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Civile Ord. Sez. 3 Num. 20300 Anno 2019 Presidente: AMENDOLA ADELAIDE Relatore: MOSCARINI ANNA Data pubblicazione: 26/07/2019 ORDINANZA sul ricorso 30261-2017 proposto da: GRB AUTOCARROZZERIA SRL in persona del legale rappresentante BARRALE GIUSEPPA, RUSSO GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIACOMO BONI 15, presso lo studio dell'avvocato ELENA SAMBATARO, rappresentati e difesi dall'avvocato SALVATORE MILITELLO; - ricorrenti - 2019 924 contro SICILMANUFATTI DI ACCOMANDO GIOVANNI SAS, VELLA GIUSEPPE, GENERALI ITALIA SPA 00885351007; - intimati - avverso la sentenza n. 647/2017 del TRIBUNALE di 1

TERMINI IMERESE, depositata il 06/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI; 2

FATTI DI CAUSA Giuseppe Russo e la Multiservice Company s.r.i., quest'ultima in qualità di cessionaria del diritto vantato dal Russo, convennero in giudizio con citazione del 23/9/2011, davanti al Giudice di Pace di Misilmeri, Giuseppe Vella e la società Sicilmanufatti di Accomando Giovanni s.a.s. (di seguito Sicilmanufatti) e Assitalia S.p.A. al fine di sentir pronunciare la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subìti in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi in Palermo in data 13/7/2011. Rappresentarono che Russo, mentre era alla guida della propria autovettura Peugeot 207, ed era in sosta in via San Giuseppe nel centro urbano di Misilmeri, era stato investito dall'autocarro di proprietà di Sicilmanufatti, guidato da Giuseppe Vella che, nel tentativo di svoltare per via Palermo, aveva calcolato male gli spazi e danneggiato la vettura in sosta; che i danni subìti, il cui credito era stato poi ceduto a Multiservice, ammontavano ad C 11.050 per il ripristino dell'autovettura, il noleggio di una sostitutiva e la redazione di una perizia tecnica estimativa; che, inoltrata lettera di messa in mora, sia alla compagnia Assitalia S.p.A. assicuratrice della Peugeot sia alla V4irp - Unipol S.p.A. assicuratrice dell'autocarro danneggiante, on aveva avuto alcun riscontro nonostante la produzione del Cid, il rapporto di intervento dei Carabinieri, la fattura di riparazione del veicolo danneggiato, etc. All'esito di una CTU la causa fu decisa dal Giudice di Pace con la condanna dei convenuti in solido al pagamento della somma di C 9.000, oltre interessi. Il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza n. 647 del 6/6/2017, adito da Generali Italia S.p.A. (già ma Assitalia Assicurazioni) per quel che ancora rileva in questa sede, ha accolto il secondo ed il terzo motivo di appello rappresentando una diversa ricostruzione del percorso logico-motivazionale della decisione. Il Giudice ha ritenuto 3

che il modulo cd. Cid, pur essendo sottoscritto da entrambi i conducenti fosse, nel caso di specie, privo di rilevanza probatoria, essendo superata la presunzione semplice da essa posto per effetto. della prova contraria offerta de Generali Italia S.p.A. attraverso le presunzioni ricavabili da altri elementi probatori acquisiti kal giudice e dalle risultanze della perizia redatta dal CTU. Sulla base di questi elementi il Giudice ha negato l'efficacia presuntiva del modulo Cid ed escluso di potere ritenere ammessi i fatti dedotti negli articolati dell'interrogatorio formale deferito al conducente Giuseppe Vella. Peraltro la maggior parte dei danni riportati dal veicolo danneggiato non sarebbe riconducibile al generico impatto descritto dagli attori in citazione. Né i Medesimi avevano insistito per l'ammissione delle prove testimoniali, di guisa che non potendo attribuirsi valore confessorio al Cid la domanda rimaneva sfornita di prova sì da dover essere rigettata. In accoglimento dell'appello il Tribunale ha disposto conseguenzialmente in ordine alle spese del doppio grado del giudizio, poste a carico di GRB Autocarrozeria s.r.l. (già Multiservice Company s.r.i.). Avverso la sentenza Giuseppe Russo propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Nessuno resiste al ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 167 c.p.c. e 2967 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Afferma che il Giudice di merito ha violato il principio di non contestazione, in quanto non ha ritenuto provati i fatti quali rappresentati dall'attore e non specificamente contestati dal convenuto. Gli elementi di prova offerti dall'attore dovevano essere considerati sufficienti a provare i fatti dedotti, in particolare desunti dal modulo di constatazione amichevole di incidente sottoscritto dai due conducenti, dalla mancata comparizione del conducente convenuto a 4

