del 16 gennaio/15 febbraio 1995



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4.2.1.1. Ordinanza del Consiglio federale/regolamento della CDPE concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale (RRM) del 16 gennaio/15 febbraio 1995 Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 39 capoverso 2 della Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali, nonché l'articolo 6 lettera b della Legge federale del 19 dicembre 1877 sulla libera circolazione del personale medico nella Confederazione svizzera, la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), visti gli articoli 3, 4 e 5 del Concordato sulla coordinazione scolastica del 29 ottobre 1970, visti gli articoli 3, 4 e 6 dell'accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993, fatto riferimento all'accordo amministrativo del 16 gennaio/15 febbraio 1995 tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, decretano: Il Consiglio federale svizzero e la CDPE hanno emanato ciascuno un proprio atto legislativo, ma di contenuto coordinato, per i rispettivi ambiti di competenza. La presente edizione riunisce le due regolamentazioni (Accordo amministrativo Consiglio federale/cdpe, articolo 1 capoverso 3). 1

1. Disposizioni generali Art. 1 Scopo La presente ordinanza/il presente regolamento disciplinano sul piano svizzero il riconoscimento degli attestati liceali di maturità cantonali o riconosciuti dai cantoni. Art. 2 Effetto del riconoscimento 1 Il riconoscimento certifica l'equivalenza degli attestati di maturità e la loro conformità alle condizioni minime. 2 Gli attestati riconosciuti certificano che i titolari posseggono le conoscenze e le attitudini generali necessarie per intraprendere studi universitari. 3 In particolare danno diritto all'ammissione: a. ai politecnici federali giusta l'articolo 16 della Legge federale sui politecnici federali del 4 ottobre 1991, b. agli esami federali per le professioni mediche giusta l'ordinanza generale sugli esami federali per le professioni mediche 1 e a quelli di chimico bromatologo giusta la legge sulle derrate alimentari 2, o c. alle università cantonali giusta le leggi cantonali e gli accordi intercantonali corrispondenti 3. 2. Condizioni per il riconoscimento Art. 3 Principio In virtù della presente ordinanza/del presente regolamento gli attestati di maturità cantonali o riconosciuti da un cantone lo 1 RS 811.112.1 2 RS 817.0 3 Regolamentazioni intercantonali: Accordo intercantonale del 18 febbraio 1993 sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali; Accordo intercantonale sulle università del 20 febbraio 1997 2

sono anche a livello svizzero se conformi alle condizioni minime definite nella presente sezione. Art. 4 Scuole di maturità Gli attestati di maturità sono riconosciuti solo se rilasciati da scuole di formazione generale a tempo pieno del settore secondario II oppure da scuole di formazione generale per adulti a tempo pieno o a tempo parziale. Art. 5 Obiettivi degli studi 1 Lo scopo delle scuole che preparano alla maturità è quello di offrire alle proprie allieve e ai propri allievi, nella prospettiva di una formazione permanente, la possibilità di acquisire solide conoscenze di base, adatte al livello secondario, e favorire la formazione di uno spirito d'apertura e di un giudizio indipendente. Queste scuole non aspirano a conferire una formazione specialistica o professionale, bensì privilegiano una formazione ampia, equilibrata e coerente che dia alle allieve e agli allievi la maturità necessaria per intraprendere studi superiori e per svolgere nella società tutte quelle attività complesse che essa richiede. Esse sviluppano contemporaneamente l'intelligenza, la volontà, la sensibilità etica ed estetica come pure le attitudini fisiche delle loro allieve e dei loro allievi. 2 Le maturande e i maturandi devono essere capaci di acquisire un nuovo sapere, di sviluppare la curiosità, l'immaginazione, la facoltà di comunicazione, come pure di lavorare da soli e in gruppo. Essi esercitano il ragionamento logico e l'astrazione, ma anche il pensiero intuitivo, analogico e contestuale. Imparano così a familiarizzarsi con la metodologia scientifica. 3 Le maturande e i maturandi devono padroneggiare una lingua nazionale ed aver acquisito buone conoscenze di altre lingue nazionali o straniere. Essi devono essere capaci di esprimersi con chiarezza, precisione e sensibilità e imparare a scoprire le ricchezze e le particolarità delle culture di cui ogni lingua è il vettore. 4 Le maturande e i maturandi devono sapersi situare nel mondo naturale, tecnico, sociale e culturale nel quale vivono, nelle sue 3

dimensioni svizzere e internazionali, attuali e storiche. Essi si preparano ad esercitarvi la loro responsabilità verso se stessi, gli altri, la società e la natura. Art. 6 Durata degli studi 1 La durata degli studi fino alla maturità deve essere di almeno dodici anni. 2 Almeno gli ultimi quattro anni di studio devono essere specialmente concepiti e organizzati per la preparazione della maturità. Un ciclo di tre anni è possibile quando il settore secondario I comporta un insegnamento a carattere preliceale. 3 Nelle scuole di maturità per adulti l'insegnamento deve avere una durata di almeno tre anni, dei quali una parte conveniente sotto forma di insegnamento diretto. 4 Le scuole di maturità possono ammettere allieve e allievi provenienti da altri tipi di scuola. In questo caso le allieve e gli allievi dovranno seguire, di regola, l'insegnamento durante gli ultimi due anni precedenti la maturità. Art. 7 Corpo insegnante 1 Nel ciclo che prepara alla maturità (secondo l'articolo 6 capoverso 2 e 3) l'insegnamento è impartito da docenti in possesso di un diploma per l'insegnamento nelle scuole di maturità o che hanno seguito una formazione pedagogica e scientifica equivalente. Nelle discipline per le quali la formazione scientifica è acquisita nelle università, il titolo richiesto è un master universitario. 4 2 Nel settore secondario I a carattere preliceale, l'insegnamento può essere affidato a docenti titolari di questo settore, purché dispongano di una qualifica disciplinare confacente. 4 4

Art. 8 Piani di studio L'insegnamento nelle scuole di maturità si fonda sui piani di studio, emanati o approvati dal Cantone, che devono essere conformi al Piano quadro degli studi emanato dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione per tutta la Svizzera. Art. 9 Materie di maturità 1 Le discipline fondamentali, l'opzione specifica, l'opzione complementare e il lavoro di maturità costituiscono l'insieme delle materie di maturità. 5 2 Le discipline fondamentali sono: a. la lingua prima, b. una seconda lingua nazionale, c. una terza lingua (una terza lingua nazionale, inglese o una lingua antica), d. la matematica, e. la biologia, f. la chimica, g. la fisica, h. la storia, i. la geografia, k. le arti visive e/o la musica. 6 2bis I cantoni hanno la possibilità d'offrire la filosofia come disciplina fondamentale supplementare. 7 3 L'opzione specifica va scelta tra le discipline o i gruppi di discipline seguenti: a. lingue antiche (latino e/o greco), b. una lingua moderna (una terza lingua nazionale, l'inglese, lo spagnolo o il russo), c. fisica e applicazioni della matematica, d. biologia e chimica, 5 6 7 5

e. economia e diritto, f. filosofia/pedagogia/psicologia, g. arti visive, e h. musica. 4 L'opzione complementare va scelta tra le seguenti discipline: a. fisica, b. chimica, c. biologia, d. applicazioni della matematica, d bis informatica, 8 e. storia, f. geografia, g. filosofia, h. insegnamento religioso, i. economia e diritto, k. pedagogia/psicologia, l. arti visive, m. musica, e n. sport. 5 Una lingua studiata come disciplina fondamentale non può essere scelta come opzione specifica. E parimenti esclusa la possibilità di scegliere la stessa disciplina come opzione specifica e come opzione complementare. La scelta della musica o delle arti visive quale opzione specifica esclude quella della musica, delle arti visive o dello sport quale opzione complementare. 5bis Tutti gli allievi devono seguire un corso introduttivo obbligatorio in economia e diritto. 9 6 Il cantone decide quali insegnamenti offrire nel quadro di questo ventaglio di discipline (discipline fondamentali, opzioni specifiche e complementari). 7 Nella disciplina fondamentale "seconda lingua nazionale" deve essere offerta una scelta tra almeno due lingue. Nei cantoni plurilingui una seconda lingua del cantone può essere definita come "seconda lingua nazionale". 8 9 6

Art. 10 Lavoro di maturità Ogni allievo deve effettuare, da solo o in gruppo, un lavoro autonomo di una certa importanza, scritto o commentato per scritto e presentato oralmente. Art. 11 Proporzione dei rispettivi settori di studio Il tempo totale dedicato all'insegnamento delle materie menzionate all'articolo 9 deve essere ripartito rispettando le seguenti proporzioni: a. per le discipline fondamentali e obbligatorie: 1. lingue: (lingua prima, seconda e terza lingua) 30 40% 2. matematica e scienze sperimentali: (biologia, chimica e fisica) 25 35% 3. scienze umane: (storia, geografia, introduzione all'economia e al diritto, nonché ev. filosofia) 10 20% 4. arti: (arti visive e/o musica) 5 10% 10 b. per le opzioni: opzione specifica e opzione complementare, nonché lavoro di maturità: 15 25% Art. 11 bis Interdisciplinarietà 11 Ogni scuola provvede a familiarizzare gli allievi e le allieve ad un metodo di lavoro interdisciplinare. Art. 12 Terza lingua nazionale Oltre alle possibilità previste per le lingue nazionali nell'ambito delle discipline fondamentali e dell'opzione specifica, il cantone deve offrire un insegnamento facoltativo di una terza lingua na- 10 11 7

zionale e promuovere, con mezzi adeguati, la conoscenza e la comprensione delle specificità regionali e culturali del paese. Art. 13 Romancio Il Cantone dei Grigioni può designare contemporaneamente il romancio e la lingua in cui si svolge l'insegnamento quale lingua prima (articolo 9 capoverso 2 lettera a). Art. 14 Materie d'esame 1 Almeno cinque materie di maturità sono oggetto di un esame di maturità scritto che può essere completato da un esame orale. 2 Si tratta delle materie seguenti: a. la lingua prima, b. una seconda lingua nazionale o una seconda lingua del cantone, conformemente all'articolo 9 capoverso 7, c. la matematica, d. l'opzione specifica, e e. un'altra materia secondo le disposizioni cantonali. Art. 15 Note di maturità e valutazione del lavoro di maturità 1 Le note di maturità sono assegnate: a. nelle materie d'esame, sulla base dei risultati dell'ultimo anno d'insegnamento e di quelli ottenuti all'esame. I due risultati hanno il medesimo peso; b. nelle altre materie, sulla base dei risultati dell'ultimo anno d'insegnamento; c. al lavoro di maturità sulla base della procedura di lavoro, del lavoro scritto e della sua presentazione. 12 2 Il lavoro di maturità è valutato in base alle prestazioni scritte e orali. 12 8

Art. 16 Criteri di riuscita 1 Le note per le prestazioni nelle materie di maturità sono espresse con punti interi e mezzi punti. La nota migliore è 6, la peggiore 1. Le note inferiori a 4 indicano risultati insufficienti. 2 Per ottenere l'attestato di maturità è necessario che nelle materie di maturità giusta l'articolo 9 capoverso 1: 13 a. il doppio della somma dei punti che mancano per arrivare al 4 nelle note insufficienti sia al massimo uguale alla somma semplice dei punti che vanno oltre il 4 nelle altre note; b. non figurino più di quattro note inferiori al 4. 14 3 Per l'ottenimento dell'attestato di maturità sono autorizzati due tentativi. Art. 17 Insegnamento di base in inglese Per le allieve e gli allievi che non hanno scelto l'inglese come materia di maturità, deve essere offerto un insegnamento di base in questa disciplina. 3. Disposizioni particolari Art. 18 Menzione bilingue La menzione bilingue, attribuita da un cantone secondo un proprio disciplinamento, può essere riconosciuta. Art. 19 Esperienze pilota 15 1 Le disposizioni di questa ordinanza/di questo regolamento possono essere oggetto di deroga per permettere delle esperienze pilota e per le scuole svizzere all'estero. 13 14 15 9

