Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici nel patrimonio immobiliare degli enti pubblici ;

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REGIONE PIEMONTE BU7S2 15/02/2013 Codice DB2104 D.D. 12 febbraio 2013, n. 7 Determinazioni dirigenziali n. 138/DB2104, 140/DB2104, 141/DB2104 e 142/DB2104 del 14 dicembre 2012. Errata corrige e chiarimenti. Con le determinazioni dirigenziali n. 138, 140, 141 e 142 del 14 dicembre 2012, pubblicate sul B.U.R. 20 dicembre 2012 n. 51, sono stati approvati i seguenti Bandi: Agevolazione alla diffusione, sul territorio piemontese, di sistemi di valorizzazione dell energia termica prodotta da impianti alimentati da biomasse provenienti dalla filiera forestale ; Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici nel patrimonio immobiliare degli enti pubblici ; Agevolazioni per l efficienza energetica e l uso di fonti di energia rinnovabile nelle imprese ; Agevolazione alla diffusione, sul territorio piemontese, di impianti termici alimentati a fonte rinnovabile. Successivamente, con determinazione dirigenziale n. 1/DB2104 del 9 gennaio 2013, si è provveduto a correggere alcuni errori materiali presenti nei citati Bandi. Ravvisata l ulteriore necessità di procedere alla rettifica di residui errori materiali, nonché di meglio precisare alcuni punti dei Bandi; ritenuto inoltre opportuno provvedere alla sostituzione di alcuni allegati agli stessi, come specificato nell allegato A alla presente determinazione, in considerazione del fatto che tali modifiche consentono una migliore lettura e comprensione del testo dei Bandi, ampliando peraltro il novero dei soggetti che potranno partecipare agli stessi; dando atto che per le restanti parti sono confermati i testi delle determinazioni citate, dei bandi e della modulistica agli stessi allegata; tutto ciò premesso IL DIRIGENTE vista la l.r. 28 luglio 2008, n. 23 Disciplina dell organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale ; vista la d.d. n. 138/DB2104 del 14 dicembre 2012 Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 obiettivo Competitività regionale e Occupazione - Asse II Sostenibilità ed efficienza energetica. Approvazione del Bando Agevolazione alla diffusione, sul territorio piemontese, di sistemi di valorizzazione dell energia termica prodotta da impianti alimentati da biomasse provenienti dalla filiera forestale e della modulistica relativa. Linea d azione I.1 del Piano d Azione di cui alla d.g.r. 5-4929 del 19 novembre 2012 ; vista la d.d. n. 140/DB2104 del 14 dicembre 2012 Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 obiettivo Competitività regionale e Occupazione - Asse II Sostenibilità ed efficienza energetica. Approvazione del Bando Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi

energetici nel patrimonio immobiliare degli enti pubblici e della modulistica relativa. Linea d azione II.3 del Piano d Azione di cui alla d.g.r. 5-4929 del 19 novembre 2012 ; vista la d.d. n. 141/DB2104 del 14 dicembre 2012 Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 obiettivo Competitività regionale e Occupazione - Asse II Sostenibilità ed efficienza energetica. Approvazione del Bando Più Green 2013 - Agevolazioni per l efficienza energetica e l uso di fonti di energia rinnovabile nelle imprese e della modulistica relativa. Linea d azione II.4 del Piano d Azione di cui alla dgr. 5-4929 del 19 novembre 2012 ; vista la d.d. n. 142/DB2104 del 14 dicembre 2012 Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 obiettivo Competitività regionale e Occupazione - Asse II Sostenibilità ed efficienza energetica. Approvazione del Bando Agevolazione alla diffusione, sul territorio piemontese, di impianti termici alimentati a fonte rinnovabile e della modulistica relativa. Linea d azione I.2 del Piano d Azione di cui alla d.g.r. 5-4929 del 19 novembre 2012 ; vista la d.d. n. 1/DB2104 del 9 gennaio 2013 Determinazioni dirigenziali n. 138/DB2104, 140/DB2104, 141/DB2104 e 142/DB2104 del 14 dicembre 2012. Errata corrige ; determina di rettificare e precisare i testi dei Bandi, così come specificato nell allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale di sostituire l allegato 3 del bando Agevolazione alla diffusione, sul territorio piemontese, di sistemi di valorizzazione dell energia termica prodotta da impianti alimentati da biomasse provenienti dalla filiera forestale con l allegato B alla presente determinazione; di sostituire l allegato 3 del bando Agevolazioni per l efficienza energetica e l uso di fonti di energia rinnovabile nelle imprese con l allegato C alla presente determinazione; di sostituire l allegato 3 del bando Agevolazione alla diffusione, sul territorio piemontese, di impianti termici alimentati a fonte rinnovabile con l allegato D alla presente determinazione; di dare atto che, per le restanti parti, sono confermati i testi delle determinazioni n. 138/DB2104, 140/DB2104, 141/DB2104 e 142/DB2104 del 14 dicembre 2012, dei bandi e della modulistica agli stessi allegata. La presente determinazione sarà pubblicata sul sito Internet della Regione Piemonte e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell art. 61 dello Statuto e dell art. 5 della L.R. 12/10/2010 n. 22 Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte. Il Dirigente Stefania Crotta Allegato

