S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

Documenti analoghi
LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 6 LUGLIO 2012

AMATI, ASTORRE, BORIOLI, CALEO, CUCCA, D ADDA,

LEGGE REGIONALE N. 36 DEL REGIONE LAZIO. Norme in materia di attività urbanistico - edilizia e snellimento delle procedure.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Autore: Rapicavoli Carlo In: Diritto amministrativo

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 249

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 217

Campania. L.R. 13 agosto 1998, n. 16. Assetto dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2461

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2887

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 203

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

approvato dalla Camera dei deputati il 14 giugno 2018 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 giugno 2018

Norme in materia di attivita' urbanistico - edilizia e snellimento delle procedure (1)

LEGGE REGIONALE N. 21 DEL REGIONE LIGURIA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 542

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2715

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 782

L.R. 02 Luglio 1987, n. 36 Norme in materia di attivita' urbanistico - edilizia e snellimento delle procedure (1) Art. 1 (2)

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno Serie generale DELLA REPUBBLICA ITALIANA

L.R. 29 maggio 1997, n. 13. Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale.

d iniziativa del senatore ASTORRE, Gianluca ROSSI, DE MONTE, FAVERO, PAGLIARI, PUPPATO, VALENTINI, BERGER, BOCCA, GAMBARO, LANGELLA e LIUZZI

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Misure per favorire lo sviluppo dell imprenditorialità agricola giovanile

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE N. 19 DEL REGIONE MARCHE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per favorire lo sviluppo dell imprenditoria giovanile nel settore agricolo

Regione Lazio. Leggi Regionali

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1496

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 383

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

LA CONFERENZA UNIFICATA

LEGGE PROVINCIALE 21 dicembre 1984, n. 13

Il Ministro dell economia e delle finanze

d iniziativa dei senatori GAUDIANO, DI NICOLA, L ABBATE, RICCIARDI, AIROLA, MANTOVANI e PARAGONE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Legge regionale 6 maggio 1985 n. 52 (B.U.R. 19/1985) Norme in materia di controllo dell'attività edilizia urbanistica. Sanzioni e recupero delle

MILANO - GIOVEDÌ, 4 OTTOBRE Sommario

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N Disposizioni in materia di pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2094

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2012

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 753

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 518

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Misure per il sostegno dell imprenditoria femminile

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2495

d iniziativa dei senatori TOMASSINI, CURSI, DI GIACOMO, GRAMAZIO, RIZZOTTI, GHIGO, RIZZI e SACCOMANNO

Documento scaricato da

RELAZIONE DELLA 3* COMMISSIONE PERMANENTE

SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 40

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 ottobre 2017

LEGGE 8 febbraio 2001, n. 21

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Norme per assicurare il servizio sanitario negli stabilimenti penitenziari

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 499

LEGGE REGIONALE N. 41 DEL REGIONE BASILICATA DISCIPLINA DEI CONSORZI PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 396

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA

Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria.

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2529

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 39 del

LEGGE REGIONALE 36/87

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Istituzione dell Agenzia per l utilizzo delle risorse idriche. d iniziativa del senatore DE POLI

d iniziativa dei senatori SAGGESE, ASTORRE, COCIANCICH, CUOMO, FABBRI, PAGLIARI, SOLLO, TOMASELLI e SCALIA

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214. Roma, 13 novembre 2014

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

LEGGE 5 aprile 2011, n. 5 (G.U.R.S. 11 aprile 2011, n. 16)

Documento scaricato da

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1112

BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 17/02/2014

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

Bollettino Giuridico Ambientale n. 25

Proposta di legge. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana)

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N Disposizioni in materia di emergenza abitativa. d iniziativa del senatore DESSÌ

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3350

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

Delibera della Giunta regionale - seduta del 09 febbraio 2010 pag. 1/15

Transcript:

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 836 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa dei senatori LAVAGNINI, PALUMBO, ZILIO, ERROI e VERALDI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1996 Nuove norme sui consorzi industriali TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica 836 XIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI ONOREVOLI SENATORI. Le norme contenute nei cinque articoli di cui si compone il presente disegno di legge vogliono mettere ordine e razionalizzare la complessa e molteplice normativa che disciplina i Consorzi industriali (legislazione sul Mezzogiomo, leggi specifiche istitutive dei Consorzi del centro-nord, etc.). Vogliono, anche, dare certezze operative agli imprenditori, svincolando i Consorzi industriali da legami ed intralci di altri soggetti della pubblica Amministrazione che rendono tortuoso l iter per assegnare l area su cui realizzare le nuove aziende. Lo snellimento delle procedure è connesso alla dotazione di nuovi compiti, già individuati per i Consorzi industriali dall articolo 36 della legge n. 317 del 1991, per la produzione ed erogazione di servizi reali alle imprese.

