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DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 2014. Concessione di un assegno straordinario vitalizio alla sig. ra Flavia Livia Livi (in arte Livia Livi), scultrice, poetessa. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica ; Visto il d.p.c.m. 4 febbraio 2010, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440; Visto il D.S.G. 15 novembre 2013, con il quale è stata istituita la Commissione consultiva per l attestazione della chiara fama e dei meriti acquisiti a livello nazionale ed internazionale dei candidati che hanno presentato domanda per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge n. 440/1985; Vista la documentazione acquisita, gli esiti dell istruttoria e la valutazione positiva data dalla predetta Commissione nella riunione del 3 luglio 2014; Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore della sig.ra Flavia Livia Livi (in arte Livia Livi), che possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva, di euro 24.000,00 annui; Su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1 dicembre 2014; Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; Decreta: A decorrere dal 1 dicembre 2014, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell importo annuo di euro ventiquattromila/00 alla sig.ra Flavia Livia Livi (in arte Livia Livi), nata a Firenze il 16 febbraio 1932. La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l anno 2014 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Dato a Roma, addì 17 dicembre 2014 NAPOLITANO R ENZI, Presidente del Consiglio dei ministri Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2015 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - Prev. n. 231 15A01285 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 2014. Concessione di un assegno straordinario vitalizio alla sig. ra Silvana Areggasc Savorelli (in arte Lara Saint Paul), cantante. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica ; Visto il d.p.c.m. 4 febbraio 2010, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440; Visto il D.S.G. 15 novembre 2013, con il quale è stata istituita la Commissione consultiva per l attestazione della chiara fama e dei meriti acquisiti a livello nazionale ed internazionale dei candidati che hanno presentato domanda per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge n. 440/1985; Vista la documentazione acquisita, gli esiti dell istruttoria e la valutazione positiva data dalla predetta Commissione nella riunione del 3 luglio 2014; Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore della sig.ra Silvana Areggasc Savorelli (in arte Lara Saint Paul), che possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva, di euro 24.000,00 annui; Su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1 dicembre 2014; Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta: A decorrere dal 1 dicembre 2014, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell importo annuo di euro ventiquattromila/00 alla sig.ra Silvana Areggasc Savorelli (in arte Lara Saint Paul), nata ad Asmara il 31 marzo 1945, cittadina italiana. La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l anno 2014 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Dato a Roma, addì 17 dicembre 2014 NAPOLITANO R ENZI, Presidente del Consiglio dei ministri Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2015 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, Reg. ne - Prev. n. 237 15A01286 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 15 gennaio 2015. Interconnessione SISTRI con il Corpo forestale dello Stato. IL MINISTRO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la Direttiva 2008/98/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive e, in particolare, l art. 17, che ha stabilito che gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell ambiente e della tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale ed il controllo dei rifiuti pericolosi; Vista la parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia ambientale e, in particolare, l art. 189 relativo all istituzione di un sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e, in particolare, l art. 1, comma 1116, che ha previsto la realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti, in funzione della sicurezza nazionale ed in rapporto all esigenza di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata nell ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti; Visto il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e, in particolare l art. 14 -bis concernente il finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, che ha demandato al Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare l adozione di uno o più decreti per definire i tempi e le modalità di attivazione, nonché le date di operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, le informazioni da fornire, le modalità di trasmissione e di aggiornamento dei dati, le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo, nonché l entità dei contributi da porre a carico dei soggetti obbligati per la costituzione ed il funzionamento del sistema; Visto il decreto del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52, recante regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell art, 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell art. 14 - bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2011, che raccoglie in un testo unico coordinato i decreti del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, del 15 febbraio 2010, del 28 settembre 2010 e del 22 dicembre 2010 disciplinanti l attivazione ed il funzionamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, denominato SISTRI; Visto il decreto del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 novembre 2011, n. 219, recante regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2012 Supplemento Ordinario n. 5;

Considerata la necessità di affidare la gestione, il controllo e l elaborazione delle informazioni contenute nel SISTRI agli organi deputati alla sorveglianza e all accertamento degli illeciti in materia ambientale; Considerata la complessità degli aspetti ambientali che richiedono la definizione e l organizzazione di un Sistema di sicurezza che monitori il ciclo completo di gestione dei rifiuti; Visto il decreto-legge 101 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla legge 125 del 2013 e successive modifiche ed integrazioni; Visto l art. 12 -bis del decreto-legge 91 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 116 del 2014; A DOTTANO il seguente decreto: Art. 1. Il Corpo forestale dello Stato è interconnesso al Sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) al fine di intensificare l azione di contrasto alle attività illecite di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al territorio campano. Art. 2. Il Corpo forestale dello Stato opera in stretto collegamento con il Ministero dell ambiente assicurando l accesso alle informazioni non riservate presenti in ambito SISTRI da parte del Ministero ai fini degli adempimenti relativi alle proprie attività istituzionali. Art. 3. Dall attuazione del presente decreto non potranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e/o per gli utenti del Servizio informatico di tracciabilità dei rifiuti. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale Roma, 15 gennaio 2015 Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali MARTINA 15A01418 Il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare G ALLETTI MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 13 febbraio 2015. Esonero dall obbligo di certificazione dei corrispettivi per talune prestazioni di servizi rese da soggetti concessionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, istitutivo dell imposta sul valore aggiunto; Visto l art. 22, primo comma, dello stesso decreto, che stabilisce la non obbligatorietà dell emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, per le attività di commercio al minuto ed attività assimilate; Visto l art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che ha istituito, dal 1 gennaio 1993, l obbligo generalizzato di certificazione a mezzo ricevuta o scontrino fiscale dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non è obbligatoria l emissione della fattura se non a richiesta del cliente; Visto il comma 3 del sopra citato art. 12 che attribuisce delega al Ministro delle finanze di stabilire, con decreto, sentite le commissioni parlamentari competenti, l esonero dall obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui al comma 1 nei confronti di determinate categorie di contribuenti o determinate categorie di prestazioni aventi carattere di ripetitività e di scarsa rilevanza fiscale; Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, recante l esonero dall obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale per determinate categorie di contribuenti; Visto l art. 3, comma 147, lettera e), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede l emanazione di un regolamento governativo al fine di escludere l obbligo di rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale nell ipotesi in cui tali adempimenti risultino gravosi e privi di apprezzabile rilevanza ai fini del controllo; Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi; Considerato che è opportuno esonerare dall obbligo di certificazione dei corrispettivi talune prestazioni di servizi rese nei confronti degli utenti dai relativi soggetti concessionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Sentite le commissioni parlamentari competenti;

