COMUNE DI BEDOLLO C A P I T O L A T O D' O N E R I SPECIALE. Articolo 1 Oggetto

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COMUNE DI BEDOLLO C A P I T O L A T O D' O N E R I SPECIALE Articolo 1 Oggetto La vendita riguarda i lotti di legname ad uso commercio nel bosco denominati 1. Comune di Bedollo e ASUC di Faida Scheda tecnica di taglio forzoso dd. 15.03.2019 e dd.10.12.2018 relativo al lotto denominato Fernon, di circa mc. 3450,00 tariffari. La resa percentuale stimata è del 65%. I termini di vendita sono descritti negli articoli delle presenti condizioni generali di vendita. Stante la vicinanza dei due lotti viene proposta una vendita con unico assortimento fermo rimanendo che i contratti verranno conclusi da ciascun Ente. Articolo 2 Requisiti e documentazione richiesta La partecipazione alla gara è riservata alle imprese in possesso dei requisiti di legge. Alla ditta aggiudicataria sarà richiesta la presentazione del Piano Operativo della Sicurezza, la Dichiarazione sostitutiva, di possesso dei requisiti, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Articolo 3 Condizioni del lotto La vendita del legname viene fatta in piedi nei boschi indicati e per le quantità risultante dal relativo verbale di assegno. Il lotto è servito a monte e a valle da strade forestali camionabili; il lavoro di esbosco verrà eseguito principalmente con gru a cavo e in minima parte con trattore e verricello. Sono presenti due piazzali lungo la strada forestale di Stramaiolo e uno sul Passo del Redebus. Per tutto il materiale posto in vendita il Comune/Asuc non garantisce nè il numero delle piante, nè la massa legnosa, nè le dimensioni. L'aggiudicatario è pertanto obbligato ad accettare sia il lotto che il quantitativo che risulterà. Il Comune/Asuc si riserva la possibilità di affidare all aggiudicatario altro materiale legnoso proveniente da verbali suppletivi emessi dall Autorità forestale per esigenze selvicolturali, entro un massimo del 20% del materiale misurato. Articolo 4 Prezzo Il prezzo proposto per il legname da opera, al rialzo rispetto al valore di stima, sarà considerato fisso e invariabile e dovrà essere espresso in euro al metro cubo (IVA esclusa). Verrà considerata soggetto a misurazione la pezzatura minima superiore 18 cm. I prezzi dovranno altresì comprendere gli oneri della sicurezza. Articolo 5 Misurazioni

La misurazione dei prodotti legnosi verrà effettuata secondo la seguente modalità: - calcolo del volume a misura con applicazione di una riduzione fissa forfettaria per la corteccia effettuata per singolo pezzo a piazzale come di seguito evidenziata oppure per blocchi (motrice, autotreno,bilico). Non verranno applicati altri tipi di riduzione (tarizzo). Le operazioni di misurazione verranno eseguite: - in piazzale, per singolo pezzo o preferibilmente a blocchi. Nel caso dei blocchi (es. numero di camion) andranno effettuate delle misurazioni preventive per singola tipologia di camion, per singola tipologia di specie, con o senza corteccia. In tale caso non potranno partire i mezzi di trasporto senza la presenza sul posto del personale di custodia forestale o di un rappresentante dell'ente venditore, che devono certificarne il numero. Tali misurazioni potranno venire eseguite una tantum, ripetendole a discrezione del venditore. In ogni caso, ogni carico legnoso commerciale potrà uscire dal bosco solo se in possesso di apposito Documento di trasporto (in carta copiativa), riportante oltre al giorno e l ora, la targa dell automezzo di trasporto, la specie legnosa, con o senza corteccia. Al fine di prevenire spiacevoli inconvenienti, si informa che verranno effettuati controlli a sorpresa, da parte del custode e del personale forestale, sui camion in uscita. Il verbale di misurazione deve essere controfirmato da entrambe le parti. Sono escluse dalla misurazione: - le ordinarie sovra lunghezze alle due estremità dei tronchi da sega nella misura di cm. 8 (otto) per ciascuna estremità. La riduzione fissa forfettaria per la corteccia avviene applicando uno sconto di volume pari al: - 10% per