CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



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Piazza L. Lombarda, 4 23900 Lecco, Italia PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA AZIENDALE PER I DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI LECCO MEDIANTE FORNITURA DI BUONI PASTO. PERIODO 01.06.2015-31.12.2015. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ART. 1 - OGGETTO DELL APPALTO Il presente capitolato detta norme per porre in essere il servizio sostitutivo della mensa aziendale mediante l erogazione di buoni pasto cartacei da utilizzarsi presso esercizi convenzionati direttamente con l appaltatore, provvisti delle prescritte autorizzazioni amministrative oltre che nel rispetto di tutti i requisiti igienici prescritti dalla Legge L affidamento del servizio prevede l erogazione di buoni pasto ai dipendenti della Provincia di Lecco, per una media di quattro giorni settimanali. La spesa complessiva presunta è di 97.350,00= oltre IVA, per la durata contrattuale di mesi 7 con possibilità di ripetizione di 1 anno e precisamente sino al 31/12/2016. La ditta aggiudicataria dovrà altresì, a richiesta dell Ente, fornire buoni pasto a favore di altre categorie di soggetti in servizio presso l Amministrazione (es.: obiettori di coscienza). ART. 2 OFFERTA Il servizio di cui al presente Capitolato viene appaltato con le modalità riportate nel bando di gara, nel disciplinare e in tutti gli altri documenti oggetto di gara. Le modalità di presentazione dell offerta sono descritte nel Disciplinare di gara. Sarà interesse della Ditta concorrente fornire gli elementi conoscitivi che possano consentire alla Commissione giudicante di valutare l offerta tecnica proposta rispetto ai parametri fissati per la valutazione dell offerta tecnica. Qualora dalla documentazione presentata non fosse possibile alla Commissione procedere alla valutazione di tali elementi, non verrà attribuito nessun punto. Nessuna Ditta partecipante avrà diritto a compensi per la presentazione dell offerta e per la partecipazione all appalto. ART. 3 AGGIUDICAZIONE L appalto sarà aggiudicato a favore dell offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell art. 83 del D. Lgs. 163/2006, sulla base dei seguenti elementi: a) offerta economica: da 0 a 40 punti; b) offerta progettuale: da 0 a 60 punti L attribuzione dei punteggi sarà effettuata da parte della Commissione allo scopo nominata, ai sensi dell art. 84 del D. Lgs. citato. Il servizio sarà aggiudicato all impresa che avrà conseguito il punteggio più elevato. In caso di parità di punteggio la fornitura sarà aggiudicata all impresa che avrà conseguito il punteggio più elevato nella valutazione tecnica. I criteri e le modalità di attribuzione dei punteggi sono illustrati nel Disciplinare di gara. ART. 4 - DURATA DELL APPALTO L appalto avrà la durata di mesi 7 con decorrenza 1/06/2015 e sino al 31/12/2015, con facoltà di ripetizione del servizio per 1 ulteriore anno e precisamente dal 1/01/2016 al 31/12/2016. E altresì facoltà dell amministrazione chiedere una proroga del rapporto contrattuale per un periodo di giorni 180 oltre la naturale scadenza contrattuale alle condizioni di cui al presente Capitolato e al prezzo stabilito. La ditta aggiudicataria è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, previste dal contratto.

