Pneumatici invernali e catene da neve il punto della situazione per l inverno 2014 (G. Carmagnini)

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Pneumatici invernali e catene da neve il punto della situazione per l inverno 2014 (G. Carmagnini) Premessa La disposizione introdotta nell articolo 6 del codice della strada dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, applicabile anche per l articolo 7 nei centri abitati, ha determinato una serie di problemi applicativi e operativi che nel tempo si sono stratificati, senza trovare soluzioni definitive. Per tentare di uniformare la disciplina in materia è intervenuto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, ai sensi dell articolo 5 del codice della strada, ha emanato una direttiva 16 gennaio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2013, n. 25. Appare quindi opportuno riassumere le disposizioni che disciplinano la materia, con l avvertenza che esistono dei coni di ombra che non paiono superabili dall esame della normativa nazionale e internazionale e ai quali nemmeno i Ministeri competenti hanno fornito una risposta. Partendo dalla riforma del 2010, si osserva la prima modifica, di scarso rilievo, che ha riguardato la definizione degli pneumatici da neve o da ghiaccio, indicati ora come invernali ; si tratta di sistemi antisdrucciolevoli alternativi alle catene, noti anche come pneumatici termici, i quali garantiscono una buona tenuta in presenza di temperature basse, grazie alla particolare mescola a base di silice e uno specifico battistrada. Ma la vera novità è che può essere prescritto non solo che i veicoli siano muniti di questi dispositivi, come in passato, ma anche che i sistemi antisdrucciolevoli siano a bordo dei veicoli, in modo da essere impiegati in caso di necessità, quando si verificano precipitazioni nevose o ghiaccio sulla strada. La prescrizione deve però essere resa nota a mezzo di una segnaletica non espressamente prevista dal regolamento e individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prima in via sperimentale e poi ufficializzata nella direttiva del 16 gennaio 2013. La modifica trova fondamento dai fatti verificatisi negli anni passato, quando la mancanza dei dispositivi a bordo dei veicoli ha determinato interminabili ingorghi autostradali. Vediamo anche come il Ministero dell interno ha presentato la modifica nel 2010: Cosa ha detto il Ministero dell interno (Circ. 12 agosto 2010, Prot. N. 300/A/11310/10/101/3/3/9) Si è previsto l'obbligo, nelle situazioni in cui risulti necessario per ragioni di sicurezza, di utilizzare, ovvero di avere a bordo, mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio, in modo da far riferimento a una tipologia di pneumatici più ampia e appropriata, rispetto a quella richiamata dalla normativa previgente. La norma viene incontro, inoltre, alle esigenze di fluidificazione del traffico e di prevenzione di blocchi della circolazione su lunghi percorsi extracittadini, non solo nel caso in cui c'è una concreta previsione di criticità meteorologiche connesse a neve o ghiaccio, ma anche quando tale situazione è solo astrattamente prevedibile. Pertanto, per effetto della nuova previsione normativa, l ente proprietario della strada, ovvero il sindaco nei centri abitati, potrà imporre l'obbligo di avere a bordo del veicolo tali mezzi antisdrucciolevoli anche quando non c'è una concreta previsione dei predetti fenomeni meteorologici o la neve non è in atto. In occasione dei controlli lungo le strade interessate dai predetti provvedimenti, gli organi di polizia stradale potranno procedere, pertanto, al controllo di tale presenza a bordo del veicolo e, in caso di mancanza o inefficienza degli stessi, all'applicazione della sanzione amministrativa di cui, rispettivamente, all'art. 6 comma 14, se accertata fuori del centro abitato, ovvero, dell'art. 7, comma 13, C.d.S, nel centro abitato. Restano fermi i poteri degli organi di polizia stradale di cui all'art. 192, comma 3, C.d.S e, per le autostrade o per le strade extraurbane principali, di cui all'art. 175 comma 2 lett. h) e comma 17 che trovano applicazione, tuttavia, solo quando è attuale la presenza dì neve o di ghiaccio sulla strada, ovvero, quando sono in atto operazioni di filtraggio dinamico.

1. Segnaletica È stata prevista anche la modifica al regolamento entro sessanta giorni dall entrata in vigore della legge di riforma, da effettuarsi a cura del Governo, in modo che l articolo 122, comma 8, nella parte in cui dispone che il segnale CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE (fig. II.87) deve essere usato per indicare l'obbligo di circolare, a partire dal punto di impianto del segnale, con catene da neve o con pneumatici da neve, faccia invece riferimento agli pneumatici invernali 1. Con il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2013 n. 31 (G.U. 4/4/2013 n. 79), infatti, agli articoli 122, comma 8 e 135, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: "pneumatici da neve" sono state sostituite dalle seguenti: "pneumatici invernali" e all'allegato al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nella didascalia delle figure II 87, II 181, II 330, II 332, II 333, II 335 e II 336 le parole: "pneumatici da neve" sono sostituite dalle seguenti: "pneumatici invernali". Nulla ha invece disposto il legislatore per quanto riguarda la segnaletica idonea a imporre l obbligo di disporre delle catene da neve o degli pneumatici da neve a bordo del veicolo, anche perché non esiste nel regolamento una simile tipologia di segnale, né è previsto dalla Convenzione internazionale sulla segnaletica stradale, conclusa nel 1968 a Vienna. Nulla quaestio riguardo l obbligo di installare le catene, ovvero di circolare con gli pneumatici invernali installati sul veicolo, a partire dal segnale di prescrizione che già conosciamo (Fig. II 87 del regolamento di attuazione del codice della strada); il problema riguarda le modalità di segnalazione dell obbligo di avere a bordo i dispositivi, laddove invece non sia prescritto di averli già installati perché le precipitazioni nevose o il ghiaccio li hanno resi obbligatori per la circolazione e quindi l obbligo di installazione ha assorbito quello di averli a bordo. Non pare possibile giocare sull ambiguità della disposizione che richiede, in presenza di detto segnale, che il rispetto di circolare con catene da neve o pneumatici invernali (articolo 122, comma 8, del regolamento), in quanto sino al 13 agosto 2010 era chiaro che tale prescrizione era riferita all obbligo di avere già montati i dispositivi antisdrucciolevoli in questione e non tanto di averli a bordo. È evidente che circolare con le catene montate o gli pneumatici invernali installati assorbe l obbligo di averli a bordo e non viceversa, ma appare anche chiaro che il solo segnale regolamentare non è idoneo a prescrivere da sé l obbligo di avere i dispositivi a bordo. Infatti, la Convenzione internazionale sulla segnaletica stradale, conclusa a Vienna nel 1968, in relazione al segnale di cui all articolo 122, comma 8, del regolamento, dispone che il segnale D,9 Obbligo di catene indica che i veicoli che circolano sulla strada all inizio della quale esso è posto sono obbligati a circolare con catene per neve almeno sulle due ruote motrici. Un impiego di detto segnale per un uso diverso non è quindi idoneo a sollecitare il rispetto dell obbligo di avere a bordo i dispositivi antisdrucciolevoli, salvo ricorrere a iscrizioni aggiuntive di non sicura valenza. Infatti, le prime province e i comuni che hanno adottato l ordinanza relativa a tale nuovo obbligo si sono trovati subito in difficoltà e alcuni enti hanno sospeso in passato il provvedimento, dato che non esiste al momento una segnaletica regolamentare e che appare complesso ricorrere ad un collage di segnali, utilizzando quelli a disposizione nel regolamento, anche per questioni di tipicità e uniformità che sono alla base del sistema segnaletico nazionale e internazionale. La soluzione pare risiedere nell articolo 77, comma 5 del regolamento di attuazione del codice della strada, con ovvi limiti, che consente di utilizzare segnali atipici, espressamente autorizzati dal 1 Infine, per quanto riguarda le modifiche in esame, sempre nello stesso termine di sessanta giorni dall entrata in vigore della legge di riforma, dovrà essere disposta la marcatura conforme alle direttive comunitarie, mediante l emanazione di un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che, inoltre, dovrà prevedere l obbligo di controlli periodici sull efficienza degli pneumatici e il mantenimento della pressione adeguata. Si ricorda che la circolazione con pneumatici usurati, ovvero lesionati, o comunque non efficienti, anche in relazione alla pressione, è sanzionato dall articolo 79 del codice della strada.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In tale direzione si è mossa in un primo momento l AISCAT (nota 10.876 del 15 novembre 2010) con un accordo preventivo con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di conseguenza i concessionari delle autostrade nazionali hanno provvedendo a richiedere le autorizzazioni per le tratte di competenza, inviando la richiesta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento Trasporti, Navigazione e Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, via G. Caraci 36 00157 ROMA, per l approvazione in via sperimentale della segnaletica. Ora, questo procedimento concordato non era certo la migliore soluzione, tanto che il Ministero è intervenuto con il potere di direttiva riconosciutogli dall articolo 5 del codice della strada, riproponendo i medesimi segnali che rappresentano un evoluzione dei segnali regolamentari previsti dall articolo 135, n. 18 e dalle figure II 330 e seguenti. Il periodo di vigenza è stato uniformato dalla direttiva dal 15 novembre al 15 aprile, salvo sussistano particolari esigenze tali da rendere necessario individuare un periodo diverso (e infatti in molte strade l ANAS ha anticipato la prescrizione al 1 novembre) Per le modalità di installazione e il dimensionamento del segnale, anche in relazione al numero di righe sul quale è realizzato il messaggio, si applicano gli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 124 e 125 del regolamento di attuazione del codice della strada. Alle frontiere e nelle località di frontiera le iscrizioni devono essere bilingue. 1.1. Ciclomotori a due ruote e motocicli Secondo la direttiva del 16 gennaio 2013, gli enti proprietari o Concessionari di strade, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera e), del codice della strada e dell articolo 7, comma 1, lettera a), possono prescrivere che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti di pneumatici invernali ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio. Tuttavia, nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto. 2. Disposizioni relativi agli pneumatici invernali e alle catene da neve. 2.1 L alternatività dei sistemi che garantiscono l aderenza degli pneumatici in caso di neve o di ghiaccio. Quanto al fatto che gli pneumatici invernali costituiscono un mezzo antisdrucciolevole alternativo alle catene, occorre ricordare che più volte il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha confermato che le catene da neve, ove prescritte dall apposito segnale di cui all articolo 122, comma 8 del regolamento, possono essere sostituite dagli pneumatici invernali (Nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 marzo 2005, prot. N. 612/2005). È anche vero che un recente studio di Assocatene ha divulgato risultati non troppo rassicuranti sull uso degli pneumatici invernali rispetto alle catene da neve, risultate in ogni situazione più efficaci.

2.2 Catene da neve Le catene da neve sono dispositivi supplementari di aderenza di tipo metallico che, applicati sugli pneumatici attraverso un sistema di agganciamento, garantiscono la trazione e la manovrabilità del veicolo anche in presenza di neve e di ghiaccio 2. Le catene devono consentire un incremento di aderenza sia in senso longitudinale (spunti in salita, frenatura) sia in senso trasversale (tenuta in curva), onde garantire al veicolo sicurezza nella marcia su strade innevate o ghiacciate. Dal 1 maggio 2002, le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1 devono essere conformi alla norma di unificazione a carattere definitivo tabella CUNA NC 178-01 (edizione luglio 2001) ovvero, in alternativa, ad Larghezza mm Altezza in % rispetto alla larghezza mm Struttura radiale diametro cerchio in pollici Indice velocità equivalenti norme in vigore negli Stati membri dell'unione europea e dei Paesi firmatari dell'accordo sullo spazio economico europeo. La rispondenza alle norme è attestata dal marchio di conformità apposto sulle catene in base alla norma UNI/CEI 70006 che introduce nella raccolta delle norme nazionali la norma internazionale ISO/IEC n. 28 che regola la certificazione e la marcatura dei prodotti industriali. Le catene sono individuate dalle misure degli pneumatici cui sono destinate. Una catena può essere applicata su pneumatici aventi dimensioni differenti, purché rientrino nell'elenco fornito dal costruttore. Secondo la normativa CUNA, sull'imballaggio devono essere riportate in modo leggibile e permanente le seguenti indicazioni 3 : - nome del fabbricante o marchio commerciale; - denominazione del tipo di catena; - elenco delle misure degli pneumatici cui la catena è destinata; 2 Definizione CUNA. Dispositivo supplementare di aderenza (catena): dispositivo per l'aumento della trasmissione di potenza, in particolare su neve e ghiaccio, il cui impiego è adatto all'uso su lunghi percorsi. 3 Secondo la normativa ÖNORM sull imballaggio devono essere riportati in forma permanente: - Il numero della norma con il contrassegno ÖNORM oppure con il marchio X, con la dicitura testato - Il codice di registrazione ON - il nome del produttore, dell importatore, di chi immette in commercio il prodotto o della società che ha ottenuto la conferma di registrazione ON - il contrassegno di vendita - l indicazione dell utilizzo su autoveicoli privati - l indicazione delle dimensioni - le misure pneumatici adatte alle dimensioni della catena - l avvertenza che vanno rispettate eventuali indicazioni del produttore del veicolo Sulla catena da neve devono essere riportati in forma permanente: - l indicazione delle dimensioni - Il numero della norma con il contrassegno ÖNORM oppure con il marchio X - un chiaro simbolo di identificazione da parte del produttore (o di chi immette in commercio il prodotto) oppure - il numero di registrazione ON della catena da neve - un chiaro simbolo di identificazione dei modelli (non necessario in caso di indicazione del codice di registrazione).

- un avviso che indichi l'obbligo a osservare in ogni caso eventuali disposizioni del costruttore dell'autovettura. In base alle misure dello pneumatico, riferite alla larghezza (espressa in millimetri), all altezza del fianco (espressa come rapporto tra la larghezza in millimetri e l altezza del fianco in millimetri) e al diametro del cerchio (espressa in pollici), marcate sul fianco dello pneumatico stesso, si deve scegliere la catena, riscontrando le misure riportare sulla confezione. Sulla catena o, se ciò non è possibile, sull'imballaggio deve essere apposta una marcatura chiaramente leggibile e permanente che riporti almeno un codice di identificazione e, se possibile, il marchio commerciale del fabbricante. Tale marcatura deve essere apposta su un elemento non soggetto a contatto con la strada e possibilmente sul lato visibile quando la catena è montata sullo pneumatico. Sulla catena e sull'imballaggio deve essere applicato il marchio CUNA che attesta la conformità della catena alle prescrizioni della presente norma. Il marchio deve essere applicato sulla catena in modo da essere duraturo e leggibile anche quando la catena è montata sullo pneumatico. Il marchio può anche non essere applicato direttamente sulla catena ma su un elemento comunque solidale ad essa, tale da non poter essere rimosso senza l'utilizzo di attrezzi specifici. Le catene omologate secondo la normativa CUNA potranno essere commercializzate sino al 31 marzo 2013, per effetto dell articolo 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 (G.U. 10/8/2011 n. 185), recante Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Successivamente potranno essere commercializzati unicamente i dispositivi conformi alla norma UNI 11313, la cui conformità è attestata dal costruttore con l apposizione del marchio UNI. I dispositivi supplementari di aderenza legalmente fabbricati e commercializzati o legalmente commercializzati in uno Stato membro dell'unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), possono essere immessi in commercio e utilizzati se garantiscono, anche attraverso adeguati mezzi di attestazione, un livello di sicurezza nella circolazione stradale, di affidabilità e di informazione dell'utilizzatore equivalente alla norma UNI 11313. Se per tali dispositivi non è prevista la presenza di un marchio di conformità, essi devono essere muniti di altro mezzo che ne dimostri ed attesti l'idoneità all'uso cui essi sono destinati e corredati con documenti atti a garantirne l'affidabilità e i livelli di informazione per l'utente equivalenti alla norma UNI 11313. In ogni caso, i dispositivi conformi alla norma austriaca ÖNORM V5117 soddisfano i requisiti CUNA e UNI 11313. Per i veicoli pesanti la norma di riferimento è ÖNORM V5119.

2.1.1 Montaggio delle catene Le norme tecniche di omologazione e la normativa nazionale non prevedono specifiche disposizioni circa il montaggio delle catene. È necessario ricorrere, ancora una volta, alla Convenzione internazionale sulla circolazione stradale, conclusa a Vienna nel 1968, dove è specificato che il segnale D,9 Obbligo di catene indica che i veicoli che circolano sulla strada all inizio della quale esso è posto sono obbligati a circolare con catene per neve almeno sulle due ruote motrici. A tale conclusione si perviene anche con la comune conoscenza e attraverso la lettura dei manuali di istruzione dei veicoli e delle catene. L installazione sulle ruote non deputate alla trazione del veicolo rende di fatto quasi del tutto inutile il dispositivo. Inoltre, le prove tecniche per la verifica della rispondenza de dispositivo alla normativa CUNA o equipollente vengono effettuati montando le catene sulle ruote motrici. Un ulteriore problema sorge quando il veicolo è a trazione integrale, per la forza motrice è trasmessa su tutte le ruote. In questi casi sarebbe consigliabile installare le catene su tutte le ruote, ma è sufficiente seguire le istruzioni del costruttore del veicolo. Di norma si consiglia di installare le catene sulle ruote anteriori che, oltre a essere motrici sono anche sterzanti; alcuni consigliano di montare le catene sulle ruote posteriori se i tratti da percorrere sono in salita, ma tale soluzione, seppure tecnicamente sostenibile, appare assai difficile da attuare in caso di percorsi misti. L installazione non corretta delle catene quando ne è imposto l obbligo, comporta la violazione degli articoli 6 o 7 del codice della strada, rispettivamente al di fuori e all interno dei centri abitati, in quanto non può ritenersi rispettata la prescrizione imposta con l ordinanza resa nota dall apposita segnaletica. In tesi, è sostenibile che la non corretta installazione delle catene, in quanto omologate ai sensi dell articolo 72, comma 12, del codice della strada, possa rientrare nell ipotesi sanzionatoria di cui all articolo 79 del codice della strada, che punisce chiunque circola con i dispositivi di cui all articolo 72 citato non efficienti, alterati o non correttamente installati. Ovviamente, chi circola con a bordo catene non omologate, ovvero non rispondenti alle misure degli pneumatici installati sul veicolo, non rispetta l obbligo previsto dalle nuove disposizioni, ove l ente proprietario della strada abbia adottato l ordinanza che prescrive di avere a bordo le catene da neve (nel caso in cui, ovviamente, non siano già montati gli pneumatici invernali). Va però detto che il Ministero dell interno, con circolare prot. N. 300/A/2/41655/105/1/2 del 14 maggio 2003, dando atto del parere espresso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle disposizioni emanate con il decreto dello stesso Ministero del 13 marzo 2002 (sulla norma CUNA), ha sostenuto che l impiego di catene che non recano impresso il marchio CUNA o equipollente non è sanzionabile. La conclusione appare discutibile, in quanto renderebbe utilizzabile qualsiasi tipo di dispositivo. Non va dimenticato che sia il decreto 13 marzo 2002, sia il decreto 10 maggio 2011, sono stati adottati ai sensi dell articolo 72, comma 12, del codice della strada per la conformità dei dispositivi supplementari di aderenza (catene). L articolo 1 del decreto del 2002 contiene di fatto due prescrizioni 4 delle quali non si comprenderebbe la cogenza, in assenza di sanzioni applicabili. Chiunque allora si potrebbe costruire le catene o utilizzare dispositivi di qualsiasi genere, cosa evidentemente non consentita, come confermano altri pareri relativi a dispositivi particolari come le calze da neve o altri modelli. Invece, l articolo 72, comma 13, del codice della strada sanziona chiunque circola con uno dei veicoli citati nell articolo stesso in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti (e allora anche quelli previsti dal 4 1. A decorrere dal 1 maggio 2002, le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1 devono essere conformi alla norma di unificazione a carattere definitivo tabella CUNA NC 178-01 (edizione luglio 2001) ovvero, in alternativa, ad equivalenti norme in vigore negli Stati membri dell'unione europea e dei Paesi firmatari dell'accordo sullo spazio economico europeo. 2. La rispondenza alle norme è attestata dal marchio di conformità apposto sulle catene in base alla norma UNI/CEI 70006 che introduce nella raccolta delle norme nazionali la norma internazionale ISO/IEC n. 28 che regola la certificazione e la marcatura dei prodotti industriali.

comma 12) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. 2.2 Pneumatici invernali Gli pneumatici invernali 5 differiscono dal punto di vista costruttivo da quelli estivi per il battistrada, studiato per garantire una migliore aderenza in caso di neve o ghiaccio, in quanto caratterizzato da particolari lamelle, incavi più profondi e il disegno, oltre che per l impiego di mescole ricche di silicio, in modo da garantire la massima aderenza anche alle basse temperature. Relativamente alla marcatura, lo pneumatico invernale è riconoscibile per la sigla M+S, ovvero, in alternativa, M-S, M&S o MS, stampata nel fianco, a significare l idoneità dello pneumatico alla marcia su neve o su fango (Mud and Snow). La presenza di tale marchio è sufficiente a consentire l uso degli pneumatici 6 come alternativi alle catene (salvo specifici divieti), ma si tratta di dispositivi all season, cioè per tutte le stagioni. La presenza di un marchio convenzionale sugli pneumatici M+S, rappresentante il picco di una montagna con un fiocco di neve (snowflake) 7 indica che quel pneumatico è particolarmente indicato per le basse temperature, ma dal punto di vista delle disposizioni vigenti è considerato al pari degli pneumatici M+S (M-S, M&S o MS) per tutte le stagioni. Altra questione che è necessario conoscere riguarda l indice di velocità degli pneumatici invernali che è Indice Km/h possibile montare sul veicolo in relazione alla M 130 velocità massima del medesimo prevista in sede di omologazione. N 140 L indice di velocità è rappresentato da una lettera o una coppia di lettere poste sul P 150 Q 160 fianco dello pneumatico, alle quali corrisponde la velocità massima tollerata dal R 170 dispositivo, secondo lo schema (esemplificativo) a lato. S 180 Per gli pneumatici invernali (marcati cioè dal simbolo formato da un fiocco di neve T 190 inserito in una montagna a tre picchi), il simbolo della categoria di velocità dello U 200 pneumatico da neve deve corrispondere a una velocità o superiore alla velocità H 210 massima di progetto del veicolo o non inferiore a 160 km/h (o entrambe). Se però V 240 Z >240 la velocità massima di progetto del veicolo è superiore alla velocità corrispondente al simbolo della categoria di velocità inferiore indicato dagli pneumatici da neve montati, all interno del veicolo va esposta in risalto, facilmente e immediatamente visibile al 5 La definizione offerta dalle direttive comunitarie e dai regolamenti UN/ECE è la seguente: «Pneumatico da neve», pneumatico in cui il disegno del battistrada e la struttura sono progettati principalmente per assicurare sul fango e sulla neve fresca o molle un comportamento migliore di quello di uno pneumatico normale (stradale). Il disegno del battistrada di uno pneumatico da neve in genere è formato da incavi e tasselli massicci più distanziati rispetto a uno pneumatico normale (stradale). Oppure pneumatico in cui il disegno del battistrada, la mescola del battistrada o la struttura sono progettati principalmente per assicurare sulla neve un comportamento migliore di quello di uno pneumatico normale relativamente alla capacità di mettere o mantenere in movimento il veicolo. 6 Definiti ad aderenza migliorata o pneumatico da trazione. 7 Il simbolo alpino (montagna a tre cime con un fiocco di neve) ai sensi dell allegato 7 appendice 1) Regolamento UN/ECE n. 117 per tutte le categorie, se lo pneumatico è classificato nella categoria di impiego da neve.

conducente un etichetta di avvertenza della velocità massima, che specifichi la velocità di cautela raggiungibile con gli pneumatici invernali montati. Altri pneumatici ad aderenza migliorata sulla neve (marcati M + S, ma senza il simbolo del fiocco di neve inserito in una montagna a tre picchi) devono soddisfare i requisiti previsti per gli pneumatici ordinari. Quindi, la velocità massima riportata sullo pneumatico invernale deve essere superiore a quella dichiarata dal costruttore; può essere inferiore a quella indicata nella carta di circolazione come velocità massima del veicolo in sede di omologazione, ma non può comunque essere inferiore a Q (160 km/h). Quindi, sui veicoli possono essere montati gli pneumatici delle misure indicate nella carta di circolazione, con l'indice di carico ivi indicato (o superiore) e nel rispetto dell'indice di velocità (o superiore); per il periodo invernale determinato dal Ministero dal 15 ottobre al 15 aprile è possibile però utilizzare pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello indicato nel documento di circolazione e comunque non inferiore a Q; tale possibilità è stata estesa al di fuori del periodo invernale sino al 15 maggio per consentire il cambio degli pneumatici invernali. Oltre tale periodo non è vietato circolare con pneumatici invernali che, nel rispetto delle caratteristiche dimensionali e di carico indicate nel documento di circolazione, hanno un indice di velocità pari o superiore a quello indicato nella carta di circolazione; se invece l indice di velocità è inferiore, al di fuori del periodo 15 ottobre- 15 aprile (con estensione per l anno 2014 al 15 maggio 2014, che potrà essere confermata anche per l anno prossimo), si applicano le sanzioni previste dall'articolo 78 del codice della strada, in quanto si tratta di dispositivi diversi da quelli indicati nel documento e al di fuori della deroga concessa nel solo periodo 15 ottobre-15 aprile (15 maggio in ulteriore deroga) 8. 2.2.1 Pneumatici ricostruiti È possibile l impiego di pneumatici ricostruiti da neve. Sugli pneumatici ricostruiti deve essere apposta la marchiatura RETREAD e il marchio di omologazione originale deve essere sostituto dal marchio ECE-ONU n. 108 (109 per i veicoli pesanti) riportato nelle due figure sottostanti. Anche sugli pneumatici ricostruiti dovranno essere riportate le sigle e i simboli necessari per individuare l idoneità del dispositivo per l uso su neve (M+S, M&s, MS, M-S), ovvero anche il simbolo alpino. 2.2.2 Misure degli pneumatici riportate sulla carta di circolazione Quanto alla marcatura, si ricorda che la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. N. 335-M361 del 30 settembre 2004, ha evidenziato che la circostanza che alcuni costruttori di autoveicoli indicano in sede di omologazione, tra le varie misure alternative di pneumatici, conseguentemente annotate sulla carta di circolazione, alcune specifiche per marcia su neve, ha creato dubbi interpretativi sia in sede di controlli su strada che in occasione della revisione periodica. Tuttavia, nell ultimo paragrafo della nota si dispone che eventuali indicazioni specifiche di pneumatici di marcia su neve non escludono la possibilità di equipaggiare gli autoveicoli con tali 8 Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17/1/2014 prot.1049 - Impiego degli pneumatici invernali

tipi di pneumatici, contrassegnati dalla marcatura M + S (o, anche, MS, M-S, M&S) e con indice di velocità non inferiore a Q, corrispondenti ad una qualsiasi delle misure indicate sulla carta di circolazione. Ad esempio, utilizzando le stesse indicazioni riportate nella circolare ministeriale, sempre a titolo esemplificativo, qualora la carta di circolazione riporti le seguenti annotazioni: - 195/65 R15 91H - 205/55 R16 91V - 205/55 R16 91H (M+S) saranno da ritenersi ammissibili gli pneumatici da neve, non soltanto contrassegnati con la terza dicitura, ma anche con la prima o la seconda: - 195/65 R15 91H (M+S) - 205/55 R16 91V (M+S) 2.2.3 Installazione degli pneumatici invernali Pur avendo condotto approfondite ricerche in merito alla questione, non sono emerse disposizioni vincolanti che impongano l'uso degli pneumatici invernali su tutte le ruote del veicolo e non solo su quelle motrici. Infatti, il segnale che impone l'uso delle catene da neve o, in alternativa, degli pneumatici invernali, nulla precisa in merito e nemmeno se le catene debbano essere installate sulle ruote motrici (come è abbastanza ovvio intuire) o almeno, il regolamento del codice della strada non precisa meglio la portata della prescrizione. Oltre che al buon senso e alla comune conoscenza, che consiglierebbe l uso degli pneumatici invernali (ma anche delle catene) su tutte le ruote, per la migliore aderenza e trazione, non sono note a chi scrive disposizioni cogenti e, anzi, pare che l esame della normativa porti a concludere per l assenza di un obbligo in tal senso. Come già evidenziato per le catene, la Convenzione internazionale sulla segnaletica stradale, conclusa a Vienna nel 1968, in relazione al segnale di cui all articolo 122, comma 8, del regolamento, dispone che il segnale D,9 Obbligo di catene indica che i veicoli che circolano sulla strada all inizio della quale esso è posto sono obbligati a circolare con catene per neve almeno sulle due ruote motrici. Siccome è confermato che gli pneumatici invernali sono alternativi alle catene, si deve concludere che è sufficiente la loro installazione "almeno sulle due ruote motrici" e ciò è possibile anche nel rispetto della normativa comunitaria circa il montaggio degli pneumatici in genere. Infatti, per quanto riguarda gli pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, occorre fare riferimento alla direttiva comunitaria 92/23/CEE del 31 marzo 1992 e s.m.i. e al relativo decreto ministeriale di attuazione 30 marzo 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994. L allegato IV della succitata direttiva, recante le Prescrizioni relative ai veicoli per quanto concerne il montaggio dei pneumatici, al paragrafo 3.2.1. dispone che "Tutti i pneumatici montati su un veicolo, esclusi eventuali pneumatici di scorta per uso temporaneo, devono avere la stessa struttura.", considerato che quest ultima può essere di tipo diagonale 9, radiale 10 o cinturata incrociata 11 12. 9 Pneumatico a struttura diagonale («bias-ply»): un pneumatico in cui i fili che costituiscono le tele giungono fino al tallone e sono orientati in modo da formare angoli alternati molto inferiori a 90 o rispetto alla linea mediana del battistrada.

Al successivo paragrafo 3.2.2. dello stesso allegato viene inoltre disposto che "Tutti i pneumatici montati su un asse devono essere dello stesso tipo". Il "tipo di pneumatico" è definito nel paragrafo 2.1 dell allegato II al decreto 30 marzo 1994 come segue: "Tipo di pneumatico": una categoria di pneumatici che non presentano differenze per quanto riguarda i seguenti punti essenziali: 1. Nome del fabbricante o marchio commerciale; 2. Designazione dimensionale; 3. Categoria di utilizzazione: - normale: pneumatico per uso normale su strada, - speciale: pneumatico per uso speciale, ad esempio per uso misto (su strada e fuoristrada) e per velocità limitata, - pneumatico da neve, - pneumatico di scorta provvisorio; 4. Struttura (diagonale, cinturato incrociato, radiale); 5. Categoria di velocità; 6. Indice di capacità di carico; 7. Sezione trasversale. Pertanto, se sono rispettate queste condizioni, non è possibile sanzionare l'uso degli pneumatici invernali sulle ruote motrici, in alternativa alle catene. Anche nella direttiva del 16 gennaio 2013 si legge che Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1 se ne raccomanda l installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale; pertanto, lo stesso Ministero non va oltre alla semplice raccomandazione. 2.4 Pneumatici chiodati Con circolare prot. N. 104/2174/D del 24 febbraio 1966 fu consentito in via sperimentale l'uso degli pneumatici per neve muniti di chiodi per la marcia sul ghiaccio, con l'osservanza di particolari condizioni che furono specificate nella circolare stessa. A seguito dell'esperienza nel frattempo già maturata e del parere espresso dalla Commissione per l'automobilismo, si rese necessario stabilire le condizioni di impiego e le caratteristiche degli pneumatici con chiodi di tipo approvato, in sostituzione di quelle previste dalla circolare prot. N. 104/2174/D del 24 febbraio 1966. Fu così che la circolare del Ministero dei trasporti, direzione generale M.C.T.C., prot. N. 557/2174/D del 22 ottobre 1971, avente per oggetto: "Pneumatici per neve di tipo approvato. Chiodi per marcia sul ghiaccio" del 22 ottobre 1971, stabilì le caratteristiche e le condizioni d uso degli pneumatici con chiodi e cioè: - sporgenza dei chiodi dalla superficie dello pneumatico non superiore a 1,5 mm.; 10 Pneumatico a struttura radiale: un pneumatico nel quale i fili delle tele giungono fino al tallone e sono orientati in modo da formare un angolo quasi uguale a 90 o rispetto alla linea mediana del battistrada e in cui la carcassa è stabilizzata da una cintura circolare praticamente inestensibile. 11 Pneumatico del tipo cinturato incrociato («bias-belted»): un pneumatico a struttura diagonale nel quale la carcassa è avvolta da una cintura formata da due o più tele praticamente inestensibili i cui fili formano angoli alternati molto prossimi a quelli delle tele di carcassa. 12 Sono poi previste queste ulteriori definizioni relative alla struttura: «pneumatico rinforzato»: un pneumatico nel quale la carcassa è più resistente di quella del pneumatico normale corrispondente; «pneumatico di scorta provvisorio»: un tipo di pneumatico diverso da quello il cui uso è previsto per normali condizioni di guida in quanto destinato ad un uso provvisorio in ben determinate condizioni; «pneumatico di scorta provvisorio di tipo T»: un tipo di pneumatico provvisorio destinato ad essere utilizzato ad una pressione di gonfiaggio superiore a quella fissata per pneumatici normali o rinforzati.

- numero di chiodi per ruota compreso fra un minimo di 80 e un massimo di 160 a partire dalla misura più piccola fino a quella più grande degli pneumatici. - limite massimo di velocità, di 90 km/h lungo la viabilità ordinaria e 120 km/h in autostrada; - applicazione di bavette paraspruzzi dietro le ruote posteriori; - montaggio degli pneumatici chiodati su tutte le ruote dei veicoli e dei loro eventuali rimorchi; - divieto dell'uso degli pneumatici chiodati su veicoli di peso complessivo superiore a 3,5 tonnellate; - uso degli pneumatici chiodati limitato al periodo 15 novembre -15 marzo. Furono previste possibilità di deroghe alle condizioni suddette da parte delle Regioni o delle Prefetture in relazione a particolari esigenze contingenti. Siccome l'articolo 406 del regolamento del codice della strada, stabilisce che tutti i provvedimenti e le disposizioni tecniche emanate dai Ministri competenti nelle rispettive materie in attuazione delle norme del regolamento abrogato restano in vigore fino all'emanazione dei nuovi decreti, si deve ritenere ancora vigente tale disposizione. L'utilizzo di pneumatici non omologati può costituire violazione alle norme del codice della strada, mentre già la precedente prassi individuò nell'attuale articolo 15 del codice della strada la norma di riferimento, per la generica previsione di aver creato uno stato di pericolo per la circolazione. In verità, non pare esista una norma specifica, potendo ricorrere diverse violazioni, anche in concorso tra di loro. Potrà ricorrere la violazione dell'articolo 72 e/o 78 per la mancanza dell omologazione o l installazione di pneumatici diversi da quelli previsti dalla carta di circolazione, senza visita e prova, con conseguente aggiornamento del documento, ma anche quella dell'articolo 15 del codice della strada, se la circolazione produce concretamente un danno al manto stradale o se effettivamente crea un pericolo per la circolazione. Qualora la circolazione del veicolo con pneumatici chiodati producesse un rumore molesto, si potrebbe ritenere sussistente anche la violazione dell'articolo 155. Se venisse accertata una velocità superiore a quella stabilita dalla prassi, oltre alla violazione dell'articolo 142, se ricorrente (accertata con dispositivi di controllo omologati o approvati), vi potrebbe essere violazione dell'articolo 141, per aver circolato ad una velocità pericolosa in relazione alle caratteristiche tecniche del veicolo. Quindi, seguendo la prassi amministrativa, si deve ritenere applicabile in via principale l'articolo 15 del codice della strada, oltre eventualmente agli articoli sopra richiamati. 2.5 Altri sistemi antisdrucciolevoli Quanto alla possibilità di utilizzare altri mezzi antisdrucciolevoli, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è espresso in merito alle così dette calze da neve, prodotte da varie case costruttrici e pubblicizzate come una valida alternativa alle catene e agli pneumatici da neve, tanto da attirare l attenzione dell Autorità garante della concorrenza e del mercato, che è già intervenuta sulla pubblicità ingannevole 13. Al momento in Italia, secondo il Ministero, non è ammesso l uso dei dispositivi tessili, anche se si trovano in libera vendita, poiché le catene da neve per i veicoli di categoria internazionale M1 devono rispondere 14 alla norma CUNA 15 NC 178-01, come previsto dal decreto ministeriale 13 13 Provvedimento Autorità garante della concorrenza e del mercato 06/09/2006 n. 15904 14 La rispondenza alle norme è attestata dal marchio di conformità apposto sulle catene in base alla norma UNI/CEI 70006 che introduce nella raccolta delle norme nazionali quella internazionale ISO/IEC n. 28 che regola la certificazione e la marcatura dei prodotti industriali.

marzo 2002; inoltre, è riconosciuta equivalente l omologazione secondo la norma ON V 5117 per i veicoli di categoria internazionale M1 e secondo la norma ON V 5119 16 per i veicoli pesanti (Autobus, autocarri, etc.). Diversamente, poiché la norma CUNA fa riferimento a dispositivi metallici, non può ritenersi equivalente la norma ON V 5121, che si riferisce ai dispositivi tessili. Tuttavia, l autorità garante della concorrenza e del mercato, con segnalazione del 24/6/2013 n. AS1060 ha invitato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a rivedere la posizione di chiusura verso tali dispositivi tessili, sulla base dell intervento del TAR Lazio sez. III con ordinanza 7/12/2012 n. 8446 che ha sospeso il Provvedimento del MIT dell 11 luglio 2012, n. 19882 RU con il quale il Ministero si esprimeva contro la possibilità di utilizzare le c.d. calze da neve. In base a tale sentenza, il Ministero dell interno ha emanato di recente la Circolare 5/11/2013 prot.300/a/8321/13/105/1/2, con la quale ha consigliato gli organi di polizia stradale di non sanzionare chi usa tali dispositivi, in attesa del risultato dell impugnazione del MIT in Consiglio di Stato. Il marchio TUV 17, invece, non rappresenta un elemento che consente l uso del dispositivo e può essere riportato anche sulle calze da neve, senza che questo significhi che il loro utilizzo è consentito in Italia. Quindi, sino a che la normativa nazionale rimarrà invariata, secondo il MIT ammesso l uso delle calze da neve, o del sistema denominato Put & Go 18 ma solo degli pneumatici invernali, ovvero delle catene omologate secondo le suddette disposizioni, salvo attendere il risultato finale della querelle davanti al giudice amministrativo. Allo stesso modo, non sono equivalenti alle catene i dispositivi di emergenza costituiti da un particolare liquido che reagisce con l acqua presente sugli pneumatici aumentando di volume e indurendosi in breve tempo, così da creare un disegno in rilievo che consente maggiore aderenza e quindi una migliore trazione in presenza di neve. È invece consentito l uso dei dispositivi c.d. ragni che risolvono il problema dei veicoli non catenabili, nei limiti in cui detti dispositivi siano omologati secondo le normative più volte richiamate. Esistono infatti alcuni tipi di ragni omologati ÖNORM 5117, come quello della figura che segue alla pagina successiva. 15 CUNA è l acronimo di Commissione Tecnica di Unificazione nell Autoveicolo, fondata nel 1927 nell ambito dell UNIM, oggi UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione). La norma nazionale riguarda solo le catene per autovetture, mentre la norma austriaca ON V 5119 vale per i veicoli pesanti. 16 17 18 Provvedimento Autorità garante della concorrenza e del mercato 06/09/2006 n. 15904

Prontuario Articolo comma Articolo 6, commi 4, lett. e) e 14 Descrizione della violazione Nonostante fosse prescritto dalla segnaletica verticale, circolava fuori dal centro abitato, a bordo di un veicolo: 1) senza aver installato i mezzi antisdrucciolevoli 2) senza aver installato gli pneumatici invernali 3) senza avere a bordo i mezzi antisdrucciolevoli (o gli pneumatici invernali) Sanzione pecuniaria Da 84,00 ad 335,00 PMR 84,00 Entro 5 giorni 58,80 Sanzione Punti accessoria --- --- Note 1) La presente prescrizione trova applicazione anche per le medesime ipotesi accertate nei centri abitati, secondo quanto previsto dall articolo 7, comma 1, lett. a). Per la sanzione applicata in caso di violazione commessa nei centri abitati è però ammesso il pagamento in misura ridotta di 41,00 (entro 5 giorni 28,70) 2) Ai sensi dell articolo 192, comma 3, i funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, possono ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele 3) La prescrizione deve essere resa nota dall apposita segnaletica verticale di cui alla figura II. 87 del regolamento, anche mediante l uso di pannelli integrativi per quanto riguarda l obbligo di avere a bordo i sistemi antisdrucciolevoli 4) Sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e su altre strade, individuate con decreto del Ministero dei lavori pubblici, su proposta dell'ente proprietario, e da indicare con apposita segnaletica d'inizio e fine è vietata la circolazione ai veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione. In tali casi, oltre all applicazione delle sanzioni, gli organi di polizia impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi l'autostrada, dando la necessaria assistenza per il detto abbandono (articolo 175, comma 2, lett. h e comma 17)