Definizione della controversia XXXXXXX XXXXXXX contro SKY ITALIA XXXX XXXX XXXX XXXX

Documenti analoghi
Definizione della controversia XXXXXXX XXXXXX contro ARIA XXXX XXXX XXXX XXXX

Membro:Oliviero Faramelli

OGGETTO: Definizione della controversia XXXXXXXXX - SKY ITALIA XXX

IX LEGISLATURA. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXXXXXXXXX contro WIDSL XXXX

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. DELIBERAZIONE N. 9 del 24 febbraio 2014 OGGETTO N. 4

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N OGGETTO

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. DELIBERAZIONE N. 14 del 27 marzo 2013

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. DELIBERAZIONE N. 14 del 02 maggio 2012

OGGETTO: Definizione della controversia CASAVECCHIA XXX- SKY ITALIA XXXXXXXXX

Definizione della controversia XXXXX contro TELECOM ITALIA

Membro: Margherita Vagaggini x

Membro:Oliviero Faramelli

Membro: Margherita Vagaggini X

Membro:Oliviero Faramelli

Membro: Matteo Fortunati

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. DELIBERAZIONE N. 7 del 5 febbraio 2014

Definizione della controversia XXXXXXXXXXXXXXX contro WIND TELECOMUNICAZIONI XXXXX XXXXXXXXXX

OGGETTO: N. 3 Definizione della controversia XXXXXXXX ULTRACOMM XXX. Membro: Giuseppe Bolognini. Membro: Margherita Vagaggini

Membro: Margherita Vagaggini X

Membro: Margherita Vagaggini

VODAFONE OMNITEL N.V.

Definizione della controversia XXXXX contro EUTELIA XXX

Definizione della controversia XXXXXXX XXXX contro BT ITALIA

DELIBERAZIONE N. 58 del 12 novembre 2014

Membro: Margherita Vagaggini X

Membro: Margherita Vagaggini X

Membro: Giuseppe Bolognini

Membro: Margherita Vagaggini X

Membro: Margherita Vagaggini

Servizio Comunicazione istituzionale, educazione alla cittadinanza e assistenza al Co.Re.Com.

Membro: Matteo Fortunati

Membro: Margherita Vagaggini X

Definizione della controversia XXXXXXX XXXXXXX contro WIND TELECOMUNICAZIONI XXXX

Membro:Oliviero Faramelli

Definizione delle controversie xxxxxxxxx di xxxxxxxxxxx contro VODAFONE-OMNITEL xx e TELECOM ITALIA xxx

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXXXX contro Vodafone Italia SpA

IX LEGISLATURA. OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA A.B.I.R.O.F. xxxxxx contro TELECOM ITALIA xxxx

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXX contro Telecom Italia XXX

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia Studio XXXXX contro Go Internet SpA

Membro: Margherita Vagaggini X

contro VODAFONE OMNITEL XX

Definizione della controversia xxxxxxxxxxxxxx contro VODAFONE

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXXXX contro WindTre SpA

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXX contro Sky Italia XXX

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXX contro Ultracomm inc.

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXXX contro Sky Italia srl

Membro: Margherita Vagaggini

Definizione della controversia XXX XXX contro VODAFONE

Definizione della controversia XXX XXXX XXXX contro TELECOM

Membro: Margherita Vagaggini X

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXXXXX contro Telecom Italia XX

Membro: Margherita Vagaggini

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXXXXX contro Sky Italia srl

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. DELIBERAZIONE N. 31 del 13 giugno 2012

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXXX contro Vodafone Italia SpA

OGGETTO n. 11 Definizione della controversia: CO.ME.AR. xxxx TELECOM ITALIA xxxxx

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXX contro Telecom Italia XXX

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXX contro Sky Italia XXX

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXX contro Vodafone Italia XXX

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXXXX contro Telecom Italia SpA

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXXXX contro Telecom Italia SpA

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. DELIBERAZIONE N. 18 del 27 marzo 2013 OGGETTO N. 8

Membro: Giuseppe Bolognini

Definizione della controversia: BISSI xxxx contro SKY ITALIA xxx

Membro: Matteo Fortunati

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXXXX contro Wind Telecomunicazioni XX

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXXXX contro WindTre SpA

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. DELIBERAZIONE N. 29 del 13 giugno 2012

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXX contro Sky Italia XXX

Definizione della controversia XXXX XXXXX contro FASTWEB XX

Membro: Margherita Vagaggini

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXX contro Telecom Italia XXX

Membro: Giuseppe Bolognini X

Membro: Margherita Vagaggini X

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXXX contro Sky Italia srl

Membro: Giuseppe Bolognini

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXX contro Sky Italia XXX

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXXXXX contro Telecom Italia SpA

