A.I.S.E.M. S T A T U T O



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A.I.S.E.M. ASSOCIAZIONE ITALIANA SISTEMI DI SOLLEVAMENTO, ELEVAZIONE E MOVIMENTAZIONE S T A T U T O Art. 1 ) COSTITUZIONE E SEDE Fra le imprese dei seguenti settori: carrelli elevatori, apparecchi di sollevamento, trasporto continuo, magazzinaggio e piattaforme, nonché di attrezzature, accessori e componenti è costituita all'interno e nell'ambito della Federazione delle Associazioni Nazionali dell'industria Meccanica Varia ed Affine, ai sensi ed ai fini dello Statuto della stessa, un'associazione denominata A.I.S.E.M. - Associazione Italiana Sistemi di Sollevamento Elevazione e Movimentazione. Nel Comitato Nazionale Italiano della Federation Europeen de la Manutention (FEM) L A.I.S.E.M. rappresenta per l Italia le Sezioni di sua pertinenza. La partecipazione all'associazione A.I.S.E.M. è aperta anche ad altri gruppi che abbiano affinità di mercato o di regolamentazioni tecniche o legislative o problemi tecnologici comuni. L' A.I.S.E.M. ha sede in Milano negli stessi uffici della Federazione delle Associazioni Nazionali dell'industria Meccanica Varia ed Affine " A.N.I.M.A.", ma può costituire sedi e uffici in altre località. Art. 2 ) SCOPI L'A.I.S.E.M., escludendo dalla propria attività ogni atto avente fine di lucro, ha lo scopo di prendere in esame lo studio e la risoluzione dei problemi specifici della Associazione e di assistere le imprese partecipanti in tutto quanto possa riferirsi alla loro attività di settore. A tal fine l'a.i.s.e.m. si propone di: a) favorire ed incrementare la qualità e la produzione dei settori, promuovendone lo sviluppo, la conoscenza e la diffusione. b) promuovere studi e ricerche di mercato anche con l'ausilio di statistiche di produzione e di vendita; c) sviluppare iniziative promozionali (fiere, seminari, convegni, pubblicazioni) anche in collaborazione con i preposti enti governativi; d) mantenere rapporti con Associazioni industriali nazionali ed estere interessanti l'attività della Associazione; e) studiare e promuovere la risoluzione di problemi tecnici, economici, commerciali, normativi, legali e fiscali interessanti l'associazione intervenendo ove è necessario nelle sedi opportune presso Enti ed Autorità; f) dare efficiente collaborazione ad enti ed istituti preposti ad emettere norme e disposizioni interessanti l'attività del settore; g) sviluppare iniziative che abbiano lo scopo di migliorare la conoscenza dei metodi di impiego delle macchine ed apparecchiature; h) favorire l'unificazione e la standardizzazione della terminologia tecnica e delle caratteristiche delle macchine ed apparecchiature; 1

i) realizzare ogni altra iniziativa che gli Organi dell'a.i.s.e.m. vogliano proporre ed approvare. l) promuovere la conoscenza e la diffusione di un marchio che qualifichi l'essere membri dell'associazione. Art. 3 ) SOCI Possono appartenere all'associazione: a) In qualità di Soci Ordinari: le Imprese considerate nell'art. 1. b) In qualità di Soci Aderenti: Istituzioni, Enti, Imprese che svolgono attività integrate o connesse con quelle sopra elencate. c) L'appartenenza all'a.i.s.e.m. comporta la qualità di socio A.N.I.M.A. Art. 4 ) ISCRIZIONE La domanda di ammissione deve essere presentata su modulo predisposto dall'anima - dal legale rappresentante della Società interessata e deve essere corredata da tutti i documenti richiesti. La presentazione della domanda comporta l'accettazione del presente Statuto e di quello dell'a.n.i.m.a. Le domande di iscrizione sono sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo. L'iscrizione all'a.i.s.e.m. può comportare per tutti i Soci in via subordinata l'iscrizione ad altro Ente od Associazione di carattere tecnico. L'iscrizione all'a.i.s.e.m. comporta il pagamento degli specifici contributi associativi e delle contribuzioni federali; è impegnativa per due anni ed è tacitamente rinnovata di due anni in due anni qualora non vengano presentate le dimissioni a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del biennio. Art. 5 ) ESCLUSIONE DEI SOCI La qualità di socio si perde: - per esclusione - per dimissioni. Secondo quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto federale e dal presente articolo l'esclusione di un socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, per uno, o più, dei seguenti motivi: a) per cambiamento di attività qualora la nuova attività, a giudizio del Consiglio Direttivo, non rientri in quella di competenza dell'a.i.s.e.m. b) per fallimento, quando non sia intervenuta sentenza di riabilitazione; c) per condanna dei titolari o legali rappresentanti per reati contro il patrimonio che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, fino a quando non sia intervenuta sentenza di riabilitazione; d) per gravi inadempimenti alle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, o comunque connessi con la qualità di socio o con gli scopi dell'a.i.s.e.m. Contro il provvedimento di esclusione il socio può ricorrere all'assemblea dei soci entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione che lo riguarda con lettera al Presidente. L'Assemblea deciderà definitivamente nella sua prima riunione sulla base di relazioni scritte presentate dal Consiglio Direttivo e dal socio fino a cinque giorni prima della riunione di Assemblea. 2

