CITTÀ DI BRA Provincia di CUNEO REGOLAMENTO MERCATINO DELL USATO E DEL PICCOLO ANTIQUARIATO



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Transcript:

CITTÀ DI BRA Provincia di CUNEO REGOLAMENTO MERCATINO DELL USATO E DEL PICCOLO ANTIQUARIATO (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15/2002)

1 Art. 1 - Oggetto del regolamento...... 3 Art. 2 - Tipologia del mercato - merceologie ammesse... 3 Art. 3 - Giorni ed orari di svolgimento...... 4 Art. 4 - Sospensione e trasferimento temporanei... 4 Art. 5 - Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita.. 4 Art. 6 - Descrizione della circolazione interna al mercato... 5 Art. 7 - Assegnazione dei posteggi... 5 Art. 8 - Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati o comunque non assegnati (spunta)... 5 Art. 9 - Autorizzazioni temporanee... 6 Art. 10 - Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori...6 Art. 11 - Tasse e Tributi comunali... 7 Art. 12 - Inagibilità del mercato... 7 Art. 13 - Registro di mercato: graduatoria titolari di posteggio e spuntisti... 7 Art. 14 - Revoca della concessione del posteggio... 7 Art. 15 - Obbligo degli operatori... 8 Art. 16 - Sanzioni..... 8 Art. 17 Entrata in vigore..... 9 Art. 18 - Disposizioni transitorie... 9

2 Art. 1 - Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina il Mercatino dell usato e dell antiquariato minore istituito con deliberazione del Consiglio comunale n. del in cui sono definiti: i giorni di svolgimento l ubicazione la delimitazione e la superficie dell area di pertinenza il numero, la dislocazione, la dimensione dei posteggi 2. Le variazioni alle caratteristiche del mercato, semprechè non riguardino le disposizioni fissate con il presente regolamento non costituiscono modifiche allo stesso. Art. 2 - Tipologia del mercato merceologie. ammesse 1. Il Mercatino dell usato e dell antiquariato minore è un mercato ad offerta specializzata, ai sensi della normativa regionale vigente. 2. Si stabilisce che siano ammessi all esposizione e alla vendita sulle varie manifestazioni oggetto del presente regolamento, esclusivamente oggetti di antiquariato, compresi gli oggetti di antichità aventi interesse storico ed archeologico ammessi al libero commercio, e cose usate, ascrivibili ai seguenti settori merceologici: a. Oggettistica; b. Mobili e complementi di arredo. Il settore oggettistica comprende le seguenti categorie: - filatelia (francobolli ed oggetti di interesse filatelico); - numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico); - libri, riviste, giornali ed altri documenti a stampa; - atlanti e mappe;

- manoscritti ed autografi; - monili ed orologi (da polso, da tasca, da muro e da tavola); - strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione; - dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione; - pizzi, merletti, tovaglie e servizi per la tavola; - articoli di ceramica e porcellana; - giochi, giocattoli, modellismo, soldatini e figurine; - articoli da fumo; - militaria ed onorificenze; - attrezzi da lavoro. Il settore mobili e complementi di arredo comprende le seguenti categorie: - mobili; - opere di pittura, di scultura e grafica; - tappeti ed arazzi ; tessuti - statue per giardini ed elementi di architettura. Non sono assolutamente consentite l esposizione e la vendita di cose nuove o di recente fabbricazione, anche artigianale, comprese le imitazioni di oggetti antichi. 3. Per oggetti di antiquariato si intendono quelli vecchi di almeno 50 anni facendo riferimento alla data di costruzione dell oggetto e non all età del materiale eventualmente usato per la costruzione, ricostruzione, completamento o abbellimento. 4. E vietato porre in vendita prodotti nuovi, riproduzioni d epoca e oggetti attualmente in produzione, ad esclusione di francobolli, monete e medaglie, oggetti di collezionismo diffuso e libri nuovi se specifici del settore arte antiquariato. Art. 3 - Orario di svolgimento 1. Il mercatino ha luogo nei giorni indicati nella delibera del C.C. dalle ore 8 alle ore 19 (periodo ora solare) o alle 20 (periodo ora legale). 2. Ai posteggiatori è consentito l accesso per le operazioni di carico e scarico delle merci nelle aree di svolgimento del Mercatino esclusivamente tra le ore 5,00 e le ore 8,00. Pertanto entro tale ora i veicoli di tutti gli operatori dovranno essere rimossi dall interno delle zone interessate e regolarmente parcheggiati. I veicoli in sosta abusiva saranno rimossi con spese a carico dei proprietari inadempienti. 3. Non è consentito sgombrare il posteggio prima delle ore 19 (periodo ora solare) o delle ore 20 (periodo ora legale), fatti salvi i casi di gravi intemperie o di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). 4. Entro le ore 20 (periodo ora solare) o le ore 21 (periodo ora legale) tutti gli operatori devono aver sgombrato l intera area di mercato. Art. 4 - Sospensione e trasferimento temporanei.