ART. 5 - PERIODO DI PROVA Per i primi tre mesi di vigenza il servizio si intende soggetto a periodo di prova al fine di consentire all Ente una valutazione dell appalto conferito. Durante tale periodo l Ente potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante semplice preavviso di 10 giorni, da comunicare alla ditta appaltatrice con comunicazione via posta elettronica certificata (pec). Nell eventualità di recesso di cui al comma precedente, alla ditta appaltatrice spetterà il solo corrispettivo del servizio espletato, escluso ogni altro rimborso o indennizzo o pretesa a qualsiasi titolo o ragione. ART. 6 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO Il servizio dovrà essere fornito attraverso una rete di pubblici esercizi, dislocati sul territorio della Provincia di Lecco, nei quali i dipendenti della Provincia di Lecco potranno consumare i pasti. La ditta aggiudicataria dovrà garantire la presenza di almeno 10 esercizi convenzionati o da convenzionare nel Comune capoluogo di Provincia e 2 esercizi convenzionati o da convenzionare prima dell avvio del servizio, in ognuno dei Circondari in cui è suddiviso il territorio della Provincia di Lecco. Il mancato possesso di tale requisito comporterà la non aggiudicazione dell appalto. Almeno 6 degli esercizi convenzionati o da convenzionare dovranno garantire la somministrazione di pasti per persone con intolleranze alimentari riconosciute (es. celiachia) di questi 6 locali 2 dovranno essere ubicati in Lecco e 4 dovranno essere distribuiti tra i sette circondari. La suddivisione del territorio provinciale in 7 Circondari è riportata nell allegato 1 al presente capitolato. Tutti i locali pubblici dovranno essere provvisti dei requisiti previsti dalle vigenti norme in materia. Di norma il servizio riguarda solo il pasto di mezzogiorno (da lunedì a giovedì), fatta salva la possibilità di estendere il servizio anche ad altri giorni della settimana ai dipendenti che, per ragioni di servizio, siano autorizzati dall Ente appaltante. Il numero dei dipendenti interessati alla fruizione del servizio è stimato in 240 unità. ART. 7 VALORE UNITARIO DEL BUONO PASTO In luogo del servizio di mensa aziendale l Amministrazione eroga al proprio personale, avente diritto, un BUONO PASTO del valore facciale pari a 2/3 del presunto costo parametrale di un pasto completo. Il valore facciale unitario del BUONO PASTO è 7,00= ( 10,50 x 2/3). La differenza è a carico del dipendente che la corrisponderà direttamente al ristoratore convenzionato. La cifra di 7,00= sarà il riferimento per l offerta economica e a questa cifra dovrà essere rapportata la percentuale di ribasso in fase di offerta che comunque non può essere inferiore a - 18,45% (sconto convenzione CONSIP attualmente in vigore). ART. 8 - OBBLIGHI DELL APPALTATORE Per la corretta esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, la ditta appaltatrice dovrà: a) consegnare, entro il termine fissato di 10 giorni lavorativi, alla Provincia di Lecco la quantità di buoni pasto che mensilmente verranno ordinati, al valore facciale stabilito. I buoni dovranno recare i nominativi del personale dipendente sulla base delle indicazioni fornite dall ente provinciale. b) ritirare i buoni pasto non utilizzati dai dipendenti entro l anno di competenza e accreditare il relativo importo entro il 30 giugno dell anno successivo; c) garantire che i buoni pasto diano luogo, presso gli esercizi convenzionati, a prestazioni di servizio alternativo di mensa, pari al valore parametrale del buono medesimo; d) fornire l elenco dei locali presso cui i buoni pasto possono essere utilizzati, provvedendo ad aggiornare tale elenco ed avendo la facoltà di modificarlo per effetto della cessazione di convenzioni in essere o della stipula di nuove convenzioni, anche su proposta dei clienti stessi, con preavviso di almeno un mese (Il numero complessivo degli esercizi convenzionati non potrà, durante la durata contrattuale, essere ridotto oltre il 5%); e) garantire la somministrazione dei pasti al personale della Provincia di Lecco, previo ritiro del buono; f) garantire che i pasti anzidetti siano confezionati in misura normale e sufficiente, con cibi