Allegato A Rettifiche al Bando Agevolazione alla diffusione, sul territorio piemontese, di sistemi di valorizzazione dell energia termica prodotta da impianti alimentati da biomasse provenienti dalla filiera forestale. A pag. 5 del Bando, sostituire la nota 5 con la seguente: 5. Si tratta di edifici che o non sono utilizzati per l esercizio di un attività economica, intesa come qualunque attività volta alla produzione o alla vendita di beni o servizi su un dato mercato; oppure presso i quali viene svolta un attività economica purché l agevolazione non pregiudichi gli scambi tra gli Stati membri, o comunque non determini la presenza di un aiuto di Stato. A pag. 5, paragrafo 3.1, punto B, del Bando, sostituire la nota 6. esistente con la seguente: 6. Nel caso della lettera B il soggetto pubblico viene considerato come un impresa secondo la definizione comunitaria e pertanto ai fini del presente bando tali soggetti sono definiti come imprese. Per impresa si intende ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti anche in modo non professionale un'attività economica, intesa come qualunque attività volta alla produzione o alla vendita di beni o servizi su un dato mercato. Sono, pertanto, beneficiari del bando anche enti senza scopo di lucro quali Associazioni o Fondazioni purché svolgano una qualche attività economica. A pag. 6, paragrafo 3.1 del Bando, sostituire la frase realizzino l intervento presso un unità locale avente un codice primario ATECO 2007 tra quelli elencati all allegato 3 al bando con la frase intendano realizzare l intervento presso un unità locale avente un codice ATECO 2007 non ricompreso tra quelli elencati all Allegato 3 al bando. A pag. 29 del Bando, sostituire il punto 10. Rinvio con il seguente: 10. Rinvio Per quanto non esplicitato dal presente bando si rinvia: alla normativa citata al paragrafo 2; alle disposizioni emanate dall Autorità di gestione del Programma Operativo Regionale Competitività regionale e occupazione F.E.S.R. 2007/2013 e in particolare ai documenti di cui alla DGR n. 29-13213 del 08/02/2010 e alla DD n. 618 del 05/12/2011 - Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo, Manuale per i controlli di primo livello contenente disposizioni per le verifiche amministrative ed in loco, le Linee guida per la gestione delle irregolarità, Manuale delle procedure per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi finanziati nell ambito del POR FESR - rinvenibili alla pagina web http://www.regione.piemonte.it/industria/por/controllo.htm; Sostituire l allegato III al bando con l allegato B alla presente determinazione. -.- Rettifiche al Bando Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici nel patrimonio immobiliare degli enti pubblici approvato con determinazione dirigenziale n. 140 del 14 dicembre 2012. A pag. 5 del Bando, sostituire la nota 4 con la seguente: Si tratta di edifici che o non sono utilizzati per l esercizio di un attività economica, intesa come qualunque attività volta alla produzione o alla vendita di beni o servizi su un dato mercato; oppure presso i quali viene svolta

