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LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 2014, N. 23 Disciplina delle Cooperative di comunità

2 LEGGE REGIONALE Disciplina delle Cooperative di comunità Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge: Art. 1 Finalità 1. La Regione Puglia, nel rispetto degli articoli 45 e 117 della Costituzione italiana, nonché dell'articolo 11 dello Statuto, in armonia con la normativa nazionale, nell ambito di iniziative a sostegno dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale volte a rafforzare il sistema produttivo integrato e a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali, con la presente legge definisce i criteri e i requisiti per il riconoscimento della qualifica di cooperative di comunità alle società cooperative di cui agli articoli 2511 e seguenti del Codice civile. Art. 2 Scopo mutualistico e oggetto 1. Sono riconosciute Cooperative di comunità le società cooperative, costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del Codice civile, e iscritte all Albo delle cooperative di cui all articolo 2512 del Codice civile e all articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni

3 per l attuazione del Codice civile, che, valorizzando le competenze della popolazione residente, delle tradizioni culturali e delle risorse territoriali, perseguono lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità, sociale ed economica, della vita, attraverso lo sviluppo di attività economiche eco-sostenibili finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e monumentali, alla creazione di offerta di lavoro e alla generazione, in loco, di capitale sociale. Art. 3 Scambio mutualistico e categorie di soci 1. Le Cooperative di comunità, in virtù dello scambio mutualistico che si realizza, possono essere costituite quali cooperative di produzione e lavoro, di utenza, di supporto, sociali o miste e i relativi soci sono quelli previsti dalla normativa in materia di cooperazione nelle categorie di soci lavoratori, soci utenti, soci finanziatori, che a vario titolo operano con e nella comunità di riferimento. 2. In virtù dello scambio mutualistico realizzato, possono assumere la qualifica di socio delle cooperative di comunità: a) le persone fisiche; b) le persone giuridiche; c) le associazioni e fondazioni senza scopo di lucro che abbiano la residenza o la sede legale nella comunità di riferimento della cooperativa. 3. Possono altresì assumere la qualifica di soci gli enti pubblici a partire dagli enti locali in cui opera la cooperativa di comunità. Art. 4 Comunità di riferimento 1. Per comunità, ai sensi della presente legge, si intendono i comuni e le eventuali circoscrizioni previste dagli statuti dei comuni stessi.

4 2. La cooperativa di comunità deve avere un numero di soci, così come individuati all articolo 3, che rispetto al totale della popolazione residente nella comunità di riferimento risultante dall ultimo censimento ufficiale deve rappresentare: a) il 10 per cento della popolazione per le circoscrizioni e i comuni con popolazione fino a 2 mila 500 abitanti; b) il 7 per cento della popolazione per le circoscrizioni e i comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti; c) il 3 per cento della popolazione per le circoscrizioni e i comuni con popolazione oltre i 5 mila abitanti. 3. Nel caso in cui il numero dei soci scenda al di sotto dei parametri di cui al comma 2 esso deve essere integrato entro un anno, pena la cancellazione dall albo di cui all articolo 5. Art. 5 Albo regionale 1. La Regione Puglia istituisce presso l'assessorato al lavoro e cooperazione l'albo regionale delle cooperative di comunità a cui gli enti cooperativi in possesso dei requisiti di cui alla presente legge si iscrivono per ottenere il riconoscimento di cooperativa di comunità. Requisiti per la iscrizione e tenuta dell Albo regionale saranno oggetto di specifico regolamento da approvarsi con delibera di Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 6 Interventi in favore delle cooperative di comunità 1. Al fine di sostenere il processo di sviluppo delle cooperative di comunità, la Regione può intervenire attraverso: a) finanziamenti agevolati; b) contributi in conto capitale; c) contributi in conto occupazione. 2. Gli interventi previsti dal presente articolo sono disciplinati e gestiti secondo direttive, modalità e criteri di ammissibilità approvati con deliberazione della Giunta regionale.

5 3. Gli interventi previsti dal presente articolo sono attuati nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Sono fatti salvi tutti gli altri aiuti previsti dalle normative per la cooperazione. Art. 7 Strumenti e modalità di raccordo 1. In attuazione dell'articolo 1, riconoscendo il rilevante valore sociale e la finalità pubblica della cooperazione in generale e delle cooperative di comunità in particolare, la Regione Puglia: a) disciplina le modalità di raccordo delle attività delle cooperative di comunità con quelle delle pubbliche amministrazioni adottando appositi schemi di convenzione-tipo che disciplinino i rapporti tra le cooperative di comunità e le stesse amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale; b) favorisce, insieme agli enti locali, la partecipazione della cooperazione di comunità all'esercizio della funzione pubblica mediante: 1) la promozione di azioni volte a favorirne le capacità progettuali e imprenditoriali; 2) il sostegno e il coinvolgimento delle cooperative di comunità nel sistema di produzione di beni e servizi; c) riconosce nella cooperazione di comunità un soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione; d) individua i criteri e le modalità di affidamento, di convenzionamento e di conferimento, alle stesse, di lavori e/o servizi; e) mette a disposizione edifici o aree non utilizzate dalle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento degli scopi sociali. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (Onofrio Introna)

6 IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI

7 E estratto del verbale della seduta del 5 maggio 2014 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (Onofrio Introna) IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI