COMUNE DI GORO (Provincia di Ferrara) Regolamento per le Entrate non Tributarie

Documenti analoghi
COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA. REGOLAMENTO SULLE ENTRATE COMUNALI Art. 52 D. Lgs , n. 446

Regolamento delle entrate comunali

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE PROVINCIALI

1. Le disposizioni regolamentari sono finalizzate a garantire l'attuazione - Scopo del regolamento dei principi di equità, efficacia, efficienza,

COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE -

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

REGOLA MENTO DELLE ENTRATE

DELLE ENTRATE COMUNALI

Comune di Alassio. Regolamento Entrate. ART.1 Oggetto del regolamento

Comune di. Guarene. C.A.P PROVINCIA DI CUNEO Tel. (0173) Fax

COMUNE DI MONTEROTONDO REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE ORDINARIE

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI REGOLAMENTO ENTRATE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI SORESINA REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MANERBIO PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI VENTIMIGLIA REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

CITTA DI LIGNANO SABBIADORO (Provincia di Udine)

Regolamento per l accertamento e la riscossione delle entrate tributarie

COMUNE DI BRUGNERA Provincia di Pordenone

COMUNE DI VICOPISANO

COMUNE CASTELLETTO D ORBA

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE PATRIMONIALI

Regolamento per l accertamento e la riscossione delle Entrate Ordinarie Pag. 1

COMUNE DI BUGLIO IN MONTE CAP PROVINCIA DI SONDRIO REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE ORDINARIE. Art. 1 Oggetto TITOLO I ENTRATE COMUNALI. Art.

COMUNE DI GROMO Provincia di Bergamo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE.

COMUNE DI SCANDIANO PROVINCIA DI REGGIO NELL EMILIA REGOLAMENTO DELLE ENTRATE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI SERRA RICCO Provincia di Genova REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

Regolamento. Delle Entrate Comunali

COMUNE DI RAVARINO PROVINCIA DI MODENA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA GENARALE DELLE ENTRATE

Comune di Floridia (Provincia di Siracusa)

REGOLAMENTO GENERALE ENTRATE COMUNALI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

COMUNE DI LACCHIARELLA Provincia di Milano REGOLAMENTO GENERALE ENTRATE COMUNALI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

CITTA' DI CASTROVILLARI. Regolamento Disciplina delle Entrate Comunali

REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE ORDINARIE

Regolamento per la disciplina delle entrate, dell istituto dell accertamento con adesione e dell autotutela

Unione Tresinaro Secchia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 157 DEL 16/12/1998

COMUNE DI PIENZA Provincia di Siena

SETTORE SERVIZI FINANZIARI U.O. GESTIONE ENTRATE REGOLAMENTO COMUNALE PER L ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE ORDINARIE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

Regolamento per l accertamento e la riscossione delle Entrate Tributarie Pag. 1

REGOLAMENTO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE NON TRIBUTARIE. Documento REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

REGOLAMENTO COMUNALE per la DISCIPLINA delle ENTRATE

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE ( D.Lgs n. 446, art. 52) ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.

COMUNE DI LODRINO PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

COMUNE DI TERNO D ISOLA PROVINCIA DI BERGAMO

Regolamento ENTRATE NON TRIBUTARIE

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE PATRIMONIALI

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

COMUNE DI LOREGGIA PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE PROVINCIALI EX ART. 52 D.LGS 446/97 (Delibera C.P. n. 100/A del ) INDICE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI STRAMBINO Provincia di Torino REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI (D.LGS.446/1997)

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE

COMUNE DI PASSIRANO Provincia di Brescia REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

Comune di Santa Maria Maggiore Provincia di Verbano Cusio Ossola. REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE (D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art.

COMUNE DI MATERA CITTA' DEI SASSI Segreteria Generale REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE

Regolamento per la disciplina delle entrate

REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Comune di VILLAVERLA. Regolamento delle ENTRATE COMUNALI

*************** REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE ***************

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)

REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

COMUNE DI VERUCCHIO Provincia di Rimini REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

REGOLAMENTO COMUNALE APPLICAZIONE DI UNA ADDIZIONALE COMUNALE ALL I.R.PE.F.

REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE ORDINARIE

CITTA DI FERMO. Regolamento Comunale delle entrate

COMUNE DI SAN GIMIGNANO PROVINCIA DI SIENA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MIRANO REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI. (Adottato ai sensi dell art. 52 del D.Lgs , n. 446)

Comune di Roccafranca

COMUNE DI BERTIOLO. Provincia di Udine REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

COMUNE DI RIMINI REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI BICCARI. Provincia di Foggia

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.

Regolamento Comunale per l applicazione dell addizionale comunale all I.R.P.E.F.

REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO V - ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA E ATTIVITA' CONTENZIOSA

AREA SERVIZI FINANZIARI REGOLAMENTO COMUNALE PER L ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE ORDINARIE

COMUNE DI PUTIGNANO - Provincia di Bari -

REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE ORDINARIE

COMUNE DI LONGARONE Provincia di Belluno

Transcript:

COMUNE DI GORO (Provincia di Ferrara) Regolamento per le Entrate non Tributarie Deliberazioni del Consiglio Comunale: - n. 82 del 30/11/1998 - n. 99 del 21/12/2001 - n. 14 del 15/02/2007 - n. 51 del 30/09/2013 - n. 54 del 10/07/2014 1