freschi e genuini e che sia prevista un effettiva possibilità di scelta del menù; g) fornire, a richiesta, un elenco periodico dei buoni utilizzati con indicazione dei locali e della data di utilizzo; h) fornire apposito software per la gestione degli ordini e la trasmissione dei dati; i) fornire all Amministrazione copi della polizza assicurativa di cui al successivo art. j) esonerare la Provincia di Lecco da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti tra la ditta appaltatrice ed i pubblici esercizi riguardo alla convenzione stipulata. La ditta aggiudicataria sarà altresì tenuta a richiedere la convenzione con altri punti di ristoro, su richiesta dell Ente, entro un mese dalla ricezione della richiesta e a comunicare alla Provincia le eventuali risoluzioni contrattuali da parte degli esercizi convenzionati, provvedendo alla convenzione di nuovi esercizi ubicati nelle vicinanze di quelli oggetto di risoluzione contrattuale. ART. 9 - MODALITA DI REDAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI BUONI PASTO Il facsimile, i contenuti e la veste tipografica dei Buoni Pasto da rilasciare al dipendente devono essere approvati dalla Provincia di Lecco. Il buono pasto dovrà in ogni caso riportare: a) il CIG di gara b) la ragione sociale e il codice fiscale della società che emette il buono pasto; c) il codice fiscale e la ragione sociale della Provincia di Lecco; d) il termine temporale di utilizzo; e) il valore facciale espresso in valuta corrente; f) essere numerato progressivamente; g) la dicitura il buono pasto non è cumulabile, né cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro, può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall utilizzatore ; h) prevedere uno spazio per l apposizione della data di utilizzo, della firma dell utilizzatore e del timbro presso il quale il buono basto viene utilizzato. I buoni pasto dovranno essere raccolti in un blocchetto mensa a numero variabile, numerati in ordine progressivo, dovrà essere riportato il nominativo del dipendente avente diritto e prevedere un appendice suddivisa in tanti spazi quanti sono i buoni in esso contenuti, della stessa dimensione dei buoni, che consenta la veloce compilazione da parte dell utente relativamente alla data di utilizzo, al nome le locale e alla firma dello stesso. Il Buono pasto sarà, al momento dell utilizzo, datato e sottoscritto in apposito spazio dal dipendente. La ditta aggiudicataria curerà la consegna dei blocchetti mensa, secondo le esigenze dell ente appaltante, su semplice richiesta della Provincia di Lecco. Non saranno riconosciute alla ditta appaltatrice spese relative alla gestione del servizio, ed in particolare, spese di stampa e consegna dei buoni pasto medesimi. L eventuale apposizione di messaggi pubblicitari sul blocchetto mensa contenente i buoni pasto è soggetta a preventiva approvazione da parte dell ente appaltante. ART. 10 - MODALITA D USO DEI BUONI PASTO I dipendenti dell Amministrazione Provinciale di Lecco potranno usufruire dei Buoni per ottenere l erogazione dei pasti, in conformità alle modalità riportate sul Buono Pasto, nei tempi e secondo le modalità legislative e/o contrattuali che regolano il servizio mensa. In particolare il Buono Pasto, utilizzabile solo per fruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale: - non potrà, in nessun caso, essere convertito in denaro o dar diritto a ricevere somme in denaro; - non potrà, in nessun caso, essere utilizzato da persone diverse dai dipendenti della Provincia di Lecco; - non potrà, in nessun caso, essere ceduto o commercializzato; - non è cumulabile; - non potrà, in nessun caso, dare diritto a ricevere beni e/o prestazioni diverse da quelle sopra descritte; - darà diritto a consumare il pasto convenuto, restando a carico dell utilizzatore eventuali ulteriori prestazioni; - darà luogo al rilascio di ricevuta fiscale rilasciata dal ristoratore nei confronti del dipendente, contenente la dicitura Corrispettivo non riscosso per convenzione con la ditta....

