Imposta successione: i debiti del defunto si deducono dalle tasse Autore : Redazione Data: 06/03/2017 Solo i debiti contratti per diritti o beni non compresi nell eredità non sono deducibili dall imposta sulle successioni, ma la prova spetta all Agenzia delle Entrate. Immaginiamo di aver ricevuto un eredità da un parente morto di recente: nel momento in cui andiamo a quantificare l imposta sulle successioni, ci accorgiamo che la persona defunta ha lasciato sul conto uno scoperto consistente (saldo passivo) e che ha altri debiti con finanziarie. Poiché, comunque, nella successione sono compresi degli immobili a cui non vogliamo rinunciare decidiamo di accettare l eredità, ma vorremmo ottenere uno sconto sull imposta da pagare all erario proprio in virtù dei debiti lasciati dal defunto. È possibile e in che misura? La risposta è in una recente sentenza della Commissione tributaria Regionale della Lombardia [1], particolarmente chiarificatrice in materia. I giudici lombardi di appello indicano la via più corretta per ottenere una deduzione dall imposta sulla successione nel caso di debiti nell eredità. In pratica si tratta di uno sconto sulle tasse da versare allo Stato in occasione della successione quando gli eredi abbiano trovato uno scoperto sul conto corrente o altre passività. Nel determinare l imposta di successione, gli eredi possono ottenere una deduzione
pari ai debiti lasciati dal parente defunto, esistenti alla data di apertura della successione, a condizione che si tratti di debiti contratti per l acquisto di beni o diritti compresi nell attivo ereditario. Tali passività vanno comunque provate con documenti. L Agenzia delle Entrate può negare la deduzione sull imposta di successione solo a condizione che sia essa stessa a dimostrare che le passività non ineriscono a debiti contratti dal de cuius per l acquisto di beni o diritti compresi nell attivo ereditario. Il testo unico sull imposta sulle successioni [2] stabilisce infatti che le passività deducibili purché debitamente documentate e risultati quindi per iscritto sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione. Sono indeducibili solo i debiti contratti per l acquisto di beni o diritti non compresi nell attivo ereditario. In pratica, nel quantificare l imposta sulle successioni, una passività può essere dedotta dall attivo ereditario quando il bene o diritto acquistato non sia escluso dall attivo medesimo. Il punto decisivo della questione, però, attiene a chi spetta l onere della prova. In particolare il problema è se: è il contribuente che, per ottenere la deduzione in commento, deve dimostrare che i debiti lasciati dal defunto attengono a spese per l acquisto di beni o diritti presenti nell eredità; oppure è l Agenzia delle Entrate a dover dimostrare, per negare la deduzione in commento, che tali debiti non ineriscono all acquisto di beni o diritti presenti nell eredità. La Ctr Lombardia opta per la seconda soluzione. Dunque, l Agenzia delle Entrate può negare la deduzione dall imposta sulla successione solo per alcuni debiti specifici, come quelli contratti dal de cuius per l acquisto di beni o diritti non compresi nell attivo ereditario. Ma non spetta al contribuente dimostrare che il debito è inerente ai beni o diritti compresi nell attivo ereditario, ma piuttosto è il fisco a dover provare che si tratta di un debito non rientrante nel generale principio di deducibilità. Note: [1] Ctr Lombardia sent. n. 4962/2016.
[2] Art. 20-24 Testo unico dell imposta di successione (Dlgs 346/1990). Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 27 novembre 1990, n. 277 Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l imposta sulle successioni e donazioni. Titolo II Applicazione dell imposta alle successioni Capo II Base imponibile Sezione III Passivita` deducibili Articolo 20, Passività deducibili (art. 12 D.P.R. n. 637/1972) 1.Le passivita` deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione e dalle spese mediche e funerarie indicate nell articolo 24. (1) 2.La deduzione e` ammessa alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli da 21 a 24. (2) (1) Il presente comma prima sostituito dall art. 23, L. 30.12.1991, n. 413, è stato poi così sostituito dall art. 9. D.L. 29.04.1994, n. 260. (2) L imposta di cui al presente decreto soppressa in virtù dell art. 13, L. 18.10.2001, Articolo 21, Condizioni di deducibilità dei debiti (Artt. 13, commi 1 e 2, e 14 D.P.R. n. 637/1972 art. 7 legge n. 880/1986) 1.I debiti del defunto devono risultare da atto scritto di data certa anteriore all apertura della successione o da provvedimento giurisdizionale definitivo.
