COMUNE DI PARMA SETTORE SERVIZI EDUCATIVI DISCIPLINARE D ONERI PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA DIDATTICA PER NIDI E SCUOLE INFANZIA CIG Z

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COMUNE DI PARMA SETTORE SERVIZI EDUCATIVI DISCIPLINARE D ONERI PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA DIDATTICA PER NIDI E SCUOLE INFANZIA CIG Z902068847 ART. 1 OGGETTO DELL APPALTO Il presente disciplinare regola l affidamento da parte del Comune di Parma della fornitura di articoli di cancelleria ad uso didattico destinata ai Nidi d Infanzia e alle Scuole dell Infanzia del Comune di Parma. ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO La durata del contratto è dalla data di avvio della fornitura al 31/12/2017. ART. 3 CORRISPETTIVI E IMPORTO CONTRATTUALE L importo contrattuale della presente fornitura ammonta a complessivi Euro 24.590,00, oltre IVA di legge. Le ditte interessate devono indicare il prezzo unitario di ogni singolo articolo e l importo complessivo della fornitura. Non sono previsti oneri di sicurezza in quanto trattasi di mera consegna di materiale che non comporta interferenze con l attività del committente. Il Comune di Parma, ai sensi dell art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può richiedere all'appaltatore l'ulteriore fornitura alle stesse condizioni previste nel contratto. ART. 4 CARATTERISTICHE E MODALITA DI FORNITURA Le descrizioni e le quantità effettive degli articoli da acquistare sono indicate nel prospetto allegato alla presente. La fornitura si intende comprensiva di ogni onere di imballaggio, trasporto, carico e scarico a destinazione (anche a piani diversi dal piano stradale), nonché di onere o spesa inerente la consegna presso ogni singola sede di Scuola infanzia e Asilo Nido. Le strutture interessate sono: - n. 12 strutture di Scuole Infanzia - n. 10 strutture di Nidi d Infanzia

Qualora la fornitura risultasse, in tutto o in parte, difforme e/o difettosa, l Amministrazione comunale ne chiederà la sostituzione, a totale cura e spesa del fornitore. la ditta appaltatrice si impegna inoltre ad assicurare i seguenti servizi e modalità di consegna: - fornitura a richiesta di listino prezzi e/o cataloghi, ivi compresi materiali informativi e promozionali; - segnalazione all ufficio committente di ogni problema che possa ostacolare la rapida e completa evasione dell ordine; - resa e sostituzione di articoli se non conformi o non idonei all uso per difetti di fabbricazione; - indicazione di un proprio Referente della ditta da contattare da parte degli uffici. La fornitura e consegna degli articoli presso i Nidi d Infanzia e le Scuole Infanzia avverrà con le seguenti modalità: 1- Il Settore Servizi Educativi Segreteria del Servizio Nidi e Segreteria del Servizio Scuole Infanzia - invierà alla ditta aggiudicataria della fornitura gli elenchi con la ripartizione del materiale da consegnare ad ogni singola struttura anche a piani diversi dal piano terra. La consegna dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipula RDO; 2- La ditta provvederà alle consegne ripartite per ogni struttura di destinazione con spese e mezzi propri; 3- la consegna potrebbe richiedere l accesso ad alcune zone della città a traffico e accesso limitato. E cura della ditta ottenere i permessi necessari a proprie spese: 4- la ditta deve rilasciare un documento da cui risultino, per ciascuna scuola, il materiale consegnato. 5- la fattura finale dovrà essere cumulativa e fare riferimento ai documenti di consegna di cui al punto precedente. ART. 5 MODALITA DI PRESENTAZIONE DELL OFFERTA Le ditte sono tenute a presentare le dichiarazioni previste dalla RDO sul Mercato Elettronico Consip. L offerta economica dovrà indicare l importo complessivo della fornitura secondo l offerta generata dal sistema Mepa Consip. E obbligatorio allegare all offerta di cui sopra un prospetto con il dettaglio dei singoli prezzi unitari. Non sono ammesse offerte parziali. ART. 6 MODALITA DI AGGIUDICAZIONE Il servizio verrà aggiudicato a favore della ditta che avrà presentato la migliore offerta economica per la fornitura complessiva. Si farà luogo ad aggiudicazione anche nel caso che alla gara partecipi una sola ditta la cui offerta sia ritenuta valida. ART. 7 STIPULA DEL CONTRATTO Il contratto sarà concluso con lettera commerciale ai sensi e per gli effetti dell art.1326 C.C. e dell art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016. ART. 8 CONDIZIONI DI PAGAMENTO Le fatture dovranno essere inviate separatamente in funzione degli articoli consegnati presso le due tipologie di servizio Nidi Infanzia e Scuole Infanzia e quindi intestate a:

