L entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici Codice de Lise D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 Il nuovo testo unitario sugli appalti pubblici (anche denominato "Codice de Lise", dal nome del presidente della Commissione che lo ha elaborato), è stato approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ", ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 maggio, supplemento ordinario n. 107/L. Il nuovo codice dovrebbe entrare in vigore dal prossimo 1 luglio 2006, salvo che non venga emanato un provvedimento per posticipare di 6 mesi la sua entrata in vigore e provvedere ad una revisione, così come anticipato dal Ministro delle Infrastrutture Antonio di Pietro.. Con il Codice si conclude la procedura di recepimento in Italia della fondamentale Direttiva unica Appalti, 2004/18/CE (oltre che della direttiva 2004/17/CE per i settori speciali), con cui sono state per la prima volta accorpate in unico testo normativo le norme europee in materia di appalti pubblici, prima distinte in relazione all oggetto (lavori, servizi, forniture). Numerose sono le novità inserite rispetto al quadro di regole tracciate dalla Legge Merloni: in particolare, si prevede un maggior numero di ipotesi di utilizzabilità della trattativa privata; viene prevista la scelta, lasciata alla stazione appaltante, e non più predeterminata dalla legge, tra criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; infine, quale dato di portata generale, viene introdotto un regime della verifica delle offerte anomale più rispettoso del diritto comunitario. Per quanto invece attiene gli aspetti di natura assicurativa, il Codice ripropone sostanzialmente il di garanzie introdotto dalla Legge Merloni. In particolare le norme del nuovo codice che affrontano la tematica sono le seguenti: La normativa in corso dal 01.07.2006 per le coperture assicurative (D.lgs 12 aprile 2006 n. 163) ARTICOLO TITOLO CONTENUTO SINTETICO 75 Garanzie a corredo dell offerta Cauzione provvisoria, pari al 2% del prezzo base indicato nel bando di gara o lettera invito, può essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione (nelle forme e modi di cui ai commi 2 e 3 art. 75), a scelta dell offerente. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell affidatario. Essa pertanto attiene alla responsabilità contrattuale e ciò spiega perché se ne preveda lo svincolo automatico al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (rinuncia all eccezione ex art. 1957 comma 2 codice civile), nonché l operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell offerta. La cauzione provvisoria deve essere accompagna dall impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l esecuzione del contratto, qualora l offerente risultasse aggiudicatario. L importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% nei confronti degli operatori economici con particolare certificazione del sistema di qualità rilasciata da organismi accreditati, (solo per gli appalti di lavori SOA ex art. 40 del codice)
ARTICOLO TITOLO CONTENUTO SINTETICO 113 Garanzie di esecuzione e Cauzione definitiva, a carico dell esecutore del contratto coperture assicurative è posto l obbligo di costituire una garanzia fideiussoria nella misura del 10% dell importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria, e ove il ribasso sia superiore al 20%, è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia fideiussoria è ridotta del 50% per le imprese certificate (art. 40, comma 7 del codice). La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (rinuncia all eccezione ex art. 1957 comma 2 codice civile), nonché l operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo della garanzia avviene progressivamente in misura dell avanzamento dell esecuzione e nel limite del 75% dell importo iniziale garantito. Lo svincolo è automatico, senza benestare del committente, con la sola condizione della consegna degli stati di avanzamento dei lavori o analogo documento, attestante l avvenuta esecuzione. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dell opera e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 111 Garanzie che devono presentare i progettisti certificato di regolare esecuzione. Nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tuta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per varianti di cui all art. 132 comma 1 lettera e resesi necessari in corso di esecuzione. Le nuove spese di progettazione riguardano i casi in cui le stazioni appaltanti, per motivate ragioni, affidano la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato. I maggiori costi sono quelli che la stazione appaltante deve sopportare per far fronte a nuovi interventi dovuti a causa dell errore o dell omissione progettuale. La garanzia è presta per un massimale non inferiore al 10% dell importo dei lavori progettati, con il limite di 1.000.000,00 per lavori di importo inferiore 5.278.000,00 IVA esclusa e per un massimale non inferiore al 20% dell importo dei lavori progettati, con il limite di 2.500.000,00, per lavori di importo pari o superiore 5.278.000,00 IVA esclusa.
ARTICOLO TITOLO CONTENUTO SINTETICO 129 Garanzie e coperture Fermo restando quanto disposto dall art. 75 e 113, assicurative per i lavori l esecutorie dei lavori è obbligato a stipulare una polizza pubblici assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da eventuali rischi di esecuzione derivanti da qualsiasi causa, salvo che per errori o insufficiente progettazione, cause di forza maggiore o azioni di terzi e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi dall esecuzione dei lavori. La garanzia opera sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Per i lavori il cui importo superi gli importi stabiliti con decreto dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, la stipula di una polizza indennitaria decennale nonché di una polizza civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza indennitaria decennale postuma deve produrre i suoi effetti dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.