WORKSHOP OICE AMBIENTE



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WORKSHOP OICE AMBIENTE Roma 21 Marzo 2013 Aspetti legislativi Sulla gestione dei materiali da scavo Avvocato Elena Nieri

QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO Definizione di rifiuto ex art. 183 comma 1 lett. a) D.L.vo 152: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi ; - Classificazione normativa della tipologia di rifiuto per i materiali derivanti da attività di scavo ex art. 184 comma 3 lett.b) D.L.vo 152: Sono rifiuti speciali: i rifiuti derivanti dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall art. 186 (oggi 184 bis);

QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO L inquadramento generale per le terre e rocce che risultano da una operazione di scavo al pari di qualsiasi altra sostanza o materiale - è quello di considerarle rifiuto (vedi anche Elenco Rifiuti della Commissione Europea) Disposizione Speciale per Terre e rocce da scavo art. 186 D.L.vo 152 (oggi abrogata e sost. dal D.M. 161): le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri,riempimenti, rimodellazioni e rilevati purchè.

QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO Esclusione dall ambito applicativo della normativa in materia di rifiuti, ex art. 185 comma 1 lett. c) D.L.VO 152: il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;

LE SCELTE DEL PRODUTTORE Oggi, pertanto e allo stato dell arte, il produttore di materiale derivante da scavo si trova di fronte alle seguenti possibilità: I) Terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti (art. 185); II) Terre e rocce da scavo utilizzabili come sottoprodotto; II. a) Regole per utilizzo del materiale da scavo in vigore sino al 6/10/2012 (art. 186); II.b) Regole per utilizzo del materiale da scavo in vigore dopo il 6/10/2012 (D.M. 161) III) Terre e rocce da scavo da considerarsi rifiuti III. a) 17 05 04, materiali da scavo non pericolosi; III. b) 17 05 03 materiali da scavo contenenti sostanze pericolose;

Terre e rocce escluse ovvero suolo non contaminato e materiale stato naturale In forza di legge n.2/2009, a far data dal Gennaio 2009, all art. 185 è stata aggiunta la seguente esclusione : Il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato in corso attività di costruzione, ove sia certo il riutilizzo allo stato naturale e nello stesso sito; Interpretazione stretta: - Per concetto di attività di costruzione vedi art. 3 DPR 380/2001 Testo Unico Edilizia - Per assenza di contaminazione vedi allegato 5 tab. 1 D.L.vo 152; - Nessun trattamento ma utilizzo tal quale; - Definizione di sito vedi art. 240 D.L.vo 152 (int. dalla Legg 28/2012) area o porzione di territorio, geografica definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali e compr. di eventuali strutture edilizie ed impianti

Terre e rocce escluse ovvero suolo non contaminato e materiale stato naturale Un anno dopo, a seguito di integrazione di cui al D.L.vo 205/2010, è stato altresì precisato : Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter Quindi per tale materiale NO esclusione espressa dalla normativa sui rifiuti, ma rinvio ad una specifica valutazione in riferimento alle nozione di rifiuti, sottoprodotto e cessazione della qualifica di rifiuto.

Matrici materiali di riporto All inizio del 2012 (D.L. 25 Gennaio 2012) si è provveduto ad allargare tutti i riferimenti al suolo contenuti nell art. 185 anche alle matrici materiali di riporto, intese come materiali eterogenei, come disciplinati dal decreto di cui all'articolo 49 del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei. Il decreto di cui all art. 49 è il D.M. 161.

Terre e rocce ex art. 186 Negli ultimi anni - dal 2006 al 2012 e prima dell entrata in vigore del D.M. 161 - la normativa speciale di riferimento che consentiva di sottrarre le terre e rocce da scavo alla disciplina in materia di rifiuti era l art.186 D.L.vo 152. L art. 184 bis con la definizione di sottoprodotto è, infatti, frutto di una integrazione al T. U. introdotta in epoca successiva e precisamente a far data dal Dicembre 2010 (D.L.vo 205/10) Nello stesso decreto 205/10 era,poi, prevista l abrogazione dell art. 186 con decorrenza futura legata al nuovo regolamento D.M. 161/12.

Terre e rocce da scavo ex art. 186 L art. 186 - nel fissare le condizioni (introdotte dal legislatore del 2008) alle quali le terre e rocce da scavo potessero essere utilizzate come sottoprodotto - si ispirava ad una definizione normativa generale di sottoprodotto contenuta nell art. 183 comma 1 lett. p). Tale definizione era parzialmente differente da quella attualmente prevista nell art. 184 bis ed ispirata alla Direttiva 2008/98/Ce nel frattempo entrata in vigore: si pensi al requisito della integralità del riutilizzo previsto dal 186 ma non dal 184 bis; mentre il 184 bis prevede espressamente la possibilità dell utilizzo da parte di terzi, non menzionata nel 186.

I materiali da scavo di cui al D.M. 161 Definizione di OPERA : lavoro di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione rinvio all art. 3 comma 8 Codice Appalti, ove per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sè esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica Definizione di MATERIALE DA SCAVO : Suolo o sottosuolo, con eventuale presenza di riporto, derivanti dalla realizzazione di un opera quali, a titolo esemplificativo: scavi in genere; perforazioni, trivellazioni, palificazioni, consolidamento, ecc. ; opere infrastrutturali in genere (galleria,diga, strada ecc.); rimozione e livellamento di opere in terra; materiali litoidi in genere ; residui dalla lavorazione di materiali lapidei