Deliberazione n. VII / Seduta del 5 agosto 2004

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Deliberazione n. VII / 18622 Seduta del 5 agosto 2004 Piano d'azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, con particolare riferimento al traffico veicolare, relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati della Regione Lombardia. RICHIAMATE: - la d.g.r. 29/7/2003, n. 13856, recante il Piano d azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, con particolare riferimento al traffico veicolare, relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati della Regione Lombardia, come definiti nell Allegato A) alla d.g.r. 19/10/2001, n. 6501, nella d.g.r. 6/12/2002, n. 11485 e nella medesima d.g.r. 29/7/2003, n. 13856; - la d.g.r. 17/10/2003, n. 14645, concernente i criteri e modalità di attuazione del Piano d azione di cui alla sopra citata d.g.r. 29/7/2003, n. 13856; - la d.g.r. 28/11/2003, n. 15380 e la d.g.r. 15/12/2003, n. 15652, che integrano e modificano le suddette deliberazioni n. 13856/03 e n. 14645/03, in ordine alle deroghe al rispetto delle disposizioni contenute nel Piano d azione da parte di determinati soggetti e categorie di veicoli. RITENUTO, sulla base delle medesime considerazioni svolte a supporto delle richiamate deliberazioni regionali, nonchè delle cognizioni scientifiche acquisite in relazione ai fenomeni acuti di inquinamento atmosferico e dell esperienza maturata sul piano operativo, anche in raccordo con le altre istituzioni coinvolte nella fase gestionale dell emergenza, tenuto altresì conto dell esigenza di contenimento, nei limiti possibili, del disagio della popolazione, in relazione alle attività lavorative, formative e scolastiche, sociali ed assistenziali, soprattutto nelle giornate infrasettimanali, di disporre il Piano d azione per il periodo autunno-inverno 2004/2005, ai fini del contenimento e della prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, con particolare riferimento al traffico veicolare, relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati della Regione Lombardia, prevedendo: - il blocco programmato permanente della circolazione dei veicoli più inquinanti dall 8 novembre al 17 dicembre 2004 e dal 10 gennaio al 28 febbraio 2005 - periodo in cui, secondo l analisi delle concentrazioni di PM10 rilevate dal 1999 al 2003 dall A.R.P.A. della Regione Lombardia, risultano più elevate le concentrazioni di tale inquinante, per effetto delle particolari condizioni meteo-climatiche - con le deroghe che saranno successivamente indicate dalla Giunta regionale; - il blocco totale della circolazione per tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non adibiti a servizio pubblico in un numero variabile da due a quattro domeniche, nell ambito del suddetto periodo, di cui due indicate in via preventiva e le eventuali rimanenti fissate in base a criteri di programmazione stabiliti con successivo provvedimento della Giunta Regionale che terranno conto dell evoluzione meteoclimatica; VISTO il documento tecnico predisposto dalla competente Struttura Protezione Aria in collaborazione con l Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente (A.R.P.A.) della Lombardia, di cui si condivide il contenuto, nel quale sono indicate, ai sensi dell articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 351/99, le misure da adottare per il contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico. 1

All unanimità dei voti espressi nelle forme di legge DELIBERA recepite le premesse: 1. di approvare il documento tecnico allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, recante il Piano d azione per il periodo autunno-inverno 2004/2005, ai fini del contenimento e della prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, con particolare riferimento al traffico veicolare, relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati, come definiti nell Allegato A) alla d.g.r. 19/10/2001, n. 6501 e nelle dd.g.r. 6/12/2002, n. 11485 e 29/7/2003, n. 13856 ; 2. di stabilire che con successivo provvedimento siano determinati dalla Giunta Regionale i criteri e le modalità di attuazione del Piano d azione di cui al punto 1., con riguardo altresì al blocco totale del traffico nelle giornate di domenica, nonché le deroghe al rispetto delle disposizioni regionali di cui al medesimo Piano per determinate categorie di soggetti e di veicoli e relativamente a specifici assi viari; 3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. IL SEGRETARIO 2

