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COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO PROVINCIA DI SALERNO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 119 del 21/07/2017 OGGETTO: DELEGA DI FUNZIONI E AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE ALL'ENTE PUBBLICO ECONOMICO DENOMINATO "AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE", AI SENSI DELL'ART.2 C.2 DEL D.L. N.193/2016 CONV. IN LEGGE N.225/2016 E S.M.I. - PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE L'anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di Luglio alle ore 12:00, nella Sala Giunta - Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Dott. Ernesto Sica la Giunta Comunale. Partecipa all adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000) il il Vice Segretario Dott.ssa Veronica Rispoli. Intervengono i Signori: N Qualifica Nome Presente Assente 1 Assessore PASTORE FRANCESCO X 2 Assessore VIVONE MARIO X 3 Assessore ZOCCOLI LUCIA X 4 Assessore MUTARIELLO DOMENICO X 5 Sindaco SICA ERNESTO X 6 Assessore DE VIVO MARIA ROSALBA X PRESENTI: 5 ASSENTI: 1 Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

LA GIUNTA COMUNALE LA GIUNTA COMUNALE 2

Premesso che l art. 1 del D.L. n.193/2016 convertito in Legge n.225/2016 ha disposto: dal 1 luglio 2017, lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia e l attribuzione delle funzioni relative alla riscossione nazionale delle entrate pubbliche all Agenzia delle Entrate attraverso la denominata Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico strumentale, appositamente costituito, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell economia e delle finanze; il subentro a titolo universale di tale ente strumentale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia con l assunzione dello stesso della qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602; Richiamato il comma 2 dell art. 2 del citato D.L. n.193/2016, come modificato dall art. 35 del D.L. n.50/2017, il quale stabilisce che: a decorrere dal 1 luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate ; Evidenziato che, in base alle disposizioni normative sopra richiamate, il Comune a decorrere dal 1 luglio 2017 può utilizzare lo strumento del ruolo coattivo ex DPR n. 602 del 1973 solo previa adozione di apposita deliberazione con la quale l attività di riscossione coattiva venga formalmente affidata al nuovo Ente Pubblico preposto alla riscossione nazionale; Dato atto che: al citato Ente è imposto per legge l obbligo di esercitare le funzioni e le attività di riscossione delle entrate pubbliche dello Stato e, a semplice richiesta unilaterale delle singole Amministrazioni Locali, delle relative entrate pubbliche locali, senza margine di esercizio di alcuna influenza sulla sua remunerazione; l'affidamento diretto da parte dei Comuni della funzione della riscossione all Agenzia delle Entrate-Riscossione è fondato su una disposizione di legge precettiva e non su un accordo tra Amministrazioni pubbliche, e pertanto non è soggetto al rispetto delle direttive comunitarie in materia di appalti e concessioni pubbliche né tantomeno delle disposizioni attuative di diritto interno contenute nel D.Lgs.n.50/2016 e, in generale, alle disposizioni normative in materia di tutela della concorrenza; Considerato che questo Comune attualmente ha la possibilità di effettuare la riscossione coattiva delle proprie entrate utilizzando alternativamente i diversi strumenti che la normativa offre, e in particolare: la riscossione coattiva a mezzo ruolo di cui al DPR n. 602 del 1973, tramite il nuovo Ente Pubblico Economico Agenzia delle Entrate Riscossione a decorrere dal 01/07/2017; 3

la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al RD n. 639 del 1910, sia effettuata direttamente dal Comune sia esternamente mediante i concessionari iscritti all albo di cui all art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997; tramite gli ordinari mezzi giudiziari; Che la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente secondo la tipologia di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull operato degli incaricati esterni alla riscossione; Ritenuto necessario che il Comune abbia la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa; Evidenziato che: questo Ente non ha a propria disposizione sufficienti risorse umane, strumentali ed economiche nè il necessario know-how per procedere all esercizio diretto, attraverso i propri uffici, delle attività relative alla riscossione coattiva delle proprie entrate, oltre quelle ad oggi gestite direttamente; la gestione diretta della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali tramite l ingiunzione fiscale ex RD n.639/1910, non è al momento possibile per le entrate massive e corpose, sia per la mancanza all interno dell Ente delle necessarie dotazioni umane e strumentali, sia per la mancanza all interno del Comune della figura dell ufficiale della riscossione necessaria per determinati adempimenti connessi alle procedure esecutive, e sia per la complessità della gestione delle procedure esecutive e cautelari conseguenti all ingiunzione fiscale; Valutato che l affidamento della riscossione coattiva delle entrate al soggetto pubblico Agenzia delle Entrate Riscossione, data la struttura normativa ed organizzativa esistente, fornisce le garanzie di imparzialità e di trasparenza della Pubblica Amministrazione, tenuto conto dello stringente controllo pubblico a cui tale Ente è altresì assoggettato alla luce di quanto disciplinato dall art. 1 del D.L 193/2016 ed al tempo stesso consente di utilizzare lo strumento del ruolo e tutte le conseguenti procedure codificate dalla legge per l esecuzione forzata, peraltro in grado di assicurare il corretto espletamento della riscossione coattiva delle entrate anche per le somme di minore entità, in prevalenza tra le entrate comunali; Tenuto conto peraltro che gli oneri riconosciuti dall art. 17 del D.Lgs 112/1999 agli agenti della riscossione, confermati anche in favore dell Agenzia delle entrate riscossione, evidenziano un costo massimo in capo all Ente del 3% delle somme incassate, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese di notifica o delle spese esecutive nei soli casi previsti dalla legge; 4

