Associazione Amici delle / Freunde der

Documenti analoghi
STATUTI ASSOCIAZIONE GRUPPO COMMERCIANTI CHIASSO

Statuto. 2. Essa è apolitica e aconfessionale e non persegue scopo di lucro.

Associazione sostenitori della pedagogia di Rudolf Steiner. Statuto

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL CENTRO INFANZIA ARNABOLDI

CAPITOLO I. Denominazione, scopi e sede

ASSOCIAZIONE Verena. L associazione Verena non è a scopo di lucro ed è inoltre apartitica e aconfessionale.

STATUTO ASSOCIAZIONE TIRO STORICO DEL SAN GOTTARDO ASSOCIAZIONE TIRO STORICO DEL SAN GOTTARDO CASELLA POSTALE 176, 6780 AIROLO

ASSOCIAZIONE SVIZZERA INQUILINI Federazione della Svizzera Italiana

Statuto della Associazione degli Amici della Compagnia Finzi Pasca. Lugano

f. Coinvolgere attivamente i genitori nella progettazione, organizzazione e nello svolgim.ento

STATUTO del Tennis Club Collina d Oro (TCCO)

STATUTO DELLA CAMERA TICINESE DI MEDIAZIONE. Art. 1 Nome e sede

STATUTI DELL ASSOCIAZIONE PRO ONSERNONE

Statuti del Tennis Club Melide

STATUTO. Art 2.2 L'associazione non ha fini lucrativi; è apolitica e aconfessionale.

REGIONE TRE VALLI STATUTO

Statuto associazione Swiss Italian LEGO Users Group - SILUG

FEDERAZIONE GOLF TICINO STATUTO

STATUTO Edizione 2012

STATUTO. Associazione Turba. In vigore dal 30 marzo 2017

Associazione della Rete di aziende formatrici del Cantone Ticino (ARAF Ticino) STATUTO. 2 dicembre Articolo Contenuto Pagina I

Associazione Fontanieri Ticinesi STATUTO

STATUTO della ASSOCIAZIONE MALATTIE GENETICHE RARE SVIZZERA ITALIANA con sede in Bellinzona. Art. 1

PROGETTO DI STATUTO SERVIZIO AMBULANZA LOCARNESE E VALLI

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA GENERATIVA DELLA SVIZZERA ITALIANA

Federazione Italiana Operatori Geriatrici F.I.O.G. STATUTO

Statuti della Conferenza delle Associazioni Tecniche del Cantone Ticino CAT

STATUTI SOCIETA FEDERALE GINNASTICA LOSONE

Statuti Virtus. La Virtus è un associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Amici del Cammino di Santiago

Statuti della. comunità di interesse ricondizionamento nel settore della sanità (CI RSS)

Statuto della società genealogica della Svizzera Italiana (SGSI)

Statuti della Swiss Association di Professional Organizers (Swiss-APO)

libretto statuticas:layout :46 Pagina 2 STATUTO

ABi Associazione Biennale dell immagine

HR CLUB CONFINDUSTRIA CUNEO - AIDP STATUTO. Art. I Denominazione - Scopi dell'associazione

STATUTO DELLA MISSIONE CATTOLICA ITALIANA DI VEVEY

Associazione di quartiere Proposta di statuto

L asisa può esercitare la sua attività su tutto il territorio svizzero II. ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE, DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE

STATUTI DELLA SEZIONE TICINO DELLA FEDERAZIONE SVIZZERA DELLE LEVATRICI (FSL-TI)

STATUTI dell'associazione Svizzera delle Guardapesca e dei Guardapesca (ASGP)

Statuti Football Club Locarno

CLUB PESCATORI A MOSCA TICINO STATUTI

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI PER L INNOVAZIONE ALLIEVI SCUOLA SUPERIORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE STATUTO

Statuto dell Associazione SAESE (Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia)

Statuti dell Associazione delle banche estere in Svizzera

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SVIZZERA INQUILINI SEZIONE DELLA SVIZZERA ITALIANA (adottato dall assemblea dei soci il )

ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI FURIERI - SEZIONE TICINO S T A T U T O

Statuti dell Alleanza Patriziale Ticinese

STATUTO DELLA REGIONE DELLE TRE VALLI

Associazione Ex Allievi di Villa Favorita Resina

STATUTO. Dell'ASSOCIAZIONE SVIZZERA DI FISIOTERAPIA DELLO SPORT. Art.1. Nome e sede

STATUTO del TENNIS CLUB CARONA

Statuto dell associazione politica Uniti x Minusio

ASSOCIAZIONE TECNICA TERMO-SANITARIA STATUTI

Statuto. Associazione Cantonale Ticinese delle Sezioni Veterani Pompieri. Edizione Faido 21 Marzo 2015

STATUTI DELLA MISSIONE CATTOLICA ITALIANA DI LOSANNA-RENENS Stato

SOS Ticino può aderire ad organizzazioni nazionali e internazionali che perseguono scopi identici o simili.

