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Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali Risposta n. 427 OGGETTO: Articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Assegnazione azioni a dipendenti Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO In data 26 novembre 2015, la Società per azioni istante (di seguito la Società) ha deliberato un piano di Stock Option, esclusivamente a favore dei suoi due dirigenti " chiave", il cui Regolamento prevede: - la "personalità", la "nominatività", la "intrasferibilità", la "non negoziabilità", l'impossibilità di "concessione in pegno o garanzia" ovvero l'utilizzo "a fronte di debiti assunti e/o contratti del beneficiario", delle opzioni assegnate e delle opzioni esercitabili; - che l'esercizio delle opzioni assegnate avvenga solo in occasione della "Vendita " (cambio di controllo), in un'unica soluzione e, al verificarsi di determinate condizioni correlate all'entità del tasso interno di rendimento annuo e/o all'entità del "ritorno sull'investimento" da parte dell'azionista "istituzionale". L'assegnazione delle opzioni è avvenuta a titolo gratuito.

Pagina 2 di 7 In data 27 giugno 2018, tutti gli azionisti della Società hanno sottoscritto un contratto preliminare per la cessione delle proprie azioni alla società di diritto inglese ALFA, ovvero al soggetto da essa designato. In data 12 ottobre 2018, preso atto del raggiungimento di tutti i target di rendimento fissati dal regolamento del piano di Stock Option, in correlazione al prezzo di vendita delle azioni stabilito nel contratto preliminare, il Consiglio di Amministrazione della Società deliberava di procedere con l'aumento di capitale riservato ai predetti dirigenti "chiave" mediante emissione di n. 1.430.641 nuove azioni al prezzo complessivo di euro 24.490.422 così suddiviso: - quanto a TIZIO, n. 1.251.811 Azioni B, al prezzo di sottoscrizione di euro 21.429.138,89; - quanto a CAIO, n. 178.830 Azioni B, al prezzo di sottoscrizione di euro 3.061.303,11. In data 22 ottobre 2018, è stata data esecuzione al contratto preliminare di cessione delle azioni della Società ALFA, la quale ha liquidato parte del corrispettivo spettante ai due Dirigenti "chiave" per l'acquisto delle Azioni B emesse per effetto del piano di Stock Option alla Società, in modo che quest'ultima potesse "eseguire il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, presuntivamente applicabile " ai redditi conseguiti dai predetti Dirigenti. Ciò posto, l'istante chiede quale debba essere il corretto trattamento tributario applicare all'assegnazione - con contestuale cessione delle stesse - delle Azioni B avvenuta sulla base del piano di Stock Option. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE La Società ritiene che il corrispettivo ricevuto dai due dirigenti, al momento dell'acquisizione e contestuale vendita delle Azioni B, assegnate sulla base del piano di Stock option, non debba essere tassato come "reddito di lavoro dipendente" o "

Pagina 3 di 7 assimilato" ai sensi degli articoli 49 e 50 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir). La Società ritiene che al momento della cessione si realizzi una plusvalenza da assoggettare ad imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento ai sensi all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in virtù dell'applicabilità del disposto di cui all'articolo 60 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50. Le stock option, infatti, maturano solo nel caso di cambio di controllo ed alla condizione che gli altri soci abbiano realizzato un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito maggiorato di un rendimento minimo (hurdle rate), così come previsto dal citato articolo 60, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 50 del 2017. Inoltre, il regolamento prevede che le Stock Option non possano essere cedute a terzi e possano essere esercitate solo in occasione del cambio di controllo della Società. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE In generale, il coinvolgimento del management negli incrementi di valore delle società gestite o nei loro profitti può essere realizzato con varie modalità e il trattamento fiscale delle somme ricevute dai manager è legato alla forma di incentivazione. In particolare, ai fini che interessano in questa sede, possono essere previsti piani in cui sono assegnati: - diritti di acquistare strumenti finanziari al raggiungimento di determinati obiettivi e condizioni di vesting (stock option); - strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati. Dal punto di vista fiscale, la questione rilevante riguarda l'inquadramento degli eventuali profitti tra i redditi di lavoro dipendente o tra i redditi di natura finanziaria (di capitale e diversi).

Pagina 4 di 7 Laddove per ottenere l'assegnazione dei titoli sia imprescindibile lo status di lavoratore, costituisce reddito di lavoro dipendente il valore di quanto assegnato, al netto di quanto corrisposto dal dipendente o trattenuto dal datore di lavoro o da terzi (circolare 25 febbraio 2000, n. 30/E, risoluzioni 12 giugno 2002, n. 186/E e 4 dicembre 2012, n. 103/E). Una volta entrato in possesso delle azioni o strumenti finanziari, i proventi di natura ricorrente sono da considerare redditi di capitale, mentre, in caso di vendita, il maggior valore successivamente acquisito dagli stessi rispetto al valore di acquisto, assoggettato a tassazione, ha natura finanziaria e, come tale, da ricondurre tra i redditi diversi di natura finanziaria. Mentre tale qualificazione è indubbia per le azioni e gli strumenti finanziari privi di diritti patrimoniali rafforzati, non è altrettanto pacifica per gli strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati (carried interest). Pertanto, l'articolo 60 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dal titolo "Proventi da partecipazioni a società, enti o OICR di dipendenti e amministratori"), delinea le ipotesi in cui, nel rispetto di determinate condizioni, i proventi derivanti da diritti patrimoniali rafforzati si considerano in ogni caso "redditi di capitale" o "redditi diversi", con una qualificazione fiscale operante ope legis. Come chiarito nella circolare 16 ottobre 2017, n. 25/E, tale presunzione legale di qualificazione del reddito, volta a garantire l'allineamento di interessi tra investitori e management e la correlata esposizione al rischio di perdita del capitale investito, opera esclusivamente in riferimento ai proventi derivanti da strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati, e non riguarda il reddito derivante dalla assegnazione degli stessi, ricompreso - in base ai principi generali desumibili dall'articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) - tra i redditi di lavoro dipendente. Il comma 1 dell'articolo 51 del Tuir, disciplinante le modalità di determinazione

