NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE



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COMUNE DI SALERANO SUL LAMBRO Provincia di Lodi ALLEGATO 1 PIANO CIMITERIALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE IL TECNICO Studio Tecnico geomm. BORIANI & SIVIERO

Le seguenti norme tecniche combinate con la normativa vigernte, le Ordinanze del Sindaco e le determinazioni del Responsabile del Servizio, costituiscono il quadro di riferimento per l attuazione del Piano Cimiteriale. INDICE Art. 1 - Sepolture private Art. 2 - Durata delle concessioni Art. 3 - Manutenzione Art. 4 - Costruzione dell opera Art. 5 - Accesso ai cimiteri Art. 6 - Autorizzazioni e permessi per le sepolture private e collocazione di ricordi funebri Art. 7 - Responsabilità - Deposito cauzionale Art. 8 - Recinzione aree - Materiali di rifiuto Art. 9 - Introduzione e deposito di materiali Art. 10 - Orario di lavoro Art. 11 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti Art. 12 - Vigilanza Art. 13 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri Art. 14 - Imprese funebri Art. 15 - Divieti Appendice Norme tecniche per la posa dei marmi e le finiture delle sepolture private 2

Art. 1 - Sepolture private 1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l uso di manufatti costruiti dal Comune. 2. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano: a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, etc.); b) sepolture per famiglie e collettività (celle edicole, tombe di famiglia, etc.). 3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all apposito tariffario. 4. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal Regolamento Regionale n. 6/2004 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni. 5. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto - tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio comunale competente, cui è affidata l istruttoria dell atto. 6. Il diritto d uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. 7. Ogni concessione del diritto d uso di manufatti deve risultare da apposito atto contenente l individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l esercizio del diritto d uso. In particolare, l atto di concessione deve indicare: - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili; - la durata; - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie; - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare); - l eventuale restrizione od ampliamento del diritto d uso in riferimento all avvenuta corresponsione della tariffa prevista; - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza. Art. 2 - Durata delle concessioni 1. Le concessioni di cui all articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell art. 25 del Regolamento Regionale n. 6/2004. Art. 3 Manutenzione 1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene. 3

Art. 4 - Costruzione dell opera 1. I manufatti per sepolture per famiglie sono costruiti dal Comune. Resta a carico del concessionario la sollecita presentazione del progetto per la posa dei marmi e delle finiture interne. L esecuzione delle opere relative deve concludersi entro 12 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all assegnazione, pena la decadenza. 2. Qualora la cappella gentilizia non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall effettiva disponibilità e consegna dell area stessa. 3. Per motivi da valutare dal Responsabile dell Ufficio Tecnico può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi. Art. 5 - Accesso ai cimiteri 1. Per l esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell opera di privati imprenditori, a loro libera scelta. 2. Per l esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Responsabile dell Ufficio Tecnico del Comune, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare. 3. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell Ufficio Tecnico del Comune. 4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio comunale competente. 5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili. 6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo. Art. 6 - Autorizzazioni e permessi per le sepolture private e collocazione di ricordi funebri 1. I singoli progetti per la posa dei marmi e le finiture delle sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune e devono rispettare le specifiche contenute nel Regolamento Cimiteriale e nel piano cimiteriale. 2. Nell atto di presentazione del permesso di cui al punto precedente non può variare il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. 3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l esterno del cimitero. 4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero. 4

5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio. 6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d opera, deve essere approvata a norma del primo comma. 7. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale. 8. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale, lapidi, ricordi, e similari. Art. 7 - Responsabilità - Deposito cauzionale 1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell imprenditore cui sono stati affidati i lavori. 2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa la cui entità è fissata in tariffa dal Responsabile dell Ufficio Tecnico a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni. Art. 8 - Recinzione aree Materiali di rifiuto 1. Nella realizzazione di opere per le tombe di famiglia l impresa deve recingere, a regola d arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. 2. È vietato occupare spazi attigui, senza l autorizzazione del Responsabile dell Ufficio Tecnico. 3. I materiali di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche, secondo l orario e l itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate. Art. 9 - Introduzione e deposito di materiali 1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti. 2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario. 3. È vietato attivare sull area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. 4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio. 5