un attività economica purché l agevolazione non pregiudichi gli scambi tra gli Stati membri, o comunque non determini la presenza di un aiuto di Stato. A pag. 21 del Bando, sostituire il punto 10. Rinvio con il seguente: 10. Rinvio Per quanto non esplicitato dal presente bando si rinvia: alla normativa citata al paragrafo 2; alle disposizioni emanate dall Autorità di gestione del Programma Operativo Regionale Competitività regionale e occupazione F.E.S.R. 2007/2013 e in particolare ai documenti di cui alla DGR n. 29-13213 del 08/02/2010 e alla DD n. 618 del 05/12/2011 - Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo, Manuale per i controlli di primo livello contenente disposizioni per le verifiche amministrative ed in loco, le Linee guida per la gestione delle irregolarità, Manuale delle procedure per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi finanziati nell ambito del POR FESR - rinvenibili alla pagina web http://www.regione.piemonte.it/industria/por/controllo.htm; -.- Rettifiche al Bando Più Green 2013 - Agevolazioni per l efficienza energetica e l uso di fonti di energia rinnovabile nelle imprese approvato con determinazione dirigenziale n. 141 del 14 dicembre 2012. A pag. 5, paragrafo 3.1, del Bando, nella frase Possono richiedere l agevolazione le imprese che al momento della presentazione della domanda:, inserire una nota 4bis dopo la parola imprese, contenente la seguente precisazione: Per impresa si intende ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti anche in modo non professionale un'attività economica, intesa come qualunque attività volta alla produzione o alla vendita di beni o servizi su un dato mercato. Sono, pertanto, beneficiari del bando anche enti senza scopo di lucro quali Associazioni o Fondazioni purché svolgano una qualche attività economica. A pag. 5, paragrafo 3.1 del Bando, sostituire la frase realizzino l intervento presso un unità locale avente un codice primario ATECO 2007 tra quelli elencati all allegato 3 al bando con la frase intendano realizzare l intervento presso un unità locale avente un codice ATECO 2007 non ricompreso tra quelli elencati all Allegato 3 al bando. A pag. 7 del Bando, la nota 10 Le spese sono ammissibili a condizione che, entro la fine dell intervento, l impresa abbia acquisito la piena proprietà dei beni. Per questo motivo non sono per esempio ammissibili i beni acquisiti tramite locazione finanziaria. è soppressa. A pag. 29 del Bando, sostituire il punto 10. Rinvio con il seguente: 10. Rinvio Per quanto non esplicitato dal presente bando si rinvia: alla normativa citata al paragrafo 2; alle disposizioni emanate dall Autorità di gestione del Programma Operativo Regionale Competitività regionale e occupazione F.E.S.R. 2007/2013 e in particolare ai documenti di cui alla DGR n. 29-13213 del 08/02/2010 e alla DD n. 618 del 05/12/2011 - Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo, Manuale per i controlli di primo livello contenente disposizioni per le verifiche amministrative ed in loco, le Linee guida per la gestione delle irregolarità, Manuale delle procedure per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi finanziati nell ambito del POR FESR - rinvenibili alla pagina web http://www.regione.piemonte.it/industria/por/controllo.htm; Sostituire l allegato III al bando con l allegato C alla presente determinazione.

-.- Rettifiche al Bando Agevolazione alla diffusione, sul territorio piemontese, di impianti termici alimentati a fonte rinnovabile approvato con determinazione dirigenziale n. 142 del 14 dicembre 2012. A pag. 5 del Bando, sostituire la nota 5 con la seguente: 5. Si tratta di edifici che o non sono utilizzati per l esercizio di un attività economica, intesa come qualunque attività volta alla produzione o alla vendita di beni o servizi su un dato mercato; oppure presso i quali viene svolta un attività economica purché l agevolazione non pregiudichi gli scambi tra gli Stati membri, o comunque non determini la presenza di un aiuto di Stato. A pag. 5, paragrafo 3.1, punto B, del Bando, sostituire la nota 6. esistente con la seguente: 6. Nel caso della lettera B il soggetto pubblico viene considerato come un impresa secondo la definizione comunitaria e pertanto ai fini del presente bando tali soggetti sono definiti come imprese. Per impresa si intende ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti anche in modo non professionale un'attività economica, intesa come qualunque attività volta alla produzione o alla vendita di beni o servizi su un dato mercato. Sono, pertanto, beneficiari del bando anche enti senza scopo di lucro quali Associazioni o Fondazioni purché svolgano una qualche attività economica. inserire una nota 6bis dopo la parola imprese, contenente la seguente precisazione: Per impresa si intende ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti anche in modo non professionale un'attività economica, intesa come qualunque attività volta alla produzione o alla vendita di beni o servizi su un dato mercato. Sono, pertanto, beneficiari del bando anche enti senza scopo di lucro quali Associazioni o Fondazioni purché svolgano una qualche attività economica. A pag. 25 del Bando, sostituire il punto 10. Rinvio con il seguente: 10. Rinvio Per quanto non esplicitato dal presente bando si rinvia: alla normativa citata al paragrafo 2; alle disposizioni emanate dall Autorità di gestione del Programma Operativo Regionale Competitività regionale e occupazione F.E.S.R. 2007/2013 e in particolare ai documenti di cui alla DGR n. 29-13213 del 08/02/2010 e alla DD n. 618 del 05/12/2011 - Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo, Manuale per i controlli di primo livello contenente disposizioni per le verifiche amministrative ed in loco, le Linee guida per la gestione delle irregolarità, Manuale delle procedure per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi finanziati nell ambito del POR FESR - rinvenibili alla pagina web http://www.regione.piemonte.it/industria/por/controllo.htm; Sostituire l allegato III al bando con l allegato D alla presente determinazione.

