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COPIA COMUNE DI VICO DEL GARGANO (PROVINCIA DI FOGGIA) www.comune.vicodelgargano.fg.it VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO nelle funzioni del CONSIGLIO COMUNALE VERBALE N. 13 del 18.04.2013 OGGETTO: Imposta Municipale Propria: Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2013. L anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di aprile nella Sede Comunale, alle ore 16,30, il Commissario Straordinario, dott.ssa Daniela APONTE, assistito dal Segretario Generale, dott.ssa Daniela Maria DATTOLI il quale assume le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. Il Commissario Straordinario dott.ssa APONTE Daniela è stato nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 20.2.2013, per la provvisoria gestione del Comune fino all insediamento degli organi ordinari e ad esso sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco.

Delibera di C.C n. 13 del 18.04.2013 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO nelle funzioni del CONSIGLIO COMUNALE VISTO l art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall art. 4 del D.L. 16/2012; VISTE le disposizioni dell art. 8 e dell art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamate dal citato art. 13, nonché le norme dell art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; TENUTO CONTO che l applicazione a regime dell imposta municipale propria è fissata all anno 2015; VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall art. 13 del D.L. 201/2011; RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30/10/2012 con oggetto: I.M.U. - Approvazione aliquote e detrazioni per l anno 2012 con le quali si determinavano le aliquote I.M.U. come di seguito indicato: - 1,06% aliquota dell imposta di cui all art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 (altri immobili); - 0,4% aliquota dell imposta prevista per l abitazione principale e relative pertinenze, di cui all art.13, comma 7, del D.L. 201/2011; - 0,2% aliquota dell imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale (articolo 9, comma 3- bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133) di cui all art.13, comma 8, del D.L. 201/2011; VERIFICATO che il D.L. 8 aprile 2013 n. 35 all art. 10 comma 4 lettera b) modifica l art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 2014/2011, ed in particolare sostituisce il comma 13-bis precisando che decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché' i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'associazione nazionale dei comuni d'italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti 2

pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente." VISTO l art. 1, comma 380 della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) ed in particolare le seguenti disposizioni normative secondo cui a decorrere dall anno 2013: -è soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio; -è istituito il fondo di solidarietà comunale; -è riservato allo Stato l intero gettito dell IMU del gruppo catastale D ad aliquota standard dello 0,76 per cento, mentre spetta ai comuni tutta l IMU restante; -i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l aliquota standard dello 0,76 per cento per gli immobili di cui al punto precedente; VISTO altresì l art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell ente in materia di entrate, applicabile all imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30/10/2012; RICHIAMATO inoltre l art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento. VISTO l art. 1 comma 381 della L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) secondo cui per l anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all art. 151 del TUEL; DATO ATTO CHE: - Il Comune di Vico del Gargano è soggetto alla disciplina del patto di stabilità interno secondo quanto stabilito dalla legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) che ha riproposto, con alcune modifiche, la normativa prevista dagli articoli 30, 31 e 32 della legge n. 183/2011; - Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno 2013 occorre che l Ente consegua un saldo obiettivo, alla data del 31/12/2013, risultante dall applicazione alla media delle spese correnti (triennio 2007/2009) della percentuale pari al 14,8% che anche per quest anno risulta di notevole entità per il nostro comune; - La predetta circostanza rende indefettibile una attenta programmazione finanziaria e tributaria finalizzata al raggiungimento del saldo obiettivo finale del patto di stabilità e che a tal fine occorre procedere ad un incremento delle entrate del Comune oltre che all individuazione di possibili tagli sulle spese; - A tale scopo ed ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi utili al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, nonché per garantire i servizi alla cittadinanza, si rende necessario mantenere inalterate la parte entrate correnti del bilancio di previsione per l anno 2013 e gli esercizi successivi a finanziamento della spesa corrente; - Occorre definire le tariffe per l anno 2013, tenendo anche presente che nel corrente anno vanno a regime altri tagli e/o riduzioni dei trasferimenti statali per la cui compensazione non è possibile procedere a riduzioni delle aliquote rispetto all anno precedente; 3

RITENUTO in conseguenza di quanto sopra riportato, confermare per l anno 2013 le aliquote e le detrazioni già stabilite per l anno 2012 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30.10.2012; RITENUTA la propria competenza a deliberare, ai sensi dell art. 42 del D.Lgs. 267/2000; VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate; VISTO il TUOEL 267/2000; VISTO lo Statuto Comunale; VISTO il Regolamento Comunale per l applicazione dell Imposta Municipale Propria; VISTO il parere favorevole rilasciato dall Organo Unico di Revisione ai sensi dell art. 239 comma 1 lett. B) n. 7 del D.Lgs. 297/2000; ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico e contabile da parte del responsabile del servizio competente ai sensi dell art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; D E L I B E R A 1) Di confermare per l esercizio 2013 le seguenti aliquote dell imposta municipale propria: - 1,06% aliquota dell imposta di cui all art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 (altri immobili); - 0,4% aliquota dell imposta prevista per l abitazione principale e relative pertinenze, di cui all art.13, comma 7, del D.L. 201/2011; - 0,2% aliquota dell imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale (articolo 9, comma 3- bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133) di cui all art.13, comma 8, del D.L. 201/2011; 2) di confermare le seguenti detrazioni per l applicazione dell Imposta Municipale Propria anno 2013: a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400; 3) Di trasmettere, a norma dell art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione tariffaria, relativa all imposta municipale propria, per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 4) Di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, l efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 16 maggio dell anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine l invio deve avvenire entro il termine del 9 maggio, in quanto in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno; 5) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 4

6) Di dare altresì atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel predetto Regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30/10/2012; 7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 5

Delibera di C.C. n. 13 del 18.04.2013 Letto Approvato e sottoscritto: IL PRESIDENTE IL SEGREATARIO COMUNALE F.to dott.ssa APONTE Daniela F.to Dott.ssa Daniela Maria Dattoli ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Viene pubblicata all albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal ai sensi dell Art.124, comma 1 del T.U. 267/2000 Addì, F.to IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Daniela Maria Dattoli E' copia conforme all'originale. Vico del Gargano lì, IL SEGRETARIO ESECUTIVITÀ Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell Art. 134 D.Lgs267/00: Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (.. ) - Art.134, comma 3 del D.Lgs267/00 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4 del D.Lgs267/00 Addì, F.to IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Daniela Maria Dattoli 6