Decreta: Art. 1. Esonero dall obbligo di certificazione dei corrispettivi 1. Non sono soggette all obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui all art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le seguenti tipologie di operazioni: a) servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente resi nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; b) servizi di gestione e di rendicontazione del pagamento dei corrispettivi dovuti dall utenza per le pratiche di competenza del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici resi nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Art. 2. E f ficacia 1. Il presente decreto si applica a partire dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15A01358 Roma, 13 febbraio 2015 DECRETO 20 febbraio 2015. Il Ministro: PADOAN Modifiche al decreto 23 gennaio 2015 relativo alle modalità e termini per il versamento dell imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni. IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di seguito «decreto n. 633 del 1972», recante istituzione e disciplina dell imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, al capo II del titolo II, disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie e dell imposta sul valore aggiunto; Visto l art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che introduce l art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972, che stabilisce che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di talune pubbliche amministrazioni, per le quali dette amministrazioni non siano debitori d imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l imposta è in ogni caso versata dalle medesime secondo modalità e termini da determinare con decreto del Ministro dell economia e delle finanze; Visto l art. 1, comma 630, della citata legge n. 190 del 2014, che prescrive al Ministro dell economia e delle finanze di includere i soggetti passivi che effettuano le operazioni di cui all art. 17 -ter del citato decreto n. 633 del 1972, limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni ivi indicate, fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi dell IVA sono eseguiti in via prioritaria ai sensi dell art. 38 -bis, comma 10, dello stesso decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni; Visto l art. 30 del citato decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, in materia di versamento di conguaglio e rimborso dell eccedenza; Visto l art. 38 -bis del citato decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, in materia di esecuzione dei rimborsi, e, in particolare, il comma 10 con il quale è stabilito che con decreti del Ministro dell economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al predetto art. 38 -bis sono eseguiti in via prioritaria; Visto l art. 7 -bis del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, in materia di crediti d imposta relativi all IVA; Visto il decreto del Ministro dell economia e delle finanze del 22 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007; Visto il decreto del Ministro dell economia e delle finanze del 25 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2007; Visto il decreto del Ministro dell economia e delle finanze del 18 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007; Visto il decreto del Ministro dell economia e delle finanze del 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008; Visto il decreto del Ministro dell economia e delle finanze del 10 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2014; Visto il decreto del Ministro dell economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015;

Considerata l opportunità che, a fini di semplificazione, i rimborsi dell IVA da erogarsi in via prioritaria, ai sensi dell appena citato decreto del Ministro del 23 gennaio 2015, ai contribuenti che effettuano le operazioni di cui all art. 17 -ter del decreto n. 633 del 1972, non siano assoggettati ai criteri previsti dall art. 2 del sopra citato decreto del Ministro del 22 marzo 2007; Decreta: Art. 1. Semplificazioni per i rimborsi dell IVA da effettuarsi in via prioritaria 1. All art. 8, comma 1, del decreto del Ministro dell economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015, sono soppresse le parole «fermo restando quanto previsto dall art. 2 del decreto del Ministro dell economia e delle finanze del 22 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007, e». Art. 2. E f ficacia 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dalle richieste di rimborso relative al primo trimestre dell anno d imposta 2015. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15A01381 Roma, 20 febbraio 2015 Il Ministro: PADOAN MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DECRETO 21 ottobre 2014. Elenco dei soggetti beneficiari di cui all articolo 14, comma 1, del decreto n. 593, dell 8 agosto 2000, per l anno 2011. (Decreto n. 3263). IL CAPO DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E LA RICERCA Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85 recante: Disposizioni urgenti per l adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2008; Vista la legge del 14 gennaio 1994 n. 20, recante: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante: Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni; Visto decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 recante: Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ; Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 recante: Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori ; Visto il decreto ministeriale dell 8 agosto 2000, n. 593, recante: Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 e, in particolare, l art. 14 del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzioni di qualificato personale di ricerca, per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca; Visto inoltre, il comma 2 e ss. del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275; Visto l art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all uopo disponibili; Visto il decreto del Ministro dell economia e delle finanze del 10 ottobre 2003, n. 90402, d intesa con il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, recante: Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul fondo per le agevolazioni alla Ricerca (FAR), registrato dalla Corte dei Conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 274 del 25 novembre 2003; Visto il d.m. del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell 8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11 recante Disposizioni transitorie e finali con particolare riferimento ai commi 2 e 3; Vista la circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27/10/2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all art. 14 del d.m. n. 593; Visto il decreto direttoriale n. 422/Ric. del 16 luglio 2012, con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell 8 agosto 2000; Visto il decreto direttoriale n. 287/Ric. del 15 febbraio 2013, con il quale è stato approvato un secondo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell 8 agosto 2000; Ritenuta la necessità di procedere, per l anno 2011 alla formazione dei previsti elenchi, secondo l ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso; Accertata la disponibilità finanziaria, conseguente all applicazione dei predetti decreti di individuazione dei soggetti beneficiari; Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico Gruppo di lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all art. 14 del d.m. n. 593/2000; Viste le risultanze dell attività istruttoria effettuata dal Gruppo di lavoro e completata nella seduta del 24 settembre 2014 relativa alla documentazione acquisita ai sensi dell art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 275/98; Viste le disponibilità dei piani di riparto delle risorse del Fondo agevolazione alla ricerca disposte con i decreti nn. 560/Ric. del 2.10.2009, 19/Ric. del 15.02.2010, 332/ Ric. del 10.06.2011 e 435/Ric. del 13/03/2013 rispettivamente relativi agli anni 2007-2008, 2009, 2010-2011 e 2012; Visto il decreto n. 2297/Ric. del 21.11.2013 di modifica del predetto d.d. 332/Ric. del 10.06.2011 con cui è stata disposta la variazione di quanto previsto dal decreto di riparto effettuando lo spostamento dell importo di euro 200.000,00 dall art. 15 all art. 14 sezione Nazionale per le domande di assunzione di personale di ricerca; Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza ivi previsti con avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dei dati relativi alle attribuzioni economiche in corso di concessione, contestualmente alla formazione del presente decreto; Decreta: Art. 1. 