RISOLUZIONE N. 141/e. Oggetto: Istanza di interpello Art. 5 legge 28 dicembre 2001, n Rideterminazione dei valori delle partecipazioni.
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1 RISOLUZIONE N. 141/e Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 27 Giugno 2003 Oggetto: Istanza di interpello Art. 5 legge 28 dicembre 2001, n Rideterminazione dei valori delle partecipazioni. Con l istanza di interpello inoltrata ai sensi dell articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, ed indirizzata alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, la Banca X S.p.A. ha chiesto il parere in merito alla corretta interpretazione dell articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante la disciplina per la rideterminazione del valore di acquisto dei titoli, quote o diritti, non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1 gennaio Esposizione del quesito L articolo 5 della legge n. 448 del 2001 ha consentito ai contribuenti che detenevano titoli, quote o diritti, non negoziati nei mercati regolamentati, di rideterminare i valori di acquisto degli stessi alla data del 1 gennaio 2002, previo pagamento di un imposta sostitutiva di importo pari al 4 per cento dei predetti valori per le partecipazioni qualificate, e al 2 per cento, per le partecipazioni non qualificate. Il valore dei titoli, delle quote o dei diritti alla data del 1 gennaio 2002, andava determinato in relazione alla frazione del patrimonio netto risultante da un apposita perizia giurata di stima. La Banca X S.p.A. espone due questioni problematiche in ordine all applicazione della predetta disciplina.
2 2 La prima ha ad oggetto gli adempimenti posti a carico dell intermediario dalla medesima normativa, nel caso in cui il contribuente abbia optato per l applicazione dell imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, tramite un intermediario abilitato (regime amministrato o gestito). In proposito, il comma 7 dell articolo 5 della legge n. 448 del 2001 prevede che l intermediario, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all articolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), debba tener conto del nuovo valore rideterminato, in luogo del costo o valore di acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze riceve copia della perizia giurata di stima, con la quale è stato determinato il valore dei titoli, delle quote o dei diritti alla data del 1 gennaio 2002, unitamente ai dati identificativi della perizia stessa ed al codice fiscale della società periziata. La circolare n. 81/E del 6 novembre 2002 precisa inoltre che l intermediario è tenuto altresì ad acquisire copia del modello di versamento dell intero importo dell imposta o di ciascuna rata. In base a quanto chiarito dall Agenzia delle Entrate con circolare n. 12/E del 31 gennaio 2002, risulta in ogni caso corretta l utilizzazione, da parte dell intermediario abilitato, del costo o valore di acquisto rideterminato ai sensi dell articolo 5 della legge n. 448 del 2001, anche in assenza del preventivo versamento dell imposta sostitutiva da parte del contribuente - e quindi dell acquisizione da parte dell intermediario di copia del relativo modello di versamento - nei casi in cui le cessioni si siano realizzate in data successiva a quella di redazione della perizia, ma anteriormente alla data di scadenza del termine per il versamento dell imposta sostitutiva o della prima rata (16 dicembre 2001). Su base di tale rilievo la Banca X S.p.A. chiede se debba procedere, nelle predette ipotesi, all acquisizione successiva dei modelli di versamento
3 3 dell imposta sostitutiva, avendo, fra l altro, la stessa società adottato la seguente procedura operativa per la gestione delle negoziazioni dei propri titoli: per le negoziazioni effettuate in data anteriore al 16 dicembre 2002 la stessa società ha richiesto ai soci la sottoscrizione di un modulo attestante, fra l altro, l impegno a versare nei termini di legge l imposta sostitutiva dovuta; per le negoziazioni effettuate successivamente a tale data ha richiesto copia del modello di versamento dell imposta sostitutiva o, nel caso di versamento rateizzato, sia la copia del primo versamento che la sottoscrizione del predetto modulo. La seconda questione interpretativa ha ad oggetto la disposizione contenuta al comma 6 dell articolo 5 della legge n. 448 del 2001, in base alla quale l assunzione del valore rideterminato in luogo del costo o valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell articolo 82 del TUIR. Si chiede se a tale indeducibilità possa riconoscersi un carattere soggettivo, ritenendola connessa al possessore del titolo. In tal caso non opererebbe nelle ipotesi in cui le minusvalenze fossero realizzate da un soggetto diverso da quello che ha rideterminato il costo o valore di acquisto ai sensi dell articolo 5 della legge n. 448 del E il caso delle partecipazioni cadute in successione successivamente alla loro rideterminazione regolarmente operata dal de cuius, con conseguente traslazione del costo fiscale sull erede. Soluzione prospettata dal contribuente Quanto alla prima questione, rilevata la mancanza di una disposizione di legge che preveda espressamente come necessaria l acquisizione da parte dell intermediario dei modelli di versamento dell imposta sostitutiva, la società istante, in qualità di intermediario, ritiene di non dover acquisire, copia del modello di versamento dell imposta sostitutiva, da parte dei soggetti che hanno effettuato negoziazioni di azioni della Banca X S.p.A., per il tramite della stessa