ALLEGATO B ALLEGATO 3 al bando Agevolazione alla diffusione, sul territorio piemontese, di sistemi di valorizzazione dell energia termica prodotta da impianti alimentati da biomasse provenienti dalla filiera forestale Linea d azione I.1 ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ESCLUSE O AMMESSE CON LIMITAZIONI ATECO 2007 Si riporta di seguito l elenco delle attività economiche escluse o ammesse con limitazioni in relazione a ciascuna TIPOLOGIA di aiuto prevista. A seconda della TIPOLOGIA di aiuto scelta il soggetto richiedente dovrà considerare, pertanto, le relative attività escluse o ammesse con limitazione. TIPOLOGIA 1 AIUTI DE MINIMIS (Regolamento 1998/2006) ATTIVITÀ ESCLUSE A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI, limitatamente a: 01.1 Coltivazioni di colture agricole non permanenti 01.2 Coltivazione di colture permanenti 01.3 Riproduzione delle piante 01.4 Allevamento di animali 01.5 Coltivazioni agricole associate all allevamento di animali: attività mista 03 PESCA E ACQUACOLTURA 03.1 Pesca 03.2 Acquacoltura C ATTIVITA MANIFATTURIERE, limitatamente a: 10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi G COMMERCIO ALL INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI, limitatamente a: 46.38.1 Commercio all ingrosso di prodotti della pesca freschi 46.38.2 Commercio all ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 47.23 Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi in esercizi specializzati

IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE CARBONIERO NOTA BENE: nel Regolamento de minimis 1998/2006 la Commissione non si riferisce ai codici NACE/ATECO, ma rimanda a specifiche regolamentazioni settoriali. Definizioni precise possono trovarsi nell'articolo 1 del Regolamento 104/2000 (pesca e acquacultura), nell'allegato I del Trattato per i prodotti agricoli e nell'articolo 2, lettera a del Regolamento 1407/2002 per il carbone [ora sostituito dalla Decisione del Consiglio del 10 dicembre 2010 sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (2010/787/UE) in GUUE L 336 del 21.12.2010, pag. 24]. Pertanto un'impresa attiva sia nei settori della produzione primaria agricola o della pesca può ricevere aiuti de minimis "generali" - secondo il regolamento 1998/2006 - fino all'ammontare massimo di 200.000,00 euro qualora proponga investimenti connessi ad attività ammissibili ai sensi del regolamento stesso (ad. es. investimenti connessi con attività di trasformazione e commercializzazione agricola, o con attività turistiche). Ciò presuppone tuttavia che vengano rispettate tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) 1998/2006, nonché le eventuali restrizioni imposte da specifici regolamenti OCM di settore. ATTIVITÀ AMMESSE CON LIMITAZIONI H TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 49.4 Trasporto merci su strada e servizi di trasloco Sono inammissibili gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi. Ciò implica che nei limiti del tetto di 100.000,00 euro stabilito nell'articolo 2.2 del Regolamento 1998/2006 tali imprese possono ricevere aiuti de minimis per altri tipi di investimenti. PER LE ATTIVITA DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE 1 DI PRODOTTI AGRICOLI PREVISTE DALL ART. 32 DEL TRATTATO CE SECONDO LE SEGUENTI LIMITAZIONI:: C ATTIVITA MANIFATTURIERE (10 INDUSTRIE ALIMENTARI; 11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE; 12 INDUSTRIA DEL TABACCO) sono inammissibili gli aiuti SOLO: 1 _ Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo: qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita. Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione, l esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività. Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l essicazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell ambito dell azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.

G COMMERCIO ALL INGROSSO E AL DETTAGLIO sono inammissibili gli aiuti SOLO: ULTERIORI ESCLUSIONI Sono altresì esclusi dall applicazione del regolamento gli aiuti: destinati ad attività connesse all esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l attività di esportazione; condizionati all impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d importazione.

