RISOLUZIONE N. 106 /E
|
|
|
- Claudio Carbone
- 9 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1 RISOLUZIONE N. 106 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 21/12/2015 OGGETTO: Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n Reddito di lavoro dipendente - Rimborso spese di accesso corrisposto ai medici specialistici ambulatoriali - art. 51, commi 1 e 5, del DPR n. 917 del 1986 ESPOSIZIONE DEL QUESITO L Azienda Sanitaria istante chiede quale sia il corretto trattamento fiscale da riservare al rimborso spese di accesso, riconosciuto ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati quando svolgono l incarico presso ambulatori ubicati in un comune diverso da quello di residenza. L istante fa presente che la richiesta di chiarimenti si è resa necessaria a seguito dell ordinanza della Corte di Cassazione n del 2 aprile 2015 che ha riconosciuto funzione risarcitoria e non retributiva, a tale corresponsione e, conseguentemente, la non imponibilità ai fini IRPEF delle relative somme. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - Ufficio Redditi Fondiari e di Lavoro - Via Cristoforo Colombo, 426 c/d Roma Tel Fax [email protected]
2 2 SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L organismo istante, in ragione di quanto disposto dall articolo 51, comma 5, del TUIR, ha sempre considerato il rimborso in esame imponibile ai fini IRPEF. PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Il trattamento fiscale del rimborso spese di accesso è stato oggetto di esame da parte dell'amministrazione Finanziaria con la risoluzione dell 11 luglio 2000, n. 107, laddove è stato precisato che tali emolumenti vengono corrisposti in funzione degli spostamenti del lavoratore dal comune di residenza al luogo di lavoro. Tale fattispecie non rientra nella previsione del richiamato art. 48 (ora art. 51), comma 5, che. prevede delle soglie di non tassabilità per le indennità di trasferta corrisposte al dipendente per svolgere incarichi in un comune diverso da quello della sede di lavoro. Conseguentemente se dalla documentazione relativa al rapporto di lavoro non è rilevabile che il medico specialista effettui l'accesso in un comune diverso da quello nel quale è situata la propria sede di lavoro, tali erogazioni sono interamente soggette a tassazione ai sensi del comma 1 dell art. 48 (ora 51).. Considerato che la normativa esaminata con il citato documento di prassi coincide con quella attualmente in vigore, la scrivente ritiene di dover confermare l orientamento dell'amministrazione Finanziaria in merito e, conseguentemente, considerare imponibili i rimborsi spese in esame, ai sensi del comma 1 dell articolo 51 del TUIR. In relazione all ordinanza n del 2 aprile u.s. della Corte di Cassazione, si rileva che con tale pronuncia i giudici di legittimità hanno riconosciuto la non imponibilità del rimborso spese in base alla sua funzione risarcitoria.
3 3 Le motivazioni poste a base dell ordinanza de quo riprendono quelle addotte dalla Corte di Cassazione in relazione alla natura del rimborso spese corrisposto ai dipendenti del Ministero del Lavoro in occasione di ispezioni effettuate presso cooperative. In tali pronunce (sentenze n del 1999, n del 2002 e n del 2006), tuttavia, i giudici di legittimità si sono pronunciati in merito al trattamento fiscale delle somme corrisposte a ristoro delle spese sostenute dal lavoratore per raggiungere, dalla sede di lavoro, il luogo dell ispezione e, quindi, hanno esaminato una fattispecie diversa da quella in esame. Sul piano normativo si rileva che il rimborso spese di accesso è corrisposto ai medici specialisti ambulatoriali interni, in ragione dei loro spostamenti dal Comune di residenza al luogo di lavoro, sempreché lo specialista non risieda nello stesso Comune sede del presidio di competenza. Le disposizioni sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente prevedono l imponibilità di tutte le somme e valori, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (art. 51, co. 1, del TUIR). Con riguardo alle somme corrisposte e ai servizi prestati in relazione agli spostamenti per raggiungere dal luogo di residenza la sede di lavoro, il legislatore ha previsto la non imponibilità delle sole prestazioni di servizi di trasporto collettivo rivolte alla generalità o a categorie di dipendenti (art. 51, co. 2, lett. d, del TUIR). Una lettura a contraris delle disposizioni richiamate porta necessariamente a ritenere che il rimborso delle spese in esame sia imponibile, altrimenti la previsione da ultimo citata sarebbe inutiliter data. Al riguardo, l A.F. ha più volte precisato che eventuali indennità sostitutive del servizio di trasporto sono assoggettate interamente a tassazione, così come è interamente assoggettato a tassazione l eventuale rimborso al
