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COMUNE DI ORTA DI ATELLA (Provincia di Caserta) Spedizione Prot n. _428/S Del 06.11.2014 N. 21 del 30.10.2014 ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE OGGETTO: Determinazione aliquota IMU anno 2014 L anno duemilaquattordici Il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 8,50, nella sala consiliare del Comune di Orta di Atella, alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri, a norma di legge, risultano all appello nominale : N. Cognome e Nome P /A N. Cognome e Nome P/A 1 BRANCACCIO Angelo P 12 DI GIORGIO Alfonso P 2 MOZZILLO Giuseppe P 13 PICCIRILLO Francesco P 3 INDACO Eduardo P 14 DE MICCO Michele P 4 SORVILLO Giovanni P 15 ROSETO Giuseppe P 5 DEL PRETE Stefano P 16 SANTILLO Dario Massimo A 6 ELVERI Raffaele A 17 DEL PRETE Salvatore P 7 MARROCCELLA Antonio P 18 DAMIANO Domenico A 8 MISSO Eleonora P 19 GUIDO Ermanno Vincenzo P 9 LAVINO Massimo P 20 CIOFFI Carlo P 10 CAPASSO Raffaele P 21 MINICHINO Stefano P 11 D AMBROSIO Nicola P TOTALE presenti 18 Risultano, altresì presenti,in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio i sigg._rosa Minichino; Risultano che gli intervenuti sono in numero legale. PRESIEDE il Signor Raffaele Capasso nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97-Comma 4 D.Lgs 267/2000) il Segretario Comunale F.F. Dott. Francesco Silvestre La seduta è pubblica/segreta. Il Presidente,dichiara aperta la discussione sull argomento in oggetto regolarmente iscritto all ordine del giorno,premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole : X X il responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del TU n. 267/2000 e successive modificazioni); il Segretario comunale (art. 49,c.2 e, 97, c.4b del T.U. n. 267/2000 e succ. modif.) per quanto concerne la regolarità tecnica, in sostituzione del Responsabile del Servizio; il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del TU n. 267/2000 e successive modificazioni);

VISTA l allegata la proposta di deliberazione ad oggetto : Determinazione aliquota IMU anno 2014 UDITI gli interventi dei consiglieri comunale, relativi all intera manovra contabile in discussione nel presente Consiglio Comunale, riportati nella precedente proposta di deliberazione ad oggetto : Determinazione indennità di funzione per il Presidente del Consiglio Comunale e gettoni di presenza ai consiglieri comunali Anno 2014 che qui si intendono integralmente riportati, comprensivi di tutte le note allegate; Il Presidente passa alla votazione PRESENTI 18 VOTANTI 18 FAVOREVOLI 11 CONTRARI 7 (Sorvillo Giovanni De Micco Michele Piccirillo Francesco- Roseto Giuseppe- Del Prete Salvatore Minichino Stefano Cioffi Carlo) RISULTATO PROPOSTA APPROVATA IL CONSIGLIO COMUNALE Vista l allegata proposta di deliberazione citata in premessa; ACCERTATO che sulla stessa sono stati espressi i previsti pareri di regolarità tecnico- Contabile Visto l esito della votazione sopra riportato; DELIBERA Di approvare l allegata proposta di deliberazione ad oggetto : Determinazione aliquota IMU anno 2014 Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione che dà lo stesso risultato Presenti 18 Favorevoli 11, contrari 7 : (Sorvillo Giovanni Piccirillo Francesco De Micco Michele Roseto Giuseppe- Del Prete Salvatore Minichino Stefano Cioffi Carlo)- Immediatamente eseguibile

Il Sindaco VISTA la Delibera di G.C. n. 160 del 18/9/2014, con cui è stata approvata la Relazione previsionale e programmatica per l anno 2014 e per il triennio 2014-2016 con annesso schema di bilancio annuale e pluriennale; VISTO l art. 1 della Legge n.147 del 27/12/2013, commi da 639 e seguenti, che istituisce l Imposta Unica Comunale che si compone dell Imposta Municipale Propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa rifiuti (TARI); CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale N. 10 dell 8 luglio 2014 è stato approvato il Regolamento IUC che istituisce e disciplina, tra l altro, anche l Imposta Municipale Propria; RICHIAMATO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale ed in particolare gli articoli 8 e 9 in materia di Imposta municipale propria; RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2013 n. 147, art.1 comma 707 lettera a) che modifica il comma 1dell art. 13 del decreto legge n.201 del 2011 stabilendo l applicazione a regime dell imposta municipale propria (IMU) sperimentale ; CONSTATATO che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che tali Regolamenti, anche se adottati successivamente al mese di Gennaio dell anno di riferimento del Bilancio di Previsione, hanno comunque l effetto per l anno di competenza ; DATO ATTO che, ai sensi dell art. 151, primo comma,del testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali approvato con d.lgvo 18/8/2000 gli Enti Locali deliberano entro il 31Dicembre il Bilancio di Previsione per l anno successivo e che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell Interno, d intesa col Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; VISTO il D.M. del 18/07/2014 con cui è stato differito al 30.9.2014 la data di approvazione del Bilancio di Previsione per l esercizio 2014 ; VISTO il comma 156 dell art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge finanziaria 2007),che ha stabilito la competenza del Consiglio Comunale per la Deliberazione delle aliquote I.C.I. e quindi anche dell I.M.U.; CONSIDERATO che la base imponibile dell Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell immobile determinato ai sensi dell art. 5, commi 1, 3, 5 E 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti di cui all art. 13, comma 4 e 5 del D. L. 201/2011 e del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011; CONSTATATO che a seguito della continua riduzione dei trasferimenti erariali, anche per il corrente anno, è necessario operare una rimodulazione delle aliquote e tariffe tributarie; DATO ATTO che con D.L. n. 102 del 31.8.2013, convertito nella legge 124/2013 è stata abolita l imposta per l abitazione principale- 1^ rata; CHE a seguito della presentazione del Disegno di legge Legge di stabilità anno 2014 è stato previsto anche l abolizione dell imposta per l abitazione principale 2^ rata ; VISTA la legge 147/2013

