COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, C(2002)1787fin

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COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 07.05.2002 C(2002)1787fin Oggetto: Aiuto di Stato n. N 366/2001 Italia (Piemonte) Prestiti agevolati a breve termine Deliberazione della Giunta regionale n. 38-2930 del 7 maggio 2001. Legge regionale n.63/78, articoli 42 e 50 Signor Ministro, 1. PROCEDIMENTO Con lettera dell'11 giugno 2001, protocollata il 12 giugno 2001, la Rappresentanza permanente d'italia presso l'unione europea ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE, la misura di cui all'oggetto. Complementi d'informazione sono stati trasmessi con lettera del 28 marzo 2002, protocollata il 2 aprile 2002 e con telefax del 23 aprile 2002, protocollato il 23 aprile 2002. Mi pregio comunicare che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti delle misure di aiuto notificate, descritte ai paragrafi seguenti, che possono pertanto beneficiare della deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE. 2. DESCRIZIONE 2.1 Misura Secondo la descrizione fornita dalle autorità competenti la deliberazione oggetto della notifica, che riguarda un regime di aiuti per prestiti agevolati a breve termine a favore del settore agricolo, fissa nuove norme per l'applicazione degli articoli 42 e 50 della legge regionale n. 63/78 [notificata alla Commissione e da questa esaminata nel quadro dell'aiuto di Stato n. N 632/98 (cfr. lettera della Commissione SG(2000)D/100621 del 19.1.2000)]. Il nuovo regime è destinato ad applicarsi a tempo indeterminato, a condizione che rispetto ad altri settori quello agricolo soffra di un effettivo svantaggio, costituito da un differenziale fra i S.E.On. Silvio BERLUSCONI Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari esteri ad interim P.le della Farnesina 1 I - 00194 ROMA Rue de la Loi 200, B -1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles - Belgio Telefono: centralino 32 (0) 2 299.11.11 Telex: COMEU B 21877. Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles

tassi d'interesse praticati per i prestiti a breve termine nel settore agricolo e negli altri settori. Le condizioni di verifica dell'esistenza di un tale divario e di concessione dell'aiuto sono precisate ai paragrafi che seguono. 2.2 Beneficiari Tutte le imprese agricole per le operazioni di gestione e le cooperative agricole, associazioni di produttori e imprenditori agricoli associati, anche a fini di anticipazione del pagamento ai soci conferenti. L'aiuto è concesso alle aziende attive sia nella produzione che nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'allegato I. 2.3 Condizioni per la concessione dell'aiuto L'aiuto può essere erogato unicamente in presenza di un effettivo divario fra i tassi d'interesse praticati per i prestiti a breve termine nel settore agricolo e negli altri settori, fino ad un massimale dell'1,5% del prestito stesso. Le richieste di aiuto sono presentate alla Regione, che accerta la loro compatibilità con i criteri fissati nel regime in oggetto e verifica che tali imprese non presentino le condizioni per l'applicazione degli orientamenti comunitari per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà 1. La Regione verifica inoltre che i prestiti in questione non saranno utilizzati per il pagamento di debiti trascorsi. L'aiuto è versato solo una volta accertata l'esistenza del differenziale fra i tassi d'interesse praticati per i prestiti a breve termine nel settore agricolo e quelli di altri settori, sulla base dei dati forniti trimestralmente dalla Banca d'italia. In particolare tale differenziale risulterebbe dalla media dei differenziali tra i tassi d'interesse praticati nel settore agricolo e quelli applicati agli altri settori economici dell'industria Piemontese (come risulta dai dati della Banca d Italia). Secondo tali dati (cfr. lettera del 28.3.2002, protocollata il 2.4.2002) nel primo semestre del 2001 questo differenziale era pari all'1,35% in Piemonte e all'1,62% nell'italia nordoccidentale: Piemonte Agricoltura Altri settori Differenziale gennaio-marzo 2001 8,03 6,51 1,52 aprile-giugno 2001 7,8 6,63 1,17 Media 1,35 Italia nordoccidentale Agricoltura Altri settori Differenziale gennaio-marzo 2001 7,91 6,46 1,45 aprile-giugno 2001 8,12 6,34 1,78 Media 1,62 1 GU C 283 del 19.9.1997, pag. 2. 2

