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Transcript:

Deliberazione n. 22 del 16 settembre 2013 ASSEMBLEA DEI SOCI OGGETTO: Modalità attuative assegni di cura alle famiglie per assistenza agli anziani non autosufficienti: variazioni. Allegati: Ente rappresentato Nome e Cognome Carica Quote Presenti Assenti AUSL 4 Edoardo Majno Direttore generale 33,33 x Comune di Prato Dante Mondanelli Assessore delegato 50,15 x Comune di Montemurlo Nicola Ciolini Assessore delegato 4,93 x Comune di Cantagallo Elisabetta Grassulini Assessore delegato 0,84 x Comune di Carmignano Fabrizio Buricchi Assessore delegato 3,82 x Comune di Poggio a Francesco Puggelli Assessore delegato 2,64 x Caiano Comune di Vaiano Annalisa Marchi Sindaco 2,67 x Comune di Vernio Paolo Cecconi Sindaco 1,62 x Il Presidente Dr. Dante Mondanelli Ufficio proponente: Società della Salute Area pratese Estensore: Vania Mariotti Il Direttore Dr. Riccardo Poli

Il giorno 16.09.2013 presso i locali della Società della Salute, su convocazione del Presidente Dr. Dante Mondanelli PREMESSO che: L Assemblea dei soci con LR n. 60 del 10 novembre 2008 Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), la Regione Toscana ha inteso mandare a regime le Società della Salute; in data 19.3.2010, con atto ai rogiti del Segretario Generale del Comune di Prato, Dott. Del Regno Vincenzo, repertorio n.31548, gli enti aderenti hanno sottoscritto il nuovo Statuto e la nuova Convenzione della Società della Salute Area Pratese, ai sensi della LR Toscana di cui al punto precedente, atti registrati a Prato il 2.4.2010 al n. 17 serie 1 ; nei nuovi atti è stata confermata la natura giuridica del consorzio pubblico senza scopo di lucro ai sensi degli artt. 31 e 113 del D.Lgs. 267/2000, tra l Azienda Sanitaria di Prato e i 7 Comuni della Provincia; in data 6.4.2010, con deliberazione n.1, dopo aver dato atto della sottoscrizione del nuovo statuto e della nuova convenzione consortile, si è insediata l Assemblea dei Soci che ha provveduto alla nomina della Giunta e del Presidente SDS; RICHIAMATE LE PROPRIE DELIBERAZIONI - n. 27 del 27.06.2011 con la quale si approvava il nuovo regolamento di area che disciplina i requisiti ed i criteri di accesso all assegno di cura nonché lo schema di domanda di ammissione all assegno di cura e la Scheda di sintesi P.A.P./Patto con l utente; - n. 40 del 01.08.2011 con la quale si è intervenuti a modifica ed integrazione del citato regolamento; - n. 59 del 21.12.2011 con la quale si sono espresse le linee guida in merito all assegnazione ed erogazione degli assegni di cura; - n. 8 del 05.03.2012 con la quale si sono rivisti gli importi dei pacchetti di isorisorse destinati agli assegni di cura; RICORDATO che all art. 6 comma 5 lettera a) del Regolamento di cui alla citata delibera n. 27/2011 si fa riferimento alla necessità di allegare da parte del richiedente, fra gli altri documenti necessari per l ammissione al beneficio, anche copia della comunicazione obbligatoria di lavoro domestico al Centro per l Impiego Provinciale; CONSIDERATO che la Legge 2/2009 all art. 16 bis, comma 11, ha esonerato i datori di lavoro domestico dall adempimento di cui al precedente passaggio, risultando per l effetto illegittima la richiesta di siffatto documento al cittadino;

