Premesso che: con Deliberazioni del Consiglio Comunale 6 maggio 2005, n. 85 e n. 86, sono stati convalidati nella carica, rispettivamente, il Sindaco ed i Consiglieri Comunali; nel corso del 2013 giungeranno a scadenza i Consigli di Amministrazioni delle seguenti I.P.A.B.: - Antica Scuola dei Battuti; - Centro di soggiorno e di benessere della Persona COLONIA ALPINA SAN MARCO; - Istituzione Veneziana per i Servizi Sociali alla Persona; - Opera Pia Istituti Riuniti Patronato di Castello e Carlo Coletti; - Opere Riunite Buon Pastore; Richiamati: l art. 50 del Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; l art. 8 dello Statuto del Comune di Venezia adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione 7 giugno 1991 n. 235 e successive modificazioni; la Legge 17 luglio del 1890, n. 6972; il Decreto Legislativo 4 maggio 2001, n. 207; gli artt. 2382, 2383 del Codice Civile; l art. 1, commi 734 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) ; l art. 6, comma 2 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica., convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122; il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
Visti: il Regolamento degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Venezia presso società, enti, aziende ed istituzioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 26 luglio 1999, n. 115 e successive modificazioni; la Deliberazione del Consiglio Comunale 27 giugno 2005, n. 97 Combinato disposto di cui agli artt. 42, 2 comma, lett. M) e 50, 8 comma del D. lgs. 18.08.2000 n. 267 Indirizzi al Sindaco. ; Considerato che: l art. 6 dello Statuto dell I.P.A.B. Antica Scuola dei Battuti prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque membri nominati dal Comune di Venezia secondo il proprio ordinamento; l art. 6 dello Statuto dell I.P.A.B. Centro di soggiorno per il benessere della Persona COLONIA ALPINA SAN MARCO prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque membri nominati dal Comune di Venezia; l art. 7 dello Statuto dell I.P.A.B. Istituzione Veneziana per i Servizi Sociali alla Persona prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque membri nominati dal Comune di Venezia rieleggibili senza interruzione per non più di due mandati consecutivi; l art. 6 dello Statuto dell I.P.A.B. Opera Pia Istituti Riuniti Patronato di Castello e Carlo Coletti prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque membri rinnovabili per un ulteriore periodo; l art. 7 dello Statuto dell I.P.A.B. Opere Riunite Buon Pastore prevede che il Consiglio di Amministrazione dell Ente sia composto da sette componenti di cui tre nominati dal Consiglio Comunale di Venezia e non possono essere rieletti senza interruzione più di una volta; Preso atto che: l art. 21 del Decreto Legislativo 4 maggio 2001, n. 207 ha disciplinato le procedure di trasformazione delle I.P.A.B. affidando alle Regioni la fase di attuazione; l art. 21 del Decreto Legislativo 4 maggio 2001, n. 207 ha abrogato le disposizioni della Legge 17 luglio 1890, n. 6972 che rimetteva agli Statuti delle I.P.A.B. la disciplina delle nomine dei Consigli di Amministrazione;
l art. 21 del Decreto Legislativo 4 maggio 2001, n. 207 ha peraltro previsto un periodo transitorio per il riordino delle I.P.A.B. durante il quale si applicano le disposizioni previgenti che non siano contrastanti con i principi della legge e con le disposizioni del medesimo Decreto Legislativo; la Regione Veneto non ha adottato la legge di riordino degli I.P.A.B. del Veneto, dovendosi, pertanto, applicare la disciplina precedente; gli artt. 42, comma 2, lettera m) e 50, comma 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che le nomine dei rappresentanti del Comune presso Enti ed Istituzioni spettano di regola al Sindaco e sono di