2.4 Intensità dell'aiuto Il tasso d'aiuto massimo pagato dalla Regione è pari all'1,5% e l'importo massimo dell'aiuto per impresa è di 200 000 euro l'anno. 3. VALUTAZIONE Presenza di aiuto Alla luce della presente descrizione la misura in oggetto conferisce vantaggi economici al settore agricolo che possono essere qualificati di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE in quanto favoriscono il settore agricolo finanziando spese abitualmente a carico del settore. La misura ha inoltre un impatto sul commercio transnazionale. Nel 1999, infatti, la produzione agricola regionale era pari al 7,61% della produzione agricola italiana. Nello stesso anno l Italia (nel solo settore cerealicolo) rappresentava il 10% della produzione UE 15 2. b) Compatibilità dell'aiuto Occorre di conseguenza valutare se possa essere concessa una deroga al principio generale dell'incompatibilità degli aiuti di Stato a norma dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato. Considerando la natura dell'aiuto in esame l'unica deroga applicabile risulterebbe essere quella prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato. Stando alle informazioni trasmesse dalle autorità competenti e sopra riportate, la misura notificata prevede aiuti per prestiti agevolati a breve termine ai sensi della Comunicazione della Commissione sui prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo (GU C 44 del 16.02.1996, pag. 2). La compatibilità della misura dev'essere pertanto valutata sulla base di tale comunicazione, interpretata dalla lettera della Commissione agli Stati membri del 19.12.97 (SG(97)D/10801), a norma della quale gli aiuti concessi sotto forma di prestiti agevolati a breve termine devono soddisfare i criteri seguenti: 1) gli aiuti saranno disponibili, all'interno della regione amministrativa che fa capo all'autorità che li concede, per tutti gli operatori del settore agricolo, senza discriminazioni e a prescindere dal tipo di attività agricola per la quale l'operatore ha bisogno di prestiti a breve termine (lettera B della Comunicazione); 2) in qualsiasi tipo di programma gli aiuti dovranno essere limitati allo stretto necessario per compensare gli svantaggi del settore agricolo, calcolati come differenza fra il tasso d'interesse concesso ad un normale operatore del settore agricolo e il tasso d'interesse pagato negli altri settori dell'economia dello Stato membro in questione per prestiti a breve termine, di importo simile per operatore, non connessi ad investimenti. In nessun caso l'aiuto può essere connesso a particolari operazioni di commercializzazione o di produzione (lettera C della Comunicazione); 3) la durata dei prestiti agevolati non potrà superare un anno (lettera D della Comunicazione); 2 Eurostat Dati statistici 1999 3

4) i beneficiari possono, a discrezione dello Stato membro interessato e subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui alle lettere B e C, comprendere operatori che commercializzano esclusivamente prodotti agricoli quali definiti all'allegato I del trattato e/o attivi nella lavorazione di prodotti agricoli definiti nello stesso modo (lettera D della Comunicazione). Considerando che nel caso in esame le autorità competenti hanno precisato che l'aiuto oggetto della notifica: i) sarà automaticamente disponibile a tutte le imprese senza discriminazioni, a prescindere dal tipo di settore, produttore, prodotto e operazione di gestione; ii) non durerà più di dodici mesi; iii) sarà concesso sotto forma di contributo agli interessi sui prestiti a breve termine entro il limite dello svantaggio di cui risente il settore agricolo rispetto ad altri settori. Tale svantaggio ammontava, nel primo trimestre del 2001, all'1,35% in Piemonte, mentre nell'italia settentrionale il divario era pari all'1,62, come precisato nella descrizione della misura; iv) sarà concesso esclusivamente per facilitare il finanziamento anticipato di spese di gestione entro i limiti del fabbisogno di liquidità derivante dal fatto che i costi di produzione devono essere sostenuti prima di riscuotere il ricavato delle vendite della produzione. Il rispetto di tale condizione sarà verificato con riferimento all'importo esatto del prestito, alla durata del ciclo produttivo, ai costi sostenuti per l'acquisto delle materie prime e per il pagamento dei servizi. L'ammontare del prestito per l'anticipazione dei pagamenti ai soci conferenti delle cooperative e di altre associazioni è calcolato sulla base del prezzo di mercato dei prodotti moltiplicato per la durata media del ciclo produttivo e per la percentuale media di anticipazione; v) la procedura di concessione dell'aiuto garantisce che il divario esista all'atto della stipulazione del prestito con l'istituto di credito, secondo le modalità specificate nella descrizione; vi) le autorità regionali affermano che tanto le imprese agricole individuali quanto le associazioni e cooperative sono confrontate a difficoltà oggettive, aggravate in Piemonte dal fatto che le imprese agricole della regione sono le più piccole d'italia, con una superficie media di 6,4 ettari (mentre la superficie media per azienda in Europa è di 18,14 ettari 3 ); vii) i costi di trasporto e le spese di pubblicità e promozionali sono esclusi dalle spese di gestione ammissibili all'aiuto; viii) non vi sono convenzioni/disposizioni che limitino la possibilità offerta all'agricoltore di stipulare un prestito con un qualsiasi istituto di credito, e pertanto gli agricoltori sono liberi di scegliere gli istituti di credito che preferiscono; ix) per le imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, le autorità regionali hanno dichiarato che non esistono dati disaggregati, a livello di Banca d'italia, dai quali risulti il divario nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'allegato I, ma che occorre tenere conto degli elementi seguenti: 3 Eurostat Annuario statistico 2000 4

- gli operatori interessati trasformano/commercializzano esclusivamente prodotti dell'allegato I; - le imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sono registrate negli archivi delle Camere di commercio come imprese agricole e non come imprese industriali; risulta pertanto logico, secondo le autorità regionali, che i tassi d'aiuto applicabili alle altre imprese attive nel settore della produzione siano praticati anche nel settore della trasformazione e commercializzazione; - tutte le imprese individuali, e il 70% delle imprese associate, sono attive nel settore della produzione (come dichiarato dalla Regione sulla base di una comunicazione della Banca d'italia: cfr. lettera 236242 del 23.10.2001); - le difficoltà con le quali si scontrano le imprese associate attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'allegato I derivano dalla minore disponibilità di beni patrimoniali (in particolare di capitale fondiario) rispetto alle imprese individuali, che possono utilizzare il capitale fondiario come collaterale; - tutte le altre condizioni che si applicano alle imprese attive nel settore della produzione si applicheranno anche a quelle attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti dell'allegato I. La Commissione ha già convenuto che in alcuni casi, a motivo del carattere stagionale della produzione e della struttura delle imprese, le difficoltà di accesso al mercato creditizio sono le stesse per le imprese agricole e per quelle agroalimentari, senza alcuna differenziazione. In tali casi l'aiuto sarà disponibile per entrambe le categorie di imprese alle medesime condizioni 4. x) La Regione si è impegnata a presentare entro il 30 giugno di ogni anno una relazione completa sull'attuazione della misura, precisando per l'anno precedente: il differenziale dei tassi d'aiuto applicati e il numero e l'importo dei prestiti (differenziando tra i prestiti destinati al settore della produzione e quelli destinati alla commercializzazione/trasformazione); xi) il regime attuale sarà applicato previa approvazione della Commissione, e in tutti i casi solo per le richieste di prestito presentate e completate dopo l'approvazione da parte della Commissione e dopo l'esito positivo della procedura di selezione da parte della Regione, confermata da un documento giuridicamente vincolante. La misura notificata, applicabile ai prestiti agevolati a breve termine, sembra pertanto conforme alla comunicazione della Commissione sui prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo (TU C 44 del 16.02.1996, pag. 2), interpretata dalla lettera della Commissione agli Stati membri del 19.12.97 (SG(97)D/10801). Per i motivi suddetti, e in considerazione degli impegni assunti dallo Stato membro riguardo alla loro esecuzione, esposti più sopra, la Commissione non solleva obiezioni in merito al regime d'aiuto di cui sopra, che può pertanto essere considerato aiuto di Stato volto ad agevolare lo sviluppo del settore agricolo e beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE. 4 Decisione della Commissione SG (2000) D 104300 del 16.6.2000. 5

4. DECISIONE In considerazione di quanto precede, e in particolare dei chiarimenti e degli impegni dello Stato membro, mi pregio comunicare che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in merito agli aiuti di Stato di cui sopra, che possono quindi beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE. La presente decisione riguarda esclusivamente le misure d'aiuto di cui sopra, da interpretare in funzione ed entro i limiti degli impegni assunti dalle autorità competenti nella notifica iniziale, nella lettera contenente informazioni complementari del 28.03.2002, protocollata il 2.04.2002 e nel telefax del 23 aprile 2002, protocollato il 23 aprile 2002. La presente decisione non concerne, non estende i suoi effetti e non pregiudica in alcun modo un eventuale esame e/o riesame, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1 del trattato CE, delle disposizioni giuridiche cui fa riferimento la notifica, anche qualora siano menzionate nella presente lettera. Conformemente alla notifica, la presente decisione si applica unicamente alla misura sopra descritta. Si ricorda alle autorità nazionali che, in conformità della loro notifica, sono tenute a trasmettere la relazione annuale alla Commissione, come sopra specificato. Si informano le autorità nazionali che la Commissione rivede attualmente la propria politica in fatto di prestiti a breve termine nell'intento di verificare la necessità di questo tipo di aiuti. La Commissione si riserva la facoltà di proporre misure adeguate per quanto riguarda il presente regime di aiuti in caso di cambiamento della sua politica. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Ove non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione del testo integrale della lettera, nella lingua facente fede sul sito Internet: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/. La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o telecopia al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale agricoltura Direzione "legislazioni economiche in materia di agricoltura" Ufficio L 130 5/120 B-1049 Bruxelles (fax (+322) 296 21 51) Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione. Per la Commissione 6 Franz FISCHLER Membro della Commissione