COMUNE DI BARONE CANAVESE Provincia di Torino. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 del 03/10/2013
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1 Copia COMUNE DI BARONE CANAVESE Provincia di Torino VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 del 03/10/2013 OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO L anno duemilatredici addì tre del mese di ottobre alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta chiusa al pubblico ed in sessione Ordinaria di Prima convocazione. Sono presenti i Signori: COGNOME e NOME BOGETTI Sergio Gregorio - Sindaco VIGLIOCCO GIOVANNI MATTIA - Vice Sindaco BERTINATO ALESSIO - Assessore MASSARA LUCIANA - Consigliere VIGLIOCCO EZIO ANTONIO LUIGI - Assessore ROSA DANIELE - Consigliere CHIARO RENATO - Consigliere DEFILIPPI ALBINO - Assessore GAMERRO GIANCARLO - Consigliere GRIBALDO Gianpiero - Consigliere STRINGHINI FABRIZIO - Consigliere DEMATTEIS FAUSTO - Consigliere FROLA FERRUCCIO - Consigliere PRESENTE No Totale Presenti: 12 Totale Assenti: 1 Assiste all adunanza il Segretario Comunale Dr. Guido Veloce. Il quale provvede alla redazione del presente verbale. Il Signor BOGETTI Sergio Gregorio nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto suindicato.
2 Delibera C.C. n. 18 del 03/10/2013 OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO IL CONSIGLIO COMUNALE VISTO il D.Lgs n. 23 recante Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l Imposta Municipale Propria; VISTO il D.L. n. 201 del 6/12/2011 e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione n. 214/2011, che prevede l anticipazione dell istituzione dell imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati articoli 8 e 9 del citato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l applicazione della medesima imposta a regime dal 2015; VISTO altresì il Decreto Legislativo n. 504, istitutivo dell ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; VISTO il D. Lgs n. 446, ed in particolare l art. 52 nonchè l art. 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale; VISTA la Legge di Stabilità 2013, n. 228 del , la quale all articolo 1, comma 380, definisce quanto segue: lettera a): è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del sopra citato art. 13 del D.L. n. 201/2011; lettera f): è riservato allo Stato il gettito dell Imposta Municipale Propria di cui all art. 13 del D.L. n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo Catastale D, calcolato ad aliquote standard dello 0,76%; lettera g): i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, del D.L. n. 201/2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo Catastale D ; - CONSIDERATO che il Consiglio Comunale del Comune di Barone Canavese con propria deliberazione n. 10 del aveva determinato le aliquote IMU per l Anno 2012, fissandole nelle seguenti misure: Aliquota ordinaria 0,76% Aliquota per abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle 0,40% pertinenze, con le precisazioni di legge. Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all art. 9 comma 0,20% 3 bis del DL 557/1993, convertito con modificazioni dalla L. 133/1994.
3 - VISTA la Risoluzione n. 5/DF del Ministero dell Economia e delle Finanze del la quale definisce: per i fabbricati rurali ad uso strumentale, che i comuni non possono esercitare la facoltà di cui alla lettera g) del comma 380 dell art. 1 della Legge di Stabilità per l anno 2013, anche perché quest ultima disposizione prevede che l aumento sino a 0,3 punti percentuali riguardi solamente l aliquota standard dello 0,76%... ; Per quanto riguarda la facoltà, riconosciuta ai comuni, di ridurre l aliquota agevolata dello 0,2% fino allo 0,1%, prevista dallo stesso comma 8 dell art. 13 del D.L. 201/2011, si deve sottolineare che, analogamente a quanto innanzi affermato, tale disposizione risulta ormai incompatibile, limitatamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D, con quelle contenute nel comma 380 dell art. 1 della Legge di Stabilità per l anno ; L unico effetto della norma introdotta dalla Legge di Stabilità per l anno 2013 per i fabbricati rurali ad uso strumentale all attività agricola, classificati nel gruppo catastale D, è, dunque, quello di riservare allo Stato il gettito derivante dai citati immobili all aliquota dello 0,2%. ; - VISTO il punto 4. dell articolo 10 del D.L. 35 dell , in fase di conversione in Legge, il quale introduce, alla lettera b), la sostituzione del comma 13 bis dell articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, così riscrivendolo: 13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'associazione nazionale dei comuni d'italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente."; - EVIDENZIATO che l art. 10 comma 4 quater lettera b) punto1) del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35 convertito con modificazioni, dalla legge n. 64 ha ulteriormente differito al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del Bilancio annuale di Previsione 2013 degli enti locali; - TENUTO CONTO che l Amministrazione si riserva, visto quanto sopra espresso, la facoltà di modificare le aliquote e le detrazioni dell Imposta Municipale Propria applicabili per l Anno 2013 qualora si rendesse necessario ai fini del rispetto degli equilibri di bilancio, anche alla luce dell abolizione del pagamento della prima rata dell IMU 2013 (per