ART. 11 - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEI CONTRAENTI La ditta aggiudicataria esonera la Provincia di Lecco da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti con gli esercizi convenzionati. La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto della ditta stessa quanto dall Amministrazione appaltante e suoi dipendenti, in pendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Le parti convengono che ogni rapporto con i ristoratori sarà tenuto solo ed esclusivamente dalla ditta appaltatrice e che la Provincia di Lecco deve ritenersi esclusa da ogni responsabilità al riguardo. La Provincia di Lecco assume l obbligo di indicare ai dipendenti, con ordini di servizio o con altri mezzi, le modalità d uso dei Buoni pasto e di ricorrere, ove necessario, all esercizio dei propri poteri disciplinari nei confronti dei dipendenti che non si attenessero alle disposizioni impartite. Art. 12 - VARIAZIONI DELL APPALTO In seguito a modifiche normative, accordi contrattuali nazionali e/o aziendali, ovvero a sopravvenute ed inderogabili esigenze dell Ente appaltante, lo stesso Ente si riserva la facoltà di chiedere alla ditta appaltatrice di aumentare o diminuire il valore del Buono pasto convenzionato in misura non superiore al 20%, senza che la ditta abbia alcuna pretesa e di diminuire o aumentare l importo di aggiudicazione fino ad un massimo del 20% La ditta appaltatrice, per il fatto di accettare incondizionatamente il presente Capitolato, si obbliga ad applicare sul nuovo valore del buono pasto lo stesso ribasso calcolato percentualmente sul prezzo originario di aggiudicazione. Tale limite non vale per la fornitura di cui all art. 1 comma 3. In caso di riduzione del personale, la ditta aggiudicataria non potrà pretendere alcunché oltre al corrispettivo corrispondente al numero di buoni pasto forniti. ART. 13 PROGETTO Il presente capitolato costituisce il progetto base con il quale l Amministrazione adempie all obbligo di fornire ai propri dipendenti il servizio mensa. Tale servizio sarà reso attraverso la fornitura di buoni pasto nominativi. Sulla base di tale progetto l Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di chiedere all impresa aggiudicataria così come previsto dall art. 57 comma 5) lettera b) del D.Lgs 163/2006 la ripetizione del servizio con modalità analoghe a quelle del contratto inizialmente stipulato. Tale facoltà sarà eventualmente esercitata entro i tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale. ART. 14 - MODALITA DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO Ogni consegna dei buoni sarà accompagnata da fattura riepilogativa riportante il numero totale dei buoni, il totale della spesa; lo sconto applicato e l aliquota IVA nella misura di legge. Il pagamento delle fatture sarà effettuato tramite la Tesoreria dell Ente, a mezzo mandato diretto all impresa, entro 60 giorni dalla verifica della regolarità delle fatture. Il pagamento è subordinato all ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC all accertamento che il beneficiario non è inadempiente all obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per una ammontare complessivo pari ad almeno 10.000,00= (Decreto 18/1/2008 n. 40). L'impresa è tenuta a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento, in difetto di tale notificazione e anche se la variazione fosse pubblicata nei modi di legge, l' Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti. Eventuali penalità, di cui all art. 18 del presente capitolato, verranno riscosse liquidando l importo della fattura detratto degli importi delle penali. ART. 15 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, il pagamento all'impresa cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione del servizio. ART. 16 - GARANZIE ASSICURATIVE

L impresa aggiudicataria è tenuta a stipulare a sue spese - per tutta la durata dell appalto polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazioni per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente appalto, ivi compresi danni, infortuni, rischi igienico-sanitari ed estesa anche al rischio in itinere ai casi di intossicazione da cibo e bevande, malori, furti, rapine, aggressioni ed ogni altra causa in cui dovessero incorrere gli utilizzatori del servizio. I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori a: - RCT: 3.500.000,00= per evento dannoso/sinistro, con il limite di almeno 500.000,00= per persona per sinistro; per rischio igienico sanitario: 2.500.000,00= per sinistro, con il limite di 500.000,00= per persona per sinistro. Copia di tale polizza dovrà essere depositata presso la Provincia di Lecco entro 