TIPOLOGIA 2 AIUTI CALCOLATI SUL VALORE DELL INVESTIMENTO (Regolamento 800/2008 artt. 13 e 15) ATTIVITÀ ESCLUSE A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA, limitatamente a: 01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI 01.1 Coltivazioni di colture agricole non permanenti 01.2 Coltivazione di colture permanenti 01.3 Riproduzione delle piante 01.4 Allevamento di animali 01.5 Coltivazioni agricole associate all allevamento di animali: attività mista 03 PESCA E ACQUACOLTURA 03.1 Pesca 03.2 Acquacoltura C ATTIVITA MANIFATTURIERE, limitatamente a: 10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi G COMMERCIO ALL INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI, limitatamente a: 46.38.1 Commercio all ingrosso di prodotti della pesca freschi 46.38.2 Commercio all ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 47.23 Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi in esercizi specializzati IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE CARBONIERO IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA SIDERURGICA IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE DELLA COSTRUZIONE NAVALE IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE DELLE FIBRE SINTETICHE. NOTA BENE: nel Regolamento 800/2008 la Commissione non si riferisce ai codici NACE/ATECO, ma rimanda a specifiche regolamentazioni settoriali. Definizioni precise possono trovarsi nell'articolo 1 del Regolamento 104/2000 (pesca e acquacultura), nell'allegato I del Trattato per i prodotti agricoli e nell'articolo 2, lettera a del Regolamento 1407/2002 per il carbone [ora sostituito dalla Decisione del Consiglio del 10 dicembre 2010 sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (2010/787/UE) in GUUE L 336 del 21.12.2010, pag. 24].

ATTIVITÀ AMMESSE CON LIMITAZIONI PER LE ATTIVITA DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE 2 DI PRODOTTI AGRICOLI PREVISTE DALL ART. 32 DEL TRATTATO CE SECONDO LE SEGUENTI LIMITAZIONI: C ATTIVITA MANIFATTURIERE (10 INDUSTRIE ALIMENTARI; 11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE; 12 INDUSTRIA DEL TABACCO) sono inammissibili gli aiuti SOLO: G COMMERCIO ALL INGROSSO E AL DETTAGLIO sono inammissibili gli aiuti SOLO: ULTERIORI ESCLUSIONI Sono altresì esclusi dall applicazione del regolamento gli aiuti: destinati ad attività connesse all esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l attività di esportazione; condizionati all impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d importazione. Il Regolamento 800/2008, inoltre, non si applica ai regimi di aiuti regionali a settori specifici di attività economiche nell'ambito manifatturiero o dei servizi. I regimi di aiuti destinati ad attività turistiche non sono considerati destinati a settori specifici. 2 _ Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo: qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita. Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione, l esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività. Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l essicazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell ambito dell azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.

TIPOLOGIA 3 AIUTI DI STATO CALCOLATI SUI SOVRACCOSTI (Regolamento 800/2008 artt. 21, 22, 23) ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ESCLUSE ATECO 2007 A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 03 PESCA E ACQUACOLTURA 03.1 Pesca 03.2 Acquacoltura Sono altresì esclusi dall applicazione del regolamento gli aiuti: destinati ad attività connesse all esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l attività di esportazione; condizionati all impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d importazione. TIPOLOGIA 4 AIUTO N 632/2008 E ALLA DISCIPLINA COMUNITARIA DEGLI AIUTI DI STATO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE La Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente si applica agli aiuti volti a promuovere la tutela ambientale in tutti i settori contemplati dal trattato CE e nei settori soggetti a norme comunitarie specifiche sugli aiuti di Stato: trasformazione dell acciaio, costruzione navale, autoveicoli, fibre sintetiche, trasporti, agricoltura e pesca), salvo specifiche disposizioni contrarie contenute in queste norme.

ALLEGATO C ALLEGATO 3 al bando Agevolazioni per l'efficienza energetica e l'uso di fonti di energia rinnovabile nelle imprese Linea II.4 Più Green 2013 ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ESCLUSE O AMMESSE CON LIMITAZIONI ATECO 2007 Si riporta di seguito l elenco delle attività economiche escluse o ammesse con limitazioni in relazione a ciascuna TIPOLOGIA di aiuto prevista. A seconda della TIPOLOGIA di aiuto scelta il soggetto richiedente dovrà considerare, pertanto, le relative attività escluse o ammesse con limitazione. TIPOLOGIA 1 AIUTI DE MINIMIS (Regolamento 1998/2006) ATTIVITÀ ESCLUSE A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI, limitatamente a: 01.1 Coltivazioni di colture agricole non permanenti 01.2 Coltivazione di colture permanenti 01.3 Riproduzione delle piante 01.4 Allevamento di animali 01.5 Coltivazioni agricole associate all allevamento di animali: attività mista 03 PESCA E ACQUACOLTURA 03.1 Pesca 03.2 Acquacoltura C ATTIVITA MANIFATTURIERE, limitatamente a: 10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi G COMMERCIO ALL INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI, limitatamente a: 46.38.1 Commercio all ingrosso di prodotti della pesca freschi 46.38.2 Commercio all ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 47.23 Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi in esercizi specializzati

IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE CARBONIERO NOTA BENE: nel Regolamento de minimis 1998/2006 la Commissione non si riferisce ai codici NACE/ATECO, ma rimanda a specifiche regolamentazioni settoriali. Definizioni precise possono trovarsi nell'articolo 1 del Regolamento 104/2000 (pesca e acquacultura), nell'allegato I del Trattato per i prodotti agricoli e nell'articolo 2, lettera a del Regolamento 1407/2002 per il carbone [ora sostituito dalla Decisione del Consiglio del 10 dicembre 2010 sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (2010/787/UE) in GUUE L 336 del 21.12.2010, pag. 24]. Pertanto un'impresa attiva sia nei settori della produzione primaria agricola o della pesca può ricevere aiuti de minimis "generali" - secondo il regolamento 1998/2006 - fino all'ammontare massimo di 200.000,00 euro qualora proponga investimenti connessi ad attività ammissibili ai sensi del regolamento stesso (ad. es. investimenti connessi con attività di trasformazione e commercializzazione agricola, o con attività turistiche). Ciò presuppone tuttavia che vengano rispettate tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) 1998/2006, nonché le eventuali restrizioni imposte da specifici regolamenti OCM di settore. ATTIVITÀ AMMESSE CON LIMITAZIONI H TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 49.4 Trasporto merci su strada e servizi di trasloco Sono inammissibili gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi. Ciò implica che nei limiti del tetto di 100.000,00 euro stabilito nell'articolo 2.2 del Regolamento 1998/2006 tali imprese possono ricevere aiuti de minimis per altri tipi di investimenti. PER LE ATTIVITA DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE 1 DI PRODOTTI AGRICOLI PREVISTE DALL ART. 32 DEL TRATTATO CE SECONDO LE SEGUENTI LIMITAZIONI:: C ATTIVITA MANIFATTURIERE (10 INDUSTRIE ALIMENTARI; 11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE; 12 INDUSTRIA DEL TABACCO) sono inammissibili gli aiuti SOLO: 1 Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo: qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita. Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione, l esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività. Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l essicazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell ambito dell azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.

G COMMERCIO ALL INGROSSO E AL DETTAGLIO sono inammissibili gli aiuti SOLO: ULTERIORI ESCLUSIONI Sono altresì esclusi dall applicazione del regolamento gli aiuti: destinati ad attività connesse all esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l attività di esportazione; condizionati all impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d importazione.

TIPOLOGIA 2 AIUTI CALCOLATI SUL VALORE DELL INVESTIMENTO (Regolamento 800/2008 artt. 13 e 15) ATTIVITÀ ESCLUSE A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA, limitatamente a: 01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI 01.1 Coltivazioni di colture agricole non permanenti 01.2 Coltivazione di colture permanenti 01.3 Riproduzione delle piante 01.4 Allevamento di animali 01.5 Coltivazioni agricole associate all allevamento di animali: attività mista 03 PESCA E ACQUACOLTURA 03.1 Pesca 03.2 Acquacoltura C ATTIVITA MANIFATTURIERE, limitatamente a: 10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi G COMMERCIO ALL INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI, limitatamente a: 46.38.1 Commercio all ingrosso di prodotti della pesca freschi 46.38.2 Commercio all ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 47.23 Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi in esercizi specializzati IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE CARBONIERO IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA SIDERURGICA IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE DELLA COSTRUZIONE NAVALE IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE DELLE FIBRE SINTETICHE. NOTA BENE: nel Regolamento 800/2008 la Commissione non si riferisce ai codici NACE/ATECO, ma rimanda a specifiche regolamentazioni settoriali. Definizioni precise possono trovarsi nell'articolo 1 del Regolamento 104/2000 (pesca e acquacultura), nell'allegato I del Trattato per i prodotti agricoli e nell'articolo 2, lettera a del Regolamento 1407/2002 per il carbone [ora sostituito dalla Decisione del Consiglio del 10 dicembre 2010 sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (2010/787/UE) in GUUE L 336 del 21.12.2010, pag. 24].

