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Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA Conservatorio di Musica C. Gesualdo da Venosa Potenza Regolamento per l elezione dei docenti componenti il Consiglio Accademico del Conservatorio di Musica C. Gesualdo da Venosa di Potenza Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 22 marzo 2011 INDICE Art.1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Indizione delle elezioni; Corpo elettorale; Elettorato passivo e presentazione delle candidature; Commissione elettorale; Commissione di seggio; Modalità di voto; Metodo d elezione; Operazioni di scrutinio; Pubblicazione dei risultati delle elezioni e ricorsi; Modalità di pubblicità; Nomina del Consiglio Accademico; Incompatibilità; Decadenza; Norme finali

Art. 1 Indizione delle elezioni 1. Le elezioni sono indette dal Direttore in carica in via ordinaria ogni triennio accademico con apposito decreto che specifica anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali. Art. 2 Corpo elettorale 2. Ai sensi dell art. 12 dello Statuto, l elettorato attivo spetta ai docenti titolari presso il Conservatorio di Musica di Potenza: a. Con contratto di lavoro a tempo indeterminato; b. Con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell anno accademico, su cattedre e posti vacanti; 2. L elenco di tutti gli aventi diritto al voto viene redatto e affisso all Albo entro dieci giorni dalla data di indizione delle elezioni e fino al giorno della chiusura delle votazioni. 3. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino dal sopraccitato elenco, potranno essere segnalate al Presidente della Commissione Elettorale di cui all art. 4, e sanate fino al giorno delle elezioni. Art. 3 - Elettorato passivo e presentazione delle candidature 1. Ai sensi dell art.12 dello Statuto del Conservatorio, possono concorrere all elezione per il Consiglio Accademico del Conservatorio di Musica di Potenza, i docenti in possesso dei seguenti requisiti: a. Siano in servizio presso il Conservatorio; b. Abbiano maturato un anzianità di servizio di almeno cinque anni, anche in altri Conservatori o Istituti musicali pareggiati, di cui almeno due nell istituto; c. Non abbiano riportato, quali docenti o direttori incaricati, sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati; d. Non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l esercizio delle proprie funzioni, oppure puniti con pena superiore a cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione; e. Non siano stati trasferiti d ufficio per incompatibilità, nel ultimo quinquennio. 2. Il possesso di tutti i sopraindicati requisiti, costituenti condizione di ammissibilità delle candidature, può essere attestato anche con autocertificazione e sotto personale responsabilità del candidato. 3. Le candidature dovranno pervenire al Presidente della Commissione Elettorale almeno dieci giorni prima dell inizio delle votazioni, e affisse all albo dell istituto. Qualora il numero delle candidature non raggiunga il numero dei seggi disponibili aumentato di una unità, la procedura elettiva verrà aggiornata entro sessanta giorni. 4. L elenco delle candidature ammesse, sottoposte al preventivo esame della Commissione elettorale, sarà reso pubblico mediante affissione all albo dell istituto, almeno cinque giorni prima dell inizio delle operazioni di voto. L elenco resta a disposizione degli aventi diritto al voto, fino alla chiusura delle operazioni elettorali. 5. La candidatura può essere ritirata in qualsiasi momento e comunque prima dell inizio delle operazioni di voto, mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente della Commissione Elettorale.

Art. 4 - Commissione elettorale 1. All intera procedura elettorale sovrintende un apposita Commissione, all uopo designata dal Consiglio Accademico, e composta da tre professori, di cui quello con maggiore anzianità di servizio in qualità di Presidente. La Commissione, nominata dal Direttore con decreto, nomina al suo interno il Segretario. 2. I membri della Commissione elettorale si obbligano ad astenersi dal presentare la propria candidatura. 3. La commissione elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni, la libertà e la segretezza del voto e provvede ai seguenti adempimenti: Acquisisce e pubblica l elenco degli elettori; Dispone l ammissibilità delle candidature, in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di cui all art. 3 del presente Regolamento; Pubblica l elenco dei candidati all albo del Conservatorio; Predispone il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni; Assicura il funzionamento del seggio; Ritira il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto; Esamina gli eventuali ricorsi nei confronti degli atti della procedura elettorale. 4. Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza semplice. Art. 5 - Commissione di seggio 1. Il seggio è composto da un Presidente e da due scrutatori, designati dal Collegio dei Professori, previa disponibilità dei docenti, e nominati con decreto del Presidente della Commissione Elettorale. 2. La Commissione di Seggio garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e la segretezza del voto. 3. I membri della Commissione di seggio si obbligano ad astenersi dal presentare la propria candidatura. 4. La Commissione, altresì, è competente quanto: Alla distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni; Alla regolare organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio. Alla redazione del verbale delle operazioni di voto; Art. 6 - Modalità di voto 1. Il voto è personale, diretto e segreto e non può essere espresso né per lettera, né per interposta persona. 2. Previo accertamento dell identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata dal Presidente della Commissione Elettorale. 3. A ciascun elettore verrà consegnata una scheda unica, previa accertamento dell identità personale. 4. L elettore accede ad una postazione che consente la riservatezza nell espressione del voto ed esprime la propria preferenza contrassegnando con una X la casella contenente i nominativi dei candidati prescelti. 5. Ciascun elettore può esprimere il proprio voto a favore di un numero di candidati non superiore al numero degli eleggibili.

6. La scheda ripiegata viene inserita dallo stesso elettore o da un componente della Commissione di seggio nell apposita urna. 7. La scheda è bianca qualora non risulti apposto alcun segno da parte dell elettore. 8. La scheda è nulla se è diversa da quella predisposta dalla Commissione elettorale, se è mancante della vidimazione o se è deteriorata. 9. Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione, o qualsiasi altro segno diverso dall indicazione di una sola candidatura tra quelle ammesse, e in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell elettore. Art. 7 - Metodo d'elezione 1. Le elezioni sono valide se il numero degli effettivi elettori è pari almeno alla metà più uno degli aventi diritto. 2. Nel caso in cui la prima votazione non abbia dato esito positivo per non raggiungimento del quorum richiesto, si procederà a nuove elezioni la settimana successiva, con le medesime modalità. Le elezioni saranno considerate valide qualunque sia il numero dei votanti e risulteranno eletti i candidati che otterranno il maggior numero di voti. 3. Nell'ipotesi di parità prevale la maggiore anzianità di servizio e, in subordine, la maggiore anzianità anagrafica. Art. 8 - Operazioni di scrutinio 1. Le operazioni di scrutinio, avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali. La seduta è pubblica e di tutte le operazioni elettorali è redatto contestuale processo verbale. 2. Le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle, le schede eventualmente non assegnate ed il verbale delle operazioni, verranno inseriti in plichi distinti, sigillati e firmati da tutti i componenti della Commissione di Seggio. 3. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del Seggio consegnerà il verbale dello scrutinio stesso, unitamente alle eventuali contestazioni e al residuo materiale della votazione, alla Commissione elettorale. Art. 9 Pubblicazione dei risultati delle elezioni e ricorsi 1. Al termine delle operazioni elettorali, il Direttore dispone la pubblicazione all albo dei risultati delle elezioni. 2. Eventuali ricorsi nei confronti degli atti della procedura elettorale, potranno essere presentati entro cinque giorni dall affissione dei risultati e dovranno essere indirizzati al Presidente della Commissione Elettorale. 3. Trascorsi cinque giorni dall affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione Elettorale da parte dei soggetti interessati, la proclamazione degli eletti acquisterà carattere definitivo. Art. 10 - Modalità di pubblicità 1. Il presente regolamento viene pubblicato all'albo dell Istituto e sul sito web.

Art. 11 - Nomina del Consiglio Accademico 1. Il Consiglio Accademico viene nominato con decreto del Direttore. Art. 12 Incompatibilità 1. Non possono far parte del Consiglio Accademico i componenti della RSU del Conservatorio ed il Vicedirettore; 2. Non possono altresì far parte del Consiglio Accademico, ad eccezione del Direttore, i componenti del Consiglio di Amministrazione. Art. 13 - Decadenza 1. Gli eletti decadono dal mandato all atto della perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all art. 3, ovvero in caso di dimissioni o di incompatibilità. 2. Ove un consigliere eletto cessi anticipatamente del mandato per dimissioni, decadenza o per qualsiasi altra causa, esso viene tempestivamente sostituito con provvedimento del Direttore, mediante la nomina del primo dei non eletti, scorrendo i risultati delle consultazioni elettorali di riferimento. In tal caso, il consigliere resta in carica per il periodo residuo del mandato di colui al quale subentra. 3. Nel caso in cui non risulti la graduatoria dei non eletti, si procederà al nuovo turno elettorale per la copertura del seggio scoperto. Art. 14 Norme finali 1. Il presente Regolamento farà parte integrante del Regolamento Generale di cui all articolo 19 dello Statuto. 2. Eventuali modifiche potranno essere successivamente apportate secondo le prescritte procedure.