OERLIKON BALZERS COATING ITALY SPA: IL CODICE SANZIONATORIO INTRODUZIONE: LA FUNZIONE DEL CODICE SANZIONATORIO Il presente Codice Sanzionatorio, parte integrante del Modello di Organizzazione, gestione e controllo di OERLIKON BALZERS S.p.A. (di seguito MOG), è adottato con delibera del CdA della società ai sensi dell art. 6, comma secondo, lett. e) e dell art. 7, comma quarto, lett.b) del Decreto Legislativo n. 231 del 2001. Al fine di non appesantire la struttura del documento principale, la Società ha optato per la stesura del Codice Sanzionatorio in un documento separato, allegato al MOG, da considerarsi parte integrante ed imprescindibile dello stesso. L efficacia esimente del MOG richiede che questo sia diffuso tra tutti i portatori di interessi e venga da questi rispettato, anche attraverso la previsione di norme sanzionatorie da applicarsi in caso di violazioni del MOG e/o del Codice Etico. L Organismo di Vigilanza di OERLIKON BALZERS S.p.A. (di seguito OdV) è l organo chiamato, in primis, a verificare il rispetto e l effettiva applicazione dei principi sanciti dal MOG: finalità delle sanzioni qui previste è pertanto quella di rendere cogente l azione dell OdV e concreta la prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01. Ferme restando le previsioni del presente codice, resta sempre salva la facoltà della Società di chiedere il risarcimento dei danni verificatesi in conseguenza di comportamenti in violazione del MOG e/o del Codice Etico, ivi inclusi i danni causati dall applicazione alla Società stessa delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001, qualora la violazione determini un danno patrimoniale alla Società o esponga la stessa ad una situazione oggettiva di pericolo del danno medesimo. Art. 1: I SOGGETTI DESTINATARI Il presente Codice Sanzionatorio è rivolto a: Soci; lavoratori subordinati; componenti del CdA e del Collegio Sindacale; componenti dell OdV; collaboratori della società a vario titolo e, più in generale, soggetti terzi. L irrogazione delle sanzioni di cui al presente Codice prescinde dall eventuale instaurazione e/o dall esito di un procedimento penale ai sensi del D. Lgs. 231/2001 avviato dall Autorità Giudiziaria nei confronti e della Società e/o del dipendente, Collaboratore o Soggetto Apicale che ha posto in essere la condotta contestata; ciò in quanto la funzione del Codice Sanzionatorio è di deterrente rispetto a condotte illecite, illegittime o comunque contrastanti con i principi del Codice Etico adottato dalla Società; il procedimento sanzionatorio, quindi, può essere attivato senza necessità che l Autorità Pag. 1/7
inquirente o di Polizia abbia attivato, anche solo in fase di indagine, un procedimento di natura penale. Nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale l applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al presente Codice (come più diffusamente al successivo art. 4) avverrà nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e in conformità con la disciplina normativa e contrattuale collettiva vigente. Art. 2: LE CONDOTTE RILEVANTI Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 co. 2 lett. e) e 7 co. 4 lett. b) del D.Lgs. 231/2001, le sanzioni previste nel presente Sistema Sanzionatorio si applicano agli illeciti e alle irregolarità consistenti o derivanti dal mancato rispetto delle procedure e delle prescrizioni previste o richiamate nella parte generale del Modello, nelle parti speciali di esso nonché negli allegati e/o nel Codice Etico. Art. 3: CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI Nei singoli casi, la tipologia e la misura delle sanzioni sono applicate in proporzione alla gravità delle infrazioni e, comunque, in base ai seguenti criteri generali: - elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa, quest ultima consistente in imprudenza, negligenza o imperizia anche in considerazione della prevedibilità o meno dell evento); - rilevanza degli obblighi violati; - gravità del pericolo creato a OERLIKON BALZERS COATING ITALY SPA; - entità del danno, attuale o potenziale, provocato a OERLIKON BALZERS COATING ITALY SPA dal comportamento costituente l infrazione; - livello di responsabilità gerarchica e/o specialistica del soggetto che ha compiuto l infrazione; - presenza di elementi che aggravano o attenuano le