rendere l'interrogatorio formale, dalle foto prodotte e dal verbale di intervento redatto dai Carabinieri intervenuti a seguito del sinistro. 1.1 II motivo non è fondato. Come è noto il principio di non contestazione opera in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una delle parti presenti in giudizio e che non siano contestati dalla controparte che ne abbia avuto l'opportunità, di guisa che la parte che lo deduca in sede di impugnazione è tenuta ad indicare specificamente in quale atto processuale il fatto sia stato esposto al fine di consentire al giudice di verificarne la chiarezza e se la controparte abbia avuto occasione di replicare (Cass., 5, n. 31619 del 6/12/2018). Nel caso di specie gli oneri di allegazione non sono stati soddisfatti, né risulta che vi sia accordo tra le parti circa le modalità di verificazione del sinistro, sicchè il principio di non contestazione non può essere utilmente invocato. 2. Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 143 del D.Lgs. n. 209/2009, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Lamenta che il Giudice abbia erroneamente valutato le risultanze probatorie portate alla sua attenzione ed in particolare la denuncia di sinistro in spregio alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, ai sensi dell'art. 143 Codice delle Assicurazioni, il modulo di contestazione amichevole del sinistro, quando completo in ogni sua parte, fa presumere che il sinistro sia avvenuto con le modalità ivi descritte sicchè il giudice di merito può andare di contrario avviso solo ove disponga di prove o indizi della falsità o della inesattezza di quanto dichiarato per iscritto dai conducenti. Non avendo Generali Italia fornito la prova contraria chiesta dalla norma e non avendo fornito una diversa dinamica del sinistro idonea a superare la presunzione, non avrebbe ottemperato alla prova contraria. Anche il verbale redatto dai Carabinieri proverebbe l'esatto contrario di quanto affermato dall'impugnata sentenza, ovvero la verificazione del sinistro nelle circostanze di tempo e di luogo 5

descritte nel modulo Cid ed il raggiungimento dell'accordo in ordine alla responsabilità del suo verificarsi. 2.1 II motivo è fondato e merita accoglimento. Per quanto il valore confessorio di quanto dichiarato nel Cid debba essere valutato sempre alla stregua della ricostruzione dei fatti quale effettuata dal Giudice del merito con l'ausilio di tutti gli strumenti di prova a sua disposizione e sebbene la stessa dichiarazione debba intendersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio, nel caso in esame sono del tutto mancati gli elementi contrari a sostegno di una diversa ricostruzione dei fatti. In mancanza di una prova contraria, di cui la compagnia ricorrente era onerata, il Giudice non avrebbe potuto disattendere il contenuto del Cid quanto meno al fine di rilevare che il danno era eziologicamente derivato dal sinistro e con le modalità indicate dal verbale sottoscritto da entrambe le parti. Nel caso di specie, peraltro, le dichiarazioni rese nel verbale di constatazione amichevole del sinistro coincidevano in larga misura con quanto accertato dal CTU sicchè deve ritenersi applicabile, a contrario, la giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo la quale ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo Cid deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio (Cass., 3, n. 15881 del 25/6/2013; Cass., 3, n. 8451 del 27/3/2019). E' evidente che, in presenza di altri riscontri probatori conformi rispetto alle dichiarazioni trasfuse nel Cid, ed acclarate dalla CTU, non vi erano elementi per disattendere quanto contenuto nel modulo stesso, di guisa che la sentenza andrà, in parte qua, cassata con rinvio per nuovo esame. 3. Con il terzo motivo il ricorrente s ole che il Tribunale di Termini Imerese abbia erroneamente applicato l'art. 2700 c.c. nel non dare rilievo al rapporto reso dai Carabinieri nel quale si dava atto che - i due 6

conducenti si fossero accordati in ordine all'attribuzione della responsabilità del sinistro. 3.1 II motivo è inammissibile. Premesso che la contestazione della violazione delle norme del codice della strada effettuata dagli agenti accertatori non vincola il giudice del merito che, all'esito del contraddittorio processuale,, ben può pervenire ad una differente attribuzione della responsabilità per il sinistro a carico dei due conducenti antagonisti, in base al prudente apprezzamento delle prove, sottratto al sindacato di legittimità in presenza di congrua motivazione (Cass., 3, n. 11309 del 23/5/2011), nel caso in esame l'atto redatto dai carabinieri non poteva fare stato circa le modalità di svolgimento del sinistro perché esso si limitava a dare atto dell'intervento dei Carabinieri e della circostanza di non aver redatto alcun rapporto in ragione del fatto che i due conducenti si erano già accordati in ordine alla attribuzione della responsabilità della verificazione del sinistro. Ne consegue che la relazione dei Carabinieri non può costituire piena prova, fino a querela di falso, di alcunchè, con la conseguente declaratoria di inammissibilità del motivo. 4. Conclusivamente il ricorso va accolto, limitatamente al motivo secondo, inammissibili il primo ed il terzo, la sentenza cassata in relazione e la causa rinviata al Tribunale di Termini Imerese, in persona di altro magistrato, per nuovo esame. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili il primo ed il terzo motivo, accoglie il secondo, cassa l'impugnata sentenza in relazione e rinvia la causa al Tribunale di Termini Imerese per nuovo esame. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. 7

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile del 15/4/2019