4 gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinente, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/4- A/8 e A/9) disposta del Decreto-Legge n. 102; ATTESO che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011 e dei provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, occorre determinarsi come segue: o Aliquota ordinaria: 0,76%; o Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come sopra indicate: 0,40%; o Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all art. 9 comma 3 bis del decreto-legge n. 557 convertito con modificazioni dalla legge n. 133: 0,20%. PRESO ATTO che la base imponibile dell imposta municipale propria è costituita dal valore dell immobile determinato ai sensi dell articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell articolo 13 del D.L. n. 201 del 6/ , come sopra convertito; DATO ATTO che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra definite, è costituito da quello ottenuto applicando all ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell articolo 3 comma 48 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i moltiplicatori determinati dall art. 13, commi 4 e 5, del DL 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011; RITENUTO altresì, stabilire nella misura di 200,00 la detrazione per abitazione principale, e per le relative pertinenze, come sopra indicate; RILEVATO che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall art. 13, comma 10 dello stesso D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, è rapportata al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione che ove l unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, come sopra definita, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; ATTESO altresì che la suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale; PRECISATO che l importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base ( 200,00), non può superare l importo massimo di 400,00; Visto lo Statuto Comunale. Visto il Regolamento del Consiglio Comunale, nonché il regolamento di contabilità. Acquisti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio amministrativo-contabile ai sensi dell art. 49, comma 1, del TUEL 267/2000; Con voti unanimi favorevoli n.ro 12, n.ro 0 contrari, n.ro 0 astenuti, su n.ro 12 presenti, DELIBERA 1) di confermare, per quanto in premessa specificato, le aliquote e le detrazioni dell Imposta Municipale Propria (IMU) applicabili per l anno 2013 attualmente fissate dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del nelle seguenti misure:
5 o Aliquota dello 0,76% per le unità immobiliari (diverse dall abitazione principale e pertinenze e fabbricati rurali ad uso strumentale o Abitazione dello 0,40% per l abitazione principale e relative pertinenze; o Aliguota dello 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all art. 9 comma 3 bis del decreto-legge n. 557 convertito con modificazioni dalla legge n. 133; 2) di dare atto che la base imponibile dell imposta municipale propria è costituita dal valore dell immobile determinato ai sensi dell articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell articolo 13 del D.L. n. 201 del , come sopra convertito; 3) di stabilire nella misura di 200,00 la detrazione per abitazione principale, e per le relative pertinenze, come in premessa indicate; 4) di dare atto altresì: o che detta detrazione, da applicarsi secondo quanto stabilito dall art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove l unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; o che la suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base ( 200,00), non può superare l importo massimo di 400,00; o che l abitazione principale, intesa dal legislatore, è l immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e che le pertinenze della stessa sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo ; o che i terreni agricoli compresi nei fogli di mappa n del Catasto terreni di Barone Canavese sono esenti dall applicazione dell imposta municipale propria; o che, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l attività di controllo dell ufficio, con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del sono stati determinati i seguenti valori per le aree fabbricabili: 27,00/mq per le aree residenziali;. 22,00 aree edificabili residenziali con strumento urbanistico esecutivo; 20,00/mq per le aree produttive; 5) di dare atto che le suddette aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; - 6) di riservarsi, visto quanto sopra esposto, la facoltà di modificare le aliquote e le detrazioni dell Imposta Municipale Propria applicabili per l anno 2013 qualora si rendesse necessario ai fini del rispetto degli equilibri di bilancio, anche alla luce dell abolizione del pagamento della prima rata dell IMU 2013 (per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinente, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/4- A/8 e A/9) disposta del Decreto-Legge n. 102; 7) di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell Economia e delle Finanze ai sensi dell art. 13 comma 15 dello stesso D.L. n. 201/2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione n. 214/2011. Successivamente, considerata l urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, con votazione unanime favorevole espressa in forma palese,
6 DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000.
7 Del che si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto IL PRESIDENTE F.to BOGETTI Sergio Gregorio IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dr. Guido Veloce ********************************************************************************* CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 296 Registro Pubblicazioni. La presente deliberazione, su attestazione del Responsabile della pubblicazione, viene pubblicata il giorno 08/10/2013 all albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall art.124 del TUEL n.267/2000. IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE F.to Giuseppina BARONE ********************************************************************************* CERTIFICATO DI ESECUTIVITA Divenuta esecutiva in data 03/10/2013. X Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art.134, comma 3, TUEL 267/2000); In quanto dichiarata immediatamente eseguibile; IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dr. Guido Veloce Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell art. 49, comma1, del TUEL n.ro 267/2000, in ordine alla regolarità: TECNICA CONTABILE F.to Giuseppina BARONE F.to Giuseppina BARONE ********************************************************************************** Copia conforma all'originale per uso amministrativo. Li IL SEGRETARIO COMUNALE/IL FUNZIONARIO DELEGATO
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