Decisione. del 19 ottobre Berna.

Documenti analoghi
Ufficio federale dell aviazione civile (UFAC), 3003 Berna

Decisione. del 12 maggio Ufficio federale dell aviazione civile (UFAC), 3003 Berna.

Ufficio federale dell aviazione civile (UFAC), 3003 Berna.

Ufficio federale dell aviazione civile (UFAC), 3003 Berna

Decisione. dell 8 marzo Berna.

Decisione. del 21 novembre Berna.

Ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili

Ordinanza concernente le norme di circolazione per aeromobili

Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili

Ordinanza concernente l utilizzazione dell imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili

Ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili

Ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili

Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo

Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea

Ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA)

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili

Istituzione di zone regolamentate (Restricted Areas, LS-R)

Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea

Ordinanza 2 concernente le imprese di manutenzione di aeromobili

Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell aviazione

Promemoria sulle procedure d immatricolazione e d ammissione alla navigazione aerea degli aeromobili

Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC), ordina:

1. Ordinanza del 14 novembre sulla navigazione aerea. 5 Circolazione, esercizio e manutenzione 51 Regole di circolazione e d esercizio

Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d Austria sulle facilitazioni accordate ai voli ambulanza e ai voli di ricerca e di salvataggio

Aeroporto di Lugano-Agno. Approvazione dei piani. Luci d ostacolo Pali 6 a 8 e installazione all aeroporto Berna, 15 aprile 2009

Ordinanza sugli aiuti finanziari all istruzione aeronautica

Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo

Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri (del 17 giugno 1987)

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili

Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri (del 17 giugno 1987)

Modulo per la presentazione di richieste semplificate per il finanziamento di provvedimenti nel traffico aereo (esame preliminare)

Procedura di modifica dello spazio aereo

Ordinanza sugli aiuti finanziari all istruzione aeronautica

Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica

Italy Division. Regole del volo a vista

Ordinanza sull infrastruttura aeronautica

Aeroporto regionale di Lugano-Agno. Training Requirements Application Manual e delega della vigilanza sull istruzione specifica all aeroporto

Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica

Aeroporto di Lugano-Agno. Approvazione dei piani. Costruzione di una scala di sicurezza esterna Berna, 28 marzo LSZA/00001 / fep

(Ordinanza sui periodi di volo e di servizio) del 26 settembre 2008 (Stato 1 aprile 2011)

Ordinanza dell UFAC sui contrassegni degli aeromobili 1

Ordinanza del DATEC concernente l esercizio di elicotteri per il trasporto commerciale di persone o merci

(Ordinanza sui periodi di volo e di servizio) del 26 settembre 2008 (Stato 1 ottobre 2008)

Ordinanza del DATEC concernente la navigabilità degli aeromobili

Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica

Ordinanza dell Ufficio federale delle comunicazioni sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione

Ordinanza concernente l acquisizione di dati relativi alle tonnellate-chilometro effettuate dagli aeromobili

Decisione generale concernente misure d emergenza per impedire l introduzione e la diffusione di Anoplophora chinensis (Forster)

Ordinanza concernente le licenze JAR-FCL per piloti d aeroplano e d elicottero

Ordinanza sulle misure di sicurezza nell aviazione

Decisione generale concernente l autorizzazione di un prodotto fitosanitario in casi particolari

Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea

Traduzione 1. hanno convenuto quanto segue. Traffico di arrivo e di partenza dall aeroporto di Zurigo

Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica

Decisione generale concernente l autorizzazione di un prodotto fitosanitario in casi particolari

Organismi di controllo indipendenti per i mittenti conosciuti di merci o di posta

Decisione generale concernente l autorizzazione di un prodotto fitosanitario in casi particolari

concernente le misure d emergenza per impedire l introduzione e la diffusione di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner),

Ordinanza del DATEC concernente le licenze del personale aeronavigante secondo il regolamento (UE) n. 1178/2011

Ordinanza sulla navigazione aerea

1. Proibizioni Keiferia lycopersicella (Walsingham) e Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) non devono essere introdotti o diffusi in Svizzera.

Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi

Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi

Ordinanza di esecuzione della legge federale sul registro aeronautico

Aeroporto di Lugano-Agno. Approvazione dei piani. Luci di guida (circling guidance lights) spostamento palo Berna, 10 ottobre 2011

Ordinanza sull infrastruttura aeronautica

Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia

Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica

(Ordinanza sui periodi di volo e di servizio) Art. 1 Oggetto, campo d applicazione e rapporto con il diritto internazionale

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Decisione generale concernente l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario in casi particolari

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili

Accordo

del 23 novembre 1994 (Stato 1 dicembre 2015)

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione

Regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli

Campo d applicazione e diritto applicabile

Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

del 23 novembre 1994 (Stato 1 aprile 2011)

4. Ispezioni e notifica obbligatoria dell organismo specificato

Decisione generale concernente l autorizzazione di un prodotto fitosanitario in casi particolari

Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica

Art. 1 I termini usati nel presente Accordo amministrativo hanno lo stesso senso di quelli usati nella Convenzione.

Impianto: San Vittore GR-3. Arbedo-Castione, Lumino, Roveredo (GR), San Vittore. Lumino, San Vittore

Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN) Sezione 1: Disposizioni generali. del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008)

Corso di. Pilota vds avanzato

Proposta per un. REGOLAMENTO (CE) n../ DELLA COMMISSIONE

1. A., 2. B., ricorrenti,

Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia

Ordinanza sul rilascio di concessioni per l infrastruttura ferroviaria

Transcript:

Decisione concernente una modifica temporanea della struttura dello spazio aereo svizzero per una campagna di misurazioni delle nubi tramite palloni frenati effettuate dal Politecnico federale di Zurigo (di seguito «PF Zurigo», «Kampagne Nebel») del 19 ottobre 2017 Autorità di decisione: Oggetto: Basi giuridiche: Ufficio federale dell aviazione civile (UFAC), 3003 Berna. Lo spazio aereo secondo l allegato 2 alla presente decisione è riclassificato in una zona regolamentata (Restricted Area) attivabile temporaneamente con, di fatto, interdizione al volo. Durante gli orari di attivazione, all interno della zona regolamentata sono vietati i voli con aeromobili che non partecipano alle operazioni di misurazione (per le eccezioni cfr. contenuto della decisione). Secondo gli articoli 8a e 40 capoversi 1 e 2 della legge sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) in combinato disposto con l articolo 2 capoverso 1 dell ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA; RS 748.132.1), l UFAC definisce la struttura e le classi dello spazio aereo. In virtù dell articolo 10a dell ordinanza concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA; RS 748.121.11), l UFAC può designare delle zone regolamentate e delle zone pericolose per garantire la sicurezza aerea. Una zona regolamentata è uno spazio aereo di dimensioni definite, al di sopra del territorio o delle acque territoriali di uno Stato, entro i cui limiti il volo degli aeromobili sottostà a determinate condizioni In virtù dell articolo 8a capoverso 2 LNA, i ricorsi contro le decisioni dell UFAC in merito alla struttura dello spazio aereo non hanno effetto sospensivo. Contenuto della decisione: 1. Lo spazio aereo secondo l allegato 2 alla presente decisione è riclassificato in una zona regolamentata attivabile temporaneamente. 5768 2017-2895

2. Vengono fissati i seguenti vincoli: 2.1 La modifica temporanea della struttura dello spazio aereo è pubblicata mediante Notice to Airmen (NOTAM) e visualizzata tramite il Daily Airspace Bulletin Switzerland (DABS). 2.2 I voli di ricerca e salvataggio (SAR) e i voli di aeroambulanza urgenti (HEMS) sono ammessi a condizione che sia rispettata la procedura indicata nel Manuale d informazione aeronautica (AIP), capitolo ENR 5.1 5. Per permettere lo svolgimento coordinato di voli SAR e Hems nelle Tempo RA, il PF Zurigo fa sì che i voli di misurazione possano essere interrotti in qualsiasi momento, 2.3 Il PF Zurigo inoltra per e-mail a LIFS@bazl.admin.ch con almeno un giorno feriale di anticipo una domanda di pubblicazione di un NOTAM servendosi dell apposito formulario. L UFAC invia anticipatamente al PF Zurigo un formulario NOTAM preparato. 2.4 Per garantire il coordinamento tra gli organismi che effettuano voli SAR e HEMS, il PF Zurigo pubblica nel NOTAM il numero di telefono di una persona di contatto sul posto. 2.5 Il pallone frenato deve essere munito di un transponder modalità S acceso. L indirizzo 24 bit deve essere richiesto all UFAC; gli accordi operativi con Skyguide devono essere conclusi prima della prima attivazione della Tempo RA e trasmessi all UFAC in copia. 2.6 Il pallone deve essere sempre di colore bianco; la parte «cervo volante» dev essere indicata per mezzo di un colore ben visibile (ad es. arancione o rosso fosforescente). 2.7 Il sistema del pallone frenato deve rispettare le specificazioni enunciate nella decisione. 2.8 Il sistema del pallone frenato deve essere solidamente ancorato al suolo. Al fine di rispondere alle pretese di terzi al suolo, l esercente deve stipulare un assicurazione di responsabilità civile per una somma di almeno un milione di franchi. Al momento dell utilizzazione, occorre recare con sé l attestato dell assicurazione di responsabilità civile, di cui una copia sarà tra- 5769

smessa all UFAC prima della prima attivazione della Tempo RA conformemente agli articoli 11 e 20 OACS. 2.9 Le persone incaricate di far salire il pallone devono informarsi quotidianamente sulla prevista evoluzione delle condizioni meteorologiche presso la più vicina stazione meteo. In caso di minaccia di tempeste o temporali, il pallone dev essere richiamato al suolo; in queste circostanze è vietato attivare una Tempo RA e far salire il pallone. 2.10 Occorre evitare ogni contatto tra il pallone, o i suoi cavi di attacco, ed eventuali ostacoli (linee aeree, piloni di antenne, edifici ecc.). Al momento di scegliere il luogo di decollo occorre accertarsi dell assenza di ostacoli. 2.11 Il pallone può essere utilizzato sia di giorno che di notte. 2.12 La Tempo RA può essere attivata per un periodo massimo di 20 giorni, ma non più di cinque giorni consecutivi. 2.13 Il pallone può salire fino a un altezza massima di 50 m sopra lo strato di nubi più elevato e, in ogni caso, a non più di 700 m dal suolo. 3. La modifica temporanea della struttura dello spazio aereo svizzero di cui al numero 1 della presente decisione entra in vigore il 1 novembre 2017, con durata limitata al 1 marzo 2018. 4. Per la presente decisione non si prelevano spese. 5. La presente decisione è notificata al PF Zurigo, alle Forze aeree e a Skyguide e inviata per conoscenza a tutte le parti interpellate che hanno presentato un parere, ed è pubblicata nel Foglio federale in tedesco, francese e italiano. Destinatari: La presente modifica temporanea dello spazio aereo della Svizzera interessa tutti coloro che, in qualche modo, utilizzano questo spazio aereo o che vi svolgono attività suscettibili d influire sullo stesso e, in tal modo, sulla sicurezza del traffico aereo. 5770

Deposito pubblico: Rimedi giuridici: La presente decisione viene notificata agli utenti dello spazio aereo tramite pubblicazione nel Foglio federale in tedesco, francese e italiano. Inoltre può essere richiesta per telefono all UFAC, Divisione Sicurezza delle Infrastrutture, al n. di tel. 058 465 06 57. Contro la presente decisione o parti di essa può essere interposto ricorso entro 30 giorni presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo. L atto di ricorso deve essere inoltrato in duplice copia. Deve inoltre contenere le conclusioni, i motivi, l indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. È inoltre necessario allegare la procura generale di un eventuale rappresentante. 31 ottobre 2017 Ufficio federale dell aviazione civile Il Direttore: Christian Hegner 5771

Allegato 2 alla decisione del 19 ottobre 2017 concernente una modifica temporanea della struttura dello spazio aereo svizzero per una campagna di misurazioni delle nubi tramite palloni frenati effettuate dal Politecnico federale di Zurigo (di seguito «PF Zurigo», «Kampagne Nebel») 1 Aarwangen Circle of 2 km radius, centered at Kieswerk Rigi (WGS84: 47.23972N / 0075239 E ELEV 438,2 m AMSL). Lower Limit: GND Upper Limit: 1000 m GND Aarwangen 2 Attivazioni Tra il 1 novembre 2017 e il 1 marzo 2018 sono ammessi non più di 20 giorni di attivazione (H24), di cui al massimo 5 giorni consecutivi. 5772