20 giorni dalla data di aggiudicazione del servizio e comunque prima dell inizio del servizio. ART. 17 - VIGILANZA E CONTROLLO A decorrere dall inizio dell appalto, la ditta appaltatrice dovrà garantire il rispetto degli articoli del presente capitolato e la qualità dei pasti somministrati La ditta si impegna a rilasciare, a richiesta dell Ente appaltante, ogni informazione attinente i Buoni utilizzati, senza che la ditta stessa possa pretendere per tali informazioni costi aggiuntivi, con l obbligo di fornire a richiesta dell Ente copia dei Buoni Pasto utilizzati ART. 18 - INADEMPIMENTO - PENALE - RISOLUZIONE Eventuali inosservanze degli obblighi assunti verranno contestate direttamente alla ditta appaltatrice, la quale si impegna per il ripristino del rispetto delle clausole contrattuali. Per ognuna delle suddette inosservanze sarà applicata una penale di 250,00=. Nel caso di comprovate e gravi infrazioni contestate dall Ente, senza che la ditta si adegui a quanto richiesto, ovvero al reiterato manifestarsi della fattispecie innanzi ipotizzata, dovendosi ritenere tale comportamento assolutamente lesivo e pregiudiziale al buon andamento del rapporto negoziale, l Ente si riserva il diritto di dichiarare risoluto il contratto, con riserva al risarcimento dei danni mediante comunicazione con lettera raccomandata a/r. Per ritardata consegna dei buoni pasto ordinati, anche se imputabile a terzi, la Ditta sarà passibile di una penale pari al 2% da applicarsi per ciascun giorno di ritardo e calcolata sull importo dei buoni pasto non consegnati. Qualora il ritardo dovesse superare i 10 giorni la Provincia di Lecco potrà commissionare ad altra società la fornitura non eseguita e l impresa aggiudicataria sarà tenuta, oltre al pagamento della penale, a rifondere l eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto. Nel caso di errori nella compilazione dei blocchetti dei buoni pasto o nella spedizione degli stessi, l aggiudicatario si impegna ad effettuare una seconda consegna, entro 5 giorni lavorativi dalla rilevazione dell errata consegna, senza addebitare costi aggiuntivi all Amministrazione appaltante, con applicazione della penale del 2% per ogni giorno di ritardo oltre i 5 giorni di tolleranza. L applicazione delle penali sarà deducibile, senza formalità alcuna, dagli importi dovuti per la fornitura dei buoni pasto. Art. 19 - DIVIETO CESSIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E vietato alla ditta aggiudicataria cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio oggetto del presente capitolato, pena l immediata risoluzione del contratto con perdita della cauzione e con diritto alla ripetizione dei danni arrecati, mediante blocco dell eventuale credito corrispondente, fino a definizione della controversia. Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà nulla e priva di effetti nei rapporti con l Ente, salva la facoltà dell Ente stesso di ritenere risoluto il contratto medesimo oltre il risarcimento dei danni. L appaltatore non può sospendere il servizio con propria decisione in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l Ente. La sospensione del servizio unilaterale da parte dell appaltatore costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto. Restano a carico dell appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. Art. 20 - RESPONSABILITA /OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO L aggiudicatario si impegna a rispettare, nell esecuzione delle prestazioni contrattuali, le disposizione di cui al Decreto Legislativo n. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni. L aggiudicatario è responsabile in proprio, in caso di infortuni o di danni arrecati eventualmente alle persone o alla cose, tanto al committente che a terzi, in dipendenza

dell esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto. L aggiudicatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi. L aggiudicatario si impegna altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nel servizio del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni. Qualora l Ente appaltante riscontrasse direttamente o per segnalazione dell Ispettorato del Lavoro, violazione alle disposizioni in materia di obblighi contrattuali verso i propri dipendenti impiegati nel servizio, comunicherà all impresa e se del caso anche all Ispettorato suddetto, l inadempienza accertata e procederà ad una detrazione fino al 20% dell importo contrattuale sui pagamenti ovvero alla sospensione dei pagamenti se la fornitura è stata ultimata, destinando le somme così accantonate a garanzia dell adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti e l impresa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento. ART. 21 OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITA DELL AGGIUDICATARIO L Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi o di regolamenti o di norme tecniche pertinenti alla materia, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone di cui esso si avvale a qualsiasi titolo, sia al personale proprio, di altre Ditte o a terzi, sia a cose a chiunque appartenenti. Tutte le opere ed i materiali che si rendessero comunque occorrenti per la riparazione dei danni in questione saranno a carico dell Appaltatore, e così pure il risarcimento degli eventuali danni consequenziali alla loro esecuzione. La Ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose, conseguenti all espletamento del servizio per il fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori anche esterni, sollevando l ente provinciale da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. ART. 22 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI Il contratto è stipulato ai sensi dell art. 11 del D.Lgs 163/2006. La stipulazione del contratto è subordinata, altresì, all accertamento della mancanza di cause ostative all affidamento dell appalto, come previsto dal D.Lgs 163/2006. L aggiudicatario dovrà procedere alla stipulazione del contratto nella forma pubblica amministrativa entro il termine che gli verrà fissato dall Amministrazione appaltante, consegnando tutti i documenti richiesti. Resta inteso che, mentre l aggiudicatario è vincolato sin dal momento dell aggiudicazione agli obblighi assunti attraverso e per il fatto della presentazione dell offerta, il contratto sarà invece impegnativo per l Amministrazione appaltante solo quando il provvedimento di aggiudicazione sarà dichiarato esecutivo. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto, nessuna esclusa, sono a carico della Ditta appaltatrice. Art. 23 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA L aggiudicatario ha l obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo e di ottemperare, in ogni caso agli obblighi di cui alla D.Lgs. 30 giugno 2006 n.196 Codice in materia di protezione di dati personali. ART. 24 - CAUZIONI Alla Ditta partecipante alla gara è richiesta, in fase di presentazione dell offerta, una cauzione provvisoria nella misura del 2% del prezzo indicato come base d asta. Tale cauzione deve essere costituita secondo le modalità di cui all art. 75 del D.Lgs 163/2006. Per le modalità di prestazione della cauzione provvisoria si rimanda al punto 7, paragrafi A8 e A9 del Disciplinare di gara. Al momento della stipula del contratto l aggiudicatario dovrà costituire garanzia fidejussoria definitiva con le modalità previste dagli art. 75 e 113 del Decreto citato. La cauzione definitiva sarà svincolata solo al termine della durata contrattuale. Per le modalità di prestazione della cauzioni definitiva si rimanda al punto 9 del Disciplinare

di gara. ART. 25 - I.V.A. Si dà atto che le prestazioni del presente capitolato sono soggette ad I.V.A., in base alle disposizioni di legge. ART. 26 - CONTROVERSIE Il domicilio ad ogni effetto di legge viene eletto dai contraenti presso la sede della Provincia di Lecco. In caso di controversie di qualsiasi natura, la competenza, in via esclusiva, spetterà al foro di Lecco. ART. 27 - DISPOSIZIONE FINALE Per quanto non contemplato dal presente capitolato e a completamento delle disposizioni in esso contenute, si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti. ELENCO CIRCONDARI CIRCONDARIO 1: ABBADIA LARIANA, BALLABIO, CIVATE, GALBIATE, LECCO, MALGRATE, MANDELLO DEL LARIO, MORTERONE, OLIVETO LARIO, PESCATE, VALMADRERA. CIRCONDARIO 2: AIRUNO, BRIVIO, CALCO, CERNUSCO, IMBERSAGO, LOMAGNA, MERATE, MONTEVECCHIA, OLGIATE MOLGORA, OSNAGO, PADERNO D ADDA, PEREGO, ROBBIATE, ROVAGNATE, SANTA MARIA HOE, VERDERIO INFERIORE, VERDERIO SUPERIORE CIRCONDARIO 3: ANNONE BRIANZA, BOSISIO PARINI, CESANA BRIANZA, COLLE BRIANZA, COSTA MASNAGA DOLZAGO, ELLO, GARBAGNATE MONASTERO, MOLTENO, OGGIONO, ROGENO, SIRONE, SUELLO CIRCONDARIO 4: BARZAGO, BARZANO, BULCIAGO, CASATENOVO, CASSAGO BRIANZA, CASTELLO BRIANZA, CREMELLA, MISSAGLIA, MONTICELLO BRIANZA, NIBIONNO, SIRTORI, VIGANO BRIANZA CIRCONDARIO 5: BARZIO, CASARGO, CASSINA VALSASSINA, CORTENOVA, CRANDOLA VALSSASSINA, CREMENO, INTROBIO, MARGNO, MOGGIO, PAGNONA, PARLASCO, PASTURO, PREMANA PRIMALUNA, TACENO CIRCONDARIO 6: BELLANO, COLICO, DERVIO, DORIO, ESINO LARIO, INTROZZO, LIERNA, PERLEDO, SUEGLIO TREMENICO, VARENNA, VESTRENO, VENDROGNO CIRCONDARIO 7: CALOZIOCORTE, CARENNO, ERVE, GARLATE, MONTE MARENZO, OLGINATE, TORRE DE BUSI VALGREGHENTINO, VERCURAGO