4 4 lavoratore di biglietti o di tessere di abbonamento per il trasporto (tra l'altro, circ. n. 326 del 1997 e risoluzioni n.191 del 2000 e n. 126 del 2007). In relazione, poi, alle diversità con il regime fiscale previsto dall'articolo 51, comma 5, del TUIR per le trasferte o missioni del lavoratore, si ribadisce che tale disposizione è relativa allo spostamento del lavoratore dalla propria sede di lavoro al luogo di missione/trasferta, cui è tenuto a recarsi su incarico e per esclusivo interesse del datore di lavoro. È tale circostanza a giustificare il particolare regime di favore ivi previsto per i rimborsi spese. Considerato che, diversamente, lo spostamento casa-lavoro avviene al di fuori dell'orario di lavoro e comunque a partire da un abitazione scelta dal dipendente, la differenza sul trattamento fiscale non appare irragionevole. Peraltro, l art. 13 del TUIR riconosce ai lavoratori dipendenti un apposita detrazione anche in funzione delle spese di produzione del reddito. Inoltre, le somme corrisposte dal datore di lavoro ai dipendenti a titolo di rimborso spese, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 51 del TUIR, possono considerarsi non imponibili nella sola ipotesi in cui il dipendente abbia sostenuto le spese in nome e per conto del datore di lavoro, per l'acquisto di materiali utilizzati nell'attività lavorativa. Non si ritiene, infine, che tali rimborsi possano essere considerati da risarcimento danni, in quanto, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUIR sono esenti da imposizione le sole indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni derivanti da invalidità permanente o da morte, costituendo le altre indennità redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.. Per quanto in precedenza evidenziato si ritiene che il riconoscimento della non imponibilità del rimborso spese in esame sulla base del carattere risarcitorio dell emolumento sarebbe in contrasto con le vigenti disposizioni del TUIR e, considerato che l ordinanza in esame è attualmente isolata, si ritiene di confermare l'imponibilità del rimborso previsto dall articolo 46 dell Accordo
5 5 Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali. Rimane ferma che il particolare regime delle trasferte potrà essere applicato nella sola ipotesi in cui il lavoratore sia autorizzato a recarsi al luogo di missione, e non al luogo di lavoro, partendo dalla sua residenza. ****** Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti. IL DIRETTORE CENTRALE
RISOLUZIONE n.95/e. Roma,21 marzo 2002
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Ufficio Persone Fisiche RISOLUZIONE n.95/e Roma,21 marzo 2002 Oggetto: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articoli 48, commi 2, lett d) e comma
RISOLUZIONE N. 83/E. Roma, 17 agosto 2010. Direzione Centrale Normativa
RISOLUZIONE N. 83/E Roma, 17 agosto 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica Imposta sostitutiva Retribuzioni erogate ai dipendenti per lavoro notturno e straordinario - articolo
RISOLUZIONE N. 151 /E
RISOLUZIONE N. 151 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 13/12/2017 OGGETTO: Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Reddito di lavoro dipendente - Retribuzioni di risultato - Tassazione separata
RISOLUZIONE N. 89/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 89/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2012 OGGETTO: Interpello. Articolo 23, comma 1, lettere b) ed e), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del
Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 1 della L. n. 244 del 2007, è stato esposto il seguente QUESITO
RISOLUZIONE N. 27/E Direzione Centrale Normativa Roma, 07 marzo 2011 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Regime dei contribuenti minimi - Chiarimenti in merito alla fattispecie
Risposta n. 24 QUESITO
Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali Risposta n. 24 OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212
OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Istruzioni per la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi
RISOLUZIONE N. 77/E Roma 16/09/2016 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Istruzioni per la compilazione del quadro RW della dichiarazione
RISOLUZIONE N.106 /E
RISOLUZIONE N.106 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 11 dicembre 2012 OGGETTO: Interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Società Sportiva Dilettantistica. Aliquota delle addizionali, comunali
RISOLUZIONE N. 64 /E
RISOLUZIONE N. 64 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 28/07/2016 OGGETTO: Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Art. 16-bis del TUIR - Detrazione delle spese per interventi di recupero del
RISOLUZIONE N. 64 /E
RISOLUZIONE N. 64 /E Roma, 20 giugno 2014 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Atti di affrancazione di terre civiche: trattamento agevolato ai fini dell
Risoluzione N. 126/E. Roma, 17/10/2017. Direzione Centrale Normativa
Risoluzione N. 126/E Direzione Centrale Normativa Roma, 17/10/2017 OGGETTO: Agevolazioni prima casa nei trasferimenti derivanti da successioni e donazioni, ai sensi dell articolo 69, comma 3, della legge
Risoluzione n.185/e. Roma, 24 settembre 2003
Risoluzione n.185/e Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 24 settembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello ART. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Fondo di Previdenza Complementare per il personale
OGGETTO: Interpello Agevolazioni prima casa Art. 1, nota II bis), della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131.
RISOLUZIONE N. 86/E Roma, 20 agosto 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello Agevolazioni prima casa Art. 1, nota II bis), della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131
RISOLUZIONE N. 127/E
RISOLUZIONE N. 127/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18/10/2017 OGGETTO: Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Detrazioni per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - art. 13,
RISOLUZIONE n. 152/E del 15 aprile 2008
RISOLUZIONE n. 152/E del 15 aprile 2008 OGGETTO: ISTANZA DI INTERPELLO /2007 - ARTICOLO 11, LEGGE 27 LUGLIO 2000, N. 212. - DPR N 917/1986 ART. 174 FUSIONE ENTI DIVERSI DALLE SOCIETÀ Con istanza presentata
RISOLUZIONE N. 254/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 254/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 settembre 2009 OGGETTO: Istanza di interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Regime fiscale applicabile, ai fini delle
Risoluzione n. 379/E
Risoluzione n. 379/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 3 Dicembre 2002 Oggetto: Disciplina applicabile ai compensi correlati al raggiungimento di obiettivi predeterminati. DPR n. 917/1986,
RISOLUZIONE N. 28/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 28/E Direzione Centrale Normativa Roma, 12 marzo 2014 OGGETTO: Interpello ordinario Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Applicazione dell imposta di registro alle ordinanze di inammissibilità
OGGETTO: Interpello Art. 1 del DL n. 83 del Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura.
RISOLUZIONE N. 136 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 07/11/2017 OGGETTO: Interpello Art. 1 del DL n. 83 del 2014. Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura. Art-Bonus
RISOLUZIONE N. 50/E. Roma, 22 aprile 2011
RISOLUZIONE N. 50/E Direzione Centrale Normativa Roma, 22 aprile 2011 OGGETTO: Applicabilità dell imposta di bollo alle attestazioni di regolarità fiscale rilasciate dagli uffici dell Agenzia delle entrate
Risoluzione n. 129/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO. La società istante è controllata indirettamente dalla società quotata francese Z S.A.
Risoluzione n. 129/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 ottobre 2004 Oggetto: Istanza di interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Istanza del 7 giugno 2004 proposta dalla
RISOLUZIONE N. 2/E. Roma, 5 gennaio Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 2/E Roma, 5 gennaio 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello ai sensi dell articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212- ALFA S.p.A.- Compensi ai componenti
RISOLUZIONE N 8/E ROMA 19/01/2017
RISOLUZIONE N 8/E Direzione Centrale Normativa ROMA 19/01/2017 OGGETTO: Interpello (Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212). IVA. Contratti per la fornitura di energia elettrica stipulati con ONLUS che
REGIME DEI MINIMI: VIETATO IL PRESTITO DI PERSONALE Risoluzione n. 275/E del 3 luglio 2008
REGIME DEI MINIMI: VIETATO IL PRESTITO DI PERSONALE Risoluzione n. 275/E del 3 luglio 2008 a cura Dott. Antonio Gigliotti Secondo quanto precisato dall Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 275/E
RISOLUZIONE N.95/E. OGGETTO: Istanza di interpello - JZ S.p.a- Articolo 48, comma 7 del TUIR.
RISOLUZIONE N.95/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,23 aprile 2003 OGGETTO: Istanza di interpello - JZ S.p.a- Articolo 48, comma 7 del TUIR. Con istanza di interpello del 12 dicembre 2002,
RISOLUZIONE N. 51/E. OGGETTO: Interpello art. 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
RISOLUZIONE N. 51/E Roma, 11 giugno 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello art. 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 QUESITO La Regione
RISOLUZIONE N. 27/E. Quesito
RISOLUZIONE N. 27/E Roma, 26 marzo 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica Applicazione articolo 8 Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell imposta di registro, approvata
AGENZIA DELLE ENTRATE RISOLUZIONE del 5 novembre 2009, n. 275
Roma, 05 novembre 2009 1 OGGETTO: Consulenza giuridica decreto legislativo n. 124 del 1993 articolo 13, comma 9 previdenza complementare tassazione rendimenti finanziari ante 31 dicembre 2000 Con l interpello
Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Direzione Regionale della Lombardia Ufficio Consulenza DELMOFORM S.R.L. VIA LUIGI SETTEMBRINI 35 20124 MILANO (MI) OGGETTO: Interpello n. 904-791/2017 Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000,
RISOLUZIONE N. 17/E. Roma, 16 febbraio 2015
RISOLUZIONE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 16 febbraio 2015 OGGETTO: Interpello - Cessione dal Comune agli assegnatari degli alloggi, di aree già concesse in diritto di superficie Applicabilità
Con l interpello in esame, concernente l interpretazione dell articolo 8 della legge n. 590 del 1965, è stato esposto il seguente: Quesito
RISOLUZIONE N. 64/E Roma, 12 giugno 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Sentenza che accerta la sussistenza del diritto al riscatto di cui all articolo 8 della legge n. 590 del 1965 - tassazione
RISOLUZIONE N. 69/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 69/E Roma 21 Marzo 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza d interpello - Art. 25 DPR n. 600 del 1973 Ritenute subite dai non residenti - Istituto Nazionale di Alta
RISOLUZIONE N. 139/E
RISOLUZIONE N. 139/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 dicembre 2006 OGGETTO: Istanza di interpello Art. 11, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446 del 1997 Deducibilità, ai fini IRAP,
RISOLUZIONE N. 108/E
RISOLUZIONE N. 108/E Direzione Centrale Normativa Roma, 3 dicembre 2014 OGGETTO: Imposte sui redditi - Detrazioni per oneri - Erogazioni liberali in favore di partiti politici - Art. 11 del decreto-legge