responsabilità, con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative e alle, eventuali, precedenti sanzioni comminate nell ultimo triennio; - eventuale presenza di altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l infrazione; - carenze organizzative e gestionali che abbiano favorito la commissione dell infrazione. Art. 4: SANZIONI PER IL PERSONALE NON DIRIGENZIALE A seguito dell introduzione del presente Codice Sanzionatorio, è stato previsto che in relazione a quanto disposto dal D. Lgs. 231/2001 recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e in particolare ai sensi dell art. 7, 4 comma, lett. b), i lavoratori/lavoratrici che incorrono nella violazione delle regole comportamentali di cui al MOG, sono soggetti/e a sanzioni disciplinari previste dal CCNL, dal Codice Civile e dallo Statuto dei Lavoratori, nel rispetto dei criteri generali fissati nel presente codice sanzionatorio. Pag. 2/7
La commissione di infrazioni disciplinari da parte di quadri direttivi e del personale non dirigenziale è sanzionata, a seconda della gravità dei fatti ai sensi dei criteri di cui all art. 3 del presente codice, con i provvedimenti disciplinari previsti dall apparato sanzionatorio di cui al CCNL applicato dalla Società, nel rispetto delle procedure previste dall art. 7 dello Statuto dei Lavoratori ed eventuali norme speciali riferibili. La Società potrà disporre la sospensione dal servizio per motivi cautelari, con mantenimento del trattamento economico, nei confronti dei lavoratori sottoposti a procedimento penale per reato produttivo di responsabilità ex D.Lgs. 231/2001. Inoltre, quando sia richiesto dalla natura della infrazione o dalla necessità di svolgimento dell attività istruttoria, la Società in attesa di deliberare eventuali provvedimenti disciplinari può disporre la sospensione temporanea del lavoratore / lavoratrice dal servizio per il tempo ritenuto necessario. Il dipendente allontanato dal servizio conserva per il periodo relativo il diritto al trattamento economico con esclusione di eventuali componenti variabili ed il periodo stesso è considerato servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro della categoria di appartenenza. Art. 5: SANZIONI PER I DIRIGENTI La commissione di infrazioni disciplinari da parte dei Dirigenti, a seconda della gravità dei fatti ai sensi dei criteri di cui all art. 3 del presente codice, può comportare l irrogazione dei provvedimenti disciplinari previsti dalla contrattazione collettiva applicabile nel rispetto delle procedure previste dall art. 7 dello Statuto dei Lavoratori ed eventuali norme speciali riferibili. La Società potrà disporre la sospensione dal servizio per motivi cautelari, con mantenimento del trattamento economico, nei confronti dei lavoratori sottoposti a procedimento penale per reato produttivo di responsabilità ex D.Lgs. 231/2001. Inoltre, quando sia richiesto dalla natura della infrazione o dalla necessità di svolgimento dell attività istruttoria, la Società in attesa di deliberare eventuali provvedimenti disciplinari può disporre la sospensione temporanea del dirigente dal servizio per il tempo ritenuto necessario. Il dirigente allontanato dal servizio conserva per il periodo relativo il diritto al trattamento economico con esclusione di eventuali componenti variabili ed il periodo stesso è considerato servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro della categoria di appartenenza. Art. 6: SANZIONI PER AMMINISTRATORI E SINDACI 6.1 Sanzioni per gli Amministratori Ricorrendo i presupposti di giusta causa, gli Amministratori possono essere revocati ex art. 2383 c.c.. 6.2 Sanzioni per i Sindaci Ricorrendo i presupposti di giusta causa, i Sindaci possono essere revocati ex art 2400 c.c.. Pag. 3/7