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica 836 XIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. I consorzi per lo sviluppo industriale di cui all articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, o comunque costituiti da enti locali promuovono l industrializzazione e la reindustrializzazione agendo in forma imprenditoriale mediante atti e contratti di diritto privato, anche attraverso la costituzione di società, in particolare per la gestione dei servizi consortili, salve le funzioni amministrative relative all adozione dei piani di assetto e di attrezzatura ambientale delle aree in essi comprese, alle espropriazioni e agli atti di organizzazione generali del consorzio. I componenti degli organi di amministrazione dei consorzi sono designati dagli enti locali e da enti e soggetti rappresentativi delle categorie produttive. Art. 2. 1. Nelle aree di propria competenza, i consorzi industriali promuovono patti territoriali ai sensi della lettera e-bis del comma 1 dell articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, introdotta dall articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonchè contratti di programma a favore delle piccole e medie imprese. I consorzi sottoscrivono i patti territoriali che prevedono la realizzazione di interventi destinati ad avere effetti diretti sullo sviluppo delle aree. Art. 3. 1. I consorzi adottano i piani di assetto delle aree e dei nuclei industriali, nei quali devono essere indicati anche gli impianti e

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica 836 XIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI le infrastrutture idonei ad assicurare la tutela dell ambiente. Il piano è adottato dall organo di amministrazione del consorzio ed è depositato per trenta giorni presso la sede del consorzio stesso ove chiunque può prenderne visione. Dell avvenuta adozione è data adeguata pubblicità. Enti e soggetti privati possono presentare osservazioni entro i dieci giorni successivi alla decorrenza del termine di deposito. Sulle osservazioni si pronuncia il consorzio entro i successivi sessanta giorni. Decorso tale termine è convocata una conferenza di servizi ai sensi dell articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L accordo unanime raggiunto in sede di conferenza reca la decisione sulle osservazioni e sostituisce l approvazione da parte della regione o provincia e comporta, ove necessario, l automatica variazione dei piani dei comuni interessati. Nel caso in cui, in sede di conferenza, non si raggiunga l unanimità dei consensi, il piano viene approvato dalla regione o provincia, che decide sulle opposizioni degli enti e amministrazioni dissenzienti e sulle osservazioni. Decorsi inutilmente centottanta giorni dal ricevimento da parte della regione o provincia il piano si intende approvato. 2. Dell approvazione del piano viene data notizia sulla Gazzetta Ufficiale e sul Bollettino Ufficiale della Regione. I comuni interessati adeguano entro sei mesi i propri piani urbanistici alle previsioni del piano consortile. I piani dei consorzi hanno efficacia ventennale. La validità dei piani vigenti è prorogata per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Gli impianti e gli interventi previsti nei piani in funzione della localizzazione di iniziative produttive e dell attrezzatura del territorio consortile sono considerati opere di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Le espropriazioni di aree od immobili necessarie a realizzarle sono effettuate dai consorzi. Art. 4. 1. Presso la Cassa depositi e prestiti è istituito un fondo rotativo destinato alla con-

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica 836 XIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI cessione di anticipazioni ai consorzi delle aree di sviluppo industriale dotati dei piani di assetto di cui al comma 3 al fine di favorire l acquisizione, coattiva o in via bonaria, di aree o di immobili industriali, aventi destinazione produttiva, dismessi o in via di dismissione, ricadenti nel territorio di aree depresse o interessate da processi di declino industriale ai sensi della vigente normativa. Le modalità e procedure di gestione del fondo sono stabilite dalla Cassa depositi e prestiti, previo parere favorevole del Ministro del bilancio e della programmazione economica. La dotazione iniziale del fondo è fissata in cinquanta miliardi di lire; al relativo onere si fa fronte mediante l utilizzo delle risorse derivanti dai mutui di cui all articolo 1 del decreto-legge 1 o luglio 1996, n. 344. 2. Nelle aree dei consorzi dotati degli impianti e delle infrastrutture previsti nel piano di assetto, le imprese corrispondono i contributi di cui agli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella misura del 50 per cento; esse sono esonerate da tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli stabilimenti, ad eccezione di quelle relative alla sicurezza interna ed esterna e di quelle, in materia di inquinamento, che non siano rese superflue dall allaccio o dall utilizzazione degli impianti o servizi consortili. I consorzi attestano la conformità dei progetti di insediamento o di reinsediamento produttivo alle previsioni del piano di assetto. Per i progetti di cui sia attestata la conformità, i comuni rilasciano le concessioni e le autorizzazioni edilizie entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Trascorso inutilmente tale termine la concessione o l autorizzazione si intende assentita. Art. 5. 1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi istitutive di singoli consorzi.