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXXXX contro WindTre SpA

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXXXXX contro Vodafone Italia SpA

XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX contro BT ITALIA XXX

- PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXXXX contro Go internet SpA

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXXX contro Telecom Italia XX

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXX contro Vodafone Italia XXX

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXXXX contro Telecom Italia SpA

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXXXX contro Telecom Italia XX

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXXXX contro Sky Italia srl

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXXXX contro Telecom Italia XX

Membro: Margherita Vagaggini X

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXX contro Vodafone Italia XXX

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXX contro Open Tel XXX

Membro: Margherita Vagaggini X

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXXXX contro WindTre SpA

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXX contro Sky Italia XXX

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXXXX contro Telecom Italia SpA

Membro: Margherita Vagaggini X

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXX contro Telecom Italia XXX

Definizione della controversia: UMBRIA GAS xxx TELECOM ITALIA xxx

Transcript:

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 33 del 19 giugno 2013 OGGETTO n. 7 Definizione della controversia contro SKY ITALIA Pres. Ass. Presidente: Mario Capanna Membro: Giuseppe Bolognini Membro:Oliviero Faramelli Membro: Matteo Fortunati Membro: Margherita Vagaggini Presidente:Mario Capanna Estensore: Sabrina Di Cola Il Verbalizzante: Laura Maria Milleri Via I Febbraio,43-05100 TERNI- Tel.075.5763102 Fax 075.576.3115

Definizione della controversia contro SKY ITALIA VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale e il successivo regolamento di organizzazione attuativo della stessa; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ; VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità ; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivo e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 e il comma 13 dello stesso art. 1; VISTO l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; VISTE la legge regione dell'umbria 11 gennaio 2000 n.3 recante norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni e la Deliberazione del Consiglio regionale 25 settembre 2000 n.18 recante regolamento per il funzionamento e l'organizzazione e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni ; VISTA la legge regionale 16 settembre 2011 n.8 semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali ; VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni recante Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti (di seguito Regolamento); VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 529/09/CONS recante approvazione linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche ; VISTO l'accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome ; VISTA la convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'accordo quadro tra l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, sottoscritta il 16 dicembre 2009; Via I Febbraio,43-05100 TERNI- Tel.075.5763102 Fax 075.576.3115

VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.278/04/csp del 10 dicembre 2004 Approvazione della direttiva in materia di carte dei servizi e qualità dei servizi di televisione a pagamento ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249 ; VISTA la Delibera n.73/11/cons approvazione del regolamento in materia d'indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ed individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett.g) della legge 14 novembre 1995 n.481 (di seguito Regolamento Indennizzi); VISTA l'istanza, corredata della documentazione ivi elencata, pervenuta in data 05 marzo 2012 -prot. n.1044- con la quale, corrente in, Via n. ha richiesto al CO.RE.COM. Umbria di definire la controversia nei confronti dell'operatore Sky Italia descritta nel formulario GU14 n.27/2012; VISTA la nota datata 09 marzo 2012 -prot.n.1157- con la quale il Responsabile del procedimento, verificata l'ammissibilità dell'istanza ha comunicato alle parti l'avvio dell'istruttoria finalizzata alla definizione della deferita controversia, assegnando termini perentori per il deposito di memorie e documenti; PRESO ATTO che l'operatore nulla ha depositato, nonostante il ricevimento in data 14 marzo 2012 del suddetto avviso di avvio del procedimento; VISTI gli atti di sostituzione del responsabile del procedimento in data 22 gennaio 2013- prot.n.516 e poi in data 23 maggio 2013 -prot.n.3912; VISTI gli atti relativi all'espletato tentativo obbligatorio di conciliazione; VISTA la relazione del responsabile del procedimento del 04 giugno 2013 e la proposta del Dirigente del Servizio; UDITA la relazione del Consigliere Matteo Fortunati; CONSIDERATO quanto segue: 1. OGGETTO DELLA CONTROVERSIA 1.1-L'istante nei propri scritti difensivi, in sintesi, rappresenta quanto segue: -di non avere richiesto all'operatore Sky l'attivazione di servizi; -di avere ricevuto solleciti di pagamento e di averli contestati; -di non avere mai usufruito dei servizi Sky; -di avere appreso dall'operatore in data 27 novembre 2011 che il servizio era disattivo. Sulla base di ciò l'istante richiede l'annullamento ed il rimborso delle fatture emesse oltre ad un indennizzo per i disagi subiti. Via I Febbraio,43-05100 TERNI- Tel.075.5763102 Fax 075.576.3115