abeti e cirmolo; - 14% per il pino nero e silvestre; - 18% nel larice, salvo diversa verifica in campo con corona su alcuni toppi rappresentativi del lotto. Articolo 6 - Divieto di subappalto L impresa aggiudicataria non potrà subappaltare, nemmeno in parte, la vendita alla stessa assegnata, né cedere, per alcun motivo, il contratto relativo od i crediti che ne deriveranno, senza il consenso scritto del Comune/Asuc. Articolo 7 Prescrizioni e controlli a) La vendita avrà luogo a tutto rischio e pericolo, utilità o danno, dell'aggiudicatario, il quale eseguirà o farà eseguire l esbosco, la riduzione in tronchi, la cippatura, il carico e il trasporto, nonché tutti gli altri lavori occorrenti, a sue spese ed a conto suo, senza che possa mai pretendere indennizzi o compensi di sorta per infortuni, aggravi, o qualsiasi altra causa, anche di forza maggiore. b) L'aggiudicatario dovrà provvedere alla pulizia completa del bosco e di tutte le aree interessate alle operazioni di lavorazione, comprese quelle deputate al carico/scarico del materiale legnoso, fatti salvi i casi da concordarsi con l'autorità forestale. c) L aggiudicatario non potrà altresì chiedere alcun indennizzo per eventuali corpi estranei di qualsiasi natura presenti nel materiale legnoso. d) Il Comune si impegna a fornire le informazioni relative ad eventuali rischi e limitazioni presenti nel territorio interessato alle operazioni o lungo le strade forestali di accesso al medesimo (D.U.V.R.I. - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze). e) Il Comune si riserva il diritto di eseguire dei controlli nell esecuzione dei lavori e sul ripristino dei luoghi compresi quelli utilizzati nelle operazioni di carico/scarico. Articolo 8 Cauzione definitiva Alla Ditta aggiudicataria sarà richiesto un deposito cauzionale di importo pari al valore contrattuale, dedotti eventuali versamenti in acconto, con una delle seguenti modalità: a) in contanti presso la Tesoreria comunale/asuc; b) fideiussione bancaria; c) polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata.

Al fine di evitare ulteriori richieste di sostituzione o regolarizzazione, qualora la cauzione venga presentata con una delle modalità previste alle lett. b) e c), i relativi documenti dovranno contenere e prevedere: - l impegno della banca o della compagnia di assicurazione a versare l importo della cauzione su semplice richiesta del Comune e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui l art. 1944 del Codice Civile; - una validità espressa con la seguente dicitura: Fino alla completa definizione dell impegno contrattuale. Articolo 9 - Fatturazione e pagamenti Il pagamento del materiale venduto sarà fatto dall'aggiudicatario presso la Tesoreria comunale Asuc e con le seguenti modalità: - 1^ acconto pari al 30% alla firma del contratto; - il saldo entro 60 giorni dalla misurazione fianale comunque prima che venga iniziato il trasporto. Ad avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare fattura soggetta ad IVA. Articolo 10 Consegna del lotto La consegna verrà effettuata alla presenza dell'aggiudicatario, o suo rappresentante, e del responsabile dell'utilizzazione, e dotrà aver luogo sul posto a cura del Custode forestale; Nel caso di mancata domanda di consegna da parte dell'aggiudicatario entro il termine prescritto, quest'ultimo verrà dichiarato decaduto dal contratto ed il Comune si intenderà autorizzato ad incamerare il deposito cauzionale versato dall'aggiudicatario oltre la rifusione di eventuali danni, ed a procedere ad una nuova aggiudicazione. Non si potrà dare inizio ai lavori di utilizzazione prima della consegna, a scanso dell'immediata sospensione d'autorità dei lavori. Articolo 11 Responsabilità e obblighi L'aggiudicatario sarà responsabile - a partire dal giorno della consegna sino a quello della definitiva riconsegna del bosco - di tutti i danni o inosservanze che nel bosco saranno commessi sia da esso che dai suoi dipendenti, nonché dei danni o inosservanze commessi da terzi a meno che non ne indichi subito gli autori al personale forestale