Le dimissioni non esonerano dagli obblighi sociali previsti dagli artt. 4 e 23 entro il limite del biennio. Nel caso previsto dalla lettera a) del presente articolo gli obblighi sociali continueranno fino al 31 dicembre dell'anno in corso al momento dell'accertamento del cambiamento dell'attività. Nel caso della lettera d) del presente articolo la cessazione degli obblighi sociali è invece immediata. Art. 6 ) SEZIONI DELL A.I.S.E.M. L associazione è organizzata, per finalità operative, in Sezioni merceologiche. Nelle Sezioni vengono discussi i temi di interesse particolare di ciascun settore. Le sezioni sono le seguenti: 1 ) Apparecchi di Sollevamento e Trasporto Pesante; Apparecchi di Serie per il Sollevamento; Trasloelevatori e Magazzinaggio; Piattaforme elevabili per merci e persone. 2 ) Trasporti Continui; 3 ) Carrelli Industriali; Attrezzature e Componentistica; 4 ) Gru Mobili; Così come nell ambito dell associazione, ogni sezione al proprio interno può organizzare gruppi di lavoro su temi specifici. Ciascuna sezione provvederà al finanziamento delle proprie iniziative speciali. Art. 7 ) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Sono organi dell'a.i.s.e.m.. a) l'assemblea; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Vice Presidente; e) il Tesoriere. Tutte le cariche dell'a.i.s.e.m. sono gratuite e possono essere assunte da Amministratori, Presidenti, Vice Presidenti, Consiglieri, Dirigenti e Delegati delle aziende associate. Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e possono essere rieletti per non più di due bienni consecutivi. Art. 8 ) ASSEMBLEA L'Assemblea è costituita da tutti i soci ordinari; può deliberare in seduta ordinaria oppure per referendum epistolare. Il Presidente decide quale metodo di votazione sia opportuno adottare, valutata la disponibilità delle imprese a partecipare ad una seduta ordinaria. L'Assemblea è costituita dalle imprese facenti parte della A.I.S.E.M. tramite i loro legali rappresentanti, i quali hanno la facoltà di farsi sostituire da una persona scelta tra i Dirigenti o 3

altre Persone della propria impresa o da altri membri dell'a.i.s.e.m con speciale delega scritta. Non è ammessa più di una delega per la stessa persona. Ad ogni socio ordinario spetta un voto se il Socio ha un fatturato inferiore a 26.000.000 di euro, due voti se il Socio ha un fatturato superiore ai 26.000.000 di euro e fino a 52.000.000 di euro, tre voti se il socio ha un fatturato superiore a 52.000.000 di euro. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno a cura del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto delle imprese iscritte all'a.i.s.e.m. La convocazione dovrà avvenire per iscritto e, salvo casi di urgenza, dovrà essere inviata quindici giorni prima di quello fissato per la riunione e contenere l'ordine del giorno. Per la validità delle riunioni è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei voti (metà più uno) mentre in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti presenti. La seconda convocazione, salvo che non sia diversamente indicato nell'avviso, si intende fissata una ora dopo la prima. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei votanti e senza tenere conto degli astenuti. Prevale, in caso di parità, il voto del Presidente. Per le modifiche di Statuto è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei Soci. Le votazioni potranno avvenire anche per scrutinio segreto che potrà essere stabilito dall'assemblea su proposta del Presidente o da almeno 1/3 dei voti presenti. Le delibere dell'assemblea, prese in conformità del presente Statuto, obbligano tutti i soci. Non sono ammessi all'esercizio del diritto di voto i soci che non sono in regola con i versamenti delle quote associative. Art. 9 ) COMPITI DELL'ASSEMBLEA L'Assemblea ha il compito: a) di fissare le direttive di massima per l'attività dell'a.i.s.e.m. e di definire la competenza dell'a.i.s.e.m. stessa ed i suoi limiti in riferimento alle voci merceologiche del settore; b) di trattare i problemi di carattere generale pertinenti all'attività dell'a.i.s.e.m.. c) di procedere alla elezione di un minimo di 8 membri del Consiglio Direttivo; d) di discutere e deliberare sulle relazioni e sui bilanci sociali presentati dal Consiglio Direttivo; e) di fissare l'entità delle quote sociali e le modalità di esazione; f) ulteriori contribuzioni potranno essere richieste per il funzionamento dei settori che compongono l'a.i.s.e.m.; g) di costituire organi consultivi e/o consorziali fra imprese operanti in settori omogenei per obiettivi specifici; h) di delegare le proprie funzioni al Consiglio Direttivo dell'a.i.s.e.m.; i) di deliberare sulle proposte di modifica del presente Statuto, secondo le modalità previste all'art. 8; l) di deliberare su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo; m) di deliberare l'adesione dell'a.i.s.e.m. ad altre Associazioni sia direttamente che mediante l'iscrizione individuale di tutta o una parte dei soci; 4