2.-RISULTANZE ISTRUTTORIE E VALUTAZIONI IN ORDINE AL CASO IN ESAME 2.1-La domanda di annullamento delle fatture è fondata e va quindi accolta. L'istante sostiene di non avere usufruito, né richiesto all'operatore alcunché. In presenza di tale eccezione, effettuata all'operatore a mezzo raccomandata ricevuta in data 23 settembre 2011 (prodotta in copia dall'istante), in base all'ordinario criterio di riparto dell'onere probatorio, spettava all'operatore dare prova della richiesta di attivazione, come pure dell'avvenuta erogazione del servizio. In atti non v'è documentazione in tal senso. Deve, quindi, necessariamente concludersi che l'operatore ha emesso fatture senza avere alcun titolo, le quali quindi devono essere tutte annullate. 2.2-La domanda di rimborso, data la genericità e la mancanza di prova, da parte dell'istante, di eseguiti pagamenti va invece rigettata. 2.3-E' fondata la domanda di indennizzo formulata dall'istante e va quindi accolta. Il relativo quantum va determinato tenendo conto esclusivamente di quanto stabilito dal Regolamento Indennizzi, dato che la controversia è stata introdotta dopo l'entrata in vigore del medesimo, l'operatore non si è impegnato né risulta che abbia erogato indennizzi all'istante, né sono noti gli indennizzi della carta dei servizi vigente al tempo. In particolare va tenuto conto dell'art. 8, comma 1 (Allegato A) il quale prevede un indennizzo giornaliere di euro 5,00 per ogni giorno di attivazione di servizi non richiesti. Il periodo indennizzabile è compreso tra il 20 settembre 2011 (data di redazione della contestazione a Sky che si presume coincidente con la data in cui l'istante si è reso conto dell'attivazione di servizi non richiesti) ed il 27 novembre 2011 (data in cui l'istante dichiara di avere avuto dall'operatore la comunicazione di disattivazione dei servizi), pari a complessivi giorni 68. Fatti i calcoli, spetta all'istante a titolo d'indennizzo la somma di euro 340 (gg.68x 5,00= 340). 2.4-Poiché gli indennizzi riconosciuti da questa Autorità devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e, quindi, devono tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura di risoluzione della controversia, gli indennizzi come sopra determinati devono essere maggiorati dell'importo corrispondente agli interessi legali da calcolarsi dalla data di presentazione dell'istanza di definizione fino al saldo effettivo. 2.5--Nulla può essere disposto in ordine alle spese di procedura, nonostante l'accertata responsabilità dell'operatore, non essendo previsto alcun rimborso dal par. III.4.4 della delibera Via I Febbraio,43-05100 TERNI- Tel.075.5763102 Fax 075.576.3115

Agcom n. 529/09/CONS nel caso, come il nostro, di procedimento in cui l'utente non si è avvalso di assistenza tecnica e non si è tenuta l'udienza di discussione. D E L I B E R A in parziale accoglimento dell'istanza presentata il 05 marzo 2012 di, corrente in, Via n. l'operatore SKY ITALIA in persona del legale rappresentante pro-tempore, per i motivi sopra indicati, è tenuto a: -annullare tutti gli importi addebitati all'istante, con obbligo di regolarizzare la relativa posizione contabile/amministrativa; -corrispondere all'istante la complessiva somma di 340,00 oltre interessi legali a decorrere dal 05 marzo 2012 al saldo effettivo; Rigetta la domanda di rimborso. Salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento. L'operatore sopra indicato è tenuto ad effettuare i sopra indicati pagamenti a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato all'istante e a comunicare a questo CO.RE.COM. l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima. In forza dell'art.19, 3 comma del Regolamento il p resente provvedimento costituisce un ordine dell'autorità ai sensi dell'art.98, comma 11 del D.Lgs.01 agosto 2003 n.259. Ai sensi dell articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso. A cura dell'ufficio la comunicazione alle parti del presente provvedimento. IL PRESIDENTE (Mario Capanna) IL CONSIGLIERE RELATORE (Matteo Fortunati) per attestazione di conformità a quanto deliberato Il Dirigente (Simonetta Silvestri) Via I Febbraio,43-05100 TERNI- Tel.075.5763102 Fax 075.576.3115

Y:\GU14 FASE DECISORIA\DETERMINAZIONI E DELIBERE\DECISIONI 2013\Delibere\Versioni Pubblicazione\luglio 2013\Deliberazione n. 33 del 19 giugno 2013.doc Via I Febbraio,43-05100 TERNI- Tel.075.5763102 Fax 075.576.3115