2 La concessione di deroghe per le esperienze pilota spetta alla Commissione svizzera di maturità e per le scuole svizzere all'estero spetta al Dipartimento federale dell'interno 16 e al Comitato della CDPE. Art. 20 Aspetti formali dell'attestato di maturità 1 L'attestato di maturità reca: a. la dicitura "Confederazione Svizzera" e il nome del cantone, b. la menzione "Attestato di maturità rilasciato conformemente all'ordinanza del Consiglio federale/regolamento della CDPE concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale del 16 gennaio/15 febbraio 1995", c. il nome della scuola che lo rilascia, d. il cognome, il nome, il luogo d'origine (per gli stranieri: la cittadinanza e il luogo di nascita) e la data di nascita della titolare o del titolare, e. il periodo durante il quale la titolare o il titolare ha frequentato la scuola che rilascia l'attestato, f. le note ottenute nelle materie menzionate nell'articolo 9 capoverso 1, 17 g. il tema del lavoro di maturità, 18 h. se è il caso, la menzione "maturità bilingue" con l'indicazione della seconda lingua, e i. le firme delle autorità cantonali e della direzione della scuola. 2 Nell'attestato di maturità possono essere iscritte anche le note ottenute nelle materie prescritte nell'ambito cantonale o in altre materie seguite dall'allievo. 16 A partire dal 1 o gennaio 2013: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca 17 18 10

4. Commissione svizzera di maturità Art. 21 I compiti e la composizione della Commissione svizzera di maturità sono disciplinati dall'accordo amministrativo del 16 gennaio/15 febbraio 1995 tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione. 5. Procedura Art. 22 Competenze 1 Il cantone interessato indirizza le domande di riconoscimento alla Commissione svizzera di maturità. 2 In merito alle richieste decide il Dipartimento federale dell'interno 19 e il Comitato della CDPE, su proposta della Commissione svizzera di maturità. Art. 23 Rimedi di diritto a. a livello federale Il Governo cantonale competente può interporre ricorso contro le decisioni del Dipartimento federale dell'interno 20. La procedura è retta dalle disposizioni generali relative alla giurisdizione amministrativa federale. b. a livello intercantonale 1 Se il Comitato rifiuta il riconoscimento, il cantone e i responsabili della scuola interessata, che sono toccati dalla decisione, possono ricorrere entro il termine di 60 giorni all'assemblea plenaria della CDPE. 19 A partire dal 1 o gennaio 2013: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca 20 A partire dal 1 o gennaio 2013: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca 11

2 La decisione dell'assemblea plenaria può essere impugnata dal cantone con azione al Tribunale federale giusta l'articolo 120 della Legge sul Tribunale federale (LTF) 21. I responsabili della scuola interessata possono interporre ricorso davanti allo stesso tribunale giusta l'articolo 82 LTF. 6. Disposizioni finali Art. 24 Abrogazione del diritto previgente L'ordinanza del Consiglio federale del 22 maggio 1968 concernente il riconoscimento degli attestati di maturità è abrogata. Art. 25 Disposizioni transitorie a. a livello federale I riconoscimenti rilasciati giusta il diritto previgente rimangono validi per 8 anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza. b. a livello intercantonale Il cantone deve poter dimostrare, entro otto anni al più tardi dall'entrata in vigore, che gli attestati di maturità, da esso rilasciati rispettivamente riconosciuti, sono conformi al presente regolamento. Art. 25 bis Disposizioni transitorie per le modifiche del 14 giugno 2007 22 1 Le domande di riconoscimento depositate sotto il diritto previgente sono valutate giusta il diritto previgente. 2 Le domande di riconoscimento depositate dopo l'entrata in vigore delle modifiche del 14 giugno 2007 sono valutate giusta il nuovo diritto. 21 Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (Legge sul Tribunale federale, LTF); RS 173.110 22 12

3 Le formazioni, i cui attestati (attestati di maturità) sono stati riconosciuti giusta il diritto previgente devono essere adattate al nuovo diritto entro un anno dall'entrata in vigore delle modifiche del 14 giugno 2007. Gli adattamenti effettuati devono essere sottoposti alla Commissione svizzera di maturità per la verifica. Art. 26 Entrata in vigore 1 La presente ordinanza/il presente regolamento entra in vigore il 1 agosto 1995. 2 abrogato 23 Berna, 16 gennaio 1995 In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione Il presidente: Schmid Il segretario generale: Arnet Berna, 15 febbraio 1995 In nome del Consiglio federale svizzero Il presidente della Confederazione: Villiger Il cancelliere della Confederazione: Couchepin 20 13