Legge sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione

Documenti analoghi
Legge federale sugli stranieri

Codice civile. (Cognome e cittadinanza) Modifica del 30 settembre 2011

Decreto federale. dell 11 dicembre 2009

Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte

Decreto federale. dell 11 dicembre 2009

Legge federale sul numero d identificazione delle imprese

Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Legge federale concernente ottimizzazioni nella gestione dei dati del personale e negli investimenti di PUBLICA

Legge federale sui sistemi d informazione della Confederazione nel campo dello sport

Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione di Aarhus e il suo emendamento

Decreto federale. Termine di referendum: 1 aprile dell 11 dicembre 2009

Art. 2 All atto della ratifica, il Consiglio federale formula le seguenti dichiarazioni:

Legge sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione

Codice civile svizzero

Legge federale sull imposizione delle partecipazioni di collaboratore

Decreto federale. dell 11 dicembre 2009

Art. 2 All atto della ratifica, il Consiglio federale formula le seguenti dichiarazioni:

Legge federale sul diritto internazionale privato

Codice civile. (Cognome e cittadinanza) Modifica del 30 settembre Termine di referendum: 19 gennaio 2012

[Signature] Il Consiglio federale disciplina l utilizzo dei ricavi così ottenuti.

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale concernente la tassa per l utilizzazione delle strade nazionali

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati

Decreto federale. del 13 giugno 2008

Legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Decreto federale. del 26 settembre 2014

Ordinanza sui sistemi d informazione della Confederazione nel campo dello sport

Codice civile svizzero

Ordinanza sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall UFIT

Legge federale concernente la nuova disciplina del condono dell imposta

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale sull adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone

Legge federale concernente modifiche del diritto dei trasporti

Codice civile svizzero (Fondazioni di previdenza a favore del personale)

Ordinanza sul sistema di gestione delle persone, dei dossier e delle pratiche della Direzione consolare

Ordinanza sull adeguamento di disposizioni di legge a seguito della riorganizzazione dei dipartimenti

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale sul servizio civile sostitutivo

Ordinanza dell Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all amministrazione parlamentare

Legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure

Ordinanza sulla gestione elettronica degli affari nell Amministrazione federale

Legge federale concernente l attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d azione finanziaria

Legge federale sull Istituto federale di metrologia

Legge federale su un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP

Ordinanza sul sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche (PAGIRUS) dell Ufficio federale di giustizia

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Legge federale. Sezione 1: Misure nel settore del mercato del lavoro. del 25 settembre 2009

Ordinanza sulla dichiarazione concernente le pellicce e i prodotti di pellicceria

Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito

Legge federale sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza

Ordinanza sulla medicina della procreazione

Legge federale sull Assemblea federale

Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est

Legge federale sull adeguamento formale delle basi temporali per l imposizione diretta delle persone fisiche

Legge federale sulla protezione delle acque

Legge federale sulla promozione della cultura

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

Legge federale concernente l imposizione della proprietà abitativa privata

Legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali

Legge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo

Legge federale sui sistemi d informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSIS)

Legge federale sulla metrologia

Legge federale sull attuazione dell Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti

Legge federale sulla sicurezza dei prodotti

Legge federale per migliorare la protezione delle vittime di violenza

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito

Decreto federale Ia concernente il preventivo per il 2017

Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati

Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti

Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Legge federale sull archiviazione

Legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sul Registro nazionale di polizia

Codice civile svizzero

Decreto federale. del 29 settembre 2017

Legge federale sull inchiesta mascherata e l indagine in incognito

Ordinanza sul sistema d informazione EDAssist+

concernente l approvazione e l attuazione delle convenzioni n. 94 e n. 100 del Consiglio d Europa sulla cooperazione amministrativa transfrontaliera

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri

Transcript:

Legge sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione (LOGA) (Protezione dei dati derivanti dall utilizzazione dell infrastruttura elettronica) Modifica del 1 ottobre 2010 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 novembre 2009 1, decreta: I La legge del 21 marzo 1997 2 sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione è modificata come segue: Ingresso, primo comma visto l articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale 3 ; Titolo prima dell art. 57h Capitolo 4: Trattamento dei dati Sezione 1: Documentazione della corrispondenza e degli affari Titolo prima dell art. 57i Sezione 2: Trattamento di dati personali derivanti dall utilizzazione Art. 57i Rapporto con altre leggi federali Le disposizioni della presente sezione non si applicano nel caso in cui il trattamento dei dati personali derivanti dall utilizzazione sia disciplinato in un altra legge federale. 1 FF 2009 7407 2 RS 172.010 3 RS 101 2009-1339 941

Art. 57j Principi 1 Gli organi federali secondo la legge federale del 19 giugno 1992 4 sulla protezione dei dati non possono registrare e analizzare dati personali derivanti dall utilizzazione della loro infrastruttura elettronica o gestita su loro incarico, a meno che le finalità citate negli articoli 57l 57o lo richiedano. 2 Il trattamento dei dati secondo la presente sezione può comprendere anche dati degni di particolare protezione e profili della personalità. Art. 57k Infrastruttura elettronica L infrastruttura elettronica comprende tutti gli impianti e gli apparecchi fissi o mobili utilizzati per registrare dati personali; essa comprende in particolare: a. impianti di elaborazione di dati, componenti di rete e programmi; b. supporti di memoria; c. apparecchi telefonici; d. stampanti, scanner, apparecchi fax e fotocopiatrici; e. sistemi di registrazione del tempo di lavoro; f. sistemi di controllo degli accessi e dei locali; g. sistemi di geolocalizzazione. Art. 57l Registrazione di dati personali Gli organi federali possono registrare dati personali derivanti dall utilizzazione per le seguenti finalità: a. tutti i dati, compresi i contenuti della posta elettronica: per garantirne la salvaguardia (copie di riserva); b. i dati riguardanti l utilizzazione : 1. per mantenere la sicurezza delle informazioni e dei servizi, 2. per assicurare la manutenzione tecnica, 3. per controllare il rispetto dei regolamenti di utilizzazione, 4. per risalire agli accessi a collezioni di dati, 5. per registrare i costi derivanti dall utilizzazione ; c. i dati concernenti i tempi di lavoro del personale: per la gestione del tempo di lavoro; d. i dati concernenti l ingresso o l uscita dagli edifici e locali degli organi federali e la permanenza al loro interno: per garantire la sicurezza. 4 RS 235.1 942

Art. 57m Analisi non riferita a persone L analisi dei dati registrati non riferita a persone è ammessa per le finalità di cui all articolo 57l. Art. 57n Analisi non nominale in riferimento a persone L analisi non nominale dei dati registrati in riferimento a persone è ammessa per campioni al fine di: a. controllare l utilizzazione ; b. controllare i tempi di lavoro del personale. Art. 57o Analisi nominale in riferimento a persone 1 L analisi nominale dei dati registrati in riferimento a persone è ammessa al fine di: a. accertare un sospetto concreto di abuso e perseguire un abuso dimostrato; b. analizzare e riparare guasti nonché far fronte alle minacce concrete per tale infrastruttura; c. mettere a disposizione i servizi necessari; d. registrare e fatturare le prestazioni fornite; e. controllare i tempi di lavoro individuali. 2 Le analisi di cui al capoverso 1 lettera a possono essere effettuate soltanto: a. da un organo federale; b. previa informazione scritta alla persona interessata. Art. 57p Prevenzione di abusi L organo federale adotta le misure tecniche e organizzative necessarie per prevenire gli abusi. Art. 57q Disposizioni d esecuzione 1 Il Consiglio federale disciplina in particolare: a. la registrazione, la conservazione e la distruzione dei dati; b. la procedura per il trattamento dei dati; c. l accesso ai dati; d. le misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati. 2 I dati possono essere conservati soltanto per la durata necessaria. 3 Sempreché un ordinanza dell Assemblea federale non disponga altrimenti, le presenti disposizioni d esecuzione si applicano ai dati concernenti membri dell Assemblea federale o il personale dei Servizi del Parlamento. 943

II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Legge del 17 giugno 2005 5 sul Tribunale federale Art. 25b Protezione dei dati derivanti dall utilizzazione 1 Per l utilizzazione del Tribunale federale, nell ambito della sua attività amministrativa si applicano per analogia gli articoli 57i 57q della legge del 21 marzo 1997 6 sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione. 2 Il Tribunale federale emana le disposizioni d esecuzione necessarie. 2. Legge del 17 giugno 2005 7 sul Tribunale amministrativo federale Art. 27b Protezione dei dati derivanti dall utilizzazione 1 Per l utilizzazione del Tribunale amministrativo federale, nell ambito della sua attività amministrativa si applicano per analogia gli articoli 57i 57q della legge del 21 marzo 1997 8 sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione. 2 Il Tribunale amministrativo federale emana le disposizioni d esecuzione necessarie. 3. Legge del 19 marzo 2010 9 sull organizzazione delle autorità penali Art. 62a Protezione dei dati derivanti dall utilizzazione 1 Per l utilizzazione del Tribunale penale federale, nell ambito della sua attività amministrativa si applicano per analogia gli articoli 57i 57q della legge del 21 marzo 1997 10 sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione. 2 Il Tribunale penale federale emana le disposizioni d esecuzione necessarie. 5 RS 173.110 6 RS 172.010 7 RS 173.32 8 RS 172.010 9 RS 173.71 10 RS 172.010 944

4. Legge del 20 marzo 2009 11 sul Tribunale federale dei brevetti Art. 5a Protezione dei dati derivanti dall utilizzazione 1 Per l utilizzazione del Tribunale amministrativo federale, nell ambito dell attività amministrativa del Tribunale federale dei brevetti si applicano per analogia gli articoli 57i 57q della legge del 21 marzo 1997 12 sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione. 2 Il Tribunale federale dei brevetti emana le disposizioni d esecuzione necessarie. III 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l entrata in vigore. Consiglio nazionale, 1 ottobre 2010 Consiglio degli Stati, 1 ottobre 2010 La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Philippe Schwab Referendum ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 20 gennaio 2011. 13 2 La presente legge entra in vigore il 1 aprile 2012. 22 febbraio 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova 11 RS 173.41 12 RS 172.010 13 FF 2010 5787 945

946