Prot. 6915 Roma, 27/01/2010



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Direzione V Ufficio III Prot. 6915 Roma, 27/01/2010 Oggetto: semplificazione documentale adempimenti regime di aiuti de minimis parere della Commissione antiusura start up - motivazione delibera - allocazione in bilancio del Fondo antiusura. Semplificazione documentale I Confidi, le Fondazioni e le Associazioni riconosciute che hanno ricevuto i contributi di cui all art. 15, legge 7 marzo 1996, n. 108, in adempimento a quanto prescritto dall art. 10, comma 1, D.P.R. 315/1997, devono inoltrare all Amministrazione una relazione a firma del legale rappresentante in cui si attestino, con riferimento all anno precedente, le informazioni richieste con la citata disposizione normativa, nonché la scheda di sintesi introdotta con la circolare del 10/01/2005. La scrivente ha riscontrato che l attuale modalità di comunicazione relativa alla gestione dei fondi assegnati ha ingenerato incertezza negli operatori in ordine alla possibile duplicazione dei dati da trasmettere. Al fine di semplificare gli adempimenti previsti per i Confidi, le Fondazioni e Associazioni, si dispone che tutte le informazioni richieste per poter effettuare il monitoraggio sui contributi assegnati, ai sensi dell art. 10, comma 1, D.P.R. 315/1997 e della circolare del 10/01/2005, siano riportate in un unico documento a firma del legale rappresentante, denominato Relazione sull operatività, secondo lo schema allegato alla presente. Pertanto, un unico documento riporterà le informazioni attualmente riportate nella relazione sull operatività, nella scheda di sintesi e nell elenco dei beneficiari. Si ribadisce che la relazione sull operatività, quale unico documento relativo alla gestione dell anno precedente, va inviata entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno alle DTEF individuate con la circolare del 29/01/2009 e successive integrazioni e modifiche. 1

Al fine di uniformare il metodo di calcolo dell ammontare del fondo antiusura si chiarisce che, lo stesso, è determinato dalla sommatoria dei seguenti aggregati 1 : 1. (+) stanziamento iniziale effettuato per la costituzione; 2. (+) altri contributi/integrazioni ricevuti sul fondo antiusura da altri enti; 3. (+) totale contributi ricevuti del Ministero dell Economia; 4. (+) totale interessi maturati sul fondo speciale antiusura al netto delle spese di gestione; 5. (-) totale escussioni certe registrate dall'inizio dell operatività; 6. (-) totale spese rimborsate. Si chiarisce, altresì, che le escussioni vanno dedotte dall ammontare del fondo antiusura solo ed esclusivamente quando la banca ne effettua il prelievo dai conti correnti sui quali sono depositati i fondi antiusura (riportati alla lettera D della relazione sull operatività). Adempimenti regime di aiuti de minimis In adempimento a quanto prescritto dalla normativa europea relativa agli aiuti concessi in regime de minimis i Confidi, a far data dal 15 febbraio 2010, preliminarmente all erogazione della garanzia a valere sul fondo antiusura, richiederanno una dichiarazione all impresa interessata relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell esercizio finanziario in corso all atto della richiesta. I Confidi possono erogare il nuovo aiuto de minimis soltanto dopo aver accertato che esso non comporti un innalzamento dell importo complessivo degli aiuti de minimis percepiti dall impresa nel periodo comprendente l esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti. I Confidi, quando deliberano la concessione della garanzia antiusura, informano per iscritto circa l importo potenziale dell aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo) e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento (da intendersi nel caso di specie come uno dei tre regolamenti sotto indicati) e citandone il titolo ed il riferimento di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell Unione europea... Per quanto riguarda i limiti degli aiuti concedibili in regime de minimis nonché le ulteriori prescrizioni sulla materia, si rinvia alla normativa dell Unione europea, ed in particolare ai seguenti regolamenti: regolamento CE n. 1998/2006, relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea n. L379/5 del 28/12/2006; 1 Per le Associazioni e le Fondazioni la normativa non prevede esplicitamente le voci 1) e 2) per il calcolo dell ammontare del fondo antiusura. 2

regolamento CE n. 875/2007, relativo al regime de minimis nel settore della pesca, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea n. L. 193/6 del 25/07/2007; regolamento CE n. 1535/2007, relativo agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea n. L. 337/35 del 21/12/2007. La dichiarazione resa dall impresa che richiede l intervento del fondo antiusura viene trattenuta dal Confidi e non va inoltrata all Amministrazione. I dati riportati nella citata dichiarazione, relativamente agli importi ricevuti come aiuti de minimis nell esercizio o nei due esercizi precedenti, vanno riportati nella sezione beneficiari della relazione sull operatività. Parere della Commissione antiusura Con riferimento alla gestione del Fondo antiusura, in particolare relativamente all interpretazione estensiva del concetto di medio termine, di cui all art. 15, legge 108/1996, e all impiego del Fondo antiusura per garantire un operazione di rinegoziazione di un finanziamento erogato da un istituto di credito nei confronti di un soggetto che abbia già un finanziamento in essere con lo stesso istituto, è intervenuta la delibera della Commissione di gestione del fondo di prevenzione del fenomeno dell usura del 10 novembre 2009. Al riguardo la Commissione ha deliberato che i Confidi possono garantire con il Fondo speciale antiusura finanziamenti con scadenza fino ad un massimo di otto anni. L eventuale concessione della garanzia per finanziamenti con scadenza superiore agli otto anni potrà imputarsi al Fondo speciale antiusura solamente per i primi otto anni, per il periodo successivo la garanzia è da imputare al Fondo rischi ordinario del Confidi. La Commissione ha, altresì, deliberato: di confermare l esclusione dall ambito di operatività del Fondo antiusura della concessione di garanzia a favore di un operazione di rinegoziazione di finanziamento qualora il debitore sia già esposto nei confronti della stessa banca che concede tale rinegoziazione. Pur essendo prerogativa dei rapporti tra Confidi e banche convenzionate la valutazione del merito creditizio, nel concedere la garanzia i Confidi dovranno adottare ogni cautela possibile per la salvaguardia degli interessi dello Stato. Nello specifico risulta incompatibile con la normativa l operazione di rinegoziazione del finanziamento, garantito con Fondi antiusura, qualora il debitore sia già esposto nei confronti della stessa banca che concede tale rinegoziazione. Infatti, tale operazione potrebbe essere finalizzata a soddisfare unicamente le istanze creditrici della banca finanziatrice, coprendone eventuali perdite, pertanto, la garanzia prestata è da imputare al Fondo rischi ordinario Diversamente non sussiste alcuna preclusione qualora il finanziamento antiusura fosse volto a ripianare un debito contratto con un altra banca. 3