INDICE Titolo I Disposizioni generali Articolo 1 - Oggetto e scopo del Regolamento Articolo 2 - Individuazione delle entrate Articolo 3 - Regolamenti per tipologie di entrate Articolo 4 - Tariffe e prezzi Articolo 5 - Agevolazioni e riduzioni Titolo II Gestione delle Entrate Articolo 6 - Forme di gestione Articolo 7 - Soggetti responsabili delle entrate Articolo 8 - Attività di verifica e controllo Articolo 9 - Poteri ispettivi Articolo 10 -Attività di accertamento e liquidazioni Articolo 11 -Rapporti con gli utenti Titolo III Attività di riscossione Articolo 12 - Forme di riscossione Articolo 13 - Dilazione di pagamento Articolo 13 - Rimborsi Titolo IV Attività contenziosa e strumenti deflattivi Articolo 15 - Tutela giudiziaria Articolo 16 - Autotutela Titolo V Disposizioni transitorie e finali Articolo 17 - Disposizioni finali Articolo 18 - Disposizioni transitorie 2

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento 1) Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, non tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nella Legge 142/90 e successive modificazioni e integrazioni nel D.Lgs. 77/95 e successive modificazioni - e integrazioni e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs. 446/97. 2) La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali non tributarie; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizione contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo. 3) Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza ed economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere. 4) Il reperimento delle risorse patrimoniale è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune. Articolo 2 - Individuazione delle entrate 1) Costituiscono entrate comunali disciplinate in via generale dal presente regolamento le entrate patrimoniali ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei comuni, le entrate provenienti dalla gestione dei servizi a carattere produttivo e le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali. Articolo 3 - Regolamenti per tipologie di entrate 1) Le singole entrate vengono disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione. 2) I regolamenti esprimono efficacia a partire dal 1 Gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione. Articolo 4 - Tariffe e prezzi 1) Al Consiglio Comunale compete la determinazione dei criteri per l'applicazione di tariffe e prezzi, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge, relativi alle entrate di propria competenza, ferme restando le disposizioni previste nel D.Lgs. 77/95 e successive modifiche nell'ipotesi in cui l'ente versi in stato di dissesto. 2) La delibera di approvazione deve essere adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario. 3) Sulla base dei criteri prefissati dal Consiglio Comunale la Giunta determina l'ammontare delle tariffe. 4) Se non diversamente stabilito dalla Legge, in assenza di nuove deliberazioni, le tariffe e i prezzi fissati per l'anno in corso s intendono prorogati. Articolo 5 - Agevolazioni e riduzioni 1) Il Consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni e riduzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti. 2) Eventuali agevolazioni o riduzioni stabilite da leggi dello Stato o regionali, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non abbisognano di essere disciplinate mediante norma di regolamento, s intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare, salvo che l'ente modifichi il regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente. TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE Articolo 6 - Forme di gestione 1) Con deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione dell'entrata non tributaria in conformità a quanto previsto dall'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 446/97. 3

2) Nessuna deliberazione deve essere adottata nel caso di gestione diretta dell'entrata. Articolo 7 - Soggetti responsabili delle entrate 1) Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'ente i funzionari responsabili del servizio, al quale risultano affidate, o mediante il piano esecutivo di gestione od altro provvedimento amministrativo, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo. 2) Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo, verifica e liquidazione. 3) abrogato Articolo 8 - Attività di verifica e di controllo 1) I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate. 2) In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione: utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati. Articolo 9 - Poteri ispettivi 1) Ai fini dello svolgimento di cui all articolo precedente gli Enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate. 2) Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile. Articolo 10 - Attività di accertamento e liquidazione 1) La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'ente non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario, ai fini dell'esatta individuazione del debito oltre all applicazione degli interessi di legge, che verranno determinati annualmente secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 2) La comunicazione al destinatario degli atti di cui al primo comma deve essere effettuata o tramite notificazione, o mediante raccomandata a/r. Articolo 11 - Rapporti con gli utenti 1) I rapporti con gli utenti devono essere uniformati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità. 2) Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, i prezzi e gli adempimenti posti a carico degli utenti. Presso gli uffici competenti e presso l'urp vengono fornite tutte le informazioni necessarie e utili con riferimento alle entrate. TITOLO III ATTIVITA DI RISCOSSIONE Articolo 12 - Forme di riscossione 1) Le modalità di riscossione delle entrate comunali non tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. 2) La riscossione coattiva delle entrate comunali non tributarie viene eseguita sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonche' secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 3) abrogato 4) abrogato funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica. 5) Le somme di importo pari o inferiore a 10,33 non sono dovute. Articolo 13 - Dilazione di pagamento 1) La Giunta Comunale può eccezionalmente consentire, su richiesta dell interessato in comprovante difficoltà d ordine economico, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di 4

pari importo, fino ad un massimo di 24, previa applicazione degli interessi (la misura annua degli interessi verrà determinata secondo quanto previsto dalla normativa vigente). Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 60 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta; eventuali spese per raccomandate di sollecito saranno sommate al debito residuo. Articolo 14 - Rimborsi 1) Il rimborso dell'entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta dell'utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento. 2) Nessun rimborso è dovuto qualora la somma risulti pari o inferiore a 10,33 Art. 15 Formazione dei ruoli. Abrogato TITOLO IV ATTIVITA CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI Articolo 16 - Tutela giudiziaria 1)Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o per più entrate, purché siano rispettati i tariffari minimi di legge. Articolo 17 - Autotutela 1)L'amministrazione, nella persona del responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti: 1. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduta dall'analisi dei seguenti fattori: a) grado di probabilità di soccombenza dell amministrazione b) valore della lite; c) costo della difesa; d) costo della soccombenza; e) costo derivante da inutili carichi di lavoro; Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite, il funzionario dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento. 2. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di: a) errore di persona; b) prova di pagamenti regolarmente eseguiti; c) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi. TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Articolo 18 - Disposizioni finali 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge. Articolo 19 - Disposizioni transitorie 1) Il presente regolamento entra in vigore dall 01/01/2014 5