4 4 società, anteriormente al 16 dicembre 2002, e comunque prima del versamento dell imposta dovuta o della prima rata. Al riguardo la società interpellante evidenzia di aver comunque posto in essere una procedura operativa intesa a liberare la società da profili di responsabilità in ordine all adempimento da parte dei soci degli obblighi inerenti ai versamenti dell imposta sostitutiva, ed infine sottolinea le rilevanti problematiche di ordine amministrativo procedurale che deriverebbero dalla necessità di dover ottemperare a tale obbligo (aggravate dalla circostanza che le azioni di Banca X sono state ammesse a negoziazione in Borsa a partire dal mese di aprile 2002). In ordine alla seconda questione la società interpellante chiede conferma circa l interpretazione prudenziale allo stato seguita, in base alla quale l indeducibilità delle minusvalenze di cui al comma 6 dell articolo 5 legge n. 488 del 2001 è da intendersi di carattere oggettivo, e quindi operante anche con riferimento alle ipotesi in cui le minusvalenze siano realizzate da parte di un soggetto diverso da quello che ha rideterminato il costo o valore di acquisto delle partecipazioni. Risposta dell Agenzia delle Entrate al contribuente istante L articolo 5 della legge n. 488 del 2001, ha previsto la possibilità di assumere, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1 gennaio 2002, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore degli stessi a tale data, attestato da perizia giurata di stima, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all articolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR. La legge ha sancito, quale condizione per avvalersi di tale agevolazione, il pagamento di un imposta sostitutiva, da versarsi anche ratealmente, del 4 o del 2 per cento del predetto valore, rispettivamente per le partecipazioni qualificate e per le partecipazioni non qualificate. L articolo 5, comma 7 della legge n. 448 del 2001 stabilisce che, nel caso in cui il contribuente abbia optato per l applicazione dell imposta sostitutiva sui
5 5 redditi diversi di natura finanziaria ai sensi degli articoli 6 ( risparmio amministrato ) e 7 ( risparmio gestito ) del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 tramite un intermediario abilitato, quest ultimo tiene conto del nuovo valore in luogo del costo di acquisto, a condizione che il contribuente abbia preventivamente fornito allo stesso la copia della perizia giurata, unitamente ai dati dell estensore della stessa e al codice fiscale della società periziata. Ricorrendo le predette ipotesi, il contribuente che si sia avvalso della rivalutazione in esame ha dovuto pertanto fornire all intermediario copia della perizia di stima, per consentire a quest ultimo di tener conto, nell ambito del regime amministrato o del regime del risparmio gestito, del valore rivalutato delle partecipazioni. La circolare n. 81/E del 6 novembre 2002 ha precisato inoltre la necessità che l intermediario abilitato acquisisca copia del modello di versamento dell intero importo dell imposta o di ciascuna rata. Tale adempimento, pur se non previsto espressamente dalla legge, è implicito alla disciplina in esame che prevede, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all articolo 81, comma 1, lettere c) e c- bis), del TUIR, l assunzione, in luogo del costo o valore di acquisto, del valore delle partecipazioni rivalutato, a condizione che quest ultimo valore sia assoggettato ad imposta sostitutiva (articolo 5, comma 1, della legge n. 448 del 2001). In ogni caso, come chiarito con circolare n. 12/E del 31 gennaio 2002, è corretto aver utilizzato, in qualità di intermediario abilitato, il costo o valore di acquisto rideterminato ai sensi dell articolo 5 della legge n. 448 del 2001, anche in assenza del preventivo versamento dell imposta sostitutiva da parte del contribuente - e quindi dell acquisizione da parte dell intermediario di copia del relativo modello di versamento - per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze derivanti da negoziazioni realizzate in data successiva a quella di
6 6 redazione della perizia, ma anteriormente alla scadenza del termine per il versamento dell imposta sostitutiva o della prima rata (16 dicembre 2002). E tuttavia necessario, anche con riferimento a tali peculiari ipotesi, che l intermediario acquisisca, successivamente alle avvenute negoziazioni, copia del modello di versamento dell intero importo dell imposta o di ciascuna rata, in quanto, fra i doveri allo stesso imputabili in linea generale, nell ambito dei regimi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997, è ricompresso il compito di acquisire la documentazione necessaria ai fini della corretta applicazione delle imposte dovute. Parimenti, con riferimento alle negoziazioni realizzatesi successivamente al 16 dicembre 2002 o comunque dopo il versamento della prima rata della imposta sostitutiva dovuta, l intermediario che abbia, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore delle partecipazioni rivalutato dopo aver ricevuto copia del solo modello di versamento della prima rata, dovrà in ogni caso acquisire successivamente copia del modello di versamento delle rate successive. Quanto alla disposizione contenuta al comma 6 dell articolo 5 della legge n. 448 del 2001, per la quale l assunzione del valore rideterminato in luogo del costo o valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell articolo 82 del TUIR, si precisa che tale indeducibilità, in base al tenore della norma, è da intendersi di carattere oggettivo. Pertanto la stessa si applica anche alle ipotesi in cui le minusvalenze siano realizzate da un soggetto diverso da quello che ha rideterminato il costo o valore di acquisto ai sensi dell articolo 5 della legge n. 448 del 2001, come nel caso prospettato di partecipazioni cadute in successione successivamente alla loro rideterminazione regolarmente operata dal de cuius, con conseguente traslazione del costo fiscale sull erede.
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