Art. 7: SANZIONI PER I COMPONENTI DELL ORGANISMO DI VIGILANZA In presenza di infrazioni da parte di uno o più componenti dell Organismo di Vigilanza, nell ambito dello svolgimento della propria funzione, gli stessi possono essere revocati ricorrendo i presupposti di gravità dei fatti ai sensi dei principi di cui all art. 3 del presente codice. Art. 8: SANZIONI PER I SOGGETTI TERZI La commissione di infrazioni da parte di Soggetti Terzi e/o collaboratori a titolo diverso della Società, può determinare nei loro confronti, secondo i criteri di cui all art. 3 del presente codice ed in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale: - la diffida al puntuale rispetto delle previsioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico; - la risoluzione del rapporto contrattuale con la Società. Art. 9: SANZIONI PER I SOCI La sanzione dell esclusione del Socio è applicata dal Consiglio di Amministrazione nei casi e secondo le modalità di cui al Codice Civile, salve diverse disposizioni contenute nel testo statutario vigente. Art. 10: PROCEDIMENTO PER DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, SINDACI, COMPONENTI DELL OdV L accertamento di una violazione dei principi e delle prescrizioni indicati o richiamati dal MOG e/o dal Codice Etico avviene attraverso apposito procedimento instaurato a seguito di segnalazione all OdV, di altro flusso informativo ad esso pervenuto, di svolgimento delle sue funzioni da parte dell OdV. Il procedimento comporta lo svolgimento di una fase istruttoria diretta a verificare la fondatezza della segnalazione pervenuta, ovvero la sussistenza della violazione. Si distinguono, come sopra, due casi: I) Segnalazione all OdV / flusso informativo pervenuto allo stesso ad iniziativa dei soggetti ad esso tenuti. In tale fattispecie, la fase di istruttoria, ove esistente, può essere già stata condotta, secondo i casi, dal Consiglio di Amministrazione, dal Direttore Generale o da strutture aziendali ad esso facenti capo, dal Collegio Sindacale. A ricevimento della segnalazione l OdV conduce proprie indagini ove ritenuto opportuno, potendosi peraltro avvalere, a sua discrezione, della istruttoria compiuta, secondo principi di economicità e proporzionalità. In caso di segnalazione all OdV di presunto reato, tentato o consumato, ovvero di presunta violazione del Codice Etico o del MOG non corredata da preistruttoria, la fase di istruttoria è svolta dall OdV analogamente a quanto indicato al punto successivo. II) Rilevazione di presunta infrazione da parte dell OdV nello svolgimento delle sue funzioni. In tale fattispecie, la fase di istruttoria è avviata dall OdV nel minor tempo possibile dalla rilevazione. Dell attività dell OdV viene mantenuta evidenza documentale per consentire eventuali verifiche ex post in ordine a quanto operato dall Organismo di Vigilanza stesso. Pag. 4/7
L OdV può, nello svolgimento dell attività istruttoria, avvalersi di qualsivoglia struttura della Società; può, inoltre, nell ambito del suo potere di indagine, ascoltare direttamente l autore della segnalazione ed i soggetti menzionati nella medesima nonché avere accesso a tutta la documentazione di interesse detenuta dalla Società ed avente attinenza con l oggetto dell indagine stessa. Qualora la segnalazione, ovvero la rilevazione dell infrazione dei principi/prescrizioni indicati o richiamati dal Modello e/o dal Codice Etico, si dimostri infondata, l OdV archivia il procedimento, dandone motivazione scritta, da conservarsi agli atti dell organismo unitamente alla documentazione attinente all accertamento compiuto. Ove la segnalazione, o la rilevazione, risulti non manifestamente infondata, l OdV trasmette al Direttore Generale le risultanze della istruttoria compiuta, rimettendo a quest ultimo l assunzione dei provvedimenti necessari/opportuni. Ove le risultanze investano atti o fatti riferibili al Direttore Generale, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio Sindacale, le stesse sono trasmesse al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La valutazione della Società di non procedere ad ulteriori accertamenti e di non assumere iniziative, disciplinari e non, in relazione ai fatti ad essa rappresentati dall OdV, deve essere comunicata all OdV medesimo unitamente a motivazione scritta, riportante le ragioni in forza delle quali la Società ha ritenuto di non procedere. Ove la segnalazione/rilevazione, come trasmessa all OdV, dovesse essere ritenuta fondata, la Società, e per essa gli Organi competenti, provvedono alla materiale attivazione del procedimento sanzionatorio, nel rispetto delle normative generali e speciali vigenti. In ogni caso, la Società potrà dare luogo all attivazione/definizione del procedimento disciplinare a prescindere dalla preventiva attivazione/definizione dell attività istruttoria dell OdV di cui al presente articolo. La Società ha, altresì, facoltà di richiedere preventivamente all assunzione dei provvedimenti disciplinari all OdV la valutazione urgente - per quanto di competenza - degli illeciti rilevanti e delle possibili sanzioni da comminare. 