In merito alla citata delibera della Commissione antiusura, alcuni Confidi hanno richiesto chiarimenti sulla possibilità di rinegoziare con la stessa banca un finanziamento già garantito con il fondo antiusura. Questa Amministrazione sulla base dell orientamento fornito dalla Commissione ritiene che la ratio che preclude la possibilità di rinegoziare un finanziamento garantito con il fondo ordinario (evitare che l operazione sia finalizzata unicamente a soddisfare le istanze creditrici della banca), non sussista per la rinegoziazione di un finanziamento già garantito con il Fondo antiusura. Infatti, in quest ultimo caso il finanziamento è garantito per la quasi totalità dal fondo pubblico (normativamente massimo 80% del finanziamento), pertanto, un eventuale escussione inciderebbe sul fondo antiusura in modo consistente, mentre la banca subirebbe una perdita marginale (in alcuni casi non subirebbe nessuna perdita). Peraltro, tale operazione di rinegoziazione può farsi rientrare in una delle possibili forme di cautela per la salvaguardia degli interessi dello Stato richiamate dalla predetta delibera della Commissione. Qualora il soggetto beneficiario della garanzia pubblica evidenzi difficoltà nel rimborso del finanziamento, la rinegoziazione potrebbe rappresentare non solo un efficace azione volta a facilitarne il rimborso, ma anche un azione di tutela dell interesse dello Stato alla salvaguardia dei fondi pubblici. Alla luce di quanto citato si ritiene ammissibile la rinegoziazione con la stessa banca di un finanziamento già garantito con il Fondo antiusura. Start up Alcuni Confidi hanno richiesto all Amministrazione chiarimenti sulla possibilità di estendere l intervento del Fondo antiusura in favore di imprese in start up. Al riguardo si precisa che normativamente l intervento è rivolto a favore di imprese a elevato rischio finanziario. Pertanto, la ratio è quella di fornire garanzie in favore di soggetti che, non riuscendo ad ottenere nell esercizio di un attività economica credito dal circuito bancario, rischierebbero di rivolgersi a circuiti illegali. A parere della scrivente l intervento in favore di imprese in fase di start up sarebbe fuorviante rispetto alla predetta ratio. Inoltre, la legislazione regionale, nazionale e comunitaria prevedono strumenti di intervento ad hoc mirati a sostenere l accesso al credito bancario nella fase di avvio dell attività di impresa. Si ritiene, pertanto, che l intervento del Fondo antiusura non possa estendersi in favore di tale tipologia di finanziamento. 4

Motivazione delibera Al fine di assicurare una corretta ed efficace allocazione dei fondi assegnati ed in considerazione della loro natura pubblicistica si sottolinea la necessità di una adeguata motivazione della delibera di concessione o di rifiuto della garanzia a valere sul fondo antiusura, non rilevando a tal fine il mero rinvio al rifiuto della banca a concedere il finanziamento, pur se assistito da una garanzia pari ad almeno il 50% del finanziamento. Questa condizione, esplicitamente prevista dalla normativa, non può tuttavia sostituire le necessarie valutazioni sulla qualità dell investimento finanziato che deve essere rispecchiato nella motivazione della decisione. Allocazione in bilancio del Fondo antiusura Si ribadisce che, in conformità a quanto stabilito dall Avvocatura Generale dello Stato con il parere n. 13127 del 5 febbraio 2000 e dalla circolare del 19/04/2007, il processo che regola l erogazione dei fondi antiusura a favore dei citati soggetti non ne determina il passaggio di proprietà, configurandosi, invece, un mero trasferimento che determina l instaurarsi di un rapporto finalizzato alla gestione per i pubblici scopi fissati dalla legge antiusura. In conformità alle prescrizioni dell art. 7 del D.P.R. 315/1997 (costituzione e gestione in forma separata del fondo antiusura) l importo del fondo antiusura va indicato in apposite voci del bilancio d esercizio (a titolo esemplificativo e preferenziale alla voce 50 del passivo - debiti). Stante l istaurarsi di un rapporto di natura prettamente gestionale, si dispone che nella redazione del bilancio d esercizio i Confidi non possono allocare la voce che rappresenta il Fondo antiusura tra le voci che costituiscono il patrimonio netto dell ente. Si coglie l occasione per ricordare che all indirizzo internet http://www.dt.tesoro.it/it/prevenzione_reati_finanziari/anti_usura/ è possibile consultare tutta la normativa di riferimento, gli schemi della documentazione da inoltrare all Amministrazione, i prospetti inerenti le assegnazioni dei fondi antiusura e altri riferimenti d interesse. IL DIRIGENTE (Antonio Adinolfi) Relazione sull operatività 5