Allegato alla d.g.r. 18622 del 5 agosto 2004 Piano d azione per il periodo autunno-inverno 2004/2005, ai fini del contenimento e della prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, con particolare riferimento al traffico veicolare, relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati, come definiti nell allegato A) alla d.g.r. 19/10/01, n. 6501 e nelle dd.g.r. 6/12/02, n. 11485 e 29/7/03, n. 13856. PUNTO 1 - Indicazioni generali a) Applicazione delle misure e dei provvedimenti:. nelle zone critiche e negli agglomerati della Regione Lombardia, per quanto concerne le misure sul traffico, di cui al PUNTO 2 e sugli impianti di produzione di energia elettrica, secondo le disposizioni di cui al PUNTO 4;. su tutto il territorio regionale, per quanto concerne le misure per l inquinamento da ozono. b) Rilevamento e comunicazione dei dati di qualità dell aria alle Autorità che adottano i provvedimenti ed ai soggetti interessati L ARPA, che gestisce le reti di monitoraggio, trasmette i dati relativi e il bollettino meteorologico alle amministrazioni regionale, provinciali e comunali interessate, nonché ai gestori degli impianti per la produzione di energia elettrica con potenzialità termica superiore a 100 MW, soggetti alle misure previste al punto 4, entro le ore 11.00 di ogni giorno. c) Comunicazione dei provvedimenti di competenza regionale La Regione invia comunicazione alle Province, ai Comuni ed alle Prefetture interessati al fine di segnalare la possibile adozione di provvedimenti. d) Esclusioni e deroghe ai provvedimenti di blocco del traffico Per quanto riguarda i provvedimenti di blocco del traffico veicolare, l'autorità competente - il Presidente della Giunta Regionale per le zone critiche sovra comunali oppure il Sindaco per i singoli Comuni - può escludere dal provvedimento stesso la viabilità di interesse sovra comunale e quella di collegamento tra svincoli autostradali e posteggi in corrispondenza di stazioni periferiche di mezzi pubblici. I sindaci possono inoltre concedere deroghe per particolari veicoli e/o per particolari necessità limitatamente ai residenti nel proprio territorio. Tale deroga è valida per la circolazione nella Zona Critica Unica di Milano-Como-Sempione, nella Zona Sovracomunale di Bergamo, nell Agglomerato Sovracomunale di Brescia e nei Comuni capoluogo di Provincia che abbiano aderito al Piano d azione. PUNTO 2 - Provvedimenti relativi alla circolazione autoveicolare da assumere nella stagione invernale Nel periodo dall 8 novembre al 17 dicembre 2004 e dal 10 gennaio al 28 febbraio 2005 Blocco del traffico, nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, degli autoveicoli e dei motoveicoli non adibiti a servizio pubblico, dalle ore 8,00 alle ore 10,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00. 1

Sono esclusi dal blocco: gli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico);. gli autoveicoli con motore ad accensione comandata, alimentati a carburanti gassosi (metano, g.p.l.) gli autoveicoli ad accensione comandata alimentati a benzina, dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolati a partire dallo 01.01.93 o in precedenza, purché conformi alla citata direttiva 91/441/CEE; gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolate a partire dallo 01.01.93 o in precedenza, purché conformi alla citata direttiva 91/441/CEE;. gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE e successive direttive e di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59/CEE e successive direttive; - motoveicoli e ciclomotori catalizzati, omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE; - motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi, omologati precedentemente alla citata direttiva 97/24/CEE. Blocco totale della circolazione dalle ore 8,00 alle ore 20,00 per tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non adibiti a servizio pubblico in un numero variabile da due a quattro domeniche nell ambito del suddetto periodo di cui due indicate in via preventiva e le eventuali rimanenti fissate in base a criteri di programmazione stabiliti con successivo provvedimento della Giunta Regionale che terranno conto dell evoluzione meteoclimatica. Sono esclusi dal blocco:. gli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico);. gli autoveicoli con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano, g.p.l.) dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolati a partire dallo 01.01.93 o immatricolati in precedenza purché conformi alla citata direttiva 91/441/CEE. PUNTO 3 - Misure per il contenimento dell inquinamento da ozono Al raggiungimento, in almeno una stazione di rilevamento ubicata sul territorio della Provincia, della soglia di attenzione di 180 microgrammi/mc, come concentrazione media oraria, è demandata alla Provincia l informazione alla popolazione, con l invito a limitare l uso degli autoveicoli e dei motocicli e le emissioni di COV (composti organici volatili); l'autorità competente provvede inoltre all intensificazione dei controlli per il rispetto dei limiti di velocità dei veicoli. PUNTO 4 - Misure per il contenimento delle emissioni di N02 dagli impianti per la produzione di energia elettrica, con potenzialità termica superiore a 100 MW Dopo il terzo giorno consecutivo di superamento del valore limite di NO2, pari a 200 microgrammi/mc come media oraria ovvero dopo il superamento, per tre ore consecutive, della soglia di allarme, pari a 400 microgrammi/mc, come attestato dai bollettini sui livelli di concentrazione degli inquinanti inviati quotidianamente dall A.R.P.A., i gestori degli impianti di produzione di energia elettrica, ad esclusione di quelli alimentati con fonti rinnovabili (come definite dalla legge 9/1/1991, n. 10), aventi potenzialità termica > 100 MW, che insistono in zona critica o entro 15 Km dalla zona critica o agglomerato interessati, non devono superare il 2

75% dell emissione massima autorizzata e comunque non devono aumentare il flusso di massa giornaliero degli NOx calcolato sulla media dei flussi di massa emessi nei 3 giorni precedenti di esercizio. Tale limitazione vale per le sezioni di impianto che hanno limiti di emissione superiori o uguali a 200 mg/mc, riferiti al 3% di ossigeno libero. Il superamento del valore limite o della soglia di allarme è attestato dalla misura rilevata e validata dall A.R.P.A. della Lombardia, in un numero di stazioni pari o superiore al 50% del totale delle stazioni funzionanti nelle zone critiche o agglomerato. Al fine di stabilire l avvenuto superamento del limite o della soglia di allarme, che deve essere opportunamente validato, è necessario che per ogni zona critica o agglomerato siano funzionanti almeno 2 stazioni di rilevamento e che entrambe misurino il suddetto superamento. Analogo provvedimento viene attivato per l impianto avente potenzialità termica superiore a 100 MW, la cui rete di rilevamento aziendale verifichi in almeno una stazione il superamento del valore limite. 3