ASSOCIAZIONE CulturaCattolica.it STATUTO TITOLO I: COSTITUZIONE, DURATA, FINALITA. E costituita la ASSOCIAZIONE CulturaCattolica.



Documenti analoghi
ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. << Alunni, ex alunni, amici e sostenitori della Facoltà Teologica del Triveneto >>

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

FormaFarma. Associazione culturale senza scopo di lucro S T A T U T O

STATUTO Il Sole Onlus

ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI STATUTO

STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)

Statuto Associazione Ludica Fuori Gioco

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

L Associazione ha sede legale in Mantova - Piazza Sordello 43 - l Amministrazione Provinciale di Mantova.

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

STATUTO. Associazione Il Larice Club

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

STATUTO. Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB

STATUTO ASSOCIAZIONE PAOLO MARUTI ONLUS

BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

STATUTO. Accademia Forense Europea

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

Statuto. Art. 1 - Costituzione. Art. 2 - Sede. Art. 3 - Scopi dell Associazione

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

COMUNE DI ESCALAPLANO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA

STATUTO Dicembre 2004 pag. 1

Art. 5 Il patrimonio del Club deve essere destinato esclusivamente alle finalità per le quali il Club è stato costituito.

STATUTO ASSOCIAZIONE «LeAli per Volare»

STATUTO DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO ART. 1. L Associazione Amici di Tanguietà - Onlus, costituita il 9 ottobre 1984, ha

STATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA AMICI DELL ONCOLOGIA Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) DISPOSIZIONI GENERALI

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. ToscanaSpazio TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE DURATA

STATUTO. DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA ART. 1 E costituita un associazione religiosa denominata ASSOCIAZIONE OPERA SALESIANA DEL SACRO CUORE

Statuto dell Associazione Banda Cittadina di Palmanova

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Denominata. È costituita l Associazione senza scopo di lucro denominata..

Statuto della Sede Locale di Cormòns dell'università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età

UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

STATUTO DELLA FEDERAZIONE CURE PALLIATIVE ONLUS (Milano, 13 marzo 2006) TITOLO I Disposizioni Generali

STATUTO FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

Amici dei Pompieri di Zoldo - STATUTO -

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE

STATUTO ASSOCIAZIONE UNITOWN

STATUTO FONDAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE-EDUCATION. Art. 1 Costituzione. Art. 2 Scopi. Art. 3 Attività strumentali accessorie e connesse

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

Associazione. Amici dell Archivio Fotografico Lucchese STATUTO. Amici dell. Archivio Fotografico Lucchese

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE ENTE NON COMMERCIALE SENZA FINI DI LUCRO DENOMINATA CIRCOLO DI CULTURA FOTOGRAFICA PHOTOLIFE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Eccomi. Eccomi

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE. Articolo 1. (Istituzione e sede)

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ROMANDANDO - Associazione senza scopo di lucro

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER L AMBIENTE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

STATUTO dell' Associazione Culturale " Mondo Mediazione "

Statuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi

STATUTO Art.1 Costituzione e sede Art.2 Oggetto e scopo Art.3 Patrimonio ed entrate dell Associazione

STATUTO DELLA FONDAZIONE ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO

Comitato Unito - America Latina e Caraibi già Uni-Cuba

Statuto e Regolamento dell Associazione Culturale VIOLA VIVE

Transcript:

ASSOCIAZIONE CulturaCattolica.it STATUTO TITOLO I: COSTITUZIONE, DURATA, FINALITA Art. 1: COSTITUZIONE. E costituita la ASSOCIAZIONE CulturaCattolica.it Art. 2: DURATA DELL ASSOCIAZIONE. L Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2099 (duemilanovantanove) Art. 3: SEDE SOCIALE. L Associazione ha sede nella Repubblica di San Marino in Domagnano (Repubblica di San Marino) P.zza Filippo da Sterpeto, 12 L Assemblea ordinaria dei soci potrà deliberare il trasferimento della sede. Art. 4: ADESIONE AD ALTRI ORGANISMI. L Associazione, nell ambito dei propri fini, potrà aderire ad altri organismi, nazionali ed internazionali, di qualsiasi natura. Art. 5: SCOPO SOCIALE. L Associazione, che non ha scopo di lucro, intende promuovere la diffusione dell insegnamento cattolico, attraverso ogni mezzo di comunicazione sociale, in particolare attraverso il sito internet: www.culturacattolica.it. Senza che la successiva elencazione possa ritenersi esaustiva, l Associazione potrà: Pubblicare materiale informativo (testi, volantini, video CD e DVD libri) anche mediante la gestione del sito 1

internet www.culturacattolica.it Organizzare incontri e manifestazioni per comunicare l insegnamento della Chiesa Cattolica Promuovere iniziative varie per fare conoscere la propria attività e raccogliere adesioni alla associazione stessa. L associazione svolgerà la propria azione nel territorio della Repubblica di San Marino e potrà cooperare con ogni altra associazione che, sia in San Marino che all estero, persegua gli stessi fini, aderendo, se sarà ritenuto opportuno, anche alle organizzazioni internazionali del settore. TITOLO II: SOCI Art. 6: SOCI. Possono essere soci dell Associazione le persone fisiche o giuridiche, enti ed associazioni che ne condividono gli scopi, senza distinzione di nazionalità e cittadinanza. Art. 7: CATEGORIE DI SOCI. Nell Associazione si distinguono soci fondatori, soci ordinari, soci onorari e soci sostenitori. Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell Associazione. Il Consiglio Direttivo ha tuttavia facoltà di assimilare alla categoria dei soci fondatori altri soci che acquisiscono le medesime prerogative. Sono soci ordinari tutti coloro la cui domanda di adesione è stata accolta e che sono in regola con il versamento delle quote associative. Sono soci onorari personalità ed enti che si sono particolarmente distinti nella collaborazione e nel sostegno delle attività dell Associazione e come tali ammessi dal Consiglio Direttivo. Questi ultimi sono esonerati dalle 2

quote associative. Sono soci sostenitori coloro che, versando una particolare quota stabilita dal Consiglio Direttivo, acquisiscono il diritto a pubblicizzare sul sito la loro attività, secondo modalità decise dal Consiglio Direttivo e comunicate all atto della iscrizione. Art. 8: QUOTE ASSOCIATIVE. Le quote associative vengono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo. Possono essere stabilite quote differenziate per le diverse categorie dei soci, anche con riferimento ai soci persone fisiche, imprese individuali, società personali, associazioni e persone giuridiche. E facoltà del Consiglio Direttivo stabilire quote di ingresso per i nuovi soci da destinare ad incremento del patrimonio sociale, nonché quote straordinarie per realizzare o finanziare specifiche iniziative. Art. 9: AMMISSIONE DEI SOCI. Per essere ammessi in qualità di Socio, deve essere presentata apposita domanda d iscrizione, accompagnata dalla quota associativa in vigore nell anno in cui viene richiesta l iscrizione e della quota d ingresso, qualora istituita. La domanda di iscrizione vale quale dichiarazione di conoscenza e accettazione, da parte del richiedente, dello statuto e degli eventuali regolamenti dell Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera in ordine all ammissione, senza obbligo di motivazione, nella prima seduta utile successiva alla data di presentazione della domanda. Nel caso di non ammissione, le quote anticipate devono essere retrocesse. Art. 10: RECESSO DEL SOCIO. Il socio potrà recedere dall associazione in ogni momento, 3

presentando lettera di recesso al Presidente, che ne darà comunicazione al Consiglio Direttivo. Art. 11: ESCLUSIONE DEL SOCIO. Il Consiglio Direttivo constatato, se ricorrono i motivi che a norma di legge e del presente statuto ne legittimano l esclusione, può conseguentemente, deliberare nell interesse dell Associazione, senza obbligo di motivazione e con giudizio inappellabile e insindacabile l esclusione del socio che: senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l Associazione, ivi compreso il caso d insolvenza che si protragga oltre tre mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento delle quote associative; non osserva le disposizioni contenute nello statuto o negli eventuali regolamenti dell Associazione, oppure, le deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali competenti; in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l Associazione oppure fomenti dissidi e disordini tra i soci; per ogni altro grave motivo. Art. 12: EFFETTI DELLA PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO. La perdita della qualifica di socio determina l immediata sospensione di ogni qualsiasi forma di servizio e di assistenza, la decadenza da ogni diritto acquisito. In ogni caso di perdita della qualifica di socio, non compete all ex-socio o ai suoi aventi diritto liquidazione di somma alcuna, anche con riferimento agli eventuali conferimenti, alle quote versate e al patrimonio sociale. 4

Art. 13: RAPPRESENTANZA DEI SOCI. La tessera degli enti, delle associazioni e delle società ammessi come soci sarà intestata personalmente all ente, associazione o società ammessa. Detti soci operano, di norma, nei rapporti con l Associazione tramite il legale rappresentante, che ha facoltà di delegare, comunicandolo per iscritto al Consiglio Direttivo, un proprio rappresentante, temporaneo o permanente; detto rappresentante è ad ogni e qualsiasi effetto assunto dall Associazione quale legale rappresentante dell ente, associazione o società. TITOLO III: PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZARI Art. 14: PATRIMONIO SOCIALE. Il patrimonio sociale è costituito: dal patrimonio netto, che è variabile ed è formato dalle eventuali quote di ingresso versate dai soci e da ogni e qualsiasi somma pervenga all Associazione a tale titolo, dalla riserva ordinaria, formata con gli avanzi di gestione, da eventuali riserve straordinarie, da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri. Art. 15: MEZZI FINANZIARI. I mezzi finanziari dell Associazione sono costituiti dalle quote sociali ordinarie e straordinarie, dalle quote una tantum richieste per il sostegno di specifiche iniziative, dai corrispettivi per gli eventuali servizi a domanda individuale, da eventuali donazioni e disposizioni testamentarie, dai proventi delle iniziative sociali, dalle offerte dei soci e dei terzi per specifiche iniziative benefiche. 5

TITOLO IV: ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO Art. 15: ESERCIZIO SOCIALE. L esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio decorre dalla data di costituzione al 31 dicembre dell anno medesimo. Art. 16: BILANCIO. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio e lo sottopone all approvazione dell Assemblea Ordinaria dei Soci entro il 30 aprile dell anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce. E fatto divieto di distribuzione degli utili fra i soci. Durante l esistenza dell Associazione le riserve non sono ripartibili fra i soci. Eventuali prestiti dei soci all Associazione sono infruttiferi. Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell Associazione nei quindici giorni che precedono l assemblea e finché sia approvato, in modo tale che gli associati possano prenderne visione. TITOLO V: ORGANI SOCIALI Art. 17: ORGANI DELL ASSOCIAZIONE. Sono organi dell Associazione: l Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice-Presidente, il Collegio Sindacale, il Direttore, il Tesoriere e il Segretario. Art. 18: ASSEMBLEA DEI SOCI. L Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all anno per convocazione del Presidente, o su richiesta di almeno un quarto dei soci, da effettuare a mezzo di lettera ordinaria. 6

Questa, delibera i bilanci annuali, elegge i componenti del Consiglio Direttivo, stabilisce le linee di attività dell Associazione. I temi da dibattere in ogni assemblea devono essere esattamente indicati nell avviso di convocazione da inviarsi almeno dieci giorni prima della data di svolgimento dell assemblea medesima. L Assemblea straordinaria si riunisce con le stesse modalità di quella ordinaria per la modifica dello statuto o per altre motivate circostanze. Art. 19: RIUNIONI ASSEMBLEARI. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, si costituiscono validamente in prima convocazione con la presenza della metà più uno (50% + 1) degli associati, in regola con il pagamento della quota associativa e benemeriti, ed in seconda convocazione, da effettuarsi almeno un ora dopo la prima, con la presenza di qualsiasi numero. Ogni socio può rappresentare per delega scritta alle assemblee non più di due aventi diritto. Tutte le deliberazioni ordinarie vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La modifica del presente statuto, lo scioglimento dell associazione, devono essere assunte con il voto favorevole di 2/3 dei presenti. Di ogni assemblea verrà redatto idoneo verbale a cura di un Segretario designato dal Presidente fra i presenti, ovvero nella persona di un Notaio. Art. 20: CONSIGLIO DIRETTIVO. Il Consiglio Direttivo è eletto a voto segreto dall Assemblea per tre anni e può essere in tutto o in parte riconfermato anche più volte. 7

