Intestare il conto corrente a un minore: cosa occorre sapere Autore : Maria Elena Casarano Data: 15/01/2014 Si può aprire un conto corrente a nome di un minore e, in caso sia possibile, valgono le regole applicabili a qualsiasi conto corrente? Ѐ improbabile che un bambino, specie se in tenera età, chieda a babbo natale soldi piuttosto che giochi, pensando già al suo futuro da adulto. Ciò nonostante, capita spesso che i genitori si trovino a essere depositari di somme di denaro, donato da parenti o amici al proprio figlio e che decidano di investirle, magari aprendo un conto corrente bancario intestato al minore, piuttosto che creare promiscuità con la propria moneta. In tal caso é bene che abbiano chiare alcune regole generali. Tipologie di conto corrente per minori Quello del conto corrente per i minorenni é uno strumento finanziario previsto dalla maggior parte degli istituti di credito, di norma suddiviso a seconda delle fasce d'età
dei minori: tra 0 e 12 anni e fino a 17 anni. Tuttavia, quando ci si riferisce alla fascia di età fino a 12 anni, è più corretto parlare di libretti di risparmio, in quanto essi non consentono di svolgere gli incassi e i pagamenti tipici dei conti correnti veri e propri. In genere si tratta di libretti senza né spese di apertura, né di gestione e con un tasso di interesse annuale lordo fisso compreso tra l 1% ed il 3% a seconda della media dei depositi effettuati. Se i genitori sono orientati su questa scelta (piuttosto che quella, ad esempio, di un buono postale fruttifero), è bene che facciano una preventiva analisi costi-benefici in quanto, in genere, quelle depositate su tali conti sono giacenze medie limitate, per cui un limite può essere rappresentato dagli eventuali costi del conto, quali l'eventuale imposta di bollo o le spese per le comunicazioni. Per tale motivo è opportuno scegliere un'offerta in cui sia l'imposta che le ulteriori spese siano previste a carico dell'istituto di credito o azzerate dall'effettuazione "on line" delle operazioni, perché in tal caso - in assenza di costi - il libretto può costituire, per i genitori, una valida alternativa al cosiddetto "salvadanaio". Se, invece, si apre un conto intestandolo a un minore di età compresa tra i 12 e 17 anni, può senz'altro parlarsi di un conto corrente vero e proprio che, se pur con costi di apertura ridotti, consente pagamenti e incassi, disponibilità di una carta prepagata e finanziamenti per l'acquisto di beni, come ad esempio uno scooter o un motorino. Di sicuro la scelta di un libretto/conto intestato a minore presenta dei precisi vantaggi: - il fatto che il conto sia intestato al proprio figlio e ciò da la certezza che il denaro sia effettivamente investito a lui;
- quando il figlio sarà un po' più grande, se educato alla mentalità del risparmio, avrà la possibilità di gestire il proprio conto in modo autonomo, se pur entro precisi limiti. Com'é facile intuire, infatti, la possibilità di operare in modo più incisivo sul conto intestato al minore appartiene solo virtualmente a quest'ultimo: in realtà, la disponibilità è in mano a chi ne ha la patria potestà, in genere i genitori. Anche in tal caso, tuttavia, essa incontra dei limiti che è opportuno conoscere. Rappresentanza dei figli e amministrazione ordinaria dei beni Per legge [1], i genitori rappresentano i figli (data l'incapacità del minore a curarsi dei propri interessi patrimoniali) e ne amministrano i beni in modo congiunto (salvo i casi in cui non se ne abbia la potestà esclusiva). Ciascun genitore, tuttavia, può amministrare il patrimonio dei figli in modo disgiunto per gli atti di ordinaria amministrazione: si tratta di quegli atti con i quali si intende conservare l'integrità e lo stato del patrimonio del minore, svolgendo delle attività dirette a ricavare una utilità dai beni, senza che per questo ne venga diminuito il valore (in tal senso un buono postale fruttifero, ben si colloca in una corretta amministrazione del denaro del figlio). Atti di straordinaria amministrazione Vi sono, però degli atti per i quali i genitori o gli esercenti la potestà sui figli minori non possono assumere iniziative di natura patrimoniale riguardanti i figli se non a seguito di apposita istanza proposta al Giudice tutelare competente: si tratta degli atti cosiddetti di straordinaria amministrazione. In particolare, con riferimento alla gestione di denaro del minore, i genitori dovranno rivolgersi al giudice per essere autorizzati a: - riscuotere buoni fruttiferi intestati al minore;
- incassare somme in caso di decesso del genitore lavoratore (ad esempio la liquidazione); - incassare una polizza di assicurazione intestata al minore; - riscuotere somme per conto del minore a causa di un sinistro; - accettare una donazione fatta al minore; - acquistare o vendere bene immobile in nome e per conto del minore; - prelevare dall'istituto di credito somme intestate al minore. Diverso è, invece, il caso in cui si debba riscuotere una indennità di frequenza e/o accompagnamento dei minori, perché in questi casi non è richiesta l'autorizzazione del Giudice tutelare. Apertura del conto e intestazione al minore Non rientra, pertanto, tra gli atti di straordinaria amministrazione la semplice operazione di apertura di un conto intestato a minore. Essa può essere fatta dai genitori senza che sia necessario chiedere l'autorizzazione al Giudice Tutelare. Semmai, al genitore che intenda aprire un conto a nome del proprio figlio è possibile che l'istituto di credito chieda una autocertificazione da cui si evinca che sia l'esercente la potestà genitoriale. Al momento dell'apertura del conto corrente, i genitori dovranno chiedere l'intestazione al minore e controfirmare la relativa documentazione con la dicitura "in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore", decidendo il limite massimo per il ritiro del denaro contante. Non sarà, invece, possibile cointestare il conto al figlio e ad uno o ad entrambi i
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) genitori perché in tal caso si verrebbe a creare un conflitto di interessi tra le parti, in quanto il genitore sarebbe al contempo rappresentante del figlio e titolare del conto. Movimentazione del conto Diverso è, come abbiamo visto, il caso in cui debbano effettuarsi delle movimentazioni sul conto (versamenti e prelievi). Queste sono, di norma, considerate atti di straordinaria amministrazione. In ogni caso va tenuto presente che ciascun istituto di credito ha una propria normativa interna di riferimento: in genere, se sul conto vengano effettuati versamenti e prelievi di importi limitati, alla banca potrà bastare l'esercizio della potestà genitoriale; mentre per altri atti dispositivi che eccedano l'ordinaria amministrazione la banca dovrà pretendere l'autorizzazione del giudice tutelare. Qualora sul conto intestato al minore debba essere versato un assegno, esso dovrà essere girato dal genitore che esercita la potestà (se congiunta da entrambi i genitori). Nel caso in cui debbano essere accreditate somme dovute per la invalidità civile riconosciuta al minore, alcuni istituti di credito (ad esempio Poste Italiane) prevedono che tali somme possano essere accreditate a solo sul libretto nominativo ordinario in cui il minore sia l' unico intestatario. Non sono previsti limiti di deposito, tuttavia tali somme potranno essere prelevate soltanto con l'autorizzazione del Giudice Tutelare. Note: [1] Art. 320 cod. civ. [2] Art. 322 cod. civ. Autore immagine: 123rf.com