1. I soggetti indicati nell allegato elenco sono ammessi alle agevolazioni previste dall art. 14, comma 1, del d.m. n. 593 dell 8 agosto 2000, per l anno 2011. Il predetto elenco è formato secondo le modalità indicate dal medesimo art. 14, comma 2 e forma parte integrante del presente decreto. 2. Le agevolazioni previste dall art. 14, comma 1, complessivamente pari a 390.822,84 di cui 385.658,27 nella forma del credito d imposta ed 5.164,57 nella forma del contributo nella spesa gravano sulle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse alla sezione aree depresse. Art. 2. 1. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 2, l elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell economia e delle finanze. 2. L erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d imposta, sono subordinate all acquisizione della prescritta certificazione antimafia. Art. 3. Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana. Roma, 21 ottobre 2014 Il Capo Dipartimento: MANCINI Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, Min. salute e Min. lavoro foglio n. 5611

A LLEGATO Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari DIM. AREA OP. DATA PRESENTAZIONE RAGIONE SOCIALE/CUP AGEV. DM N Cod.Fisc / P. IVA COMUNE PROVINCIA Contributo Spesa Credito d'imposta PMI Depressa 21/12/2011 10:00:00.064 EVA INFORMATICA S.P.A. B82F12000520001 Contratto 17 63231 1 21/12/2011 10:00:00.110 CYBERTEC RESEARCH S.R.L. Assunzione B92F12000410001 25 62782 1 04912221001 ROMA RM 00957900327 TRIESTE TS 00515500775 MATERA MT 170.000,00 PMI Depressa 5.164,57 20.658,27 PMI Depressa 21/12/2011 10:00:52.651 INNOVA CONSORZIO PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA Contratto 332 63225 S.r.l. B82F12000530001 1 195.000,00 Totali ( ) 5.164,57 385.658,27 15A01283 DECRETO 21 ottobre 2014. Elenco dei soggetti beneficiari di cui all articolo 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593, dell 8 agosto 2000, per l anno 2012. (Decreto n. 3264). IL CAPO DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E LA RICERCA Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85 recante: Disposizioni urgenti per l adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2008; Vista la legge del 14 gennaio 1994 n. 20, recante: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante: Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni; Visto decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 recante: Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ; Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 recante: Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori ; Visto il decreto ministeriale dell 8 agosto 2000, n. 593, recante: Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 e, in particolare, l art. 14 del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzioni di qualificato personale di ricerca, per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca; Visto inoltre, il comma 2 e ss. del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275; Visto l art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all uopo disponibili; Visto il decreto del Ministro dell economia e delle finanze del 10 ottobre 2003, n. 90402, d intesa con il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, recante: Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 274 del 25 novembre 2003; Visto il d.m. del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell 8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11 recante Disposizioni transitorie e finali con particolare riferimento ai commi 2 e 3; Vista la circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27/10/2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all art. 14 del d.m. n. 593; Visto il decreto direttoriale n. 1368/Ric. del 17 luglio 2013, con il quale è stato approvato l elenco dei soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell 8 agosto 2000; Ritenuta la necessità di procedere, per l anno 2012 alla formazione dei previsti elenchi, secondo l ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso; Accertata la disponibilità finanziaria, conseguente all applicazione dei predetti decreti di individuazione dei soggetti beneficiari; Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico Gruppo di lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all art. 14 del d.m. n. 593/2000; Viste le risultanze dell attività istruttoria effettuate dal Gruppo di lavoro e completate nelle sedute del 24 settembre 2014 relative alla documentazione acquisita ai sensi dell art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 275/98; Viste le disponibilità dei piani di riparto delle risorse del Fondo Agevolazione alla Ricerca disposte con i decreti nn. 560/Ric. del 2.10.2009, 19/Ric. del 15.02.2010, 332/Ric. del 10.06.2011 e 435/Ric. del 13/03/2013 rispettivamente relativi agli anni 2007-2008, 2009, 2010-2011 e 2012; Visto il decreto n. 2297/Ric. del 21.11.2013 di modifica del predetto d.d. 332/Ric. del 10.06.2011 con cui è stata disposta la variazione di quanto previsto dal decreto di riparto effettuando lo spostamento dell importo di euro 200.000,00 dall art. 15 all art. 14 sezione Nazionale per le domande di assunzione di personale di ricerca; Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza ivi previsti con avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dei dati relativi alle attribuzioni economiche in corso di concessione, contestualmente alla formazione del presente decreto; Decreta: Art. 1. 1. I soggetti indicati nell allegato elenco sono ammessi alle agevolazioni previste dall art. 14, comma 1, del d.m. n. 593 dell 8 agosto 2000, per l anno 2012. Il predetto elenco è formato secondo le modalità indicate dal medesimo art. 14, comma 2 e forma parte integrante del presente decreto. 2. Le agevolazioni previste dall art. 14, comma 1, complessivamente pari a 837.853,52 di cui 782.359,81 nella forma del credito d imposta ed 55.493,71 nella forma del contributo nella spesa gravano sulle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse alla sezione aree depresse. Art. 2. 1. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 2, l elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell economia e delle finanze. 2. L erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d imposta, sono subordinate all acquisizione della prescritta certificazione antimafia. Art. 3. Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana. Roma, 21 ottobre 2014 Il Capo Dipartimento: MANCINI Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, Min. salute e Min. lavoro foglio n. 5612

A LLEGATO Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari DIM. AREA OP. DATA PRESENTAZIONE RAGIONE SOCIALE/CUP AGEV. DM N Cod.Fisc / P. IVA COMUNE PROVINCIA Contributo Spesa Credito d'imposta PMI Depressa PMI Depressa PMI Depressa PMI Depressa PMI Depressa PMI Depressa PMI Depressa PMI Depressa PMI Altro 17/09/2012 10:00:00.040 STEP SRL Assunzione 06016121003 29.670,86 118.683,46 B82F12000560001 ROMA 12 63788 6 RM 17/09/2012 10:00:00.072 AERNOVA ENGINEERING SRL Contratto 04731630010 102.175,00 B32F12000430001 CAMPIGLIONE FENILE 26 63699 1 TO 17/09/2012 10:00:00.134 I CUBE SRL Contratto 10993201002 122.625,00 B82F12000550001 ROMA 51 63925 1 RM 17/09/2012 10:00:00.150 AERNOVA ENGINEERING SRL Contratto 04731630010 101.925,00 B32F12000440001 CAMPIGLIONE FENILE 55 63698 1 TO 17/09/2012 10:00:00.758 INGEL S.R.L. Assunzione 04061820728 5.164,57 20.658,27 B42F12000680001 CONVERSANO 138 63881 1 BA 17/09/2012 10:00:02.490 INFOTEL SISTEMI S.R.L. Assunzione 09905391000 10.329,14 41.316,54 ROMA 208 64151 2 RM 17/09/2012 10:00:02.724 DOTT. DINO PALADIN Borsa 01032420281 33.660,00 B92F12000420001 PADOVA 211 63721 1 PD 17/09/2012 10:00:28.635 I.C.M.E.A. S.R.L. Assunzione 06499070727 10.329,14 41.316,54 B52F12000670001 CORATO 255 63761 2 BA 17/09/2012 10:00:00.196 SARDA SERVICE CATERING SRL Contratto 02240620928 200.000,00 B22F1200050001 VILLACIDRO 300 64038 2 CA Totali ( ) 55.493,71 782.359,81 15A01284 MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 10 febbraio 2015. Aggiornamento delle tabelle contenenti l indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni. Inserimento nella tabella I delle sostanze 4-iodo-2,5-dimetossi-N-(-2-metossibenzil) fenetilammina (25I-NBOMe) e 3,4-dicloro-N-[(1- (dimetilammino)cicloesil) metil] benzamide (AH-7921), 1-cicloesil-4-(1,2-difeniletil)- piperazina (MT-45). IL MINISTRO DELLA SALUTE Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «testo unico»; Viste in particolare le tabelle I, II, III e IV che indicano le sostanze con forte potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e dipendenza e la tabella dei medicinali, suddivisa in cinque sezioni, che indica le sostanze che hanno attività farmacologica e sono pertanto usate in terapia, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui al citato art. 14 del testo unico; Viste le note del 31 ottobre 2013 e del 12 febbraio 2014 con cui il Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Sistema nazionale di allerta precoce e risposta rapida per le droghe, ha comunicato un elevato grado di allerta per la registrazione in Europa di decessi seguiti all assunzione della molecola AH-7921 e per casi di sequestro di prodotti contenenti la molecola 251-NBOMe; Vista la decisione di esecuzione del Consiglio dell Unione europea 25 settembre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell Unione europea serie L 287 del 1 ottobre 2014, che ha sottoposto a misure di controllo le sostanze 4-iodo-2,5-dimetossi-N-(-2-metossibenzil) fenetilammina (25I-NBOMe), 3,4-dicloro-N-[(1-(dimetilammino)

cicloesil)metil] benzamide (AH-7921), 3,4-metilenedioss ipirovalerone(mdpv) e 2-(etilamino)-2-(3-metossifenil) cicloesanone (metossietamina) in considerazione dei rischi per la salute e della mancanza di proprietà o usi terapeutici di tali sostanze; Considerato che le sostanze Metilendiossipirovalerone (MDPV) e Metossietamina, oggetto della medesima decisione, sono già sotto controllo in Italia ed incluse nella tabella I allegata al testo unico; Visto il parere dell Istituto superiore di sanità, reso con nota del 6 novembre 2014, favorevole all inserimento nella tabella I del testo unico delle sostanze 4-iodo- 2,5-dimetossi-N-(-2-metossibenzil) fenetilammina (25I- NBOMe) e 3,4-dicloro-N-[(1- (dimetilammino)cicloesil) metil] benzamide (AH-7921); Vista la nota 6 maggio 2014 con cui il Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Sistema nazionale di allerta precoce e risposta rapida per le droghe, ha comunicato un elevato grado di allerta a seguito della registrazione in Svezia di 11 casi di decesso e di identificazione analitica della molecola MT-45 nel sangue femorale delle vittime; Vista la nota di allerta diramata nella stessa data dal Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione agli Assessorati alla salute delle Regioni e Province autonome, finalizzata a prevenire la rapida diffusione di tali sostanze sul mercato delle droghe e attraverso internet; Visto il parere dell Istituto superiore di sanità, reso con nota del 11 novembre 2014, favorevole all inserimento nella tabella I del testo unico della sostanza1-cicloesil-4- (1,2-difeniletil)-piperazina (MT-45); Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 9 dicembre 2014, favorevole all inserimento nella tabella I del testo unico delle sostanze 4-iodo-2,5-dimetossi-N-(-2-metossibenzil) fenetilammina (25I-NBOMe) e 3,4-dicloro-N-[(1- (dimetilammino) cicloesil)metil] benzamide (AH-7921) e della sostanza 1-cicloesil-4-(1,2-difeniletil)-piperazina (MT-45), Ritenuto necessario procedere ai suddetti inserimenti a tutela della salute pubblica; Decreta: Art. 1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l ordine alfabetico, le seguenti sostanze: (25I-NBOMe): denominazione comune 4-iodo-2,5-dimetossi-N-(-2-metossibenzil) fenetilammina: denominazione chimica; (AH-7921): denominazione comune 3,4-dicloro-N-[(1- (dimetilammino)cicloesil)metil] benzamide: denominazione chimica; (MT-45): denominazione comune 1-cicloesil-4-(1,2-difeniletil)-piperazina: denominazione chimica. Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Roma, 10 febbraio 2015 15A01336 Il Ministro: LORENZIN MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 13 gennaio 2015. Concessione di un credito d imposta per le spese per nuovi investimenti sostenuti per la realizzazione e l ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, in favore delle imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e dell acquacoltura di cui all Allegato I del Trattato sul funzionamento dell Unione europea. IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352; Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187; Visto, in particolare, l art. 17 del suddetto regolamento (UE) n. 651/2014 relativo agli aiuti agli investimenti a favore delle PMI; Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1 luglio 2014, n. L 193;

Visti, in particolare, gli articoli 14 e 17 del suddetto regolamento (UE) n. 702/2014 relativi, rispettivamente, agli aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende e agli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli; Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell acquacoltura, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 190; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l efficientamento energetico dell edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea» convertito in legge, con modificazioni, dall art. 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116; Visto, in particolare, l art. 3, comma 1, del citato decreto-legge, a tenore del quale alle imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e dell acquacoltura di cui all Allegato I del Trattato sul funzionamento dell Unione europea, nonché alle piccole e medie imprese, come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell acquacoltura non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 5, lettera a), un credito d imposta nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, nel periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi, per la realizzazione e l ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, in particolare, gli articoli 61 e 109, inerenti i componenti del reddito d impresa; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare, l art. 17 concernente la compensazione dei crediti d imposta; Visto il comma 53 dell art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in base al quale i crediti d imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro; Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, ed in particolare l art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d imposta; Considerato che, ai sensi del comma 2 del citato art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, occorre procedere ad emanare il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell economia e delle finanze che stabilisce le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del comma 1 e del presente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio; Considerato che, ai sensi del comma 4 -bis del citato art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, le disposizioni del comma 1 per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese come definite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativi all applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell acquacoltura; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto individua le modalità applicative per l attribuzione del credito d imposta di cui all art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall art. 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116, con riferimento, in particolare: a) agli investimenti agevolabili, alle soglie massime di spesa eleggibile e relativa misura dell agevolazione, nonché ai criteri di verifica e accertamento dell effettività delle spese sostenute; b) alle procedure per l ammissione delle spese al credito d imposta e per il suo riconoscimento e utilizzo; c) alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d imposta medesimo; d) alle modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa. Art. 2. Soggetti beneficiari dell agevolazione 1. Sono ammissibili all agevolazione di cui al presente decreto i seguenti soggetti, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, titolari di reddito di impresa o di reddito agrario: a) imprese, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, che producono prodotti agricoli, della pesca e dell acquacoltura di cui all Allegato I del Trattato sul funzionamento dell Unione europea; b) piccole e medie imprese, come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell acquacoltura non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi.