o giustifichi che, malgrado ogni sua diligenza, non gli fu possibile scoprirli. In capo al responsabile dell'utilizzazione permangono responsabilità e sanzioni di cui alla deliberazione Giunta provinciale n. 559 di data 7 marzo 1998. Dell'effettivo inizio dei lavori dovrà essere dato avviso al Comune e all'ufficio forestale competente per territorio. L'aggiudicatario resta inoltre obbligato alla custodia della zona assegnata e pertanto allo stesso non viene garantito nè il legname nè la legna aggiudicata. In effetti, con l'atto in parola, all'aggiudicatario viene trasferita la responsabilità conservativa della zona di utilizzazione e delle masse legnose assegnate fino ad avvenuta verifica finale da parte dell Autorità forestale. Articolo 12 Danneggiamenti Resta convenuto che l'aggiudicatario è obbligato a ricevere, agli stessi prezzi e condizioni di contratto, anche tutte le piante abbattute, stroncate o comunque danneggiate a causa dei lavori di utilizzazione, fermo rimanendo il disposto dal Capitolato d Oneri Generale della Provincia di Trento per quanto riguarda i danni evitabili. Nel caso che il bosco in cui ha luogo la tagliata si verifichino schianti meteorici l aggiudicatario potrà chiedere l acquisto del materiale mediante trattativa privata, tenendo conto del prezzo che l'autorità forestale avrà indicato nel verbale d'assegno suppletivo. Articolo 13 Sorveglianza

Il Comune, tramite il custode forestale di zona, si riserva la sorveglianza di tutti i lavori. L'aggiudicatario e i suoi operai debbono attenersi strettamente agli ordini del personale forestale per quanto riguarda l'aspetto selvicolturale. Articolo 14 Termini di esecuzione e proroghe I lavori dovranno essere ultimati entro il 31 agosto 2020. Il Comune, su domanda dell'aggiudicatario e su parere favorevole dell Ufficio Distrettuale forestale, potrà consentire una proroga per ultimare i lavori boschivi, quando risulti provato che effettivamente l'aggiudicatario, per cause di forza maggiore non può ultimare i lavori entro i termini fissati. Articolo 15 Modalità di esbosco L'esbosco del legname dovrà farsi usando tutte quelle cautele e quei mezzi atti ad evitare danni al suolo e soprassuolo, secondo le prescrizioni impartite in sede di consegna. Nel caso di impianto di vie funicolari aeree, dovranno essere osservate le norme di legge. L'esbosco e il trasporto del legname avverrà lungo gli avvallamenti, le piste, le strade già esistenti: è vietato aprirne di nuovi senza il permesso dell'autorità forestale. L'accatastamento potrà effettuarsi soltanto negli spazi che all'uopo verranno indicati dal personale forestale e le operazioni dovranno essere rispettose delle indicazioni tecniche impartite anche ai fini della sicurezza. Articolo 16 Altri obblighi L'aggiudicatario e il responsabile dell'utilizzazione sono obbligati inoltre: a) a tenere sgombri i passaggi, le piste e le strade in modo da potervi sempre transitare liberamente; b) a riparare le vie, i ponti, i termini, barriere, siepi, fosse, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato nel bosco per il taglio o per il trasporto del legname o della legna; c) a non intaccare gli alberi o polloni sul tronco od alla radice ed a non danneggiarli con chiodi, potature, ecc.; d) a non usare, a meno di espressa autorizzazione dell'autorità forestale, mezzi o attrezzature che possano danneggiare il suolo, il soprassuolo e le infrastrutture di esbosco; e) a non costruire, entro il bosco, tettoie, capanne o altri manufatti senza prima ottenere il consenso del proprietario e dell'autorità forestale; f) a impedire l'introduzione di legname proveniente da altri lotti; g) ad eseguire tutti quegli ordini che gli venissero impartiti dal personale forestale intesi a garantire la buona conservazione del bosco e la razionale utilizzazione ed esbosco dei prodotti forestali assegnati. Articolo 17 Limiti E' proibito all'aggiudicatario o al responsabile dell'utilizzazione di estendere l'esbosco delle piante e legna oltre i limiti dell'eseguita assegnazione; in caso di trasgressione egli incorrerà nella penalità pari al valore stimato dall'incaricato della verifica finale del materiale abusivamente abbattuto e utilizzato, materiale che resta a disposizione del venditore senza pregiudizio delle azioni penali contemplate dalle vigenti leggi e regolamenti. Articolo 18 Penalità Per le sanzioni e le penalità si demanda al Capitolato d Oneri Generali della Provincia Autonoma di Trento. Articolo 19 Rilievo danni