STATUTO DEL PARTITO POPOLARE DEMOCRATICO TICINESE Sezione di Massagno

Sede L Associazione ha sede legale nel luogo in cui ha sede il segretariato centrale.

STATUTO ASSOCIAZIONE CARNEVALE DI TESSERETE OR PENAGIN

COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA

Statuto del FotoClubLugano

STATUTO DELLA MUSICA CANTONALE POMPIERI TICINO

Federazione Svizzera della Associazioni di Mediazione SDM-FSM STATUTI

Statuti dell Associazione TicinoEnergia

UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O

STATUTO. della spettabile. Associazione Aurofonie

Statuto dell'associazione PoliEdro

Regolamento SITC QM100-02

STATUTO. della Società dei Commercianti di Bellinzona e dintorni (SCB)

Statuto dei Giovani UDC Sezione Ticino

STATUTO ASSOCIAZIONE GRUPPO MEDIOEVALE IN ILLO TEMPORE. Art.1

S T A T U T I (versione )

S T A T U T O. DELLE COLONIE DEI SINDACATI (UNIONE SINDACALE SVIZZERA TICINO e MOESA) COSTITUZIONE

STATUTI della Sezione Ticino della Viscom (Associazione svizzera per la comunicazione visiva)

ASSOCIAZIONE DEI SOCI DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO SAN GIOVANNI STATUTO

ASSOCIAZIONE COMMISSIONE TERZIARIO CHIASSO STATUTI (Art. 60 e segg. del Codice civile svizzero)

STATUTO. Dell Hockey Club Chiasso. I. NOME E SEDE Art. 1 NOME E SEDE. II. SCOPO Art. 2 SCOPO DELLA SOCIETÀ

Associazione Radio Gwendalyn STATUTO

STATUTO. di Repower AG. con sede a Brusio. del 29 giugno adattato. dall Assemblea generale ordinaria del 29 marzo 2000

b)di riunire e mettere a contatto gli studiosi ed i tecnici specialisti che, a qualunque titolo, si interessano alle sostanze grasse;

STATUTI MAGGIORE SKI TEAM

STATUTO DELLA FEDERAZIONE SCI DELLA SVIZZERA ITALIANA (FSSI) Edizione 2003

S T A T U T O TENNIS CLUB LUGANO 1903 (TCL) I

STATUTO AUTRICI E AUTORI DELLA SVIZZERA, ADS

STATUTO ASSOCIATION INTERNATIONALE VIA FRANCIGENA

A questo proposito essa: a. funge da forum di discussione a tutte le cerchie interessate dal mercato dei dati giuridici;

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE Associazione Amici del Farina Cittadella

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

S T A T U T O. Valido dal 14 febbraio Art. 1 Denominazione e Sede

Statuto Associazione del Quartiere di Claro CLARO VIVA

S T A T U T O. della. I. Nome, sede, scopo. Art. 1.

Statuto dell Associazione Nazionale Svizzera per il Counselling professionale

STATUTI BELLINZONA, 13 DICEMBRE Pagina 1

Verbale dell'assemblea costitutiva dell'associazione ita li an oascuola. eh

UNINDUSTRIA CALABRIA COMITATO PICCOLA INDUSTRIA REGOLAMENTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE... 3 Art. 2 - SEDE... 3 Art. 3 - SCOPO SOCIALE... 3 Art. 4 PRINCIPI... 3 Art. 5 - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE... 3 Art.