Art. 3. Investimenti agevolabili e misura del credito d imposta 1. Sono agevolabili le spese sostenute dai soggetti di cui all art. 2, comma 1, per la realizzazione e l ampliamento di infrastrutture informatiche esclusivamente finalizzate all avvio e allo sviluppo del commercio elettronico, relative a: a) dotazioni tecnologiche; b) software; c) progettazione e implementazione; d) sviluppo database e sistemi di sicurezza. 2. Sono ammissibili all agevolazione i nuovi investimenti realizzati, dopo l entrata in vigore del presente decreto, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi. 3. Il credito d imposta compete, per ciascuno dei periodi d imposta agevolabili, in funzione dell attività prevalente effettivamente svolta e dichiarata ai fini IVA e delle dimensioni dell impresa: a) nella misura del 40 per cento e nel limite di 50.000 euro dell importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati al precedente comma 2, per le piccole e medie imprese operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all Allegato I del Trattato sul funzionamento dell Unione europea, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea. L agevolazione di cui alla presente lettera non è concessa alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno e alle imprese in difficoltà, ai sensi dell art. 1, del suddetto regolamento (UE) n. 702/2014; b) nella misura del 40 per cento e nel limite di 50.000 euro dell importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati al precedente comma 2, per le piccole e medie imprese per le quali non ricorrano le condizioni di cui alla lettera a) e per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese come definite dal regolamento (UE) n. 651/2014, operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all Allegato I del Trattato sul funzionamento dell Unione europea, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea agli aiuti «de minimis»; c) nella misura del 40 per cento e nel limite di 15.000 euro nell arco di tre esercizi finanziari dell importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati al precedente comma 2, per le piccole e medie imprese per le quali non ricorrano le condizioni di cui alla lettera a) e per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese come definite dal regolamento (UE) n. 651/2014, che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all Allegato I del Trattato sul funzionamento dell Unione europea, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; d) nella misura del 40 per cento e nel limite di 30.000 euro nell arco di tre esercizi finanziari dell importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati al precedente comma 2, per le piccole e medie imprese e per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese come definite dal regolamento (UE) n. 651/2014, operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell acquacoltura di cui all art. 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1379/2013, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell acquacoltura; e) nella misura del 40 per cento e nel limite di 50.000 euro dell importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati al precedente comma 2, per le piccole e medie imprese che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell acquacoltura non ricompresi nell Allegato I del Trattato sul funzionamento dell Unione europea, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea agli aiuti «de minimis»; f) nella misura del 20 per cento e del 10 per cento e nel limite di 50.000 euro dell importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati al precedente comma 2, rispettivamente per le piccole imprese e per le medie imprese che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell acquacoltura non ricompresi nell Allegato I del Trattato sul funzionamento dell Unione europea, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. L agevolazione di cui alla presente lettera non è concessa alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno e alle imprese in difficoltà, ai sensi dell art. 1, del suddetto regolamento (UE) n. 651/2014. 4. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi. 5. L effettività del sostenimento delle spese e della destinazione per l avvio o lo sviluppo del commercio elettronico deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell albo dei periti commerciali, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

6. I crediti d imposta di cui al comma 3 sono riconosciuti nel limite di spesa di 500.000 euro per l anno 2014, di 2 milioni di euro per l anno 2015 e di 1 milione di euro per l anno 2016 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascuno dei predetti anni e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento dell autorizzazione alla fruizione del beneficio. Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni esercitate dalle imprese ai sensi del presente decreto, le risorse stanziate sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», aperta presso la Banca d Italia. Art. 4. Procedura di richiesta dell agevolazione 1. Dal 20 febbraio al 28 febbraio dell anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti, le imprese interessate presentano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali apposita domanda per il riconoscimento del credito d imposta di cui all art. 1, secondo modalità telematiche definite con atto del Ministero entro sessanta giorni dall entrata in vigore del presente decreto. 2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica annualmente sul proprio sito internet, all indirizzo www.politicheagricole.it, l ammontare delle risorse disponibili, previa comunicazione da parte del Ministero dell economia e delle finanze dell importo delle risorse stanziate ed effettivamente disponibili. 3. Nella domanda di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante dell impresa, è specificato, a pena di nullità: a) il codice dell attività prevalente dichiarata dall impresa ai fini IVA; b) il tipo di impresa (piccola e media impresa/grande impresa) al momento della presentazione della domanda; c) il costo complessivo degli investimenti e l ammontare delle singole spese ammissibili ai sensi dell art. 3, comma 1; d) l effettività delle spese sostenute, secondo le modalità previste nell art. 3, comma 5; e) l effettività della destinazione delle spese sostenute per l avvio o lo sviluppo del commercio elettronico, secondo le modalità previste nell art. 3, comma 5; f) il credito d imposta spettante secondo le specifiche definite all art. 3, comma 3. 4. Le imprese devono presentare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, contestualmente alla domanda di cui al comma 1, se pertinente, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad altri aiuti «de minimis» eventualmente fruiti durante l esercizio in corso e nei due precedenti, come previsto dai regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014. 5. Il credito d imposta è riconosciuto previa verifica, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dell ammissibilità in base ai requisiti soggettivi, oggettivi e formali, di cui al presente decreto. Il credito d imposta è concesso nei limiti delle risorse disponibili per l anno di riferimento. Nel caso in cui l ammontare dei crediti d imposta complessivamente spettanti alle imprese per un determinato anno risulti superiore alle somme stanziate, il credito d imposta da riconoscere a ciascuna impresa è ridotto proporzionalmente, in base al rapporto tra l ammontare dei fondi stanziati e l importo complessivo del credito spettante. Il Ministero, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande di cui al comma 1, comunica all impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell agevolazione e, nel primo caso, l importo del credito effettivamente spettante. Preventivamente alla comunicazione di cui al periodo precedente, il Ministero trasmette all Agenzia delle entrate l elenco delle imprese ammesse a fruire dell agevolazione e l importo del credito concesso, con le modalità stabilite al successivo art. 5, comma 3. In ogni caso, il credito può essere compensato solo successivamente alla trasmissione all Agenzia delle entrate dei dati dei beneficiari. Qualora, per un certo anno, i crediti concessi risultino complessivamente inferiori alle risorse stanziate, i fondi residui sono resi disponibili per i crediti da concedere nell anno successivo. 6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali concede nuovi aiuti «de minimis» dopo aver accertato che essi non facciano salire l importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi all impresa interessata a un livello superiore al massimale di cui all art. 3, paragrafo 2, dei regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013, n. 717/2014 e al limite nazionale di cui all art. 3, paragrafo 3, dei regolamenti (UE) n. 1408/2013 e n. 717/2014. Art. 5. Modalità di utilizzo del credito d imposta 1. L importo del contributo sotto forma di credito d imposta, riconosciuto al termine del controllo di ammissibilità, è indicato dall impresa nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta in riferimento al quale il beneficio è concesso. 2. Il contributo sotto forma di credito d imposta di cui all art. 1 del presente decreto: a) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell imposta regionale sulle attività produttive; b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi; 3. Il credito d imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla medesima Agenzia, pena il rifiuto dell operazione di versamento. L ammontare del credito d imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l importo concesso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pena lo scarto dell operazione di versamento. 4. Ai fini del controllo di cui al precedente comma 3, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette all Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d intesa, l elenco delle imprese ammesse a fruire dell agevolazione e l importo del credito concesso nonché le eventuali variazioni e revoche.

Art. 6. Cause di decadenza o revoca del credito d imposta 1. Il diritto al credito d imposta decade nei seguenti casi: a) accertamento definitivo di violazioni non formali alla normativa fiscale; b) mancato rispetto delle condizioni stabilite dal pertinente regolamento dell Unione europea di cui all art. 3, comma 3; c) utilizzazione difforme dalla destinazione indicata nella domanda. 2. Il credito d imposta è revocato in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese, fatta salva ogni conseguenza di legge, civile e penale. 3. In tutti i precedenti casi di decadenza o revoca, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito. Art. 7. Divieto di cumulo 1. Il credito d imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato ai sensi dell art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell Unione europea, né con altre misure di sostegno dell Unione europea in relazione agli stessi costi ammissibili che danno diritto alla fruizione dell agevolazione, nei casi in cui tale cumulo darebbe luogo ad un intensità di aiuto superiore al livello consentito, di cui all art. 3, comma 3. 2. L eventuale cumulo illegittimo determina il recupero dell aiuto fruito con applicazione di interessi e sanzioni previsti per l indebito utilizzo del credito d imposta. Art. 8. Recupero del credito per indebito utilizzo 1. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si accerti l indebita fruizione, anche parziale, del credito d imposta di cui all art. 1 del presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa della non ammissibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio, il Ministero, ai sensi dell art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 2. L Agenzia delle entrate comunica telematicamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d imposta di cui all art. 1, accertata nell ambito dell ordinaria attività di controllo. Qualora siano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine alla ammissibilità di specifiche attività, ovvero alla pertinenza e congruità dei costi, i controlli possono essere effettuati con la collaborazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che, previa richiesta della predetta Agenzia, esprime il proprio parere ovvero dispone la partecipazione di proprio personale all attività di controllo. 3. Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, l Agenzia delle entrate trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il mese di marzo di ciascun anno, con modalità telematiche definite d intesa, l elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d imposta nell anno solare precedente, con i relativi importi. 4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi. Art. 9. Esenzione dalla notifica ed entrata in vigore 1. Le agevolazioni concesse in conformità al presente decreto sono esenti dall obbligo di notifica di cui all art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell Unione europea ai sensi: dell art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352; dell art. 3 Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352; dell art. 3 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187; dell art. 3 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1 luglio 2014, n. L 193; dell art. 3 del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell acquacoltura, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 190. 2. Le agevolazioni di cui all art. 3, comma 3, lettera a) del presente decreto sono concesse dalla data di ricezione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali della ricevuta contrassegnata dal numero di identificazione dell aiuto, inviata dalla Commissione europea ai sensi dell art. 9 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli Organi competenti ed è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale Roma, 13 gennaio 2015 Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali M ARTINA Il Ministro dello sviluppo economico G UIDI Il Ministro dell economia e delle finanze PADOAN Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2015 Uffi cio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 473 15A01472 DECRETO 13 gennaio 2015. Concessione di un credito d imposta per le spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, nell ambito di reti di imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e dell acquacoltura di cui all Allegato I del Trattato sul funzionamento dell Unione europea. IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352; Visto il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352; Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187; Visto, in particolare, l art. 17 del suddetto Regolamento (UE) n. 651/2014 relativo agli aiuti agli investimenti a favore delle PMI; Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell Unione europea e che abroga il Regolamento (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1 luglio 2014, n. L 193; Visti, in particolare, gli articoli 14 e 17 del suddetto Regolamento (UE) n. 702/2014 relativi, rispettivamente, agli aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende e agli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli; Visto il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell acquacoltura, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 190; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l efficientamento energetico dell edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea» convertito in legge, con modificazioni, dall art. 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116; Visto, in particolare, l art. 3, comma 3, del citato decreto-legge, a tenore del quale, al fine di incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti, alle imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e dell acquacoltura di cui all Allegato I del Trattato sul funzionamento dell Unione europea, nonché alle piccole e medie imprese, come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell acquacoltura non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 5, lettera b), un credito d imposta nella misura del 40 per cento delle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, e comunque non superiore a 400.000 euro, nel periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi; Visto il decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazione, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi e, in particolare, l art. 3, commi 4 -ter, 4-quater e 4-quinquies relativi al contratto di rete; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, in particolare, gli articoli 61 e 109, inerenti i componenti del reddito d impresa;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare, l art. 17 concernente la compensazione dei crediti d imposta; Visto il comma 53, dell art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in base al quale i crediti d imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro; Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, ed in particolare l art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d imposta; Considerato che, ai sensi del comma 4 del citato art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, occorre procedere ad emanare il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell economia e delle finanze che stabilisce le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del comma 3 e del presente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio; Considerato che, ai sensi del comma 4 -bis del citato art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, le disposizioni del comma 3 per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, si applicano nei limiti previsti dai Regolamenti (UE) nn. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e dal Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativi all applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell acquacoltura; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto individua le modalità applicative per l attribuzione del credito d imposta di cui all art. 3, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall art. 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116, con riferimento, in particolare: a) agli investimenti agevolabili, alle soglie massime di spesa eleggibile e relativa misura dell agevolazione, nonché ai criteri di verifica e accertamento dell effettività delle spese sostenute; b) alle procedure per l ammissione delle spese al credito d imposta e per il suo riconoscimento e utilizzo; c) alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d imposta medesimo; d) alle modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa. Art. 2. Soggetti beneficiari dell agevolazione 1. Sono ammissibili all agevolazione di cui al presente decreto le singole imprese, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, aderenti ad un contratto di rete già costituito al momento della presentazione della domanda, titolari di reddito di impresa o di reddito agrario: a) che producono prodotti agricoli, della pesca e dell acquacoltura di cui all Allegato I del Trattato sul funzionamento dell Unione europea; b) che siano piccole e medie imprese, come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell acquacoltura non ricompresi nel predetto Allegato I. 2. Le aggregazioni devono essere formate, pena l inammissibilità, da più imprese fra loro indipendenti. Art. 3. Costi agevolabili e misura del credito d imposta 1. Sono agevolabili le seguenti spese sostenute dai soggetti di cui all art. 2, comma 1, per nuovi investimenti, compresi in un programma comune di rete, per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera: a) costi per attività di consulenza e assistenza tecnico-specialistica prestate da soggetti esterni all aggregazione in rete, per la costituzione della rete, per la redazione del programma di rete e sviluppo del progetto; b) costi in attivi materiali per la costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili e per l acquisto di materiali e attrezzature; c) costi per tecnologie e strumentazioni hardware e software funzionali al progetto di aggregazione in rete; d) costi di ricerca e sperimentazione; e) costi per l acquisizione di brevetti, licenze, diritti d autore e marchi commerciali; f) costi per la formazione dei titolari d azienda e del personale dipendente impiegato nelle attività di progetto; g) costi per la promozione sul territorio nazionale e sui mercati internazionali dei prodotti della filiera; h) costi per la comunicazione e la pubblicità riferiti alle attività della rete. 2. Per gli investimenti di cui al precedente comma 1, lettera h), l agevolazione è concessa esclusivamente nei limiti del «de minimis», alle condizioni stabilite dai Regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014. 3. Sono ammissibili all agevolazione i nuovi investimenti realizzati, dopo l entrata in vigore del presente decreto, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi.

4. Il credito d imposta compete, per ciascuno dei periodi d imposta agevolabili, in funzione dell attività prevalente effettivamente svolta e dichiarata ai fini IVA e delle dimensioni dell impresa: a) nella misura del 40 per cento e nel limite di 400.000 euro dell importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati al precedente comma 3, per le piccole e medie imprese operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all Allegato I del Trattato sul funzionamento dell Unione europea, alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell Unione europea. L agevolazione di cui alla presente lettera non è concessa alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno e alle imprese in difficoltà, ai sensi dell art. 1, del suddetto Regolamento (UE) n. 702/2014; b) nella misura del 40 per cento e nel limite di 200.000 euro nell arco di tre esercizi finanziari dell importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati al precedente comma 3, per le piccole e medie imprese per le quali non ricorrano le condizioni di cui alla lettera a) e per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all Allegato I del Trattato sul funzionamento dell Unione europea, alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell Unione europea agli aiuti «de minimis»; c) nella misura del 40 per cento e nel limite di 15.000 euro nell arco di tre esercizi finanziari dell importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati al precedente comma 3, per le piccole e medie imprese per le quali non ricorrano le condizioni di cui alla lettera a) e per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all Allegato I del Trattato sul funzionamento dell Unione europea, alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; d) nella misura del 40 per cento e nel limite di 30.000 euro nell arco di tre esercizi finanziari dell importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati al precedente comma 3, per le piccole e medie imprese e per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell acquacoltura di cui all art. 5, lettere a) e b), del Regolamento (UE) n. 1379/2013, alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell acquacoltura; e) nella misura del 40 per cento e nel limite di 200.000 euro nell arco di tre esercizi finanziari, dell importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati al precedente comma 3, per le piccole e medie imprese che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell acquacoltura non ricompresi nell Allegato I del Trattato sul funzionamento dell Unione europea, alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell Unione europea agli aiuti «de minimis»; f) nella misura del 20 per cento e del 10 per cento e nel limite di 400.000 euro dell importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati al precedente comma 3, rispettivamente per le piccole imprese e per le medie imprese che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell acquacoltura non ricompresi nell Allegato I del Trattato sul funzionamento dell Unione europea, alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. L agevolazione di cui alla presente lettera non è concessa alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno e alle imprese in difficoltà, ai sensi dell art. 1, del suddetto Regolamento (UE) n. 651/2014. 5. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi. 6. L effettività del sostenimento delle spese e della destinazione per la realizzazione del programma comune di rete deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal Presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell albo dei periti commerciali, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. 7. I crediti d imposta di cui al comma 4 sono riconosciuti nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro per l anno 2014, di 12 milioni di euro per l anno 2015 e di 9 milioni di euro per l anno 2016 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascuno dei predetti anni e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento dell autorizzazione alla fruizione del beneficio. Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni esercitate dalle imprese ai sensi del presente decreto, le risorse stanziate sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate fondi di bilancio», aperta presso la Banca d Italia.

Art. 4. Procedura di richiesta dell agevolazione 1. Dal 20 febbraio al 28 febbraio dell anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti, le imprese partecipanti al contratto di rete, tramite l impresa capofila, presentano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali apposita domanda per il riconoscimento del credito d imposta di cui all art. 1, secondo modalità telematiche definite con atto del Ministero entro sessanta giorni dall entrata in vigore del presente decreto. 2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica annualmente sul proprio sito internet, all indirizzo www.politicheagricole.it, l ammontare delle risorse disponibili, previa comunicazione da parte del Ministero dell economia e delle finanze dell importo delle risorse stanziate ed effettivamente disponibili. 3. Nella domanda di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante dell impresa capofila e delle altre imprese partecipanti al contratto di rete, è specificato, a pena di nullità: a) il codice dell attività prevalente dichiarata da ciascuna impresa ai fini IVA; b) il tipo di impresa (piccola e media impresa/grande impresa) al momento della presentazione della domanda; c) il costo complessivo per ciascuna impresa degli investimenti e l ammontare delle singole spese ammissibili ai sensi dell art. 3, comma 1; d) l effettività delle spese sostenute, secondo le modalità previste nell art. 3, comma 6; e) l effettività della destinazione delle spese sostenute per la realizzazione del programma comune di rete, secondo le modalità previste nell art. 3, comma 6; f) il credito d imposta spettante secondo le specifiche definite all art. 3, comma 4. 4. Alla domanda di cui al comma 1 deve essere allegata copia del contratto di rete redatto e costituito ai sensi della normativa vigente. 5. Le imprese devono presentare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, contestualmente alla domanda di cui al comma 1, se pertinente, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad altri aiuti «de minimis» eventualmente fruiti durante l esercizio in corso e nei due precedenti, come previsto dai Regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014. 6. Il credito d imposta è riconosciuto previa verifica, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dell ammissibilità in base ai requisiti soggettivi, oggettivi e formali di cui al presente decreto. Il credito d imposta è concesso nei limiti delle risorse disponibili per l anno di riferimento. Nel caso in cui l ammontare dei crediti d imposta complessivamente spettanti alle imprese per un determinato anno risulti superiore alle somme stanziate, il credito d imposta da riconoscere a ciascuna impresa è ridotto proporzionalmente, in base al rapporto tra l ammontare dei fondi stanziati e l importo complessivo del credito spettante. Il Ministero, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande di cui al comma 1, comunica all impresa capofila il riconoscimento ovvero il diniego dell agevolazione e, nel primo caso, l importo del credito effettivamente spettante a ciascuna impresa. Preventivamente alla comunicazione di cui al periodo precedente, il Ministero trasmette all Agenzia delle entrate l elenco delle imprese ammesse a fruire dell agevolazione e l importo del credito concesso, con le modalità stabilite al successivo art. 5, comma 3. In ogni caso, il credito può essere compensato solo successivamente alla trasmissione all Agenzia delle entrate dei dati dei beneficiari. Qualora, per un certo anno, i crediti concessi risultino complessivamente inferiori alle risorse stanziate, i fondi residui sono resi disponibili per i crediti da concedere nell anno successivo. 7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali concede nuovi aiuti «de minimis» dopo aver accertato che essi non facciano salire l importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi all impresa interessata a un livello superiore al massimale di cui all art. 3, paragrafo 2, dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013, n. 717/2014 e al limite nazionale di cui all art. 3, paragrafo 3, dei Regolamenti (UE) n. 1408/2013 e n. 717/2014. 8. Per ognuna delle domande pervenute e dichiarate ammissibili viene riconosciuta, per ciascuna impresa aderente al contratto di rete, l agevolazione nel limite e nella percentuale indicati all art. 3, compatibilmente con le risorse disponibili. Art. 5. Modalità di utilizzo del credito d imposta 1. L importo del contributo sotto forma di credito d imposta, riconosciuto al termine del controllo di ammissibilità, è indicato da ciascuna impresa nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta in riferimento al quale il beneficio è concesso. 2. Il contributo sotto forma di credito d imposta di cui all art. 1 del presente decreto: a) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell imposta regionale sulle attività produttive; b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi. 3. Il credito d imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla medesima Agenzia, pena il rifiuto dell operazione di versamento. L ammontare del credito d imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l importo concesso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pena lo scarto dell operazione di versamento.

4. Ai fini del controllo di cui al precedente comma 3, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette all Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d intesa, l elenco delle imprese ammesse a fruire dell agevolazione e l importo del credito concesso nonché le eventuali variazioni e revoche. Art. 6. Cause di decadenza o revoca del credito d imposta 1. Il diritto al credito d imposta decade nei seguenti casi: a) accertamento definitivo di violazioni non formali alla normativa fiscale; b) mancato rispetto delle condizioni stabilite dal pertinente regolamento dell Unione europea di cui all art. 3, comma 4; c) utilizzazione difforme dalla destinazione indicata nella domanda. 2. Il credito d imposta è revocato in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese, fatta salva ogni conseguenza di legge, civile e penale. 3. In tutti i precedenti casi di decadenza o revoca, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito. Art. 7. Divieto di cumulo 1. Il credito d imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato ai sensi dell art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell Unione europea, né con altre misure di sostegno dell Unione europea in relazione agli stessi costi ammissibili che danno diritto alla fruizione dell agevolazione, nei casi in cui tale cumulo darebbe luogo ad un intensità di aiuto superiore al livello consentito, di cui all art. 3, comma 3. 2. L eventuale cumulo illegittimo determina il recupero dell aiuto fruito con applicazione di interessi e sanzioni previsti per l indebito utilizzo del credito d imposta. Art. 8. Recupero del credito per indebito utilizzo 1. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si accerti l indebita fruizione, anche parziale, del credito d imposta di cui all art. 1 del presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa della non ammissibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio, il Ministero, ai sensi dell art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 2. L Agenzia delle entrate comunica telematicamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d imposta di cui all art. 1, accertata nell ambito dell ordinaria attività di controllo. Qualora siano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine alla ammissibilità di specifiche attività, ovvero alla pertinenza e congruità dei costi, i controlli possono essere effettuati con la collaborazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che, previa richiesta della predetta Agenzia, esprime il proprio parere ovvero dispone la partecipazione di proprio personale all attività di controllo. 3. Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, l Agenzia delle entrate trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il mese di marzo di ciascun anno, con modalità telematiche definite d intesa, l elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d imposta nell anno solare precedente, con i relativi importi. 4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi. Art. 9. Esenzione dalla notifica ed entrata in vigore 1. Le agevolazioni concesse in conformità al presente decreto sono esenti dall obbligo di notifica di cui all art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell Unione europea ai sensi: dell art. 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352; dell art. 3 Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352; dell art. 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187; dell art. 3 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea e che abroga il Regolamento (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1 luglio 2014, n. L 193; dell art. 3 del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell acquacoltura, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 190.

2. Le agevolazioni di cui all art. 3, comma 4, lettera a) del presente decreto sono concesse dalla data di ricezione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali della ricevuta contrassegnata dal numero di identificazione dell aiuto, inviata dalla Commissione europea ai sensi dell art. 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014. Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli Organi competenti ed è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale Roma, 13 gennaio 2015 Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali M ARTINA Il Ministro dello sviluppo economico G UIDI Il Ministro dell economia e delle finanze PADOAN Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2015 Uffi cio controllo atti MISE e MIPAAF reg.ne prev. n. 472 15A01473 DECRETO 2 febbraio 2015. Variazione della denominazione di una varietà ortiva iscritta al registro nazionale. IL DIRETTORE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l identificazione delle varietà stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096 ; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive; Visto l art. 17-bis, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale; Visto il decreto ministeriale del 28/04/2014, n. 8904, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 112 del 16/05/2014, con il quale è stata iscritta, nel relativo registro, le varietà di fagiolo nano denominata «Mantus», codice SIAN 3427; Vista la nota n. 21735 del 30/10/2014, con la quale il responsabile della conservazione in purezza, Royal Seeds s.r.l., ha chiesto la modifica della denominazione che identificala varietà sopracitata in «Virtus»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell organizzazione di governo a norma dell art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l art. 4, commi 1 e 2 e l art. 16, comma 1; Visto il d.p.r. del 14 febbraio del 2012, n. 41, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali; Considerato che il controllo effettuato sulla nuova denominazione proposta ha dato esito positivo e che la stessa è stata oggetto di pubblicazione nel «Bollettino delle varietà vegetali» n. 05/2014; Ritenuto che non sussistono motivi ostativi all accoglimento della proposta sopramenzionata; Decreta: Articolo unico La denominazione della varietà di melone di seguito elencata, è modificata come indicato in tabella: