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REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE 1 1 9 5. i8 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto ANTONIO DIDONE MASSIMO FERRO ALBERTO PAZZI EDUARDO CAMPESE GIUSEPPE FICHERA Presidente - Rel. Insinuazione al passivo di crediti previdenziali - onere della prova - sufficienza del ruolo in mancanza di contestazioni Ud. 27/02/2018 CC Cron. R.G.N. 23912/2012 ORDINANZA sul ricorso n. 23912/2012 proposto da: Riscossione Sicilia S.p.a. (già Serit Sicilia s.p.a.) - Agente della Riscossione per la Provincia di Palermo, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro Curatela del Fallimento Accord Viaggi S.r.l. con socio unico, in persona del curatore presso lo studio dell' A

giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - contro Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.n.p.s.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l' Avvocatura Centrale dell' Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli A, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso il decreto n. 3700/2012 del Tribunale di Palermo, depositato il 7/9/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/2/2018 dal consigliere Alberto Pazzi; lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Mauro Vitiello, che ha chiesto che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso. Rilevato che: 1. con decreto in data 25 giugno 2012 il Tribunale di Palermo rigettava l' opposizione proposta da Serit Sicilia s.p.a. avverso il provvedimento con cui il Giudice delegato al fallimento di Accord Viaggi s.r.l. non aveva ammesso il credito al passivo in mancanza di alcuna documentazione a sostegno della domanda; ciò in quanto in tema di crediti di natura previdenziale, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario, per le cartelle notificate al curatore e per quelle i cui termini per l' opposizione sono ancora pendenti alla data del fallimento il concessionario non può limitarsi alla produzione del ruolo, che non è prova sufficiente della pretesa se non accompagnata dalla produzione dei documenti giustificativi. 2

2. Ricorre per cassazione contro questa pronuncia Riscossione Sicilia (già Serit Sicilia s.p.a.), al fine di far valere un unico motivo di impugnazione. Resistono con controricorso la curatela del fallimento di Accord Viaggi s.r.l. e l' I.N.P.S.. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380 bis.1 c.p.c., con cui ha sollecitato il rigetto del ricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell' art. 380 bis.1 c.p.c.. Considerato che: 3. il motivo di ricorso presentato denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 31 d. Igs. 46/1999 e 88, comma 1, d.p.r. 602/1973, il cui disposto, prevedendo l' ammissione al passivo con riserva in caso di contestazione dei crediti, non risultava applicabile al caso di specie, ove non vi era stata alcuna contestazione rispetto al credito per cui era stata emessa la cartella di pagamento. In presenza di una cartella ritualmente notificata al curatore e non impugnata nei termini di legge la pretesa creditoria era divenuta definitiva e non più contestabile e doveva essere ammessa al passivo sulla base del solo ruolo ai sensi dell' art. 87 d.p.r. 602/1973. 4. Il motivo di ricorso presentato è fondato. E' opportuno premettere che nel caso in esame il credito di natura previdenziale in questione non era stato ammesso al passivo dal G.D. in considerazione del contenzioso pendente fra la società fallita e l' I.N.P.S.; in sede di opposizione il Tribunale ha invece riconosciuto l' estraneità del credito di cui Serit Sicilia aveva chiesto l' ammissione al passivo al contenzioso in atto fra la società fallita e l' I.N.P.S.. Si tratta dunque di un credito previdenziale per il quale non è stata sollevata alcuna contestazione. 3

Ciò posto, il provvedimento impugnato ritiene che il regime probatorio che disciplina l' ammissione al passivo dei crediti iscritti a ruolo si differenzi nel caso in cui la cartella sia stata notificata al curatore ovvero, prima della dichiarazione di fallimento, non fossero ancora decorsi i termini previsti dall' art. 24, comma 5, d. Igs. 46/1999 per proporre opposizione, in quanto in queste ipotesi la produzione del ruolo non sarebbe sufficiente, dovendo essere accompagnata dalla produzione dei documenti giustificativi. Un simile assunto tuttavia contrasta con il disposto dell' art. 87 d.p.r. 602/1973, a mente del quale la richiesta del concessionario di ammissione al passivo avviene sulla base del solo ruolo. Dunque anche rispetto ai crediti degli enti previdenziali iscritti a ruolo ai sensi dell' art. 24 d. Igs. 46/1999 l' ammissione al passivo dei crediti è richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, come stabilito dall'art. 87 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo introdotto dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sulla base del semplice ruolo (Cass. n. 6126/2014; Cass. 23110/2016; Cass. 12019/2011). Né può costituire titolo per giustificare l' applicazione di una diversa disciplina il fatto che per i crediti in questione, a mente del combinato disposto degli artt. 31 d. Igs. 46/1999 e 88 d.p.r. 602/1973, non sia possibile l' ammissione al passivo con riserva, in quanto tale disposizione normativa comporta semplicemente che, ove sorgano contestazioni, le medesime debbano essere esaminate e decise in sede di verifica dell' ammissione dei crediti al passivo, ma non prevede affatto una disapplicazione del generale disposto dell' art. 87 per le somme iscritte a ruolo devolute alla giurisdizione del giudice ordinario per le quali non siano ancora decorsi i termini previsti dall' art. 24, comma 5, d. Igs. 46/1999 per proporre opposizione. 4

Pertanto solo in presenza di contestazioni, che il curatore ha l' onere di sollevare rispetto all' esistenza del credito a cui si riferisce il ruolo, sarà necessario che il concessionario, essendo tenuto a dimostrare la fondatezza della pretesa direttamente in sede concorsuale, corrobori la prova già fornita aggiungendo al ruolo i relativi documenti giustificativi predisposti dall' ente previdenziale impositore. Per converso, in mancanza di alcuna contestazione che involga l' esistenza del credito insinuato - come nel caso specie, ove il giudice del merito ha dato espressamente atto dell' estraneità della cartella oggetto della domanda di ammissione al passivo al contenzioso in atto pendente tra la società fallita e l' I.N.P.S. -, non può invece che trovare applicazione il generale disposto dell' art. 87 d.p.r. 602/1973, a mente del quale il ruolo è sufficiente ad avvalorare la domanda di insinuazione al passivo anche per i crediti degli enti pubblici previdenziali. In accoglimento del ricorso presentato da Riscossione Sicilia s.p.a. il decreto impugnato andrà quindi cassato con rinvio al Tribunale di Palermo in diversa composizione, il quale rinnoverà l' esame dell' insinuazione attenendosi ai principi sopra enunciati e avrà cura di provvedere alla liquidazione delle spese anche di questa fase di giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Palermo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma in data 27 febbraio 2018. I --Pr9.5i0ente,