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Proposte di modifiche allo Statuto Artt. 1-5 Art. 1 Finalità e principi direttivi 1. Il presente Statuto è espressione fondamentale dell'autonomia dell'università degli Studi di Brescia secondo i principî di cui all art. 33 della Costituzione e nei limiti stabiliti dalle disposizioni inderogabili delle leggi dello Stato. 2. L Università degli Studi di Brescia, nel seguito denominata Università o Ateneo, è un istituzione pubblica, sede primaria della ricerca scientifica e dell istruzione superiore. 3. L Università ha piena capacità giuridica, che esercita nei limiti del presente Statuto e dell ordinamento universitario. Essa, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, assume tutte le iniziative e compie tutti gli atti i) idonei a realizzare i proprî fini istituzionali, ii) strumentali - anche indirettamente - ai fini stessi. 4. L Università, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani, stranieri e internazionali attraverso contratti e convenzioni; essa può istituire o partecipare a consorzi e centri interuniversitari o società consortili di ricerca, a fondazioni e ad associazioni di diritto privato, nonché stabilire rapporti con persone fisiche e soggetti giuridici che esercitino attività di impresa o professionali. L'Università può inoltre stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per avvalersi di attrezzature e servizi di terzi per lo svolgimento di attività di ricerca e didattiche, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale. 5. L Università può, altresì, federarsi, ovvero fondersi, con altri Atenei, anche limitatamente ad alcuni settori o strutture, al fine di ottimizzare le proprie performance scientifiche, didattiche e gestionali. Art. 1 Finalità e principi direttivi 1. Il presente Statuto è espressione fondamentale dell'autonomia dell'università degli Studi di Brescia secondo i principî di cui all art. 33 della Costituzione e nei limiti stabiliti dalle disposizioni inderogabili delle leggi dello Stato. 2. L Università degli Studi di Brescia, nel seguito denominata Università o Ateneo, è un istituzione pubblica, sede primaria della ricerca scientifica e dell istruzione superiore. 3. L Università ha piena capacità giuridica, che esercita nei limiti del presente Statuto e dell ordinamento universitario. Essa, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, assume tutte le iniziative e compie tutti gli atti i) idonei a realizzare i proprî fini istituzionali, ii) strumentali - anche indirettamente - ai fini stessi. 4. L'Università afferma il proprio carattere laico, pluralistico ed indipendente da ogni orientamento ideologico, politico ed economico. 5. L'Università garantisce la libertà di manifestazione del pensiero, di associazione e di riunione, allo scopo di realizzare il pieno concorso di tutte le sue componenti alla vita democratica dell Ateno. 6. L'Università promuove la qualità dei luoghi di studio e di lavoro favorendo il rispetto dei principi di sicurezza, ecosostenibilità e salubrità degli ambienti. L Università favorisce il benessere lavorativo, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il superamento delle barriere nei confronti delle persone diversamente abili, la promozione di attività culturali, sportive e ricreative, anche attraverso apposite forme organizzative. 7. L Università, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani, stranieri e internazionali attraverso contratti e convenzioni; essa può istituire o partecipare a consorzi e centri interuniversitari o società consortili di ricerca, a fondazioni e ad associazioni di diritto privato, nonché stabilire rapporti con persone fisiche e soggetti giuridici che esercitino attività di impresa o professionali. L'Università può inoltre stipulare convenzioni con enti pubblici e privati 1

per avvalersi di attrezzature e servizi di terzi per lo svolgimento di attività di ricerca e didattiche, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale. 8. L Università può, altresì, federarsi, ovvero fondersi, con altri Atenei, anche limitatamente ad alcuni settori o strutture, al fine di ottimizzare le proprie performance scientifiche, didattiche e gestionali. Art. 2 Didattica, ricerca, internazionalizzazione e territorialità L Università garantisce la libertà di insegnamento e l autonomia delle strutture didattiche per quanto attiene l organizzazione dell offerta formativa e i contenuti scientifici e culturali delle varie discipline nell ambito dei rispettivi ordinamenti. Compito delle strutture didattiche è anche di garantire la coerenza delle attività formative con le professionalità richieste, e di assicurare il coordinamento dei programmi degli insegnamenti impartiti affinché si realizzino - anche mediante l utilizzazione di metodologie di e-learning - gli obiettivi stabiliti dagli ordinamenti didattici. 2 L Università provvede a tutti i livelli di formazione universitaria tesi alla preparazione e specializzazione delle diverse figure professionali e scientifiche previste dagli ordinamenti didattici vigenti. 3. L Università può attivare Corsi di alta formazione post-laurea, alla conclusione dei quali sono rilasciati titoli di master universitario di primo e di secondo livello. 4. L'Università può organizzare Corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di formazione permanente, nonché partecipare alla promozione, organizzazione e realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio. 5. Al fine di favorire autonome scelte culturali e professionali, l'università può attuare servizi di orientamento anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori e con altri enti pubblici e privati. 6. L Università può organizzare attività di tutorato, al fine di agevolare e sostenere gli studenti universitari lungo il corso degli studi. 7. L'Università, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario e dello sviluppo culturale e sociale del Paese, fornisce gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca scientifica di base e applicata e Art. 2 Didattica, ricerca, internazionalizzazione e territorialità L Università garantisce la libertà di insegnamento e l autonomia delle strutture didattiche per quanto attiene l organizzazione dell offerta formativa e i contenuti scientifici e culturali delle varie discipline nell ambito dei rispettivi ordinamenti. Compito delle strutture didattiche è anche di garantire la coerenza delle attività formative con le professionalità richieste, e di assicurare il coordinamento dei programmi degli insegnamenti impartiti affinché si realizzino - anche mediante l utilizzazione di metodologie di e-learning - gli obiettivi stabiliti dagli ordinamenti didattici. 2 L Università provvede a tutti i livelli di formazione universitaria tesi alla preparazione e specializzazione delle diverse figure professionali e scientifiche previste dagli ordinamenti didattici vigenti. 3. L Università può attivare Corsi di alta formazione post-laurea, alla conclusione dei quali sono rilasciati titoli di master universitario di primo e di secondo livello. 4. L'Università può organizzare Corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di formazione permanente, nonché partecipare alla promozione, organizzazione e realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio. 5. Al fine di favorire autonome scelte culturali e professionali, l'università può attuare servizi di orientamento anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori e con altri enti pubblici e privati. 6. L Università può organizzare attività di tutorato, al fine di agevolare e sostenere gli studenti universitari lungo il corso degli studi. 7. L'Università, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario e dello sviluppo culturale e sociale del Paese, fornisce gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca scientifica di base e applicata e 2

promuove e regola il trasferimento delle conoscenze scientifiche al mondo delle imprese. 8. L'Università provvede ad assicurare la conoscenza dei risultati dell'attività scientifica svolta al proprio interno, agevolandone e regolandone l'accesso a chiunque vi abbia interesse. 9. L'Università adotta il metodo della programmazione e controllo, e valuta le condizioni di efficacia e di efficienza delle attività didattiche, scientifiche e amministrative delle proprie strutture anche al fine del loro miglioramento.. 10. L Università collabora con organismi italiani, stranieri ed internazionali per la definizione e la realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.. 11. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale, l Università: a) stipula accordi e convenzioni con atenei e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi; b) promuove e incoraggia - anche con interventi di natura economica - gli scambi internazionali di professori, ricercatori, personale tecnico, amministrativo e studenti; c) realizza strutture per l ospitalità di studiosi e studenti, anche in collaborazione con enti terzi.. 12. L Università intende sviluppare il proprio ruolo in campo internazionale, in particolare attraverso: a) la promozione di meccanismi di reclutamento di studenti stranieri e l invio di studenti italiani presso università estere; b) la promozione di accordi per la mobilità accademica tra le università; c) l adesione ai programmi di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico promossi in ambito internazionale; d) la promozione di attività didattico-formative sviluppate con Università e istituzioni straniere, anche al fine del rilascio di titoli congiunti o doppi. 13. L Università contribuisce allo sviluppo economico e sociale del territorio di riferimento attraverso iniziative didattiche e scientifiche a ciò finalizzate con l obiettivo di valorizzare le componenti distintive del territorio stesso. promuove e regola il trasferimento delle conoscenze scientifiche al mondo delle imprese. 8. L'Università provvede ad assicurare la conoscenza dei risultati dell'attività scientifica svolta al proprio interno, agevolandone e regolandone l'accesso a chiunque vi abbia interesse. 9. L'Università adotta il metodo della programmazione e controllo, e valuta le condizioni di efficacia e di efficienza delle attività didattiche, scientifiche e amministrative delle proprie strutture anche al fine del loro miglioramento. 10. L Università collabora con organismi italiani, stranieri ed internazionali per la definizione e la realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione. 11. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale, l Università: a) stipula accordi e convenzioni con atenei e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi; b) promuove e incoraggia - anche con interventi di natura economica - gli scambi internazionali di professori, ricercatori, personale tecnico, amministrativo e studenti; c) realizza strutture per l ospitalità di studiosi e studenti, anche in collaborazione con enti terzi. 12. L Università intende sviluppare il proprio ruolo in campo nazionale ed internazionale, in particolare attraverso: a) la promozione di meccanismi di reclutamento di studenti stranieri e l invio di studenti italiani presso università estere; b) la promozione di accordi per la mobilità accademica e del personale tecnico amministrativo tra le università; c) l adesione ai programmi di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico promossi in ambito internazionale; d) la promozione di attività didattico-formative sviluppate con Università e istituzioni straniere, anche al fine del rilascio di titoli congiunti o doppi. 13. L Università contribuisce allo sviluppo economico e sociale del territorio di riferimento attraverso iniziative didattiche e scientifiche a ciò finalizzate con l obiettivo di valorizzare le componenti distintive del territorio stesso. Art. 3 Diritto allo studio 1. L'Università, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, promuove l'elevazione culturale dei propri studenti, con particolare attenzione a quelli capaci e meritevoli ma sfavoriti socialmente ed economicamente, attraverso la gestione del diritto allo studio. In particolare, essa concede forme di esonero Art. 3 Diritto allo studio 1. L'Università, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, promuove l'elevazione culturale dei propri studenti, con particolare attenzione a quelli capaci e meritevoli ma sfavoriti socialmente ed economicamente, attraverso la gestione del diritto allo studio. In particolare, essa concede forme di esonero 3

totale o parziale da tasse e contributi, e inoltre agevola la frequenza ai Corsi e alle strutture universitarie attraverso la possibilità di usufruire di servizi abitativi e di ristorazione. 2. L Università, individuando nei collegi universitari uno strumento fondamentale di partecipazione, riconosce la residenzialità degli studenti e dei docenti come valore essenziale nel processo educativo e formativo e nella promozione del merito. A tale scopo promuove, sostiene e pubblicizza le attività di servizio agli studenti iscritti ai propri corsi, attività che favoriscono la creazione di comunità tra studenti e docenti finalizzate all integrazione dei saperi. 3. L Università, nei limiti delle proprie risorse umane e finanziarie, si impegna a dare la massima attuazione allo Statuto dei diritti e dei doveri degli Studenti Universitari. Art. 4 Rappresentanza studentesca 1. La rappresentanza elettiva degli studenti è garantita nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nelle Commissioni paritetiche dei Dipartimenti, nelle Strutture di coordinamento per l attività didattica, nei Consigli di corso di studio e nel Nucleo di valutazione. 2. I regolamenti delle singole strutture introducono misure a tutela della rappresentanza studentesca, compresa la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l esplicazione dei compiti ad essa attribuita. I rappresentanti degli studenti hanno diritto ad accedere agli atti preparatorî delle deliberazioni che essi concorrono ad assumere, nel rispetto del segreto d ufficio. I rappresentanti degli studenti possono accedere anche agli altri atti dell Università, ove dimostrino di possedere l interesse previsto dalla legge. 3. L elettorato passivo è attribuito agli iscritti per la prima volta, e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di Laurea, Laurea magistrale, Dottorato di ricerca e Scuole di specializzazione. 4. I mandati elettivi della componente studentesca hanno durata biennale e sono rinnovabili per una sola volta. Art. 5 Pari opportunità 1. L'Università promuove pari opportunità tra donne e uomini. 2. È istituito un Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le totale o parziale da tasse e contributi, e inoltre agevola la frequenza ai Corsi e alle strutture universitarie attraverso la possibilità di usufruire di servizi abitativi e di ristorazione. 2. L Università, individuando nei collegi universitari uno strumento fondamentale di partecipazione, riconosce la residenzialità degli studenti e dei docenti come valore essenziale nel processo educativo e formativo e nella promozione del merito. A tale scopo promuove, sostiene e pubblicizza le attività di servizio agli studenti iscritti ai propri corsi, attività che favoriscono la creazione di comunità tra studenti e docenti finalizzate all integrazione dei saperi. 3. L Università, nei limiti delle proprie risorse umane e finanziarie, si impegna a dare la massima attuazione allo Statuto dei diritti e dei doveri degli Studenti Universitari. Art. 4 Rappresentanza studentesca 1. La rappresentanza elettiva degli studenti è garantita nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nelle Commissioni paritetiche dei Dipartimenti, nelle Strutture di coordinamento per l attività didattica, nei Consigli di corso di studio e nel Nucleo di valutazione. 2. I regolamenti delle singole strutture introducono misure a tutela della rappresentanza studentesca, compresa la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l esplicazione dei compiti ad essa attribuita. I rappresentanti degli studenti hanno diritto ad accedere agli atti preparatorî delle deliberazioni che essi concorrono ad assumere, nel rispetto del segreto d ufficio. I rappresentanti degli studenti possono accedere anche agli altri atti dell Università, ove dimostrino di possedere l interesse previsto dalla legge. 3. L elettorato passivo è attribuito agli iscritti per la prima volta, e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di Laurea, Laurea magistrale, Dottorato di ricerca e Scuole di specializzazione. 4. I mandati elettivi della componente studentesca hanno durata biennale e sono rinnovabili per una sola volta. Art. 5 Pari opportunità 1. L'Università promuove pari opportunità tra donne e uomini parità di genere. 2. È istituito un Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 4

discriminazioni, ai sensi dell art. 21 della legge 183/2010 e dell art. 7, comma 11 del presente Statuto. discriminazioni, ai sensi dell art. 21 della legge 183/2010 e dell art. 7, comma 11 del presente Statuto. 5