ATTIVITÀ AMMESSE CON LIMITAZIONI PER LE ATTIVITA DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE 2 DI PRODOTTI AGRICOLI PREVISTE DALL ART. 32 DEL TRATTATO CE SECONDO LE SEGUENTI LIMITAZIONI: C ATTIVITA MANIFATTURIERE (10 INDUSTRIE ALIMENTARI; 11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE; 12 INDUSTRIA DEL TABACCO) sono inammissibili gli aiuti SOLO: G COMMERCIO ALL INGROSSO E AL DETTAGLIO sono inammissibili gli aiuti SOLO: ULTERIORI ESCLUSIONI Sono altresì esclusi dall applicazione del regolamento gli aiuti: destinati ad attività connesse all esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l attività di esportazione; condizionati all impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d importazione. Il Regolamento 800/2008, inoltre, non si applica ai regimi di aiuti regionali a settori specifici di attività economiche nell'ambito manifatturiero o dei servizi. I regimi di aiuti destinati ad attività turistiche non sono considerati destinati a settori specifici. 2 Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo: qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita. Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione, l esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività. Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l essicazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell ambito dell azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.

TIPOLOGIA 3 AIUTI DI STATO CALCOLATI SUI SOVRACCOSTI (Regolamento 800/2008 artt. 21, 22, 23) ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ESCLUSE ATECO 2007 A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 03 PESCA E ACQUACOLTURA 03.1 Pesca 03.2 Acquacoltura Sono altresì esclusi dall applicazione del regolamento gli aiuti: destinati ad attività connesse all esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l attività di esportazione; condizionati all impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d importazione.

ALLEGATO D ALLEGATO 3 al bando Bando Agevolazione alla diffusione, sul territorio piemontese, di impianti termici alimentati a fonte rinnovabile Linea d azione I.2 ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ESCLUSE O AMMESSE CON LIMITAZIONI ATECO 2007 Si riporta di seguito l elenco delle attività economiche escluse o ammesse con limitazioni in relazione a ciascuna TIPOLOGIA di aiuto prevista. A seconda della TIPOLOGIA di aiuto scelta il soggetto richiedente dovrà considerare, pertanto, le relative attività escluse o ammesse con limitazione. TIPOLOGIA 1 AIUTI DE MINIMIS (Regolamento 1998/2006) ATTIVITÀ ESCLUSE A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI, limitatamente a: 01.1 Coltivazioni di colture agricole non permanenti 01.2 Coltivazione di colture permanenti 01.3 Riproduzione delle piante 01.4 Allevamento di animali 01.5 Coltivazioni agricole associate all allevamento di animali: attività mista 03 PESCA E ACQUACOLTURA 03.1 Pesca 03.2 Acquacoltura C ATTIVITA MANIFATTURIERE, limitatamente a: 10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi G COMMERCIO ALL INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI, limitatamente a: 46.38.1 Commercio all ingrosso di prodotti della pesca freschi 46.38.2 Commercio all ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 47.23 Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi in esercizi specializzati

IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE CARBONIERO NOTA BENE: nel Regolamento de minimis 1998/2006 la Commissione non si riferisce ai codici NACE/ATECO, ma rimanda a specifiche regolamentazioni settoriali. Definizioni precise possono trovarsi nell'articolo 1 del Regolamento 104/2000 (pesca e acquacultura), nell'allegato I del Trattato per i prodotti agricoli e nell'articolo 2, lettera a del Regolamento 1407/2002 per il carbone [ora sostituito dalla Decisione del Consiglio del 10 dicembre 2010 sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (2010/787/UE) in GUUE L 336 del 21.12.2010, pag. 24]. Pertanto un'impresa attiva sia nei settori della produzione primaria agricola o della pesca può ricevere aiuti de minimis "generali" - secondo il regolamento 1998/2006 - fino all'ammontare massimo di 200.000,00 euro qualora proponga investimenti connessi ad attività ammissibili ai sensi del regolamento stesso (ad. es. investimenti connessi con attività di trasformazione e commercializzazione agricola, o con attività turistiche). Ciò presuppone tuttavia che vengano rispettate tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) 1998/2006, nonché le eventuali restrizioni imposte da specifici regolamenti OCM di settore. ATTIVITÀ AMMESSE CON LIMITAZIONI H TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 49.4 Trasporto merci su strada e servizi di trasloco Sono inammissibili gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi. Ciò implica che nei limiti del tetto di 100.000,00 euro stabilito nell'articolo 2.2 del Regolamento 1998/2006 tali imprese possono ricevere aiuti de minimis per altri tipi di investimenti. PER LE ATTIVITA DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE 1 DI PRODOTTI AGRICOLI PREVISTE DALL ART. 32 DEL TRATTATO CE SECONDO LE SEGUENTI LIMITAZIONI:: C ATTIVITA MANIFATTURIERE (10 INDUSTRIE ALIMENTARI; 11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE; 12 INDUSTRIA DEL TABACCO) sono inammissibili gli aiuti SOLO: 1 Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo: qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita. Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione, l esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività. Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l essicazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell ambito dell azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.