1. Il mercato può essere temporaneamente sospeso o trasferito per motivi di carattere igienico-sanitario, di viabilità, di sicurezza e di pubblico interesse. 2. Il Comune emette apposito provvedimento contenente le motivazioni di presupposto e le modalità della sospensione o del trasferimento. Art. 5 - Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita 1. I banchi, le attrezzature devono essere collocati all interno del posteggio assegnato, nello spazio appositamente delimitato o comunque, nello spazio risultante nella planimetria del mercato. 2. Rispetto all orario del mercato determinato dall ordinanza sindacale, ogni operatore all ora stabilità per l inizio delle operazioni mercatali deve avere occupato il proprio posteggio. 3. Ciascun posteggiatore non può sgomberare il posteggio prima di un ora da quella indicata come chiusura del mercato, se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità, nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero. 4. E vietato occupare passi carrabili ed ostruire ingressi di abitazione e negozi. 5. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza. Art. 6 Disciplina della circolazione interna al mercato 1. Durante l orario di svolgimento del mercato disciplinato dal presente regolamento è vietata la circolazione dei veicoli nelle aree a ciò destinate, fatti salvo i mezzi di emergenza. 2. I veicoli utilizzati per il trasporto della merce e dell altro materiale in uso agli operatori possono sostare sull area di mercato purché all interno del posteggio assegnato. Nel caso ciò non sia possibile dovranno essere posteggiati nei luoghi consentiti. Art. 7 - Assegnazione dei posteggi 1. I posteggi sono assegnati in concessione, ai soggetti titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica provenienti da tutto il territorio nazionale. Le concessioni di posteggio non sottostanno al regime decennale e la loro validità temporale è equivalente alla durata dello svolgimento della manifestazione. 2. Coloro che intendono partecipare debbono far pervenire al Comune, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni del mercatino indicando gli estremi dell autorizzazione con la quale intendono partecipare e la merceologia principale trattata. 3. Nella domanda dovrà essere dichiarata la sussistenza di eventuali requisiti di priorità; La mancata indicazione del possesso di tali requisiti, comporta l impossibilità a far valere i titoli stessi.

4. La graduatoria per l ammissione alla partecipazione è definita secondo i seguenti criteri: a) maggior numero di presenze cumulate dall operatore sulla base dell autorizzazione esibita per la partecipazione; b) maggiore anzianità nell attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente come risultante dall iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte, documentata con le modalità dell autocertificazione; c) maggiore anzianità dell autorizzazione esibita; d) priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione. Art. 8 - Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati o comunque non assegnati (spunta) 1. L assegnazione avviene a favore dei soggetti legittimati ai sensi di legge, nel rispetto e nell ordine, dei seguenti criteri: a) maggior numero di presenze sul mercato sulla base dell autorizzazione esibita per la partecipazione; b) maggiore anzianità nell esercizio dell attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell autorizzazione esibita ai fini della partecipazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte, documentata con le modalità dell autocertificazione; c) maggiore anzianità dell autorizzazione esibita. 3. L operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinuncia dopo l assegnazione non è considerato presente ai fine dell aggiornamento della graduatoria. Art. 9 - Autorizzazione temporanee. 1. Viene riservato il 40% della superficie complessiva definita nella planimetria allegata alla deliberazione del Consiglio comunale n. del al rilascio di autorizzazioni temporanee. 2. Le autorizzazioni temporanee sono rilasciabili esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l esercizio del commercio. 3. L esercizio dell attività a seguito di autorizzazione temporanea è svolto nel rispetto delle norme in materia fiscale. 4. Coloro che intendono partecipare debbono far pervenire al Comune, almeno, sessanta giorni prima dalla data fissata, istanza di autorizzazione temporanea, valida per i soli giorni del mercatino, indicando il possesso dei requisiti soggettivi e la merceologia principale trattata. 5. Verranno rilasciate autorizzazioni fino alla copertura dei posteggi ad esse riservate. A tal fine è predisposta apposita graduatoria, secondo i seguenti criteri: a) maggior numero di presenze cumulate dall operatore b) priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione; Art. 10 - Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori.