Art. 10 - Orario di lavoro 1. L orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell Ufficio Tecnico. 2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria nonché in occasioni di funerali e/o cerimonie, celebrazioni, ecc. Art. 11 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti 1. Il Responsabile dell Ufficio Tecnico in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali. 2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente. Art. 12 Vigilanza 1. Il Responsabile dell Ufficio Tecnico vigila e controlla che l esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge. 2. L Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale o polizza assicurativa. Art. 13 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri 1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all osservanza delle presenti norme tecniche, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri. 2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto: a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico; b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo; c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza. 3. Al personale suddetto è vietato: a) eseguire, all interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all interno dell orario di lavoro, sia al di fuori di esso; b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte; c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale; d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all attività cimiteriale, sia all interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento; e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri. 6

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dalle presenti norme tecniche costituisce violazione disciplinare. 5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l attività svolta. Art. 14 - Imprese funebri 1. L attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio; 2. L attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con l articolo 31 e seguenti del Regolamento Regionale n. 6/2004. 3. Il comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l autorizzazione all esercizio dell attività funebre. L autorizzazione, rilasciata dal Servizio Polizia Mortuaria, è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività. Art. 15 Divieti 1. È vietato lo svolgimento dell attività funebre negli obitori o all interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali. 2. È fatto divieto inoltre alle imprese funebri: a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all interno dei luoghi di cura e di degenza; b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni; c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato; d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività. 3. I soggetti autorizzati all esercizio di attività funebre non possono: a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie; b) effettuare denuncia della causa di morte (scheda Istat) o accertamento di morte; c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d obbligo la separazione societaria ai sensi dell articolo 9, comma 3, della legge regionale. 7

APPENDICE NORME TECNICHE PER LA POSA DEI MARMI E LE FINITURE DELLE SEPOLTURE PRIVATE 1. Non è soggetta né a concessione né ad autorizzazione comunale la posa, sulle sepolture all'interno dei cimiteri, di lapidi, targhe ed epigrafi che rispettino le norme e le caratteristiche standard prescritte dalle presenti norme tecniche che potranno essere maggiormente dettagliate e specificate con ordinanza sindacale. 2. Nei casi di cui al comma 1, i soggetti interessati o l'impresa da loro incaricata per iscritto presentano in duplice copia all'ufficio una comunicazione di inizio lavori accompagnata da una relazione che descriva le opere da compiersi e dimostri il rispetto delle caratteristiche regolamentari. La relazione deve essere integrata da un disegno in scala delle opere da eseguirsi. La relazione e il disegno anzidetti non necessitano della firma di professionista abilitato. 3. I lavori possono essere avviati alla scadenza del decimo giorno successivo alla presentazione della comunicazione, salvo che l'ufficio entro tale termine non richieda le variazioni necessarie per riportare le opere da compiersi entro i limiti regolamentari. I lavori possono avviarsi anche prima di tale termine qualora l'ufficio ne riconosca la regolarità. 4. Durante l'esecuzione dei lavori il personale a ciò incaricato deve essere in possesso della copia della comunicazione presentata all'ufficio, riportante gli estremi di ricevuta; tale documentazione deve essere mostrata al personale cimiteriale a sua semplice richiesta. 5. Il Sindaco può concedere a enti, associazioni o comitati che ne fanno richiesta, di apporre nei cimiteri iscrizioni a ricordo di cittadini ritenuti meritevoli. 6. Per la realizzazione dei manufatti sono consentiti materiali tradizionali e comunque consoni all'ambiente. Le epigrafi devono essere formulate nel rispetto della dignità del luogo. 7. Le lapidi da porre su sepolture private in terra devono osservare le seguenti misure massime: lunghezza = cm 200 altezza = cm 120 larghezza = per tombe singole cm 100 per tombe doppie cm 200 La misura dell'altezza si intende sempre come massima a partire dal livello del terreno. La lunghezza delle lapidi deve comunque rispettare l'allineamento dato ai viali e alle sepolture preesistenti che possono imporre misure inferiori a quelle di cui sopra. 8. È consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, ritratti, lumi o ceri o statue sulle targhe, lapidi, monumenti funebri, purché decorosi e rispondenti alla severità del luogo. Le statue poste sulle lapidi devono avere un altezza massima calcolata dal piano campagna di cm 175. Nelle gallerie e nelle edicole non possono essere collocati vasi o ceri per terra e non possono essere fissati alle targhe sulla parete cassette o recipienti o altri oggetti che sporgano oltre i 15 cm. Si consente il collocamento di fotografie, purché eseguito in modo da garantire la permanenza nel tempo. 8

9. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego quali portafiori di barattoli di recupero. 9