Competenza del Consiglio Comunale soltanto dei casi espressamente previsti dalla legge; ai sensi dell art. 1, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 le norme contenute nello stesso hanno carattere rinforzato perché possono essere derogate soltanto attraverso una modifica legislativa espressa; la giurisprudenza è pacifica nel considerare le norme degli artt. 42, comma 2, lettera m) e 50, comma 8 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevalenti sulle norme contenute nella Legge 17 luglio n. 6972 (tra le altre T.A.R. Veneto, sez. III, sentenza 29 settembre 2009, n. 2455) e sulle norme statutarie anteriori e difformi dei diversi enti, aziende e istituzioni (tra le altre Consiglio di Stato, Sezione V, decisione 28 gennaio 2005, n. 178); per quanto sopra esposto, gli Statuti delle I.P.A.B. non possono prevedere delle deroghe alla competenza di adozione delle nomine dei propri organi che, pertanto, ai sensi degli artt. 42, comma 2, lettera m) e 50, comma 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è riservata al Sindaco; Preso atto altresì che, ai sensi dell art. 6 dello Statuto dell I.P.A.B. Opera Pia Istituti Riuniti Patronato di Castello e Carlo Coletti, per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione della stessa si dovrà tenere conto delle specifiche competenze in campo educativo, assistenziale, amministrativo e tecnico; AVVISA i cittadini interessati che: 1. intende procedere alla nomina per l I.P.A.B. Antica Scuola dei Battuti di:
2. intende procedere alla nomina per l I.P.A.B. Centro di soggiorno e di benessere della Persona COLONIA ALPINA SAN MARCO di: 3. intende procedere alla nomina per l I.P.A.B. Istituzione Veneziana per i Servizi Sociali alla Persona di: 4. intende procedere alla nomina per l I.P.A.B. Opera Pia Istituti Riuniti Patronato di Castello e Carlo Coletti di: 5. intende procedere alla nomina per l I.P.A.B. Opere Riunite Buon Pastore di: tre componenti il Consiglio di Amministrazione; 6. il termine per la presentazione, presso la Direzione Generale, delle candidature corredate dai relativi curricula è fissato per le ore 12.00 di lunedì 19 agosto 2013; 7. le candidature dovranno essere indirizzate alla Direzione Generale e presentate presso gli uffici del protocollo generale: - Venezia: Ca Farsetti San Marco, 4136 dal lunedì al venerdì ore 9-13; - Mestre: Via Ca' Rossa, 10/C dal lunedì al venerdì ore 9-13; o presso gli uffici del protocollo delle singole Municipalità: - Burano: San Martino Destra, 179 dal lunedì al venerdì ore 9-13; - Chirignago: Via Miranese, 454 dal lunedì al venerdì ore 9-13; - Zelarino: Via Zuccarelli, 6 dal lunedì al venerdì ore 9-13; - Favaro Veneto: Centro Civico Piazza Pastrello, 1 dal lunedì al venerdì ore 9-13; - Lido: Via Sandro Gallo, 32/A dal lunedì al venerdì ore 9-13; - Pellestrina: Sestrier Zennari, 636 dal lunedì al venerdì ore 9-13; - Marghera: Piazza Mercato, 1 dal lunedì al venerdì ore 9-13; o inviate tramite raccomandata indirizzata a Comune di Venezia Direzione Generale, Ca Farsetti San Marco, 4136 30124 Venezia (la data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall Ufficio postale accettante); o tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.venezia.it (farà fede la data e l ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata del comune di Venezia - ricevuta di avvenuta consegna -, quest'informazione sarà inviata automaticamente alla casella di PEC del mittente, dal gestore di PEC del comune). Nel caso di invio delle candidature tramite PEC si precisa che l istanza della candidatura dovrà essere firmata digitalmente, utilizzando un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell elenco pubblico dei certificatori tenuto dall Agenzia per l Italia Digitale - già DigitPA - (previsto dall art. 29, comma 1 del D.
