I segni distintivi dell azienda

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I segni distintivi dell azienda Autore : Edizioni Simone Data: 16/04/2016 Disciplina e tutela dei segni distintivi dell azienda: ditta, insegna, marchio e creazioni intellettuali. L impresa opera sul mercato per lo più in un regime di concorrenza per cui è necessario che sia contraddistinta da alcuni elementi che ne permettano una facile individuazione. Segni distintivi dell impresa sono la ditta, l insegna ed il marchio che la legge tutela riconoscendone all imprenditore la esclusività dell uso e impedendo che altri se ne avvalgano. La ditta Tra i segni distintivi assume una prevalente importanza la ditta, che è il nome sotto il quale l imprenditore svolge la sua attività. Essa costituisce, a differenza del marchio e dell insegna, che hanno carattere

meramente facoltativo, mezzo di individuazione necessario dell impresa economica. Nella creazione della ditta l imprenditore deve rispettare due principi: il principio della verità ed il principio della novità: - principio della verità: esso impone che l attività economica sia esercitata in nome proprio dall imprenditore: per questo è stabilito che, in qualunque modo sia formata, la ditta deve contenere almeno il cognome o la sigla dell imprenditore medesimo (art. 2563 c.c.); - principio della novità: la ditta deve essere anche nuova, cioè idonea a caratterizzare una data impresa, differenziandola in modo preciso da imprese similari. La novità non è intesa in senso assoluto, ma in relazione ad imprese col medesimo oggetto ed operanti nella stessa parte del territorio nazionale. Al fine di evitare che una ditta possa essere confusa con un altra, l art. 2564 c.c. prescrive che: «quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione, per l oggetto dell impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee». La ditta può essere trasferita sia per atto tra vivi che per causa di morte purché con essa avvenga contestualmente il trasferimento della azienda. Nel caso, poi, di usufrutto o affitto dell azienda, la ditta deve essere necessariamente trasferita.

L insegna L insegna è il segno distintivo del locale nel quale si svolge l attività dell imprenditore. Essa può corrispondere alla ditta e, in questo caso, la tutela dell insegna è un riflesso della tutela della ditta; può, invece, avere un contenuto diverso ed essere formata sia mediante una denominazione, che mediante figure o simboli. Anche in questo caso l insegna deve presentare i caratteri della originalità (e cioè capacità distintiva) e della novità (deve essere, cioè, tale da non ingenerare confusione, in relazione al luogo e all oggetto dell attività, con l insegna adottata da altro imprenditore). Il marchio e le creazioni intellettuali Il marchio è il segno distintivo del prodotto. Esso può consistere tanto in un emblema (cd. marchio emblematico), quanto in una denominazione o in un segno (si pensi al cavallino rampante delle auto della Ferrari), purché presenti carattere distintivo e cioè: abbia il carattere delle novità; non sia contrario alla legge, all ordine pubblico o al buon costume; non sia generico e non veritiero. Funzione precipua del marchio è dunque quella di differenziare i prodotti di un imprenditore da quelli merceologicamente similari immessi sul mercato dai concorrenti. La L. 24-12-1959, n. 1178, ha poi previsto che il marchio possa distinguere non soltanto beni, ma anche attività produttive di servizi (es.: imprese bancarie, assicurative, di spettacoli etc.).

Il marchio nazionale è regolato dagli artt. 2569-2574 c.c. e dal Codice della proprietà industriale (C.P.I.), approvato con D.Lgs. 10-2-2005, n. 30, da ultimo modificato dal D.Lgs. 13-8-2010, n. 131, che ha sostituito la normativa nel tempo stratificatasi in tema di brevetti e invenzioni, modelli, disegni, marchi, novità vegetali e topografie di prodotti a semiconduttori. I marchi si distinguono in diversi tipi, fra i quali ricordiamo: - marchio di fabbrica, che serve ad indicare la provenienza del prodotto da una determinata impresa industriale; - marchio di commercio, che serve ad indicare che esso è posto in vendita da una determinata impresa (es.: marchio dei grandi magazzini o dei supermercati). Il rivenditore, comunque, anche se appone il proprio marchio di commercio, non può cancellare quello di fabbrica (art. 2572 c.c.); - marchio di forma, che consiste nella forma dell involucro o anche del prodotto, purché non meramente funzionale od ornamentale (es.: la bottiglia della Coca-cola); - marchio collettivo (o di categoria), tendente a proteggere indistintamente i prodotti di un gruppo di imprese associate tra di loro (es.: «pura lana vergine»). I marchi, inoltre, possono essere: - emblematici o figurativi, se consistono in figure, riproduzioni di oggetti del mondo reale o disegni fantastici;

- nominativi, se consistono nel nome del produttore; - denominativi, se consistono in nomi comuni e di fantasia, nonché nelle più varie combinazioni di parole. Si hanno poi marchi misti, composti o complessi, risultanti dalla combinazione di elementi emblematici, figurativi o nominativi. I requisiti di validità del marchio sono: la novità: non deve essere già noto come marchio di prodotti o merci dello stesso genere fabbricati o messi in commercio da altri imprenditori; la liceità: non deve essere contrario alla legge, all ordine pubblico o al buon costume; la verità: non deve ingannare i consumatori circa la qualità, la provenienza e la natura dei prodotti; l originalità: non deve essere generico ma dotato di capacità distintiva. Ciascun imprenditore ha diritto di avvalersi in modo esclusivo del marchio da lui prescelto, al pari di quanto avviene per la ditta e l insegna. Il diritto all uso esclusivo del marchio può acquistarsi in due modi: - con la registrazione (cd. marchio registrato). Per registrare validamente un marchio nell ambito del territorio nazionale è necessario depositare l apposita domanda all Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o alle Camere di commercio locali. Dal 2 febbraio 2015 sono cambiate le modalità di deposito di brevetti, marchi e