STATUTO DEL COMITATO DI QUARTIERE MILANO SANTA GIULIA

ASSOCIAZIONE LOCARNESE E VALMAGGESE DI ASSISTENZA E CURA A DOMICILIO STATUTO

Transcript:

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLE SETTIMANE MUSICALI DI ASCONA Art. 1 Nome, sede e durata Il 17 agosto 1964 è stata costituita con la denominazione Associazione per il promovimento culturale di Ascona, mutata il 20 giugno 2002 in AMICI DELLE SETTIMANE MUSICALI DI ASCONA, un associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. La sede dell'associazione è ad Ascona. La durata dell'associazione è illimitata. Art. 2 Scopo L'associazione ha per scopo di riunire i sostenitori, gli amici e i partecipanti delle Settimane Musicali di Ascona, di propagandare e favorire la partecipazione agli eventi musicali e culturali delle Settimane Musicali di Ascona e di sostenere, segnatamente dal punto di vista finanziario, l'organizzazione degli eventi stessi. L'associazione funge inoltre da tramite tra i soci e chi detiene la titolarità delle Settimane Musicali di Ascona L'associazione è apolitica, aconfessionale e non persegue alcun scopo di lucro. Art. 3 Soci Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che fanno già parte della stessa o che fanno richiesta di adesione. Il Comitato può respingere una richiesta di ammissione senza indicare i motivi. Art. 4 Dimissioni Chi non intende più far parte dell'associazione deve inoltrare le proprie dimissioni al Comitato mediante lettera raccomandata entro il 30 (trenta) settembre di ogni anno civile con validità a contare dal 1 gennaio dell'anno successivo. 1

Art. 5 Esclusione Il Comitato può decidere l'esclusione di un socio in caso di grave violazione dello Statuto. La decisione va notificata al socio mediante lettera raccomandata, con indicazione dei motivi dell'esclusione. Il socio escluso può ricorrere contro tale decisione all'assemblea Generale entro 30 (trenta) giorni mediante lettera raccomandata da inviare al Presidente. Il socio che dopo tre richiami non versa la quota sociale è escluso dall'associazione, senza diritto di ricorso all'assemblea Generale. Art. 6 Diritto sul patrimonio sociale Resta escluso ogni diritto personale dei soci sul patrimonio sociale. Art. 7 Quote sociali Le quote sociali sono decise annualmente dall'assemblea Generale. Esse comportano attualmente: - per i soci: - persone fisiche singole: CHF 700.--; - per coniugi/partner: CHF 1'100.--; - per i soci sostenitori: - persone fisiche singole: CHF 1'100.--; - per coniugi/partner: CHF 2 000.--. Le quote devono essere pagate entro il 30 giugno di ogni anno civile. I soci dimissionari o esclusi devono versare le quote sociali sino alla fine dell'anno di esercizio sociale. Art. 8 Responsabilità Solo il patrimonio dell'associazione risponde degli impegni dell'associazione. È esclusa ogni responsabilità personale dei soci, riservata la responsabilità personale degli organi giusta l'art. 55 cpv. 3 Codice Civile Svizzero. Art. 9 Organi Gli organi dell'associazione sono: - l'assemblea Generale; - il Comitato - l'organo di revisione. 2

Art. 10 Assemblea generale L'assemblea generale ordinaria è convocata dal Comitato entro il 30 giugno di ogni anno civile. Il Comitato o un quinto dei soci, indicando le proposte da mettere all'ordine del giorno, possono chiedere la convocazione di un'assemblea Generale straordinaria da tenersi entro due mesi dalla domanda. Le convocazioni devono essere inviate ai soci al più tardi 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea Generale e menzionare l'ordine del giorno. Ogni socio può formulare proposte all'intenzione dell'assemblea generale ordinaria. Tali proposte devono essere inserite nell'ordine del giorno se sono pervenute al Comitato entro la fine del mese di dicembre. Art. 11 L'assemblea è diretta dal Presidente. In caso di suo impedimento essa è diretta da un altro membro del Comitato. Il Presidente designa il segretario e gli scrutatori. Il segretario redige il verbale. Esso verrà sottoposto alla successiva Assemblea generale per approvazione. Art. 12 L'assemblea regolarmente convocata prende le sue decisioni qualunque sia il numero dei soci presenti. Art. 13 L'assemblea può decidere unicamente sui punti indicati all'ordine del giorno. Art. 14 Ogni socio ha diritto a un voto. È ammesso il voto per rappresentanza, limitatamente a un mandante per persona. 3