Lgs. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dall art. 65, del D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni o, in alternativa all istanza firmata digitalmente, potrà essere inviata tramite PEC: - copia scansionata di istanza con firma autografa dell istante autenticata da un pubblico ufficiale; - oppure copia scansionata di istanza con firma autografa dell istante con in allegato copia (non autenticata) di un documento valido di identità dell istante; si precisa che: - i documenti sopra indicati pervenuti via PEC dovranno essere prodotti in formato pdf non modificabile; - non devono essere assolutamente inviati documenti con i seguenti formati: doc, rtf, xls, odf; - non saranno prese in considerazione le domande di candidature che perverranno via PEC qualora i documenti allegati non presentino le caratteristiche sopra indicate; il sistema prevede il rifiuto automatico di e-mail non provenienti da indirizzi PEC; 8. l aspirante deve dichiarare espressamente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall art. 76 del medesimo D.P.R. nell ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità: quali sono gli incarichi ricoperti al momento della domanda presso società, enti, aziende ed istituzioni; di non trovarsi nelle situazioni previste all articolo 7 del Regolamento degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Venezia presso società, enti, aziende ed istituzioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 26 luglio 1999, n. 115 concernenti le cause di incompatibilità alla nomina e alla designazione; in particolare, risulta incompatibile alla nomina / designazione chi a. si trova in una delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla elezione a Consigliere Comunale stabilite dalla Legge; b. è componente di organi tenuti ad esprimere pareri su atti o provvedimenti degli Enti, Aziende, Istituzioni per i quali è candidato alla nomina o alla designazione; c. chi, al momento della nomina, presta attività di consulenza o di collaborazione presso gli Enti, Aziende, Istituzioni per i quali è candidato alla nomina o alla designazione; 9. l aspirante deve altresì dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall art. 76 del medesimo D.P.R. nell ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. non ricadere in nessuna delle ipotesi di ineleggibilità previste dall art. 2382 del Codice Civile, vale a dire di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, o condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; b. non aver riportato una condanna, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 del Codice di Procedura Penale (cosiddetto Patteggiamento ) ancorché non definitiva, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale (Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione) e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 che comporti l interdizione dai pubblici uffici per la durata dell interdizione stessa; c. non aver riportato negli ultimi cinque anni una condanna, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 del Codice di Procedura Penale (cosiddetto Patteggiamento ) ancorché non definitiva, per uno dei reati di cui all art. 3, comma 1, della Legge 27 marzo 2001, n. 97 (articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383); d. non aver riportato una condanna, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 del Codice di Procedura Penale (cosiddetto Patteggiamento ) ancorché non definitiva, per uno degli altri reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale (Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione) per un periodo doppio della pena inflitta e comunque non superiore a cinque anni; e. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall autorità giudiziaria ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 salvi gli effetti della riabilitazione; f. non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; g. non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una pena detentiva per un tempo non inferire a sei mesi per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice Civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.); h. non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l ordine pubblico, contro l economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; i. non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; j. non essere stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell estinzione del reato, ad una pena detentiva per un tempo non inferiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; k. non essere stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell estinzione del reato, ad una pena detentiva per un tempo non inferiore a un anno per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice Civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.); l. non essere stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell estinzione del reato, ad una pena detentiva per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l ordine pubblico, contro l economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
m. non essere stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell estinzione del reato, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo. 10. La proposta di candidatura dovrà essere redatta in carta semplice, debitamente sottoscritta, con l indicazione delle proprie generalità complete, i propri recapiti e del possesso dei requisiti previsti nel presente avviso. Alla proposta di candidatura va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 11. Il responsabile del procedimento ai sensi dell art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 è il Direttore Generale Gr. Uff. Dott. Marco Agostini. 12. Ai sensi dell art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa che i dati personali comunicati saranno trattati esclusivamente per le finalità concernenti il presente procedimento. Il responsabile del trattamento dei dati personali relativi ai candidati è il Direttore Generale Gr. Uff. Dott. Marco Agostini. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dai competenti uffici del responsabile del procedimento. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento non consente l espletamento dell istruttoria delle candidature. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti all art. 19, commi 2 e 3, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Gli interessati godono dei diritti previsti dall art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Venezia, 11 luglio 2013 f.to: Giorgio Orsoni