disegni industriali in Italia. Infatti, per le imprese che vogliono accedere alle agevolazioni è possibile trasmettere online, direttamente al Ministero dello Sviluppo Economico, le domande di brevetto, marchio e disegno industriale. A stabilirlo è il decreto del Ministero delle Sviluppo Economico 26 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2015, nel cui allegato vengono riportate le modalità tecniche e le informazioni utili per procedere al deposito telematico. La nuova modalità di deposito telematico, attiva sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, consente, effettuata la compilazione guidata, assistita e controllata dei moduli online, di provvedere alla quantificazione e al pagamento delle tasse dovute tramite modello F24 e interagire rapidamente con l Amministrazione; - con l uso di fatto (cd. marchio non registrato). A norma dell art. 2571 c.c., invero, chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarlo, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è avvalso. Il marchio non registrato gode di una tutela minore di quello registrato: infatti chi ottiene la registrazione gode della presunzione assoluta della titolarità del diritto e di una protezione estesa comunque a tutto il territorio nazionale; colui che vanta soltanto un preuso, invece, deve innanzitutto provarlo e riceve poi una tutela limitata all ambito entro il quale detto preuso sia avvenuto. L esclusiva, inoltre, non si estende mai ai prodotti affini a quelli individuati dal marchio di fatto. Nella sola ipotesi di notorietà nazionale, però, il titolare di un marchio di fatto potrà ottenere che sia dichiarato nullo, per difetto del requisito della novità, un marchio confondibile successivamente registrato (cd. marchio notorio): la relativa azione dovrà essere esercitata nel termine di cinque anni dalla registrazione (art. 28 C.P.I.). Contro chiunque usi il suo marchio contraffatto (a parte la tutela penale) l imprenditore può esercitare: - l azione di usurpazione e di contraffazione, rivolta ad ottenere l accertamento dell abusiva riproduzione del marchio identico, ovvero la contraffazione dello stesso e la lesione dei diritti che ne deriva. L azione di contraffazione può essere preceduta da

due misure cautelari: la descrizione, che ha la funzione di precostituire la prova della contraffazione; il sequestro, che ha la funzione di evitare la circolazione dei prodotti la cui presenza sul mercato costituisce violazione dei diritti di marchio (art. 129 C.P.I., modif. dal D.Lgs. 131/2010). - l azione di rivendicazione, esperibile in tutti i casi di abusiva registrazione di un marchio da parte di un soggetto che non ne abbia diritto (art. 118 C.P.I.); - l azione inibitoria, diretta ad ottenere che l altro soggetto cessi di usare il marchio contraffatto; - l azione di rimozione, diretta ad ottenere la distruzione del marchio contraffatto ed, eventualmente, dei prodotti posti in vendita con tale marchio; - l azione di risarcimento del danno derivante dall uso che altri abbiano fatto del marchio (art. 125 C.P.I.); - l azione di concorrenza sleale. L art. 2 del D.L. 1/2012 (decreto liberalizzazioni), conv. in L. 27/2012, ha apportato modifiche al D.Lgs. 168/2003, istitutivo delle sezioni specializzate competenti per i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e intellettuale, che diventano ora sezioni specializzate in materia d impresa assumendo una competenza molto più vasta, che investe tutto il contenzioso relativo alle attività economiche. Il D.Lgs. 168/2003 è stato da ultimo modificato dal D.L. 145/2013, conv. in L. 9/2014. Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi

per i quali è stato registrato e la cessione può avvenire anche indipendentemente dal trasferimento dell intero complesso aziendale. In ogni caso, però, dal trasferimento del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell apprezzamento del pubblico. Il marchio, oltre che trasferito a titolo definitivo, può essere anche concesso in godimento temporaneo (cd. licenza di marchio). Il nostro ordinamento tutela le creazioni intellettuali e, in particolare: - le opere dell ingegno, che sono le idee creative nel campo culturale; - le invenzioni industriali, che sono le idee creative nel campo della tecnica. Il sistema normativo è strutturato sul: - riconoscimento del diritto d autore per le opere dell ingegno letterarie e artistiche; - risconoscimento del diritto di brevetto per le invenzioni industriali, per i modelli di utilità e per i modelli e i disegni. Le invenzioni industriali sono tutti i nuovi ritrovati e le nuove soluzioni di problemi

tecnici che hanno un attitudine ad essere applicati nell industria e a dare un immediato risultato produttivo. Il diritto dell inventore non sorge automaticamente a seguito dell invenzione, ma deriva dalla concessione del brevetto da parte dell Ufficio italiano brevetti e marchi, concessione che consiste nella registrazione dell invenzione nel Registro dei brevetti per invenzioni industriali. I caratteri che l invenzione deve presentare affinché sia brevettabile sono: - novità, cioè non essere già compresa nell insieme delle conoscenze tecniche e non essere stata ancora divulgata; - originalità, cioè deve essere il frutto di un attività inventiva; - liceità, cioè non contraria a norme imperative, all ordine pubblico e al buon costume; - industrialità, cioè deve essere suscettibile di utilizzo pratico da parte di qualsiasi tipo di industria, anche agricola. Non è quindi brevettabile un invenzione che ha carattere solo teorico o scientifico in quanto non può essere applicata in un processo produttivo. Il brevetto per invenzione industriale dura 20 anni dalla data di deposito della domanda (art. 60 C.P.I.); il brevetto per modello di utlità dura 10 anni dalla data di presentazione della domanda (art. 85 C.P.I.).

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