10.1 Fase di istruttoria ad opera del DG / CdA / Collegio Sindacale Tale fase, diretta a verificare la fondatezza della violazione, è condotta da: - Direttore Generale, per le violazioni del personale non dirigenziale e dirigenziale (con esclusione dei Dirigenti Apicali); - Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale per le violazioni commesse dal Direttore Generale, dagli Amministratori, dai Sindaci o dagli esponenti dell OdV. 10.2 Fase di contestazione Tale fase è condotta, nel rispetto della normativa vigente (Codice Civile, Statuto dei Lavoratori e CCNL) dal Direttore Generale, per le violazioni del personale non dirigenziale e dirigenziale (con Pag. 5/7
esclusione dei Dirigenti Apicali) (con informativa preventiva al Consiglio di Amministrazione, ovvero successiva, in caso di urgenza); dal Consiglio di Amministrazione, per le violazioni del Direttore Generale, dei componenti il Consiglio di Amministrazione stesso, del Collegio Sindacale e dell OdV. 10.3 Fase di irrogazione della sanzione Tale fase è condotta, nel rispetto della normativa vigente (Codice Civile, Statuto dei Lavoratori e CCNL) dal: - Direttore Generale, per le violazioni del personale non dirigenziale; - Consiglio di Amministrazione per le violazioni dei dirigenti, dei componenti il Consiglio di Amministrazione stesso, del Collegio Sindacale, dell OdV. Dell irrogazione della sanzione è sempre data tempestiva comunicazione all OdV. Art. 11: PROCEDIMENTO PER I SOGGETTI TERZI La rilevazione di una possibile violazione dei principi/prescrizioni indicati o richiamati dal Modello e/o dal Codice Etico, può derivare da una segnalazione o da altro flusso informativo diretto all OdV ovvero da un accertamento compiuto dello stesso. La fase di istruttoria, ove occorrente e ove non già compiuta da altro Organo sociale, è posta in essere dall OdV mantenendone evidenza documentale per consentire eventuali verifiche ex post in ordine a quanto operato dall OdV stesso. L OdV può, nello svolgimento dell attività istruttoria, avvalersi di qualsivoglia struttura della Società; può, inoltre, nell ambito del suo potere di indagine, ascoltare direttamente l autore della segnalazione ed i soggetti menzionati nella medesima nonché avere accesso a tutta la documentazione di interesse detenuta dalla Società ed avente attinenza con l oggetto dell indagine stessa. Qualora la segnalazione, ovvero la rilevazione dell infrazione dei principi/prescrizioni indicati o richiamati dal Modello e/o dal Codice Etico, si dimostri infondata, l OdV archivia il procedimento, stendendone motivazione scritta, da conservarsi agli atti dell organismo unitamente alla documentazione attinente l accertamento compiuto. Negli altri casi l OdV trasmette con relazione scritta le risultanze dell istruttoria compiuta a, secondo le rispettive competenze, Direttore Generale/Consiglio di Amministrazione; essi si attivano secondo quanto stabilito all art. 10 per le fasi di istruttoria, contestazione, irrogazione della sanzione. Art. 12: OBBLIGO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE Il Codice Sanzionatorio, al fine di assicurarne la migliore conoscenza da parte dei soggetti interessati è inviato via e-mail a tutti i dipendenti e collaboratori a titolo diverso della Società che abbiano fissa postazione di lavoro presso la Società / sue sedi distaccate. Il codice è altresì affisso in luogo accessibile a tutti i Dipendenti e collaboratori. Pag. 6/7
Ugualmente viene portato a conoscenza di Amministratori, Sindaci, componenti dell OdV mediante specifica normativa aziendale (Circolari, Comunicazioni, ecc.). Per consentire una maggiore conoscenza del Codice Sanzionatorio da parte dei terzi, lo stesso viene pubblicato sul sito internet della Società. Il Sistema Sanzionatorio è oggetto di formazione obbligatoria per: - lavoratori subordinati; - componenti del CdA e del Collegio Sindacale; - componenti dell OdV; - collaboratori della società a vario titolo. Art. 13: AGGIORNAMENTO DEL CODICE SANZIONATORIO Le modifiche/integrazioni al presente Codice Sanzionatorio sono deliberate dal CdA, anche su eventuale proposta dell OdV. Pag. 7/7