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Alfa, di seguito anche istante, pone i quesiti qui di seguito sinteticamente riportati.

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Risposta n.- Risposta n. 123

[ALFA], di seguito anche istante, pone il quesito qui di seguito sinteticamente riportato.

Transcript:

< Divisione Contribuenti Direzione Centrale Piccole e medie imprese Risposta n. 314 OGGETTO: Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 Operazioni a premio effettuate in territorio italiano da imprese estere FAQ n. 5 del MISE Adempimenti IVA QUESITO Beta s.r.l. (in seguito, Società, Istante o Delegato ) presenta istanza di interpello in quanto una società, avente sede in Spagna (in breve, Promotore. società spagnola o società estera ), intende promuovere in Italia delle manifestazioni a premio e conseguentemente delegare l Istante per l organizzazione delle stesse. Come indicato in sede di integrazione spontanea all istanza: 1. Promotore della manifestazione a premio è una società spagnola attualmente priva di rappresentanza fiscale o identificazione diretta in Italia; 2. Soggetto Delegato sarà l Istante, avente sede in Italia; 3. in merito alle modalità della manifestazione a premio: a) per partecipare, gli utenti (residenti in Italia) dovranno procedere all acquisto di beni o servizi da un sito internet spagnolo; b) l acquisto farà accumulare punti agli utenti che saranno convertiti in beni, carte regalo o servizi (es. i punti potranno essere convertiti in un buono spendibile in un negozio sito in Italia); c) oltre a ciò, in certi lassi temporali (es. Natale), gli utenti che acquisteranno dal sito spagnolo riceveranno un buono da utilizzare per una spesa successiva sul medesimo sito;

2 d) verrà prevista un estrazione a sorte tra tutti i partecipanti per vincere un ulteriore premio (viaggio); 4. la manifestazione a premio in oggetto ricade nell ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e pertanto si rende necessario liquidare le ritenute IRPEF ex articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché l imposta sostitutiva ex articolo 19, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In caso di delega, l Istante dovrebbe ottemperare agli adempimenti fiscali connessi allo svolgimento della manifestazione a premio de quo, tra i quali emerge la liquidazione delle imposte gravanti sui vincitori, ma poste a carico del Promotore ai sensi dell articolo 30 del d.p.r. n. 600 del 1973. Infatti, l articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430 prescrive che le manifestazioni a premio possono essere effettuate anche da imprese non residenti in Italia, per il tramite di un rappresentante nel territorio dello Stato, nominato con le modalità e gli effetti di cui all articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (rappresentanza fiscale in Italia e conseguente responsabilità solidale del Promotore e del Delegato). Tuttavia, dalla FAQ n. 5) del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) emerge che le imprese aventi sede legale in uno Stato UE applicano la normativa propria di quello Stato, mentre l Italia vigilerà ai soli fini della tutela degli interessi dei consumatori. Il dubbio interpretativo, dunque, nasce dall obiettiva incertezza della FAQ sopracitata: in altri termini il dubbio è se la Società, una volta delegata dal Promotore, debba aprire una rappresentanza fiscale in Italia di quest ultimo o se, in alternativa, debba limitarsi alla tutela degli interessi dei consumatori e, in tale ultimo caso, chiede di chiarire cosa debba intendersi con tale affermazione. In virtù della FAQ n. 5) del MiSE, il Promotore ritiene di non doversi avvalere dell istituto della rappresentanza fiscale né dell identificazione diretta. La questione concreta che si pone quindi è come si possa altrimenti procedere

3 alla liquidazione delle imposte relative alle manifestazioni a premio sopra descritte, se non in presenza di rappresentanza fiscale o identificazione diretta. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L Istante ritiene che l applicazione dell articolo 5, comma 2, d.p.r. n. 430 del 2001, comporti la necessità dell apertura di una posizione IVA in Italia per conto della società spagnola, in quanto altrimenti non si vede come quest ultima possa ottemperare agli obblighi di imposta e, per suo conto, la stessa società istante. PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Il presente parere è reso sulla base degli elementi rappresentati dal Contribuente, assunti acriticamente così come esposti nell istanza d interpello, e non costituisce legittimazione a qualificare come manifestazione a premio l operazione descritta dall Istante. L autorità competente in materia è infatti il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), cui spettano poteri di vigilanza e di controllo. Tale dicastero risulta, quindi, competente a valutare se un iniziativa promozionale sia inquadrabile o meno nell ambito delle operazioni a premio (cfr. d.p.r. n. 430 del 2001, avente ad oggetto il Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali). Pertanto, sul presupposto che si tratti di manifestazione a premio, si esprimono di seguito le osservazioni della scrivente per quanto riguarda i profili IVA del quesito oggetto del presente interpello, cioè l organizzazione di manifestazioni a premio che comportano l effettuazione di cessioni di beni esistenti nel territorio dello Stato (cfr. articolo 7-bis del d.p.r n. 633 del 1972). Per l articolo 5, comma 2, del d.p.r. n. 430 del 2001 i concorsi e le operazioni a premio possono essere effettuati anche da imprese non residenti nel territorio nazionale, per il tramite di un rappresentante residente nel