Durante il corso dei lavori di taglio ed esbosco del legname e a utilizzazione ultimata sarà eseguito, ad opera del personale forestale, il rilevamento dei danni eventualmente arrecati e di altre inosservanze alle norme tecniche di contratto; i risultati delle verifiche saranno iscritti in apposita nota. Dei rilievi di cui al precedente comma 1 l'incaricato alla verifica e riconsegna del bosco si servirà a titolo indicativo nel modo che riterrà più opportuno per la valutazione dei danni, penalità e indennizzi. Articolo 20 Riconsegna del lotto Ultimati, entro i termini stabiliti, il taglio e l'esbosco dei prodotti, l'aggiudicatario presenterà entro trenta giorni all Autorità forestale domanda di verifica finale e di riconsegna del bosco al Comune. Dette operazioni saranno effettuate dal Dirigente del Servizio Foreste o da un suo delegato, con l'assistenza del personale forestale dell'ufficio che ha provveduto alla consegna del bosco, alla presenza dell'aggiudicatario o di un suo incaricato preventivamente avvertiti. L'assenza del responsabile dell'utilizzazione non impedisce che l'autorità forestale esegua da sola tale verifica, la quale sarà egualmente valida. Il verbale di verifica finale e riconsegna del bosco sarà redatto da chi effettua tali operazioni; nello stesso sarà liquidato a stima inappellabile del funzionario incaricato, ogni penalità compenso o indennizzo per eventuali infrazioni alle norme tecnico-forestali di questo capitolato, dei verbali di assegno e di consegna e del contratto, con esclusione di eventuali rivalse da parte di terzi e di tutti gli obblighi amministrativi relativi alla vendita del lotto. Le somme dovute per penalità, compensi od indennizzi saranno dall'aggiudicatario pagate entro quindici giorni dall'arrivo del verbale al Comune. Sarà facoltà dell'incaricato della verifica finale e di riconsegna del bosco far versare la somma di cui sopra al Fondo forestale provinciale. Il Servizio Foreste potrà ordinare d'ufficio la verifica finale e la riconsegna del bosco al Comune qualora siano scaduti i termini previsti, senza necessità di preavvisare l'aggiudicatario. La cauzione prestata dall'aggiudicatario giusto l'art. 8 del presente capitolato, non potrà essere restituita prima che il verbale di verifica della tagliata non sia stato ufficialmente trasmesso al Comune e prima che l'aggiudicatario abbia pagati tutti i compensi, penalità ed indennizzi fissati nel verbale stesso. Articolo 21 - Risoluzione del contratto In caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali, il Comune/Asuc potrà procedere all immediata risoluzione del contratto comunicando semplicemente all impresa la propria decisione, senza per questo pregiudicare il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti. Articolo 22 Recesso Il Comune/Asuc potrà recedere dal contratto a seguito di valutazioni intervenute o causa di forza maggiore con semplice preavviso di cinque giorni prima dell inizio dei lavori. In questo caso non sarà riconosciuto alcun indennizzo, qualora ciò si rendesse necessario a seguito di modifiche istituzionali, ovvero di cessazioni per qualsiasi motivo della forma diretta di vendita. Il preavviso di recesso verrà comunicato in forma scritta a mezzo di lettera raccomandata A.R. Articolo 23 - Riferimenti ad altre norme Per quanto non espressamente previsto dagli articoli precedenti si farà riferimento alle norme del Codice Civile che disciplinano i contratti e dal Capitolato d Oneri Generale della Provincia di Trento. S intende che i concorrenti siano a conoscenza delle disposizioni previste dal presente Capitolato e non sarà quindi ammessa alcuna ignoranza in merito.