1. I competenti uffici comunali provvedono alla registrazione delle presenze per la compilazione della graduatoria di spunta ai fini delle assegnazioni giornaliere dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati. 2. Non è ammessa la presentazione di istanze per l inserimento nella graduatoria. 3. La validità temporale delle graduatorie decorre a far data dalle registrazioni documentabili iniziali e non è soggetto a scadenza. 4. La graduatoria verrà aggiornata ad ogni svolgimento del mercatino. 5. I competenti uffici comunali provvedono inoltre alla registrazione delle assenze ai fini della decadenza della concessione di posteggio per il mancato rispetto delle norme sull utilizzo dello stesso. Si intende per assenza quella addebitabile al titolare di concessione di posteggio che non acceda al mercato entro l orario stabilito all articolo 3 del presente Regolamento. Art. 11 - Tasse e tributi comunali. 1. Le concessioni temporanee sono assoggettate al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e dello smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure e con le modalità stabilite dalle vigenti norme. 2. E ammesso il pagamento diretto all eventuale incaricato del concessionario del servizio, il quale rilascerà regolare ricevuta, indicante gli estremi della ditta, dell autorizzazione e del posteggio cui il versamento si riferisce. Art. 12 - Inagibilità del mercato 1. Nel caso di gravi intemperie, qualora la metà più uno degli operatori abbandoni il mercato, lo stesso è dichiarato inagibile e conseguentemente le presenze o assenze non vengono conteggiate ai fini dell art. 10. Art. 13 - Registro di mercato: graduatoria titolari di posteggio e spuntisti 1. Dovranno essere tenuti a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse: a) la planimetria di mercato con l indicazione delle rispettive dimensioni; b) l elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all autorizzazione amministrativa alla data di assegnazione; c) la graduatoria dei titolari di posteggio formulata in base alla: maggiore anzianità dell attività nel mercato, ricavabile dalla data di concessione di posteggio, proprio o del dante causa; maggiore anzianità di azienda propria o del dante causa, documentata con le modalità dell autocertificazione; Art. 14 - Revoca della concessione del posteggio 1. La concessione del posteggio è revocata:

a seguito di revoca dell autorizzazione per il commercio su aree pubbliche; per l utilizzo del posteggio e/o per cessione a soggetti terzi che non ne abbiano titolo. per motivi di pubblico interesse, nel qual caso all operatore verrà assegnato un nuovo posteggio tenendo conto delle indicazioni della stesso secondo i seguenti criteri di priorità : nell ambito dei posteggi eventualmente disponibili, in quanto non assegnati, qualora in essere. nell ambito dell area di mercato o in area limitrofa, dando atto che in tal caso non si modifica il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero dei posteggi in esso previsti. L assegnazione avverrà nel rispetto dei criteri previsti per l assegnazione dei posteggi di cui all art. 7 del presente regolamento. Queste nuove assegnazioni non comporteranno oneri per il Comune. Nel caso di assenza per malattia o gravidanza, la certificazione medica deve contenere l esplicita indicazione di inabilità al lavoro ed il relativo periodo. Art. - 15 - Obblighi degli operatori 1. Gli operatori devono: attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale incaricato; rendere noto il prezzo della merce posta in vendita; garantire la corretta informazione al consumatore per il caso di vendita di prodotti usati con esposizione di cartello ben visibile; esibire l originale dell autorizzazione ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, nonchè ogni altra documentazione prevista da specifiche disposizioni di legge; tenere pulito lo spazio da loro occupato ad al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti, di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume, negli appositi contenitori; rispettare ogni norma in materia di commercio. 2. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito. 3. Con l uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all esercizio dell attività. 4. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature, devono essere collocati all interno dello spazio appositamente assegnato. Non si può occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi. 5. Le tende di protezione dei banchi e quant altro, avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocati ad un altezza dal suolo idonea a garantire il transito dei veicoli autorizzati e di quello di soccorso. E vietato utilizzare tale area per l esposizione della merce. 6. E vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.

7. Gli operatori partecipanti al mercato sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalle specifiche norme disciplinanti lo svolgimento della loro attività. Art. 16 Sanzioni 1. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 150,00. 2. Inoltre gli espositori saranno sospesi con motivato provvedimento e non potranno partecipare fino ad un massimo di due edizioni successive al mercato, nonché in qualità di spuntisti, per i seguenti motivi: a. Inosservanza della normale correttezza commerciale; b. Mancato pagamento delle tasse e tributi comunali, c. Sostituzione con persone esterne all azienda titolare del posteggio o cessione dell uso del posteggio, senza essere in possesso dell autorizzazione in originale; d. occupazione abusiva del suolo pubblico in precedenti edizioni del mercato; e. mancato rispetto della disposizione di lasciare l area libera dai rifiuti prodotti al termine delle operazioni di vendita; f. ripetute e recidive violazioni di norme del presente Regolamento con particolare riferimento alle merceologie autorizzate. 3. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni e alle sanzioni previste dalla normativa vigente in tema di commercio su area pubblica Art. 17 Entrata in vigore 1. Dalla data di entrata in vigore del presente atto, cessano di avere efficacia tutte le disposizioni, diverse od incompatibili, contenute in precedenti regolamenti o altri atti comunque denominati aventi valore normativo. Art. 18 Disposizioni transitorie 1. Per le edizioni del mercatino da tenersi dalla data di approvazione del presente Regolamento al 31 dicembre 2002, si dispone la deroga al termine dei 60 giorni per la presentazione delle domande di assegnazione dei posteggi e di autorizzazioni temporanee. 2. La prima edizione del Mercatino di cui al punto 2, che avrà luogo successivamente alla data di approvazione del presente regolamento, rientra nelle fattispecie previste dalla deliberazione G.R. 02/04/2001, numero 32-2642, capo II articolo 1, comma 2.2. e articolo 2, comma 2.2., per quanto attiene alla modalità di assegnazione dei posteggi di cui agli articoli 7 e 8 del presente atto. Pertanto non verrà considerato il criterio del maggior numero di presenze cumulate dall operatore.