4 territorio dello Stato, nominato con le modalità e gli effetti di cui all articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.. Ai sensi del successivo comma 3 I soggetti promotori possono delegare agenzie di promozione od operatori professionali a rappresentarli in tutti gli adempimenti relativi alle manifestazioni, compresa la domiciliazione e la conservazione di tutta la documentazione nel territorio dello Stato, nonché a prestare la cauzione di cui all'articolo 7. Dalle richiamate disposizioni è possibile desumere che quando un soggetto non residente intende essere Promotore di una manifestazione a premio in territorio italiano deve nominare un rappresentante fiscale residente ex articolo 17, comma 3, del d.p.r. n. 633 del 1972, che risponderà in solido con lo stesso Promotore per tutti gli adempimenti relativi alla manifestazione, comprese la domiciliazione, la conservazione della relativa documentazione (.), la prestazione della cauzione (cfr cir. Paragrafo 6 della circolare MiSE n. 1/AMTC del 28 marzo 2002). La normativa speciale rappresentata dal d.p.r. n. 431 del 2001 dunque pone a carico di tale soggetto obblighi sia di natura fiscale che extrafiscali. Pertanto se la società spagnola intende nominare l Istante quale suo rappresentante fiscale in Italia, quest ultimo sarebbe tenuto anche all osservanza delle disposizioni IVA relative alle manifestazioni a premio effettuate in Italia, ivi comprese quelle che vietano la detrazione dell imposta sull acquisto dei beni da utilizzare come premi (cfr. risoluzione 22 novembre 2002, n. 368/E). Al riguardo si ricorda che in alternativa alla nomina del rappresentante fiscale, una società estera con sede in uno Stato appartenente all Unione ovvero in uno Stato terzo con cui l Italia abbia stipulato accordi che consentano una cooperazione amministrativa, può avvalersi dell istituto dell identificazione diretta ex articolo 35-ter del d.p.r. n. 633 del 1972, atteso che tale norma è stata inserita nell ordinamento successivamente al d.p.r. n. 430 del 2001, come precisato dal MiSE nella FAQ n. 4).

5 In tal caso, gli obblighi IVA sarebbero ottemperati direttamente in Italia dalla società spagnola, mentre l Istante, pur se delegato, non avrebbe obblighi tributari ai fini IVA da osservare in merito alle manifestazioni a premio. Si limiterà a rappresentare il Promotore nell adempimento degli obblighi extratributari previsti dal decreto n. 430 del 2001 per l organizzazione delle manifestazioni a premio quali le comunicazioni e i regolamenti (articolo 10), il materiale promozionale e i messaggi pubblicitari (articolo 11), le altre comunicazioni al Prefetto e al Sindaco (articolo 14), oltre al già ricordato obbligo di cauzione (articolo 7). Si ritiene che sia in base queste considerazioni che debba essere interpretata la FAQ n. 5) del MiSE, ai sensi della quale le imprese estere che intendono svolgere manifestazioni a premio in Italia: se hanno sede legale in uno Stato UE applicano la normativa propria di quello Stato mentre l Italia vigilerà ai soli fini della tutela degli interessi dei consumatori [n.d.r. home country rule]. Ciò in ossequio alla disciplina in materia di commercio elettronico di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 e ss.mm.ii.. che tuttavia può applicarsi sempre che la manifestazione a premio non preveda, quale condizione di partecipazione, l acquisto presso punti vendita situati in territorio italiano ; se hanno sede legale in uno Stato extra-ue devono invece nominare il rappresentante fiscale in Italia o avvalersi dell istituto dell identificazione diretta, di cui al decreto legislativo n. 191/2002, sempre che, in tal ultimo caso, abbia stipulato accordo di cooperazione amministrativa, al fine di adempiere secondo la normativa italiana in materia di manifestazioni a premio. L osservanza di tali indicazioni consente la partecipazione anche dal resto del mondo. Tali indicazioni non possono che attenere agli adempimenti extratributari propri dell organizzazione delle manifestazioni a premio ed in tale ottica non ci sarebbe alcun contrasto con l articolo 5, comma 2, del d.p.r. n. 430 del 2001.

6 Tale interpretazione peraltro trova supporto anche nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 - citato dalla FAQ in esame - in materia di commercio elettronico: tale decreto, nell introdurre il il principio del Paese di origine, esclude espressamente dal proprio ambito applicativo i rapporti fra contribuente e amministrazione finanziaria connessi con l applicazione, anche tramite concessionari, delle disposizioni in materia di tributi. In conclusione, si ritiene che la società spagnola, se intende promuovere operazioni a premio in Italia, debba assolvere ai relativi adempimenti IVA ricorrendo all identificazione diretta, ai sensi dell articolo 35-ter del d.p.r. n. 633 del 1972, oppure alla nomina di un rappresentante fiscale ex articolo 17, terzo comma, del citato d.p.r. n. 633, mentre le procedure amministrative attinenti alle manifestazioni a premio saranno, come precisato nella citata FAQ n. 5), saranno quelle della normativa propria di quello Stato (n.d.r. Spagna) mentre l Italia vigilerà ai soli fini della tutela degli interessi dei consumatori. IL DIRETTORE CENTRALE (firmato digitalmente)