G COMMERCIO ALL INGROSSO E AL DETTAGLIO sono inammissibili gli aiuti SOLO: ULTERIORI ESCLUSIONI Sono altresì esclusi dall applicazione del regolamento gli aiuti: destinati ad attività connesse all esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l attività di esportazione; condizionati all impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d importazione.

TIPOLOGIA 2 AIUTI CALCOLATI SUL VALORE DELL INVESTIMENTO (Regolamento 800/2008 artt. 13 e 15) ATTIVITÀ ESCLUSE A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA, limitatamente a: 01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI 01.1 Coltivazioni di colture agricole non permanenti 01.2 Coltivazione di colture permanenti 01.3 Riproduzione delle piante 01.4 Allevamento di animali 01.5 Coltivazioni agricole associate all allevamento di animali: attività mista 03 PESCA E ACQUACOLTURA 03.1 Pesca 03.2 Acquacoltura C ATTIVITA MANIFATTURIERE, limitatamente a: 10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi G COMMERCIO ALL INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI, limitatamente a: 46.38.1 Commercio all ingrosso di prodotti della pesca freschi 46.38.2 Commercio all ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 47.23 Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi in esercizi specializzati IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE CARBONIERO IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA SIDERURGICA IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE DELLA COSTRUZIONE NAVALE IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE DELLE FIBRE SINTETICHE. NOTA BENE: nel Regolamento 800/2008 la Commissione non si riferisce ai codici NACE/ATECO, ma rimanda a specifiche regolamentazioni settoriali. Definizioni precise possono trovarsi nell'articolo 1 del Regolamento 104/2000 (pesca e acquacultura), nell'allegato I del Trattato per i prodotti agricoli e nell'articolo 2, lettera a del Regolamento 1407/2002 per il carbone [ora sostituito dalla Decisione del Consiglio del 10 dicembre 2010 sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (2010/787/UE) in GUUE L 336 del 21.12.2010, pag. 24].

ATTIVITÀ AMMESSE CON LIMITAZIONI PER LE ATTIVITA DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE 2 DI PRODOTTI AGRICOLI PREVISTE DALL ART. 32 DEL TRATTATO CE SECONDO LE SEGUENTI LIMITAZIONI: C ATTIVITA MANIFATTURIERE (10 INDUSTRIE ALIMENTARI; 11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE; 12 INDUSTRIA DEL TABACCO) sono inammissibili gli aiuti SOLO: G COMMERCIO ALL INGROSSO E AL DETTAGLIO sono inammissibili gli aiuti SOLO: ULTERIORI ESCLUSIONI Sono altresì esclusi dall applicazione del regolamento gli aiuti: destinati ad attività connesse all esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l attività di esportazione; condizionati all impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d importazione. Il Regolamento 800/2008, inoltre, non si applica ai regimi di aiuti regionali a settori specifici di attività economiche nell'ambito manifatturiero o dei servizi. I regimi di aiuti destinati ad attività turistiche non sono considerati destinati a settori specifici. 2 Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo: qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita. Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione, l esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività. Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l essicazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell ambito dell azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.

TIPOLOGIA 3 AIUTI DI STATO CALCOLATI SUI SOVRACCOSTI (Regolamento 800/2008 artt. 21, 22, 23) ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ESCLUSE ATECO 2007 A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 03 PESCA E ACQUACOLTURA 03.1 Pesca 03.2 Acquacoltura Sono altresì esclusi dall applicazione del regolamento gli aiuti: destinati ad attività connesse all esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l attività di esportazione; condizionati all impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d importazione.