1) COMUNE DI PARMA SETTORE SERVIZI EDUCATIVI S.O. NIDI D INFANZIA - Largo Torello de Strada, 1 PARMA, per gli articoli consegnati presso le n. 10 strutture di Nido d Infanzia; 2) COMUNE DI PARMA SETTORE SERVIZI EDUCATIVI S.O. SCUOLA INFANZIA - Largo Torello de Strada, 1 PARMA, per gli articoli consegnati presso le n. 12 strutture di Scuola Infanzia; Il Comune committente provvederà al pagamento della regolare fattura entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data del ricevimento della fattura stessa. Nelle fatture devono essere indicati i singoli articoli forniti con l indicazione del prezzo unitario. In alternativa è possibile altresì allegare alla fattura un documento contenente il dettaglio per singolo articolo. Alla fattura devono essere allegati i documenti di trasporto delle diverse consegne. Il Comune può accettare esclusivamente fatture trasmesse in formato elettronico secondo il formato di cui all'allegato A Formato della fattura elettronica del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 che ha fissato, unitamente al successivo art. 25 del D.L. 66/2014, la decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214. Per quanto sopra, le fatture elettroniche dovranno riportare i dati di seguito indicati (che saranno comunicati con apposita nota): - CODICE UNIVOCO: UFQSY8 - Codice Identificativo Gara (CIG) : Z902068847 - i dati relativi alla determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva - il numero di repertorio e la data di stipulazione del contratto - il capitolo di spesa - gli estremi relativi all impegno finanziario. ART. 9 TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI Ai sensi dell art. 3 della legge n. 136/2010, l Appaltatore si assume l obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente appalto dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, l Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che ha notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la Stazione Appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce di diritto causa di risoluzione del contratto. Gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dovranno essere comunicati alla Stazione Appaltante prima della stipula del contratto. Entro lo stesso termine dovranno essere, altresì, comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e, successivamente, dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di transazioni eseguite senza avvalersi del/dei conto/i corrente/i di cui sopra, il contratto si intenderà risolto. ART. 10 CESSIONE DEI CREDITI La cessione dei crediti è regolata dall art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 11 MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL LAVORO Ai sensi dell art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. non sussiste l obbligo di redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI). Resta fermo l obbligo per l Appaltatore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell attività svolta. L Appaltatore è comunque tenuto nei confronti dei propri dipendenti all informazione e alla formazione sui rischi specifici propri, nonché sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell ambiente, ivi compreso l utilizzo dei dispositivi di protezione individuali. L Appaltatore dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci; dovrà inoltre rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale. L Appaltatore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al presente appalto. Secondo il disposto dell art. 26 co. 8 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nell ambito dell esecuzione dei servizi di cui al presente appalto, il personale occupato dall Appaltatore e/o subappaltatore dovrà inoltre essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l indicazione del datore di lavoro. ART. 12 DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL ESECUZIONE DELL APPALTO L Appaltatore dovrà impiegare nell esecuzione dell appalto personale qualificato e idoneo a svolgere le relative funzioni. Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l attività oggetto dell appalto o della concessione svolta dall impresa anche in maniera prevalente. L Appaltatore dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, Norme per il diritto al lavoro dei disabili. Il personale deve costituire un riferimento il più possibile stabile, compatibilmente con l efficienza dell organizzazione del lavoro e con il rispetto delle norme di legge e contrattuali che consentono ai lavoratori periodi di assenza dal servizio. L Appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo di un proprio Responsabile di riferimento. Ai sensi dell art. 30 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al medesimo articolo comma 5, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante pagherà anche in corso d opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Per quanto compatibile, le prestazioni dovranno essere eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative previste dal D.P.R. 62/2013 e del vigente Codice di Comportamento del Comune di Parma (Delibera di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/2013). ART. 13 OBBLIGHI, RESPONSABILITA E ONERI A CARICO DELL APPALTATORE 1. Sono a carico dell Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio oggetto del contratto nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni

previste. L Appaltatore garantisce l esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale e relativi allegati. 2. L Appaltatore, nel rispetto e in applicazione di tutto quanto previsto nel presente capitolato, si impegna, con oneri a proprio carico, alla gestione del servizio oggetto del presente appalto, garantendo tutti gli adempimenti necessari al buon funzionamento dei medesimi servizi ed in particolare: a. l esecuzione di tutte le attività secondo quanto disposto nel presente capitolato; b. le spese assicurative per i danni o le lesioni eventualmente arrecate a persone; c. la predisposizione degli adempimenti e spese relative alla fornitura dei mezzi di tutela della salute e incolumità del personale secondo le disposizioni dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; d. l assunzione degli oneri per imposte e tasse comunque derivanti dall assunzione del servizio; e. il rispetto dei principi a garanzia assoluta della riservatezza nel trattamento e uso dei dati individuali nel rispetto del D.lgs. 196/2003; ART. 14 SUBAPPALTO L eventuale subappalto del servizio è regolato dall art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. ART. 15 INADEMPIENZE E PENALITA Qualora la Ditta aggiudicataria non ottemperasse agli obblighi assunti, per quanto inerente alla puntualità, alla qualità, alla perfetta esecuzione del servizio, l Amministrazione Comunale potrà ordinare ad altra ditta l esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune. ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Il contratto si intende revocato nei casi previsti in generale dal D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal Codice Civile in caso di inadempimento contrattuale. ART. 17 TRATTAMENTO DEI DATI Ai sensi dell art. 13, comma 1 del D.Leg.vo 30/06/2003 n. 196, in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa che: a. i dati conferiti saranno raccolti, elaborati, archiviati ed altrimenti trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell ambito del procedimento per il quale vengono resi per tutti gli adempimenti connessi all affidamento di cui all oggetto del bando; b. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della partecipazione alla gara o all aggiudicazione dell affidamento; c. la conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere consiste nell esclusione dalla gara o nella decadenza dell aggiudicazione; d. i diritti dell interessato sono previsti dall art. 7 del D.Leg.vo n. 196/2003; e. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Parma; ART. 18 - CONTROVERSIE Per ogni controversia è competente esclusivo il foro di Parma. ART. 19 OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle Leggi e Regolamenti vigenti in materia.