Si compone di un numero da tre a undici membri, fra i quali vengono designati il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Si fa luogo a rinnovo anticipato del Consiglio Direttivo nella sua totalità quando esso venga a perdere per qualsiasi ragione la maggioranza dei suoi membri; in caso diverso i dimissionari o vacanti sono surrogati per cooptazione. Art. 21: RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. Il Consiglio Direttivo si riunisce per convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due dei suoi componenti ed è valido se è presente la maggioranza dei membri. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente con almeno un giorno di preavviso, con qualunque mezzo. Qualora un componente il Consiglio Direttivo risulti ingiustificatamente assente per quattro sedute consecutive verrà automaticamente sostituito secondo quanto previsto dall Art. 11. Art. 22: FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. Il Consiglio Direttivo ha il compito di mettere in atto le deliberazioni dell Assemblea, di porre allo studio le iniziative più idonee al raggiungimento dello scopo sociale, di intraprendere ogni azione per ottenere l applicazione delle leggi che riguardano il campo d azione dell Associazione, di amministrare il patrimonio e le entrate finanziarie dell associazione, redigendo alla fine di ciascun anno solare un rendiconto da sottoporre all esame e approvazione dell assemblea entro i termini di legge. Art. 23: PRESIDENTE. 8

Il Presidente rappresenta legalmente e in ogni sede l Associazione e presiede l Assemblea e il Consiglio Direttivo. Art. 24: VICE PRESIDENTE. Il Vice-Presidente sostituisce integralmente il Presidente in caso di assenza. Art. 25: SEGRETARIO. Il Segretario ha il compito di redazione e tenuta dei verbali, della corrispondenza, del tesseramento e dell archivio. Art. 26: TESORIERE. Al Tesoriere compete la tenuta dei libri contabili e della amministrazione e la redazione del bilancio consuntivo e preventivo. Art. 28: COLLEGIO SINDACALE. Il controllo dell amministrazione e la verifica del consuntivo annuale è demandato ad un Collegio Sindacale composto da due membri, eletti dall Assemblea per un periodo rinnovabile di tre anni, da scegliere anche fra non associati purché non parenti, né affini entro il quarto grado dei componenti il Consiglio Direttivo, e dotate di adeguata professionalità. Art. 29: SCIOGLIMENTO. Lo scioglimento dell Associazione è deliberato dall assemblea dei soci a maggioranza qualificata dei presenti. All atto della decisione di scioglimento l Assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e l eventuale compenso. Estinte interamente le passività sociali l eventuale patrimonio o residuo attivo, verrà devoluto secondo le indicazioni dell assemblea per scopi compatibili con l oggetto sociale. 9

TITOLO VII: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI Art. 30: PERSONALITA GIURIDICA. L Associazione potrà chiedere in ogni tempo il riconoscimento della personalità giuridica, con iscrizione nel pubblico registro, osservati tutti gli obblighi di legge. Art. 31: SCIOGLIMENTO. Lo scioglimento dell Associazione nonché i destinatari della devoluzione del patrimonio Sociale saranno deliberati dall Assemblea degli Associati, che provvedono a nominare uno o più liquidatori. Il patrimonio Sociale dell Associazione verrà devoluto, per fini di assistenza e beneficenza, a fondazioni, associazioni ed ogni tipo di attività che operi per rendere presenti nella società i valori della fede e della carità cristiana così come sono trasmessi dalla tradizione della Chiesa. Art. 32: RINVIO. Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le leggi ed i regolamenti vigenti nella Repubblica di San Marino. 10