RITENUTO pertanto opportuno determinare le aliquote dell Imposta Municipale Propria per l anno 2014 nel seguente modo: ALIQUOTA dello 0,6 per cento per le sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9- abitazione principale ALIQUOTA dello 0,76 per fabbricati ad uso produttivo; ALIQUOTA dello 0,2 per fabbricati rurali ad uso strumentale ALIQUOTA dello 0,86 per terreni agricoli ALIQUOTA dell 1,06 per altri immobili e aree fabbricabili RITENUTO inoltre di stabilire, relativamente all abitazione principale del soggetto passivo e delle relative pertinenze, la detrazione prevista dall art. 13, comma 10, del D. L. 201/2011 e s. m. ed i. come risultante dalla Legge n. 214/2011, senza introdurre ulteriori agevolazioni, e precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare a 200,00 rapportati al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l unità immobiliare è adibita ad abitazione di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; CONSIDERATO che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente nell abitazione; PRECISATO che l aliquota per l abitazione principale e per le relative pertinenze e la relativa detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Tale agevolazione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare di diritto di proprietà o di altro diritto reale iscritto al catasto (usufrutto) su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale; VISTO lo Statuto Comunale; VISTO il D. Lgs. 267/2000; VISTO il D. L. n. 201 del 06/12/2011, convertito nella Legge n.214/2011; PROPONE 1. Di determinare, ai fini dell Imposta Municipale Propria per l anno 2014, le aliquote nelle seguenti misure: ALIQUOTA dello 0,6 per cento per le sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9- abitazione principale ALIQUOTA dello 0,76 per fabbricati ad uso produttivo; ALIQUOTA dello 0,2 per fabbricati rurali ad uso strumentale ALIQUOTA dello 0,86 per terreni agricoli ALIQUOTA dell 1,06 per altri immobili e aree fabbricabili 2. Di stabilire, relativamente all abitazione principale del soggetto passivo e delle relative pertinenze, la detrazione prevista dall art. 13, comma 10, del D. L. 201/2011 e s. m. ed i. come risultante dalla Legge n. 214/2011, senza introdurre ulteriori agevolazioni, e precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare a 200,00 rapportati al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l unità immobiliare è adibita ad abitazione di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 3. Di stabilire che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente nell abitazione;

4. Di precisare che l aliquota per l abitazione principale e per le relative pertinenze e la relativa detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Tale agevolazione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare di diritto di proprietà o di altro diritto reale iscritto al catasto (usufrutto) su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale; 5. Di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell Economia e delle Finanze ai sensi di quanto disposto dall'art, 13, comma 13 bis D,L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 6. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile IL SINDACO ============================================================================== PARERE in ordine alla REGOLARITA TECNICA E CONTABILE FAVOREVOLE Il responsabile del settore Del Prete Salvatore

Il presente verbale, salva l ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue : IL SEGRETARIO GENERALE f.f. Dott. Francesco Silvestre IL CONSIGLIERE ANZIANO Francesco Piccirillo IL PRESIDENTE DEL C.C. Raffaele Capasso Certificato di pubblicazione (art.124, comma 1, d.lgs. 18.8.2000, n.267) Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d ufficio; Visto lo Statuto comunale ATTESTA Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico(art.32,comma 1,della legge 18 giugno 2009,n.69) Dalla residenza comunale, lì 06.1.14. Il Responsabile del servizio Roseto Enzo CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA Il sottoscritto, visti gli atti d ufficio, ATTESTA Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal al ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall ultimo di pubblicazione (art.134,c.3, del D.Legvo n. 267 / 2000) Dalla residenza comunale, lì.. Il Segretario comunale