RICORDATO che all art. 7 comma 5 delle citate modalità attuative si fa riferimento alla necessità, da parte dell utente, di presentare copia del pagamento degli stipendi e dei contributi INPS dell assistente familiare; CONSIDERATO: - che la citata prescrizione è da intendersi finalizzata al riscontro amministrativo della regolare condizione di lavoro dell assistente familiare badante; - che, a tal fine, è sufficiente la constatazione dell avvenuto pagamento dei contributi INPS, risultando irrilevante la prova dell avvenuto pagamento di stipendi o altri emolumenti comunque dovuti al dipendente in ragione del rapporto contrattuale vigente; - che infatti l entità dell assegno è predeterminata dalle modalità di calcolo stabilite all art. 4 delle modalità attuative; - che tra l altro, la dicitura copia del pagamento degli stipendi, non immediatamente intellegibile sotto il profilo operativo, ha determinato allo stato la non attuazione della disposizione sul punto; RICORDATO che l art. 7 comma 8 prevede l obbligo di presentazione dell attestazione ISEE e ISEE estratto aggiornata con i redditi dell anno precedente entro il primo trimestre dell anno; CONSIDERATO: - che tale previsione risulta allo stato non attuata in quanto presuppone il previo espletamento della dichiarazione dei redditi da parte del cittadino la cui scadenza di legge è posteriore; - che pare opportuno omologare la tempistica di tale adempimento a quanto tra l altro previsto dalle vigenti modalità attuative per il servizio di assistenza domiciliare che prevedono il termine ultimo del 30 settembre ai fini della trasmissione dell ISEE e dell ISEE estratto; RICORDATO che le vigenti modalità attuative non disciplinano espressamente né ipotesi di decadenza né ipotesi di sospensione del beneficio economico né dettano norme sulla competenza né sugli adempimenti procedimentali allorché vengano meno requisiti o presupposti dell assegno di cura o non sia accertabile, o lo sia tardivamente, la permanenza dei medesimi a causa di condotte omissive del beneficiario negli adempimenti a lui facenti capo; CONSIDERATA la necessità di integrare l articolato normativo delle modalità attuative per gli assegni di cura mediante l inserimento di un ulteriore articolo che disciplini le evenienze summenzionate, anche allo scopo di dare una definizione giuridica e contabile a pratiche in stato di pendenza senza determinazione temporale; RICORDATO che l art. 7 comma 1 delle citate modalità attuative prevede che l erogazione degli assegni di cura debba avvenire fino alla concorrenza delle risorse disponibili e che l art. 9 individua la graduatoria quale strumento di gestione delle richieste in esubero rispetto alle predette risorse; RICHIAMATA la proposta di modifica prot. n 42310 del 10/04/2013 del Servizio Sociale e Sanità del Comune di Prato in merito all opportunità di legittimare le nuove attivazioni di domande in graduatoria considerandone i costi in ragione di anno anziché in termini di mesi residui da quando le risorse si sono rese disponibili fino alla fine dell anno in corso, così da aversi adeguata sostenibilità finanziaria nel bilancio annuale successivo; RITENUTO di recepire le predette integrazioni apportando le corrispondenti modifiche alle modalità attuative in vigore per gli assegni di cura; VISTO E PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore della Società della Salute area pratese;