Art. 15 L'assemblea decide alla maggioranza dei soci presenti. Il Presidente ha diritto di voto. In caso di parità il suo voto è decisivo, salvo nel caso di elezioni, nel quale decide la sorte. Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso solo alla maggioranza dei tre quarti dei soci presenti. Le votazioni e le elezioni hanno luogo di regola per alzata di mano, a meno che non sia stato richiesto lo scrutinio segreto e la maggioranza dell'assemblea abbia aderito alla richiesta. I soci in conflitto di interesse non possono votare sull'oggetto. Art. 16 Sono di competenza esclusiva dell'assemblea: a) l'approvazione del rapporto annuale del presidente, dei conti e lo scarico al Comitato e all'organo di revisione; b) la nomina del Comitato e del Presidente nonché dell'organo di revisione e se del caso delle Commissioni decise dall'assemblea; c) la revoca dei membri del Comitato, dell'organo di revisione e delle eventuali Commissioni; d) la nomina e la revoca del delegato dell'associazione in seno all'organizzazione delle Settimane Musicali di Ascona; e) le decisioni sui ricorsi giusta l'art. 5; f) la modifica dello Statuto; g) le decisioni sui punti indicati sull'ordine del giorno; h) la decisione di scioglimento dell'associazione e sulla liquidazione del suo patrimonio; i) ogni altra decisione che per legge o Statuto è di sua competenza. Art. 17 Comitato Il Comitato si compone del Presidente, del vicepresidente, del segretario-cassiere e di al massimo altri quattro membri. Il Comitato si costituisce autonomamente, ad eccezione del Presidente, che è eletto dall'assemblea. Art. 18 I componenti il Comitato sono eletti per un periodo di tre anni. Essi sono sempre rieleggibili. 4

Art. 19 Il Comitato è convocato dal Presidente ogni qualvolta le circostanze lo richiedano. Tre componenti il Comitato possono chiedere la convocazione di una seduta, che deve avvenire entro tre settimane dalla richiesta. Delle sedute del comitato va tenuto un verbale. Art. 20 Il Comitato decide solo se sono presenti almeno tre suoi componenti. Il Comitato decide alla maggioranza semplice dei presenti. Il Presidente ha diritto di voto; in caso di parità il suo voto è decisivo. Le decisioni del Comitato possono anche essere prese per corrispondenza purché nessun suo componente vi si opponga. Tali decisioni devono essere integrate nel verbale della successiva seduta. Art. 21 Il Comitato può decidere su ogni punto di sua competenza anche se non compreso dell'ordine del giorno purché nessun suo componente vi si opponga. Art. 22 Il Comitato è competente per decidere su ogni punto che non sia di competenza esclusiva di un altro organo, in particolare: a) direzione dell'associazione; b) esecuzione delle decisioni dell'assemblea generale; c) rappresentanza dell'associazione nei confronti di terzi e decisione sul diritto di firma; d) convocazione dell'assemblea generale; e) pianificazione e organizzazione delle manifestazioni dell'associazione; f) elaborazione di eventuali regolamenti. Art. 23 Organo di revisione L'Organo di revisione è composto di due persone fisiche o giuridiche designate dall'assemblea generale. Non necessariamente esse devono essere soci. I componenti dell'organo di revisione sono eletti contemporaneamente al Comitato e per un periodo di tre anni. Essi sono sempre rieleggibili. 5

L'Organo di revisione esamina la contabilità dell'associazione e redige all'intenzione dell'assemblea generale un rapporto annuo, che va consegnato al Comitato almeno venti giorni prima dell'assemblea generale ordinaria. Art. 24 Scioglimento e liquidazione Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso unicamente in una Assemblea generale convocata esclusivamente a tale scopo. Per essere valida la decisione di scioglimento deve conseguire la maggioranza indicata all'art 16. In caso di fusione con una istituzione che persegua scopo analoghi a quello dell'associazione l'assemblea generale decide le modalità su proposta del Comitato. Art. 25 Il Comitato esegue la liquidazione e presenta all'assemblea generale un rapporto e i conti finali. L'Assemblea decide sull'eventuale saldo attivo finale. Art. 26 Iscrizione a Registro di Commercio Su decisione dell'assemblea generale l'associazione può essere iscritta nel Registro di Commercio. Ascona, 27 aprile 2018 Il Presidente: Il Segretario: Statuti approvati: 17 agosto 1964 Modificati: 29 luglio 1977 20 giugno 2002 28 aprile 2016 27 aprile 2018 6