Oggetto: definizione della controversia XXX/ ITALIACOM.NET XXX



Documenti analoghi
Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX

Determinazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE

DETERMINAZIONE. Tit del 5/09/2014

Oggetto: definizione della controversia XXX / OKCOM XXX

Determinazione dirigenziale n. 11 del 04 Dicembre Oggetto: definizione della controversia XXX / BIP MOBILE XXX

Verbale n.18 Adunanza dell 8/ settembre 2014

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Verbale n.13 Adunanza del 13 aprile 2015

Oggetto: definizione della controversia XXX/ OKCOM XXX.

Determinazione 15/2015. Definizione della controversia Arioli XXX /Teletu IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE. VISTO il D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare l art. 84;

Determinazione dirigenziale n. 9 del 12/11/2014. Oggetto: definizione della controversia XXX/ H3G XXX

Verbale n. Adunanza del 15 giugno 2015

Delibera n Oggetto: Definizione della controversia GU14 106/2014 XXX /BT ITALIA XXX

Tit del 14/04/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X / WIND TELECOMUNICAZIONI X. La Responsabile del Servizio Corecom

IL DIRIGENTE. VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, e in particolare l art.

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giancarlo Cresti /Vodafone Omnitel B.V. (ex TeleTu) /Telecom Italia S.p.A.

DETERMINAZIONE. Determinazione n. 4/2013 Prot. n Tit /447 del. 18/2/2013. Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

DETERMINAZIONE n. 3 del 21 novembre Oggetto: Definizione della controversia XXXXXX XXXXXXXXX / TeleTu (ora Vodafone Omnitel XX) IL DIRIGENTE

DETERMINAZIONE. Tit del 5/09/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E VODAFONE OMNITEL B.V. - TELETU

DELIBERA DL/037/15/CRL/UD del 30 marzo 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA F. C. / WIND TELECOMUNICAZIONI xxx (LAZIO/D/125/2014)

Delibera n Oggetto: Definizione della controversia GU14 301/2013 XXX /TELECOM ITALIA XXX

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Roberto Tonissi /UltraCALL Inc.

Determinazione 10/2015. Definizione della controversia Intelligente XXX/Wind Telecomunicazioni S.p.A. IL DIRIGENTE

Il giorno 12 dicembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

DELIBERA N. 25/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA MP XXX / BT ITALIA XXX

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Co.Re.Com. comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ATTI /3648/GU14 IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Co.Re.Com. comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ATTI /4646/GU14 IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

DELIBERA DL/025/15/CRL/UD del 4 febbraio 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA V. M./ FASTWEB XXX (LAZIO/D/2/2014) IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

Il giorno 19 dicembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

DELIBERA N. 16/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX CHIERICHINI / TELETU XXX IL CORECOM LAZIO

Il giorno 27/02/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

DELIBERAZIONE n. 16 del 5 luglio 2012

DETERMINAZIONE. Determinazione n. 3/2013 Prot. n Tit /490 del 18/02/2013

Determinazione 3/2015. Definizione della controversia XXX/Telecom Italia S.p.A. IL DIRIGENTE

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DETERMINAZIONE OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA XXX E COOP

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERAZIONE n. 21 del 5 maggio 2014

DELIBERAZIONE n. 53 del 15 dicembre 2014

Delibera n. 14/11/CIR. Definizione della controversia Studio/ Fastweb S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. L AUTORITA

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Verbale n. 7 Adunanza del 4 aprile 2016

DELIBERA N. 88/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX PIERRO/ TELECOM ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato Regionale per le

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Delibera n. 135/10/CIR. Definizione della controversia Gallo xxx/ Telecomunicazioni Salernitane s.r.l. L AUTORITA

Delibera n Oggetto: Definizione della controversia GU14 175/2015 XXX BIGGI/ VODAFONE OMNITEL B.V. (già Vodafone Omnitel N.V.

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Il giorno 24/04/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXX /NGI XXX

DELIBERA DL/018/15/CRL/UD del 4 febbraio DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA A. M. / TISCALI xxx (LAZIO/D/739/2013) IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

Presidente Vice Presidente Componente Componente Componente

DELIBERA N. 33/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA. STUDIO MCM XXX / EUTELIA XXX in XXX IL CORECOM LAZIO

Consiglio Regionale della Calabria

Co.Re.Com. comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ATTI /3483/GU14 IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 24/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX TOMASINELLI / WIND XXXX

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 32/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA MACEG XXXX/ BT ITALIA XXXX

Verbale n. 20 Adunanza del 27 luglio 2015

Comitato Regionale per le Comunicazioni

DELIBERA N. 9/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA BONI BONI ERBA & Co XXX / BT ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO

Determinazione 16/2015. Definizione della controversia De Lorenzi XXX/Telecom Italia S.p.A. IL DIRIGENTE

Il giorno 14/04/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

DELIBERA n. 31/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA FRANZESE / WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (GU14 n. 705/11) L AUTORITA

Il giorno 14/04/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 10 novembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Elettro S.I.E.M.M. S.r.l. /Fastweb S.p.A.

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Il giorno 28/07/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

DELIBERA N. 3/11/CIR. Definizione della controversia New Ora S.r.l./ Eutelia S.p.A. L AUTORITA,

DELIBERA n. 643/13/CONS. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ROSSO / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1082/13) L AUTORITA

Via C.. Portanova Palazzo Campanella Reggio Calabria - Tel 0965/ Fax 0965/810301

Il giorno 19 dicembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

DELIBERAZIONE n. 45 del 15 dicembre 2014

DELIBERAZIONE n. 44 del 21 novembre 2013

Delibera n. 85/11/CIR Definizione della controversia G.B./Telecom Italia S.p.A. (gu14/1171/ 08) l Autorità

DELIBERAZIONE n. 26 del 21 novembre Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXXXXXX XXXXXXX / Wind Telecomunicazioni XXX

DELIBERA DL/005/14/CRL/UD del 16 aprile 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA AGENZIA FUNEBRE PORTONACCIO SRL / BT ITALIA S.P.A.

DELIBERA N. 20/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX CARDARELLI / FASTWEB XXX IL CORECOM LAZIO

Consiglio regionale della Calabria

DELIBERA n. 647 /13/CONS. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA LE MONDE DI F. & C. / VODAFONE OMNITEL N.V. (GU14 n. 887/13) L AUTORITA

Verbale n. 18 Adunanza dell 8 settembre 2014

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXXX contro Optima Italia XX

IL DIRIGENTE. Determinazione 5/2015. Definizione della controversia Andreoli XXX/ Telecom Italia S.p.A.

DELIBERA N. 22/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TORTORA XXX / SKY ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le

Via C.. Portanova Palazzo Campanella Reggio Calabria - Tel 0965/ Fax 0965/810301

DELIBERA N. 7/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA STUDIO ASSOCIATO XXXX / VODAFONE OMNITEL XXXX

DETERMINAZIONE. Determinazione n. 5/2013 Prot. n Tit /349 del 04/03/2013. La Responsabile del Servizio CORECOM

DETERMINAZIONE n. 3 del 10 giugno 2011 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXXXXXX XXX / TELECOM ITALIA XXX LA DIRIGENTE

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXXX XXXXXXX /Clouditalia Telecomunicazioni XXX (già Eutelia XXX XX XX)

Verbale n. 18 Adunanza dell 8 settembre 2014

Consiglio Regionale della Calabria

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Deliberazione n. 39 del 28 ottobre 2014

Transcript:

Determinazione dirigenziale n. 6 del 19 marzo 2015 Oggetto: definizione della controversia XXX/ ITALIACOM.NET XXX

IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; VISTA la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i., Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale e i successivi regolamenti di organizzazione attuativi della stessa; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; VISTA la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7, Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, in particolare l art. 1, comma 6, lettera a), n. 14; VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, e in particolare l art. 84; VISTA la legge della Regione Piemonte 7 gennaio 2001, n. 1 e s.m.i., Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni; VISTA la deliberazione AGCOM n. 173/07/CONS e s.m.i., recante il Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti (di seguito, Regolamento); VISTA la deliberazione AGCOM n. 179/03/CSP, all. A, Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni; VISTA la deliberazione AGCOM n. 73/11/CONS, Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell art. 2, comma 12, lett. G) della legge 14 novembre 1995, n. 481; VISTA la deliberazione AGCOM n. 276/13/CONS, Approvazione delle linee guida relative alla attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche; VISTO l Accordo quadro tra l Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008; VISTA la Convenzione per l esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del Piemonte e il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte data in 17 settembre 2012, e in particolare l art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la deliberazione del Corecom Piemonte del 13 gennaio 2014, n. 4, con la quale, ai sensi dell art. 19, comma 7, del Regolamento e dell Allegato alla deliberazione AGCOM 276/13/CONS, punto III.5.5., il Comitato ha delegato al Dirigente dell Ufficio la definizione delle controversie aventi valore non eccedente i 500,00 euro; VISTA l istanza presentata in data 14.04.14, con cui il signor XXX ha chiesto l intervento del Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte (di seguito, Corecom) per la definizione della controversia in essere con ITALIACOM.NET XXX (di seguito, Italiacom.net), ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento; VISTA la nota del 15.04.14 con cui il Corecom, ha comunicato alle parti, ai sensi dell art. 15 del Regolamento, l avvio di procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della predetta controversia, fissando i termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione; DATO ATTO di ritenersi esaurita la fase istruttoria; VISTA la proposta di decisione del funzionario incaricato dell istruttoria; quanto segue : CONSIDERATO 1. Oggetto della controversia. L istante nei propri scritti difensivi, con riferimento all utenza di telefonia fissa n. XXX rappresenta quanto segue: a) che in data 14.10.2013 il signor XXX aderiva all offerta ULTRATUTTO dell operatore Italiacom.net comprensiva della rete fissa e di internet; b) che l offerta di cui trattasi prevedeva il pagamento anticipato mediante carta di credito della somma di 203,90; c) che parte istante riceveva la fattura n. 6042 del 14.10.2013 di pari importo, non il contratto; d) che in data 23.10.2013 un tecnico Telecom incaricato da Italiacom scollegava dalla centrale telefonica la linea ADSL di parte istante rassicurandola che entro breve tempo il collegamento sarebbe stato ripristinato con il nuovo operatore Italiacom.net; e) che dal 23.10.2013 la linea era sospesa e non veniva più riattivata nonostante i ripetuti solleciti anche a mezzo contestazione scritta trasmessa mediante raccomandata del 14.11.2013; f) che Italiacom.net non provvedeva a comunicare al precedente operatore telefonico Infostrada la cessazione del contratto e pertanto permaneva in capo a parte istante il pagamento del relativo abbonamento Tuttoincluso ; g) che in data 17.12.2013 parte istante introduceva il procedimento di conciliazione avanti l organo scrivente che si concludeva in data 31.03.2014 con una mancata conciliazione;

h) che in data 26.05.2014 il signor XXX informava il presente Corecom che Italiacom.net gli aveva addebitato senza alcuna giustificazione la somma di 391,77 da lui prontamente contestata alla banca e che in data 12.06.2014 lo stesso istante comunicava l avvenuto riaccredito. Sulla base di detta rappresentazione l istante chiede: 1. la restituzione della somma di 203,90 quale importo corrisposto a Italiacom.net all atto della conclusione del contratto come da fattura n. 6042 del 14.10.2013; 2. un indennizzo di 86,73 quale somma corrisposta ad Infostrada in quanto il contratto era ancora attivo. Nulla è stato rappresentato dall operatore, non avendo lo stesso prodotto memorie difensive. 2. Risultanze istruttorie e valutazioni in ordine al caso in esame. A) Sul rito. Preliminarmente, si osserva che l istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall Art. 14 del Regolamento B) Nel merito. B.1 La domanda dell istante di cui al punto 1) risulta essere fondata e va accolta. Dalle risultanze istruttorie è stato accertato che i servizi voce e ADSL sull utenza fissa intestata a parte istante non sono mai stati attivati e, pertanto, in mancanza di prova contraria, la responsabilità esclusiva è da imputarsi alla società Italiacom.net. Si deve rilevare al riguardo che la predetta società non ha addotto alcuna giustificazione in ordina alla mancata attivazione dei servizi informando l istante in ordine alla sussistenza di eventuali impedimenti ostativi. Conseguentemente l organo scrivente reputa che la richiesta di rimborso dei pagamenti effettuati a favore di Italiacom.net per un totale di 203,90 meriti accoglimento perché non può ritenersi fondata la pretesa creditoria vantata dall operatore telefonico in quanto, in assenza di prova contraria, è evidente che non c è stata attivazione dei servizi. B.2 Parimenti la domanda dell istante di cui al punto 2) risulta essere fondata e deve essere accolta. La società Italiacom.net, al momento della stipula del contratto, avrebbe dovuto attivare una proceduta di portabilità con l operatore Infostrada, titolare del precedente contratto di abbonamento di telefonia. Al contrario, in mancanza di prova contraria, la predetta procedura non è mai stata avviata e Infostrada ha continuato ad emettere la fatturazione nei confronti di parte istante pur in assenza di servizi.

Si rileva nel merito come il tecnico incaricato da Italiacom.net e recatosi presso l abitazione del signor XXX scollegasse la linea ADSL attiva fino a quel momento con Infostrada senza che mai siano stati attivati i servizi da parte del nuovo operatore. Pertanto la richiesta di rimborso della somma di 86,73 può trovare accoglimento. C) Sulle spese del procedimento Si ritiene equo liquidare, in favore dell istante, a titolo di rimborso per le spese di procedura, l importo complessivo di Euro 50,00 (cinquanta/00) in considerazione del comportamento complessivo tenuto dalle parti nel corso del procedimento di conciliazione e nella fase di definizione della controversia. Tutto ciò premesso, per i motivi sopraesposti, DETERMINA l accoglimento dell istanza presentata dal signor Pierluigi XXX, residente in XXX, nei confronti di Italiacom.net XXX, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in XXX, il quale operatore è tenuto a: Corrispondere al signor XXX la somma di 203,90 a titolo di rimborso delle somme prelevate da Italiacom.net, non dovute; Corrispondere al signor XXX la somma di 86,73 a titolo di rimborso dell importo versato a Infostrada senza che il servizio fosse attivo; Corrispondere all istante, a titolo di spese di procedura, la somma di 50,00; E fatta salva la facoltà per l utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell eventuale danno subito, come previsto dall at. 19, comma 5 del Regolamento. L operatore è tenuto a comunicare a questo Corecom l avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima. In forza dell art. 19, comma 3 del Regolamento, il presente provvedimento costituisce un ordine dell Autorità ai sensi dell art. 98, comma 11 del d. lgs. 1 agosto 2003, n. 259. Ai sensi dell art. 135, comma 1, lett. B), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell art. 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso. A cura dell Ufficio, la comunicazione alle parti e la pubblicazione del presente atto. VISTO Il Direttore Dott. Domenico Tomatis Il Dirigente Dott. Nicola Princi