Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. di Agostino Miele

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Transcript:

Commento ai decreti MIUR 3 ottobre 2017, prot. n. 741 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione di Agostino Miele

Il decreto MIUR 03.10.2017, prot. n. 741 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si compone di diciotto articoli Art. 1 - Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione Il primo ciclo di istruzione si conclude con un Esame di Stato, finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dallo studente, il cui superamento costituisce titolo di accesso alla scuola secondaria di secondo grado o al sistema dell'istruzione e formazione professionale regionale. Art. 2 - Ammissione all'esame dei candidati interni L articolo stabilisce le condizioni per l ammissione dei candidati interni all Esame di Stato del primo ciclo di istruzione. Sono ammessi all esame gli alunni che hanno frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale, non hanno ricevuto sanzioni disciplinari che comportano la non ammissione all esame, e hanno partecipato alle prove Invalsi di italiano, matematica e inglese. Nel caso di alunni che non abbiano raggiunto i livelli minimi di apprendimento necessari per accedere all Esame, il consiglio di classe potrà deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, la non ammissione. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce agli alunni ammessi all'esame di Stato, un voto di ammissione espresso in decimi; tale voto concorre alla determinazione del voto finale d'esame. Art. 3 - Ammissione all'esame dei candidati privatisti L articolo stabilisce le condizioni per l ammissione dei candidati privatisti all Esame di Stato del primo ciclo di istruzione. Sono ammessi all esame in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove Invalsi presso l'istituzione scolastica statale o paritaria ove sosterranno l'esame di Stato medesimo. Art. 4 - Sedi di esame e Commissioni Le istituzioni scolastiche statali e paritarie che organizzano corsi di scuola secondaria di primo grado sono sedi di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una commissione d'esame, composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi, che si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze; le sottocommissioni sono composte dai docenti dei singoli consigli di classe. Svolge le funzioni di Presidente della commissione il dirigente scolastico preposto o un docente collaboratore del dirigente scolastico, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. 2

Art. 5 - Riunione preliminare e calendario delle operazioni Il dirigente scolastico definisce e comunica al collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame (da svolgersi nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento) e in particolare le date di svolgimento di: a) riunione preliminare della commissione; b) prove scritte, da svolgersi in tre diversi giorni, anche non consecutivi; c) colloquio; d) eventuali prove suppletive. Durante la riunione preliminare sono definiti gli aspetti organizzativi delle attività: la durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve superare le quattro ore, l'ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui. Nella riunione preliminare, la commissione: predispone le prove d'esame e definisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse; individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte; definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità certificata o con disturbo specifico di apprendimento. Art. 6 - Prove d'esame L'Esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio. Le prove scritte sono: prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento; prova scritta relativa alle competenze logico matematiche; prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate. Art. 7 - Prova scritta relativa alle competenze di italiano La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte degli alunni. La commissione predispone almeno tre terne di tracce, con riferimento alle seguenti tipologie: testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia; testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento; comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione. Nel giorno in cui viene effettuata la prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati e all interno delle tre tracce sorteggiate il candidato sceglie la prova da svolgere. 3

Art. 8 - Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche La prova scritta deve consentire di accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni. La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie: problemi articolati su una o più richieste; quesiti a risposta aperta. La traccia che viene proposta ai candidati viene sorteggiata il giorno di effettuazione della prova. Art. 9 - Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere La prova scritta relativa alle lingue straniere deve consentire di accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'europa (Livello A2 per l'inglese e Livello A1 per la seconda lingua comunitaria). Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera. La prova è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria. La commissione predispone almeno tre tracce con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento: a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta; b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo; c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti; d) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana; e) sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali. La traccia che viene proposta ai candidati viene sorteggiata il giorno di effettuazione della prova. Art. 10 - Colloquio Il colloquio, condotto collegialmente da parte della sottocommissione, è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previsto dalla Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento fra discipline. Terrà conto anche dei livelli di padronanza delle competenze di Cittadinanza e Costituzione. Art. 11 - Candidati assenti e sessioni suppletive È prevista prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico, per gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi. 4

Art. 12 - Correzione e valutazione delle prove La commissione: corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare; attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi; attribuisce alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, un unico voto espresso in decimi. Art. 13 - Voto finale e adempimenti conclusivi Il voto finale deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti, senza alcun arrotondamento di eventuali cifre decimali, delle prove scritte e del colloquio; quest ultima media viene fatta dalla sottocommissione. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto dalla sottocommissione alla commissione che delibera in seduta plenaria alunno per alunno. Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio, arrotondando all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi. L'Esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a 6/10. Potrà essere assegnata la lode qualora la valutazione finale è espressa con la votazione di 10/10, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione. Art. 14 - Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento Alunni con disabilità. Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se previsto dal Piano Educativo Individualizzato (PEI), prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale. Gli alunni con disabilità sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato. Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo, che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale. Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA). Lo svolgimento dell'esame di Stato deve essere coerente con il Piano Didattico Personalizzato (PDP) predisposto dal consiglio di classe. Per l'effettuazione delle prove scritte la sottocommissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal Piano Didattico Personalizzato (PDP), siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Per l alunno la cui certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale 5

prova. Per l alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la commissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma. Art. 15 - Candidati in ospedale e in istruzione domiciliare Gli alunni: ricoverati presso ospedali o luoghi di cura nel periodo di svolgimento dell'esame di Stato, possono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse. che hanno frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedale o luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti e senza soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell'esame di Stato, sostengono le prove in presenza di una commissione formata dai docenti ospedalieri, che hanno seguito i candidati, integrata con i docenti delle discipline mancanti, scelti e individuati in accordo con l'ufficio Scolastico Regionale e la scuola di provenienza. ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato sostengono le prove, ove possibile, in sessione suppletiva. In alternativa, ove consentito dalle condizioni di salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza della sottocommissione della scuola di provenienza. Le precedenti modalità di effettuazione dell'esame di Stato si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare. Art. 16 - Esame di Stato nelle scuole italiane all'estero Le norme del presente decreto si applicano anche agli alunni che sostengono l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole italiane all'estero. L'ammissione all'esame di Stato avviene in assenza dell'espletamento delle prove predisposte dall'invalsi. Art. 17 - Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca sono definite le modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello - primo periodo didattico, le prove scritte, il colloquio e le modalità di attribuzione del voto finale. Art. 18 - Regioni a Statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano Sono salvaguardate le competenze attribuite in materia di svolgimento degli esami di Stato alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. 6