Considerato, altresì, che la riscossione coattiva a mezzo ruolo trova una puntuale disciplina nelle norme del DPR 602/1973, del D.Lgs 46/1999 e del D. Lgs 112/1999, anche per quanto attiene alle fasi connesse all inesigibilità, disciplina che invece, stante la mancata attuazione della riforma della riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale, non è altrettanto puntualmente presente nelle norme che regolano la citata ingiunzione fiscale, tuttora foriere di dubbi e difficoltà applicative; Ritenuto pertanto di proporre al Consiglio Comunale l affidamento della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune al nuovo soggetto al quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale Agenzia delle Entrate Riscossione, previsto dall art. 1 del D.L. 193/2016, ricorrendo le condizioni di urgenza derivanti dalla necessità di evitare soluzioni di continuità nell esercizio delle funzioni ed attività relative alla riscossione coattiva delle proprie entrate; Dato atto che la riscossione di tutti i carichi a ruolo già affidati ad Equitalia Spa continuerà in ogni caso ad essere curata da Agenzia delle Entrate Riscossione, come desumibile dall art. 1 del D.L. 193/2016 e chiarito dalla nota di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. prot. n. 2017- EQUISDR-373542 del 24/05/2017; Acquisito l allegato parere favorevole di regolarità tecnico-contabile, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario e Gestione Entrate dott.ssa Manuela Sacco ai sensi dell art.49 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.; Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il Responsabile di cui all art.49 del D.Lgs.n.267/2000, nel caso di specie, e che lo stesso non si trova in posizione di conflitto d interesse ai sensi dell art.2 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con Delibera di Giunta Comunale n.19 del 27/01/2017; Con voti, DELIBERA alla stregua delle motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, 1. proporre al Consiglio Comunale di delegare le funzioni e affidare le attività relative alla riscossione COATTIVA delle entrate comunali sia tributarie che patrimoniali, secondo le procedure del ruolo ex DPR n.602/1973, al nuovo soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione della riscossione nazionale Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell artt. 1 e 2-bis D.L. 22/10/2016 n.193, convertito in legge con modificazioni dall art.1 della legge 1/12/2016 n.225, ricorrendo le condizioni di urgenza derivanti dalla necessità di evitare soluzioni di continuità nell esercizio delle funzioni ed attività relative alla riscossione coattiva delle proprie entrate; 2. proporre che l affidamento resti valido fino ad espressa deliberazione del Consiglio comunale di cessazione della delega di funzioni e di affidamento delle attività, fatte salve eventuali modifiche normative; 5

3. dare atto che, in ogni caso, in base alle normative vigenti, Agenzia delle entrate Riscossione, per successione a titolo universale stabilita per legge, continuerà ad esercitare le funzioni e curare le attività di riscossione e le successive eventuali fasi per tutti i ruoli finora affidati dallo scrivente Ente alle società del gruppo Equitalia; 4. dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario e Gestione Entrate e a tutti gli uffici responsabili della riscossione delle entrate patrimoniali affinché sia data attuazione al presente provvedimento; 5. trasmettere la presente al Consiglio Comunale per le conseguenti determinazioni; 6. dare atto che i componenti della Giunta Comunale dichiarano che per loro non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie, né conflitto d interesse; 7. di dichiarare, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 6

Letto, confermato e sottoscritto IL Sindaco Dott. Ernesto Sica (atto sottoscritto digitalmente) IL il Vice Segretario Dott.ssa Veronica Rispoli 7