Con le modalità previste dall art. 7 e 8 dello Statuto; DELIBERA di approvare la narrativa che precede e conseguentemente: 1) di abrogare all art. 6 comma 5 lettera a) delle modalità attuative per gli assegni di cura il richiamo alla copia della comunicazione obbligatoria di lavoro domestico al Centro per l Impiego Provinciale; 2) di abrogare all art. 7 comma 5 delle modalità attuative per gli assegni di cura il riferimento relativo alla copia del pagamento degli stipendi quale documento da fornire all ufficio competente da parte dell utente; 3) di sostituire il vigente art. 7 comma 8 con il seguente: L attestazione sull ISEE estratto recante i redditi dell anno precedente dovrà pervenire entro e non oltre il 30 settembre dell anno in corso. Finché non sia presentata per l anno di riferimento l attestazione sull ISEE estratto l Ufficio amministrativo sospende l erogazione dell assegno di cura. La mancata presentazione dell attestazione entro il termine assegnato, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dal beneficio secondo la modalità di cui all art. 7 bis. ; 4) di inserire nel dettato delle modalità attuative per gli assegni di cura il seguente: Art. 7 bis Cause di decadenza e sospensione dall assegno di cura 1. Comporta la decadenza dall erogazione dell assegno di cura, ovvero l esclusione dalla relativa graduatoria, il definitivo venir meno di alcuno dei requisiti o dei presupposti per il riconoscimento dell assegno di cura. 2. La decadenza dal beneficio viene dichiarata con autonomo provvedimento dell Ente gestore ricorrendo una delle seguenti casistiche: a) dichiarazione dell U.V.M. di cessazione del P.A.P. per venir meno di alcuno dei presupposti che ne abbiano giustificato la condivisione con l utente ovvero per sostituzione con nuovo percorso assistenziale incompatibile con il precedente (es. ricovero non temporaneo in struttura di tipo residenziale). In tale ipotesi l U.V.M., oltre a dare comunicazione al diretto interessato, è tenuta a comunicare immediatamente al competente Ufficio amministrativo l intervenuta cessazione del P.A.P. per l espletamento degli ulteriori adempimenti di sua competenza; b) accertamento da parte dell Ufficio amministrativo del definitivo venir meno di alcuno dei requisiti o presupposti di cui all art. 3, salve le verifiche di competenza dell U.V.M. sull attualità del P.A.P.; c) ingiustificata omessa produzione all Ufficio amministrativo nel termine assegnato della documentazione richiesta occorrente all effettuazione delle previste verifiche o degli adempimenti funzionali all erogazione dell assegno di cura. 3. Nel caso di cui alla precedente lett. c), l Ufficio amministrativo solleciterà a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento la trasmissione della documentazione comprovante la permanenza dei requisiti assegnando un termine perentorio a pena di decadenza dall assegno di cura.

Fino all integrazione della documentazione richiesta, ovvero fino alla dichiarazione di decadenza, l erogazione dell assegno di cura sarà sospesa. 4. L omessa presentazione, senza giustificato motivo, della copia attestante il pagamento dei contributi INPS entro 90 giorni dalla scadenza stabilita per tali versamenti determinerà il decadimento dal diritto alla somma prevista per il trimestre di riferimento salva l ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro con l assistente familiare. 5. In tutti i casi di perdita temporanea di alcuno dei presupposti per l erogazione dell assegno di cura, l Ufficio amministrativo ne dispone la sospensione fino al pieno ripristino delle condizioni legittimanti il godimento del beneficio. Trascorsi sei mesi senza che l Ufficio amministrativo sia notiziato circa il pieno ripristino delle condizioni legittimanti il godimento del beneficio, ove non ricorra giustificato motivo per disporre ulteriore proroga della sospensione, viene dichiarata la decadenza dall assegno di cura con le modalità di cui ai commi 2 e 3. 5) di aggiungere all art. 9 il comma 6 dal seguente tenore: L attivabilità del beneficio per le domande poste in graduatoria è vincolato alla verifica della sostenibilità del loro costo annuale, valutata ragguagliando la spesa in ragione di anno e considerando a tal fine l importo massimo riferito alla corrispondente fascia di isogravità.. 6) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo; 7) di trasmettere copia del medesimo agli enti aderenti al Consorzio e al Collegio Sindacale; 8) di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all Albo on line del Consorzio per la durata di giorni 10 consecutivi. Il Direttore Dott. Riccardo Poli Il Presidente Dr. Dante Mondanelli

DELIBERA ASSEMBLEA DEI SOCI N. 22 del 16.09.2013 Oggetto: Modalità attuative assegni di cura alle famiglie per assistenza agli anziani non autosufficienti: variazioni Ai sensi dell art. 49 1 comma del D.lgs 18.8.2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento. Prato, 16.09.2013 IL DIRETTORE DELLA SOCIETA DELLA SALUTE Dott. Riccardo Poli