STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE Art.1) E costituita l Associazione culturale senza scopo di lucro denominata Centro Specialistico Sessuologia Clinica, regolata a norma del Titolo I cap.iii, art. 36 e segg. Del Codice Civile, nonché del presente Statuto. La sede è in Roma, Via_Bepi Romagnoni 34. La Associazione potrà istituire sedi secondarie su tutto il territorio europeo. Art. 2) L associazione non ha fini di lucro e si propone di promuovere e salvaguardare il benessere psicologico della persona e della collettività, incoraggiare lo sviluppo e la crescita della persona, favorendo una sua integrazione all interno dei diversi contesti di appartenenza e stimolando le possibilità e le capacità di scelta autonoma e consapevole, promuovere le condizioni affinché si favorisca l esistenza di una rete sociale, finalizzata al miglioramento della qualità della vita, operare interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria del disagio sociale, sostenendo la persona e la collettività nelle diverse fasi del ciclo vitale. L Associazione, inoltre, svolgerà una più specifica attività finalizzata a: Stimolare la cultura della psicologia e della sessuologia affinché sia possibile rispondere alle esigenze conoscitive, preventive, educative e terapeutiche di ogni fascia di utenza; Dare un impulso ad una diversa cultura della sessualità affinché non sia più espressione di uno specifico aspetto della personalità umana, ma dell intero individuo; Promuovere lo studio della sessualità e della psicologia quale conoscenza del benessere psicofisico dell individuo, nel rispetto del suo essere sessuato e delle sue esigenze individuali e relazionali; Promuovere lo sviluppo della Psicoterapia, dell Educazione Sessuale, del Counselling Sessuologico e della Terapia Sessuale;
Operare nell ambito della ricerca e della procreazione responsabile; organizzare convegni, corsi ed ogni altra iniziativa di studio e di aggiornamento promuovendo anche iniziative editoriali di carattere scientifico, educative e divulgativo sia a mezzo stampa che attraverso un apposito sito Web su Internet; promuovere l'aggiornamento degli operatori sanitari ed educatori nel campo della psicoterapia e della sessuologia; promuovere la collaborazione con Istituti, Centri di Ricerca e professionisti che operano nel campo della psicoterapia e della sessuologia; operare nell'ambito delle attività di volontariato. Art. 3) Per il perseguimento di tale scopo, l Associazione svolgerà attività informative, formative e di altro tipo quali l'istituzione di corsi di formazione atti allo scopo,preparazione e diffusione di materiale informativo, pubblicazione di giornali, periodici o libri a stampa o telematici,realizzazione di strumenti di comunicazione quali newsgroup, mailing-list, forum e pubblicazioni (ed in generale qualsiasi strumento si ritenga o divenga necessario), organizzazione di convegni, seminari, corsi e manifestazioni. Art. 4)L Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente riconducibili o connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, purché nei limiti consentiti dalla legge. Art 5)L'Associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale. Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria, secondaria o strumentale al perseguimento dello scopo istituzionale o per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
Art. 6)Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei soci. Art. 7).L Associazione è insindacabilmente apartitica: l esercizio e la manifestazione della propria appartenenza politica dovrà avvenire in altre e separate sedi. L Associazione non pone nessuna restrizione di colore, sesso, religione, censo ai propri associati, ed anzi rifiuta a priori ogni restrizione o distinzione basata su tali premesse. ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE Art. 8) Sono organi della Associazione: L assemblea dei soci della Associazione, Il Presidente del consiglio direttivo; Il segretario del consiglio direttivo; Il tesoriere; L ASSEMBLEA DEI SOCI Art. 9) L Assemblea si tiene almeno una volta l anno entro e non oltre i 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell esercizio associativo, per l approvazione del rendiconto economico finanziario o quando l organo amministrativo lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/4 (due quarti) dei soci aderenti o da almeno 2 consiglieri. Le assemblee hanno luogo nella sede dell Associazione o altrove, secondo quanto indicato nell avviso di convocazione da comunicarsi agli aderenti almeno otto giorno prima della data fissata per la prima convocazione o mediante avvisi da esporsi all interno dei locali gestiti dall Associazione, e/o tramite posta elettronica o altra modalità che garantisca idonea forma di pubblicità. Art 10) L assemblea è validamente costituita è composta da tutti gli aderenti all Associazione, essa rappresenta l universalità
degli aderenti. Le sue delibere validamente adottate obbligano tutti gli aderenti. Art.11)Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Art.12)L assemblea ordinaria delibera: Sulla nomina dei membri del consiglio direttivo e sulle loro cariche, secondo le modalità fissate dal presente statuto; Sull approvazione del programma di attività dell Associazione; Sull approvazione del bilancio o rendiconto dell Associazione entro 120 giorni dalla chiusura dell esercizio; Sull istituzione di altre sedi secondarie su tutto il territorio europeo, nominando un responsabile che, per quella sede, svolgerà le funzioni di competenze del Presidente; Su ogni altro argomento che non rientra nella competenza dell Assemblea straordinaria. L assemblea straordinaria delibera: Sulle modifiche dell Atto costitutivo e dello Statuto; Sullo scioglimento dell associazione e la devoluzione del patrimonio associativo. Art. 13)L assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega almeno la maggioranza degli aderenti. In seconda convocazione, da indirsi ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti. Ogni aderente non può essere portatore di più di una delega, ed ha diritto ad un voto secondo il disposto dell art. 2532 comma 2 del Codice Civile. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice; in caso di parità prevarrà il voto di chi presiede. Art. 14) L Assemblea è presieduta dal Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento da una delle persone legalmente intervenute, designata dalla maggioranza dei convenuti. Il Presidente nomina un Segretario con il compito di redigere il verbale di assemblea. Una copia dell ultimo verbale di assemblea dovrà essere apposto nella bacheca dell Associazione per un tempo minimo di dieci giorni, affinché tutti gli aderenti ne possano prendere conoscenza, inoltre
il segretario dovrà fornirne copia ad ogni semplice richiesta di aderente. IL CONSIGLIO DIRETTIVO Art. 15) La Associazione è amministrata da un onsiglio direttivo composto, a scelta dell Assemblea ordinaria, da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, compresi: - Presidente - Segretario - Tesoriere Art. 16)Il consiglio dura in carica fino a revoca o dimissioni, ovvero per tre anni. Esso provvederà alla convocazione dell assemblea elettorale. Art. 17) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa, o su richiesta di almeno di u terzo dei membri del Consiglio, presso la sede dell Associazione o nel luogo indicato nell avviso di convocazione da comunicarsi in forma scritta, per e-mail o per via telefonica, almeno sette giorni prima ai membri del Consiglio. Art. 18) Il consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, da uno dei consiglieri designato dalla maggioranza dei presenti. Il consiglio è validamente costituito con la maggioranza dei consiglieri in carica, delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed, in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente o del suo sostituto. Art. 19) Il consiglio ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria della stessa che non siano espressamente riservati all Assemblea dallo statuto, promuovendo tutte le attività necessarie previste dallo statuto. Art. 20) Il consiglio direttivo, nel caso in cui vengano a mancare i membri effettivi in carica, è integrato dagli aderenti primi non eletti. Quest ultimi rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato. Art. 21) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell Associazione, convoca e presiede le assemblee dei soci, ha la
firma associativa che può delegare per determinati atti o categorie di atti, inoltre gli spetta il compito di dare attuazione alle delibere del Consiglio direttivo, Art. 22) Il Segretario provvederà alla tenuta dei registri e della documentazione inerente alle attività dell Associazione da conservarsi presso la sede, curare le comunicazioni degli avvisi dell assemblea e del consiglio direttivo, redigere i verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio. Art. 23) Il tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità dell Associazione, nonché della gestione e dell impegno del patrimonio secondo le direttive del consiglio. Dalla nomina a membro del consiglio direttivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell ufficio ricoperto. I SOCI Art. 24) Sono aderenti alla Associazione: I soci fondatori; I soci ordinari dell Associazione. I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell Associazione. Sono soci ordinari coloro che aderiscono all Associazione nel corso della sua esistenza; l adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Possono essere soci tutti coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che sono in possesso dei requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti approvati dall Assemblea dei soci e dal consiglio direttivo. L ammissione all Associazione avviene a seguito di richiesta scritta da parte dell interessato in cui occorre riportare la dichiarazione di condividere le finalità dell Associazione e l impegno di approvare e condividere lo statuto ed i regolamenti dell Associazione stessa. Tutti gli aderenti sono, inoltre, tenuti al pagamento di una quota di iscrizione all Associazione, il cui ammontare viene stabilito annualmente dal consiglio direttivo, nonché al pagamento di una
quota annuale la cui misura è sempre stabilità dall organo amministrativo. Il diritto di voto in assemblea spetta a tutti gli aderenti senza alcuna limitazione. La qualifica di socio dà diritto: a partecipare a tutte le attività promosse dalla associazione; a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti, alla nomina degli organi direttivi della associazione, alla approvazione e/o modifica del rendiconto finanziario annuo ( bilancio associativo ); a godere dell'elettorato passivo e attivo. La qualifica di socio si perde con il recesso, esclusione, per mancato pagamento della quota annuale, o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica. IL PATRIMONIO Art. 25) Il patrimonio dell Associazione è rappresentato dai contributi dei singoli associati, dalle erogazioni in favore dell Associazione, nonché dai beni mobili ed immobili con essi acquisiti, che pervengono all Associazione a qualsiasi titolo o contributi da parte di Enti pubblici o privato o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione. Esso, unitamente ai suoi proventi, è desinato al perseguimento dei fini dell Associazione ed al sostenimento delle spese di gestione e di organizzazione della stessa. Gli utili di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge e, pertanto, saranno riportati a nuovo, capitalizzati ed utilizzati per la realizzazione dei fini istituzionali. Sono inoltre vietate le operazioni indicate nell art. 10, comma 6 del D.Lgs. n.460/1997. Per l adempimento dei suoi compiti l Associazione dispone delle seguenti entrate:
Versamenti effettuati dai fondatori, ulteriori versamenti effettuati da questi e versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all Associazione; Contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche o da privati o dai corrispettivi di qualsiasi servizio prestato; Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l attivo associativo; Redditi derivanti dal suo patrimonio; Introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, ad eccezion fatta dei versamenti di iscrizione ed annuali, la cui misura è stabilita dal Consiglio direttivo e devono essere considerati a fondo perduto. Art. 26) Le quote ed i contributi versati dagli associati sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili. Il versamento al fondo di dotazione dell associazione non crea altri diritti di partecipazione e non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale. Art. 27)L esercizio associativo si chiude al 31 dicembre di ogni anno,il primo si chiuderà il 31 dicembre 2011. Alla fine di ogni esercizio associativo l'organo amministrativo compila il Rendiconto economico finanziario, corredandoli di una relazione sull andamento della gestione dell associazione. Tali atti sono sottoposti al vaglio dell assemblea ordinaria annuale per la loro approvazione. Il Rendiconto, inoltre, dovrà essere apposto nella bacheca dell Associazione almeno dieci giorni prima dell assemblea convocata per la sua approvazione. Art. 28) In nessun caso potranno essere distribuiti ai soci,in qualsiasi forma, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi riserve o capitale durante la vita dell Associazione. Art.29)La durata dell Associazione è illimitata. Art.30)In caso di scioglimento dell Associazione, il patrimonio netto sarà devoluto ad associazioni ed istituti aventi scopo
analogo a quello contemplato nel presente statuto e comunque con fini non di lucro, o comunque ai fini di pubblica utilità. A tale scopo l assemblea potrà nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri. Art. 31)Per quanto non previsto ed indicato espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge in materia.