Pagina 5 di 7 del reddito di lavoro dipendente, sancisce il principio dell'onnicomprensività, secondo cui tutte "le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro " costituiscono reddito di lavoro dipendente per il lavoratore. Pertanto, sia gli emolumenti in denaro, che in natura, tra i quali sono da ricomprendere le azioni, offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti, costituiscono, in generale, redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Più precisamente, per quanto concerne l'assegnazione di azioni, il predetto principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui la sottoscrizione del capitale di una società avvenga in sede di aumento successivo alla sua costituzione. Inoltre, si fa presente che l'assegnazione di azioni effettuata nei confronti di soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente, fino al 25 giugno 2008, godeva di un particolare regime fiscale di favore, abrogato dal decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Più precisamente, qualora l'assegnazione di azioni era rivolta a determinati lavoratori dipendenti o assimilati, individuati discrezionalmente dalla società promotrice dell'operazione, piuttosto che alla generalità dei dipendenti, si rendeva applicabile l'articolo 51, comma 2, lettera g-bis), del Tuir, in materia di stock option. Tale disposizione, al ricorrere di talune condizioni, prevedeva, infatti, una forma di esenzione di una quota parte del reddito di lavoro dipendente in misura corrispondente alla differenza tra il valore delle azioni, al momento dell'assegnazione, e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Abrogata tale disposizione, simili fattispecie devono necessariamente essere ricondotte nell'ambito dei fringe benefit e, come tali, considerate imponibili quali reddito di lavoro dipendente, in ragione del citato principio di onnicomprensività. Al riguardo, si fa presente che i compensi in natura sono imponibili anche in capo ai soggetti che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, tra

Pagina 6 di 7 cui i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, come ad esempio gli amministratori di società. In relazione, al valore del fringe benefit ovvero al quantum da assoggettare a tassazione, l'articolo 51, comma 3, del Tuir individua nel cosiddetto "valore normale" il criterio generale da utilizzare per valutare i compensi in natura, i cui princìpi sono stabiliti dall'articolo 9 del citato Testo Unico. Ciò considerato, si fa presente che il citato articolo 9, comma 4, lettera b), prevede, tra l'altro, che per le azioni non quotate, come nel caso in esame, il "valore normale" deve essere determinato in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente e, per le società e gli enti di nuova costituzione, in proporzione all'ammontare complessivo dei conferimenti. In relazione all'interpretazione di quest'ultima disposizione, la Scrivente è più volte intervenuta precisando che il "valore normale" delle azioni, di cui alla citata lettera b), è fissato non in proporzione al patrimonio netto contabile, bensì in proporzione al valore del patrimonio netto effettivo della società o ente. In questo caso il valore del patrimonio netto della società deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del Codice di procedura civile. Il valore periziato deve essere riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione è stata deliberata (cfr., tra l'altro, circolare 21 maggio 1999, n. 112, risoluzione 20 marzo 2001, n. 29/E e risoluzione 8 gennaio 2002, n. 3/E). Pertanto, quando il dipendente riceve azioni a fronte della partecipazione ad un piano di stock option, la differenza tra il valore normale dei titoli al momento dell'esercizio dell'opzione ed il prezzo pagato dal lavoratore (strike price), si configura come reddito di lavoro dipendente, da assoggettare alla normale tassazione Irpef. Nel caso di specie, secondo quanto rappresentato, a seguito dell'esercizio dell'opzione, il Sig. TIZIO e il Sig. CAIO non sono titolari di azioni con diritti patrimoniali rafforzati e pertanto, la presunzione di cui al citato articolo 60 del d.l. n.

Pagina 7 di 7 50 del 2017 non trova applicazione. Diversamente, l'assegnazione e la contestuale vendita delle suddette Azioni B deve essere esaminata secondo le ordinarie regole previste dal Tuir, come sopra illustrato. In particolare, la differenza tra il valore normale delle azioni assegnate ai due dirigenti, a seguito dell'esercizio dei diritti di opzione, e il prezzo di sottoscrizione, costituirà per gli stessi reddito di lavoro dipendente o assimilato a quello di lavoro dipendente. Ciò comporterà l'obbligo da parte della Società di operare la ritenuta a titolo di acconto IRPEF ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Come sopra precisato, una volta esercitato il diritto di opzione, i nuovi azionisti/beneficiari, verranno tassati secondo le regole generali sia per quanto riguarda l'eventuale percezione di dividendi durante il periodo di possesso del titolo, che per quanto riguarda la tassazione dell'eventuale plusvalenza realizzata all'atto di cessione del titolo stesso; in caso di vendita, il costo fiscale del titolo, da confrontare con il corrispettivo, sarà costituito dal valore normale dello stesso all'atto dell'esercizio del diritto di opzione. Nel caso in esame, in cui si verifica contestualmente l'esercizio dell'opzione e la cessione delle azioni, potrebbe generarsi una plusvalenza assoggettabile ad imposta sostitutiva solo sulla differenza tra il prezzo di vendita delle azioni e il valore normale delle stesse risultante dalla perizia. IL DIRETTORE CENTRALE (firmato digitalmente)