre gradi di allerta per il PM10, riferiti alla stazione di riferimento denominata Bissuola: Nessuna allerta - verde Livello di allerta 1 - arancio Livello di allerta 2 - rosso Nessun superamento misurato, secondo le persistenze di cui ai punti successivi, del valore limite di 50 µg/m 3 della concentrazione di PM10, indipendentemente dal livello di criticità raggiunto. Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 µg/m 3 della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 µg/m 3 della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo. 2.2. Non attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore: la variazione del livello di allerta ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso, da effettuarsi a seguito dell'analisi dei dati nelle stazioni di riferimento nelle giornate di controllo, non si attiva qualora le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedano per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti (rimane quindi valido fino alla successiva giornata di controllo). 3. Condizioni di rientro. 3.1. Condizioni di rientro al livello verde nessuna allerta: il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo (lunedì e giovedì) sui dati della stazione di riferimento, si realizza una delle seguenti condizioni: a) La concentrazione del giorno precedente a quello di controllo è al di sotto del valore limite di 50 µg/m 3 e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per quello successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti. b) Si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m 3 nei quattro giorni precedenti a quello di controllo. Il rientro al livello verde nessuna allerta ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo. 3.2. Il Comune si riserva la facoltà di mantenere attive le misure emergenziali temporanee previste dai livelli di allerta arancio e rosso, qualora, a seguito di una consultazione (per vie brevi) o convocazione del Tavolo Tecnico Zonale non si ritenesse opportuno applicare le condizioni di rientro descritte al punto a) e b).

4. Misure da applicare con nessun allerta livello verde: NESSUNA ALLERTA LIVELLO VERDE LIMITAZIONE DEL TRAFFICO LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI COMBUSTIONI ALL'APERTO Blocco della circolazione autovetture private BENZINA euro 0 + 1 Blocco della circolazione veicoli commerciali euro 0 + 1+ 2+ 3 Limitazioni di utilizzo per tutti gli impianti termici Tipologia di combustioni abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali euro 0 + 1 + 2 + 3 Blocco circolazione ciclomotori e motocicli euro 0 a due tempi di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello e i treni e/o locomotive con motore a combustione Provvedimenti e divieti 17 C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 19 C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici; riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall art. 4 c. 2 del D.P.R.74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, per quanto riguarda l'esercizio degli impianti termici (e dei cosiddetti apparecchi per il riscaldamento quali stufe, caminetti ecc.) alimentati a combustibili liquidi o solidi Divieto divieto di combustione all aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, ai sensi dell art 182 comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006, da 01/10/2019 a 15/12/2019 e da 07/01/2020 a 31/03/2020 dal lunedì al venerdì feriali 8:30-18:30 di terraferma eccetto tangenziali quelle previste al punto 7 Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive con una classe di prestazione emissiva inferiore a due stelle. dal 01/10/2019 al 31/03/2020 quelle previste dal DPR 74/2013 dal 01/10/2019 al 31/03/2020 la necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali

5. Misure temporanee da applicare con allerta livello 1 arancio ALLERTA LIVELLO 1 ARANCIO IN AGGIUNTA A QUELLE PREVISTE AL LIVELLO VERDE LIMITAZIONE DEL TRAFFICO LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI DIVIETO COMBUSTIONI ALL'APERTO E SPANDIMENTO DEI LIQUAMI ZOOTECNICI Blocco della circolazione autovetture private euro 4 Blocco della circolazione veicoli commerciali Limitazioni di utilizzo per generatori a biomassa Tipologia delle limitazioni abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e spandimenti zootecnici utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV n. 1908/2016. di qualsiasi tipologia di combustioni all aperto compresi i barbecue, i falò rituali e fuochi d artificio di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe. giorni successivi al superamento per 4 gg da 01/10/2019 a 15/12/2019 e da 07/01/2020 a 31/03/2020 giorni successivi al superamento per 4 gg giorni successivi al superamento per 4 gg 8:30-18:30 8:30 18.30 di terraferma eccetto tangenziali quelle previste al punto 8 possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo per tutte le iniziative pubbliche organizzate dall'amministrazione comunale o co-organizzate con la stessa.

6. Misure temporanee da applicare con allerta livello 2 rosso ALLERTA LIVELLO 2 ROSSO IN AGGIUNTA A QUELLE PREVISTE AL LIVELLO VERDE ED ARANCIO LIMITAZIONE DEL TRAFFICO Blocco della circolazione veicoli commerciali euro 0 +1 +2 +3 euro 4 LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI Limitazioni di utilizzo per generatori a biomassa utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV n. 1908/2016. DIVIETO COMBUSTIONI ALL'APERTO E SPANDIMENTO DEI LIQUAMI ZOOTECNICI Tipologia delle limitazioni abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e spandimenti zootecnici nessuna misura emergenziale aggiuntiva giorni successivi al superamento per 10 gg da 01/10/2019 a 15/12/2019 e da 26/12/2019 a 31/03/2020 giorni successivi al superamento per 10 gg giorni successivi al superamento per 10 gg 8:30-18:30 8:30-12:30 di terraferma eccetto tangenziali quelle previste al punto 8 possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo per tutte le iniziative pubbliche organizzate dall'amministrazione comunale o coorganizzate con la stessa.

7. alle limitazioni al traffico valide in occasione di nessuna allerta livello VERDE: a) veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio - gpl o a gasolio gas metano; b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente; c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità; d) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio; e) veicoli adibiti a compiti di soccorso sanitario, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine; f) veicoli di servizio e nell ambito dei compiti d istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana; g) veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario h) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l orario di articolazione dei turni e l effettiva turnazione o di titolo autorizzatorio del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro; i) veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili situati nell area interdetta, limitatamente al percorso necessario all andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione; j) veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti (cosiddetto carpooling); k) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario; l) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori; m) veicoli appartenenti alle categorie L2 (ciclomotore tre ruote) e L5 (triciclo) riferite al trasporto merci riferite al trasporto merci e alla categoria N di cui all art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 Nuovo Codice della Strada (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);

n) autoveicoli e motoveicoli d epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell art. 60 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni; o) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico) e motori ibrido gasolio-gpl in modalità gpl; p) veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero; q) veicoli classificati come macchine agricole di cui all art. 57 del D. Lgs 285/92; r) veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno; Sono ulteriormente esclusi le seguenti categorie dotate di apposita attestazione e/o idonea documentazione specifica da attestare tramite autocertificazione (modulo allegato): s) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito; t) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso; u) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale; v) veicoli appartenenti a enti pubblici o enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro; w) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kw, di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 70 anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità, x) veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel piano del commercio su area pubblica del comune; y) veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz ora prima e dopo l orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza (vedi modulistica allegata); z) veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo dell inizio e della fine degli allenamenti muniti di chiara identificazione (logo della società); aa) veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero; ab) veicoli degli operatori del commercio all ingrosso dei prodotti deperibili. ac) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento; ad) veicoli utilizzati da artigiani per attività manutentive con carattere di urgenza, dotati di

autocertificazione; Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alla ZTL e alle modalità carico e scarico delle merci. 8. alle limitazioni al traffico valide in occasione dei livelli di allerta di ARANCIO e ROSSO: Tutte le deroghe di cui al punto 7, con le seguenti modifiche alla deroga j) e alla deroga w): a) veicoli che effettuano car-pooling, che trasportano almeno 4 persone a bordo, quale promozione dell uso collettivo dell auto; b) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kw, di proprietà di conducenti residenti nel Comune di Venezia che abbiano compiuto il 70 anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità, Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alla ZTL e alle modalità carico e scarico delle merci.