l) di nominare su proposta del Consiglio Direttivo i componenti del Comitato esecutivo permanente del MOVINT nel numero fissato dal Consiglio di Amministrazione dell'efa. Art. 10 ) CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo dell'associazione è composto dai Responsabili di Sezione e dai membri eletti dall'assemblea. La sezione 1 dovrà essere sempre rappresentata all interno del Consiglio da un Vice- Responsabile di Sezione, in aggiunta al Responsabile di Sezione. La convocazione del Consiglio sarà fatta dal Presidente con comunicazione scritta da inviarsi almeno quindici giorni prima; nei casi di urgenza può avvenire anche con telegramma da inviarsi due giorni prima. Il Consiglio si riunirà almeno una volta al semestre a cura del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi Componenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei suoi Componenti. Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. Le decisioni si prendono a maggioranza dei voti presenti e in casi di parità prevale il voto del Presidente. Decadono dalla carica i Componenti che senza giustificato motivo non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive. Art. 11 ) COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo: a) esegue le delibere dell'assemblea; b) agisce per delega dell'assemblea nei compiti che questa gli conferisce; c) esamina le relazioni ed i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; d) delibera su ogni atto di carattere finanziario anche se eccedente l'ordinaria amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio; e) nomina tra i suoi membri il Presidente dell'a.i.s.e.m., il Vice Presidente, il Consigliere Tesoriere; f) propone all'assemblea i componenti del Comitato esecutivo permanente del Movint; g) sviluppa piani di studi sia per mandato diretto dell'assemblea sia per propria iniziativa e promuove tutti gli atti che ritenga utili per il conseguimento dei fini dell'a.i.s.e.m., di concerto con l A.N.I.M.A.; h) incarica eventuali organi consultivi di studiare ed esprimere pareri su problemi specifici; i) ratifica le convenzioni stipulate dal Presidente con altre Associazioni di categoria. Art. 12 ) IL PRESIDENTE Il Presidente rappresenta l'a.i.s.e.m. avanti a terzi ed in giudizio e provvede: a) all'esecuzione delle delibere dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; b) prende, in caso di improrogabile necessità, decisioni di urgenza anche se di competenza dell'assemblea o del Consiglio Direttivo, salvo ratifica; c) delega, d'accordo con il Consiglio Direttivo, eventuali incarichi speciali a persone appartenenti a ditte associate, competenti in particolari problemi. 5

Nell'eventualità di incarichi a persone estranee all'a.i.s.e.m., le stesse riceveranno le istruzioni dal Presidente e saranno tenute ad agire entro le direttive generali dell'a.i.s.e.m. e della Federazione. d) vigila e cura il funzionamento dell'a.i.s.e.m. ed adempie a tutte le altre funzioni che sono a lui affidate dal presente Statuto. E' di diritto Consigliere dell'a.n.i.m.a., Presidente dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e, su decisione del Consiglio Direttivo è coadiuvato vicariamente dal Vice Presidente. Art. 13 ) IL VICE PRESIDENTE Il Vice Presidente può sostituire il Presidente nel caso venga delegato da quest ultimo o dal Consiglio Direttivo. La carica di Vice Presidente ha la stessa durata di quella del Presidente. Il Vice Presidente non può far parte del medesimo raggruppamento imprenditoriale del Presidente. Art. 14 ) IL TESORIERE Il Tesoriere è uno dei Consiglieri e dura in carica due anni. Può essere rieletto due volte. Sovraintende alla ordinaria amministrazione della Associazione e ne segue l'indirizzo amministrativo- finanziario stabilito dal Consiglio. Predispone il conto consuntivo, il bilancio preventivo e la relazione economica da sottoporre al Consiglio Direttivo e all'assemblea. Art. 15 ) SEGRETERIA Il Segretario collabora con il Presidente per l'esecuzione delle delibere dell'assemblea. Il Segretario sollecita e segnala agli organi competenti il rinnovo delle cariche associative, nel rispetto delle scadenze e delle procedure fissate dallo Statuto. Coordina le iniziative delle sezioni individuate all'art. 6. Provvede alla verbalizzazione delle riunioni degli organi associativi, e alle loro trascrizioni in appositi registri. Collabora con gli altri servizi della Federazione per un ottimale utilizzo delle risorse disponibili, nell'interesse dell'associazione. Art. 16 ) POTERI DI SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI CONT ABILI. I singoli atti dell'associazione relativi alle erogazioni delle spese, agli incassi dei fondi e al loro movimento potranno essere disgiuntamente sottoscritti dal Presidente, dal Vice Presidente specificamente a ciò designato, o dal Tesoriere, con piena validità nei confronti di terzi. Art. 17 ) REVISORI DEI CONTI I Revisori dei conti sono nominati dall'assemblea ed hanno funzione di controllo amministrativo. Durano in carica due anni e possono essere rieletti due volte. Non possono cumulare la carica di Consiglieri. 6

Art. 18 ) PROBIVIRI Il Collegio dei Probiviri della Federazione costituirà il riferimento per tutte le sezioni e per tutti gli Associati dell'a.i.s.e.m. Art. 19 ) ORGANI CONSULTIVI L'Assemblea può costituire commissioni e gruppi di lavoro fra le imprese socie dell'a.i.s.e.m. per l'esame e lo studio di particolari problemi. Ogni Commissione elegge nel suo seno un Coordinatore La convocazione di ogni singola commissione viene fatta dal proprio Coordinatore quando lo ritenga opportuno oppure su richiesta di due membri. Le commissioni si pronunciano sui problemi loro sottoposti dal Consiglio Direttivo o esprimono autonomamente pareri su specifici problemi e li trasmettono al Consiglio Direttivo stesso. Art. 20 ) COLLABORATORI E DIPENDENTI Incarichi a persone, società o istituti saranno decisi dal Consiglio Direttivo e conferiti dal Presidente. Le Sezioni possono individuare e proporre incarichi a persone, società o istituti e presentare dette proposte al Consiglio Direttivo A.I.S.E.M. per la procedura di conferimento. Se gli incarichi del 1 e 2 capoverso comportasse ro la costituzione di un rapporto di lavoro, la retribuzione e tutti gli altri oneri saranno a carico dell'a.i.s.e.m., unico contraente del rapporto. Il Presidente è garante verso l'a.i.s.e.m. del fatto che le persone con funzioni retribuite agiscono nell'ambito delle direttive dell'a.i.s.e.m. stessa e della Federazione. Art. 21 ) FONDO COMUNE Il fondo comune è costituito dai contributi associativi versati dagli associati ad A.N.I.M.A. che li amministra in nome e per conto di A.I.S.E.M. I contributi versati non sono restituibili. Il socio che per qualunque motivo esca dall'a.i.s.e.m. non ha alcun diritto sul fondo comune. In nessun caso possono essere richieste anticipazioni all'a.i.s.e.m. Il contributo associativo non è trasmissibile e non è rivalutabile. Le deliberazioni relative alle spese per il funzionamento dell'a.i.s.e.m. devono essere sempre accompagnate dalla indicazione specifica dei mezzi per la loro copertura. Art. 22 ) QUOTE DI ASSOCIAZIONE Ciascun socio è tenuto a pagare la quota di associazione secondo quanto stabilito dall'assemblea ed inoltre le contribuzioni stabilite dalla Federazione. Le quote verranno fissate dalla Assemblea stessa su proposta del Consiglio Direttivo. 7

Le iscrizioni decorrono dal 1 gennaio o dal 1 lug lio dell anno in cui la domanda è accolta, secondo quanto stabilito dallo Statuto della Federazione A.N.I.M.A. (Art. 5). Art. 23 ) ESERCIZIO SOCIALE L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina al 31 dicembre. Alla fine di ogni esercizio il Consigliere Tesoriere deve compilare un conto consuntivo della gestione, nonché un preventivo per l'esercizio successivo. Il Consiglio Direttivo li presenterà poi all'assemblea per l'approvazione. Art. 24 ) SCIOGLIMENTO Lo scioglimento dell'a.i.s.e.m. può avvenire con delibera della Assemblea a maggioranza di tre quarti dei voti di tutti gli iscritti alla stessa e sentito il parere della Federazione A.N.I.M.A.. In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio dell'associazione verrà devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, avendo sentito un organismo di controllo previsto dalla legge 662/96 1. Per disciplinare quanto non stabilito dal presente statuto verrà applicato lo Statuto A.N.I.M.A. Revisione MILANO 20 Settembre 2010 MILANO 5 marzo 2002 1 D.Lgs. 460/97 8