2.I debiti inerenti all esercizio di imprese sono ammessi in deduzione anche se risultano dalle scritture contabili obbligatorie del defunto regolarmente tenute a norma di legge. 3.Se il defunto non era obbligato alla tenuta di scritture contabili, i debiti cambiari e i debiti verso aziende o istituti di credito, compresi i saldi passivi dei conti correnti, sono ammessi in deduzione anche se risultano dalle scritture contabili obbligatorie, regolarmente tenute a norma di legge, del trattario o del prenditore o dell azienda o istituto di credito. 4.I debiti derivanti da rapporti di lavoro subordinato, compresi quelli relativi al trattamento di fine rapporto e ai trattamenti previdenziali integrativi, sono deducibili nell ammontare maturato alla data di apertura della successione, anche se il rapporto continua con gli eredi o i legatari. 5.I debiti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, esistenti alla data di apertura della successione, nonche` i debiti tributari, il cui presupposto si e` verificato anteriormente alla stessa data, sono deducibili anche se accertati in data posteriore. 6.Per debito del defunto si intende anche quello di somme dovute al coniuge divorziato, a seguito di sentenza di scioglimento di matrimonio o di cessazione di effetti civili dello stesso. (1) (1) L imposta di cui al presente decreto soppressa in virtù dell art. 13, L. 18.10.2001, Articolo 22, Limiti alla deducibilità dei debiti (Artt. 13, comma 4, 14 e 15 D.P.R. n. 637/1972) 1.Non sono deducibili i debiti contratti per l acquisto di beni o di diritti non compresi nell attivo ereditario; se i beni o i diritti acquistati vi sono compresi solo in parte la deduzione e` ammessa proporzionalmente al valore di tale parte. 2.I debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi sono deducibili nei limiti in cui il
relativo importo e` stato impiegato nei modi indicati nell art. 10, comma 3, lettere d), e) ed f); negli stessi limiti sono computati, per la determinazione del saldo dei conti correnti bancari, gli addebitamenti dipendenti da assegni emessi e da operazioni fatte negli ultimi sei mesi. Le disposizioni del presente comma non si applicano per i debiti contratti, le operazioni fatte e gli assegni emessi nell esercizio di imprese o di arti e professioni. 3.Nella determinazione del saldo dei conti correnti bancari non si tiene conto degli addebitamenti dipendenti da assegni non presentati al pagamento almeno quattro giorni prima dell apertura della successione. 4.I debiti di pertinenza del defunto e di altre persone, compresi i saldi passivi dei conti correnti bancari cointestati, sono deducibili nei limiti della quota del defunto; le quote dei condebitori si considerano uguali se non risultano diversamente determinate. (1) (1) L imposta di cui al presente decreto soppressa in virtù dell art. 13, L. 18.10.2001, Titolo II Applicazione dell imposta alle successioni Capo II Base imponibile Sezione III Passivita` deducibili Articolo 23, Dimostrazione dei debiti (artt. 13, comma 4, e 16 D.P.R. n. 637/1972) 1.La deduzione dei debiti e` subordinata alla produzione, in originale o in copia autentica, del titolo o provvedimento di cui all art. 21, comma 1, ovvero: a- di estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del defunto, per i debiti inerenti all esercizio di imprese; b di estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del trattario o del prenditore, per i debiti cambiari; c- di attestazione rilasciata dall amministrazione creditrice, o di copia autentica della quietanza del pagamento avvenuto dopo l apertura della successione, per i debiti verso pubbliche amministrazioni;
d- di attestazione rilasciata dall ispettorato provinciale del lavoro, per i debiti verso i lavoratori dipendenti. 2.La deduzione dei debiti verso aziende o istituti di credito, anche se risultanti nei modi indicati nel comma 1, e` subordinata alla produzione di un certificato, rilasciato dall ente creditore entro trenta giorni dalla richiesta scritta di uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione della successione e controfirmato dal capo del servizio o dal contabile addetto al servizio. Il certificato deve attestare l esistenza totale o parziale di ciascun debito con la specificazione di tutti gli altri rapporti debitori o creditori, compresi i riporti e le garanzie anche di terzi, esistenti con il defunto alla data di apertura della successione presso tutte le sedi, agenzie, filiali o altre ripartizioni territoriali dell azienda o istituto di credito; per i saldi passivi dei conti correnti dal certificato deve risultare l integrale svolgimento del conto dal dodicesimo mese anteriore all apertura della successione o, se precedente, dall ultimo saldo attivo. 3.La sussistenza dei debiti alla data di apertura della successione, se non risulta da uno dei documenti di cui ai commi 1 e 2, deve risultare da attestazione conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, sottoscritta da uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione della successione nonche`, tranne che per i debiti verso i dipendenti, dai creditori del defunto ovvero, per le passivita` indicate nell art. 16, comma 1, lettera b), dal legale rappresentante della societa` o dell ente. Le firme devono essere autenticate. 4.L esistenza di debiti deducibili, ancorche` non indicati nella dichiarazione della successione, puo` essere dimostrata, nei modi stabiliti nei commi 1, 2 e 3, entro il termine di tre anni dalla data di apertura della successione, prorogato, per i debiti risultanti da provvedimenti giurisdizionali e per i debiti verso pubbliche amministrazioni, fino a sei mesi dalla data in cui il relativo provvedimento giurisdizionale o amministrativo e` divenuto definitivo. (1) (2) (1) Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell art. 23, comma 4, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione (C. cost., 6-12.09.1995, n. 426, G. U. 20.09.1995, n. 39, Serie speciale) (2) L imposta di cui al presente decreto soppressa in virtù dell art. 13, L. 18.10.2001,
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Articolo 24, Spese mediche e spese funerarie (art. 17 D.P.R. n. 637/1972 art. 4, comma 2, legge n. 880/1986) 1.Le spese mediche e chirurgiche relative al defunto negli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sono deducibili a condizione che risultino da regolari quietanze, anche se di data anteriore all apertura della successione. 2.Le spese funerarie risultanti da regolari quietanze sono deducibili in misura non superiore a lire due milioni.(1) (1) L imposta di cui al presente decreto soppressa in virtù dell art. 13, L. 18.10.2001,