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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE COMUNE DI BADIA POLEINE PROVINCIA DI ROVIGO C O P I A Comunicata ai Capigruppo Consiliari Il 10/08/2012 Nr. Protocollo 11228 Affissa all'albo Pretorio il 10/08/2012 ADOZIONE REGOLAMENTO D'UO DEI BUONI PATO NR. Progr. 34 Data 06/08/2012 eduta NR. 9 L'anno DUEMILADODICI questo giorno EI del mese di AGOTO alle ore 17:30 convocata con le prescritte modalità, olita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: Cognome e Nome Carica Presente FANTATO GATONE INDACO TROPPA GIANNI VICEINDACO N ROI GIOVANNI AEORE BRUEMINI CLAUDIO AEORE BERTOLAO ANDREA AEORE CAAROTTO IDANA AEORE TOTALE Presenti 5 TOTALE Assenti 1 Assenti Giustificati i signori: TROPPA GIANNI Assenti Non Giustificati i signori: Nessun convocato risulta assente ingiustificato Partecipa il EGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT. MONTEMURRO FRANCECO. In qualità di INDACO, il FANTATO GATONE assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato. Pagina 1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 34 DEL 06/08/2012 OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO D'UO DEI BUONI PATO LA GIUNTA COMUNALE CONIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione comunale mantenere il servizio sostitutivo di mensa attraverso l erogazione di buoni pasto ai dipendenti del comune di Badia Polesine che effettuano rientri pomeridiani, pur nella nelle difficoltà economiche in cui versa l Ente CHE l art. 45, comma 2, del CCNL del 14/09/2000 del comparto Regioni ed Autonomie Locali prevede che possono usufruire del servizio mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti e che la medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario tranne i casi di recupero di debiti orari; CHE, inoltre, l art. 45, comma 4, del CCNL del 14/09/2000 del comparto Regioni ed Autonomie Locali stabilisce che il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del valore nominale del buono pasto. CONIDERATO che con verbale della Commissione Trattante del 19 aprile 2007 è stato definito in 5,29 il valore facciale del buono pasto precedentemente fissato in 7,23 determinandolo nel massimo ammissibile per non costituire benefit assoggettato a ritenute fiscali secondo quanto previsto dall art. 51, comma 2 del TUIR. CHE l importo di 5,29, pari ai 2/3 del costo del buono pasto posto a carico dell Amministrazione comunale, corrisponde di fatto ad un valore complessivo del buono pasto di 7,92. RITENUTO OPPORTUNO al fine di disciplinare e contenere le spese dei buoni pasto adottare un regolamento che ne definisca in modo pedissequo gli aventi diritto e le modalità di utilizzo in conformità a quanto previsto dall art. 46 del CCNL 14.09.2000. VITO il vigente Regolamento sull Ordinamento degli uffici e dei servizi; ACQUIITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 del 18/08/2000 in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal egretario Generale; Ad Unanimità di voti espressi nei modi di legge DELIBERA 1) Per le motivazioni in premessa che si intendono qui riportate, approvare il Regolamento (all. A) sull utilizzo dei buoni pasto; 2) Di dare atto che ogni precedente regolamentazione dei buoni pasto si intende abrogata con effetto 1 luglio 2012. 3) Di trasmettere, per informazione, il presente provvedimento alle R..U., alle OO.. territoriali e a tutti i responsabili di servizio dell'ente

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 34 DEL 06/08/2012 OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO D'UO DEI BUONI PATO COMUNE DI BADIA POLEINE REGOLAMENTO PER IL ERVIZIO OTITUTIVO DI MENA TRAMITE BUONI PATO Art. 1-Principi generali Il Presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti (artt. 45 e 46 del CCNL Enti locali del 14/9/2000 e art. 13 del ccnl 05/04/2006). Il Comune in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato, determinato ed in part-time) il servizio di mensa aziendale. Il servizio di mensa viene erogato nella forma del ticket restaurant (buono pasto). Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati. Dopo la consegna all avente diritto i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l utilizzo impedisce altra erogazione salvo quanto previsto al successivo art. 5. i ha diritto al godimento di un buono-pasto per ogni giornata lavorativa come previsto al successivo art. 3 Il buono pasto può essere utilizzato anche per il godimento dei servizi sostitutivi di mensa. La fruizione del servizio di mensa è regolata dai seguenti principi: è necessario che il lavoratore sia in servizio; è necessario aver prestato l attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3, con una pausa pasto non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. Art. 2-Definizione del servizio sostitutivo di mensa Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi appositamente convenzionati dislocati sul territorio o mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali.. Art. 3-Diritto al servizio mensa Ha il diritto al servizio di mensa, attraverso l attribuzione di un buono pasto per ogni giornata lavorata, il personale dipendente a tempo indeterminato ed a tempo determinato, sia pieno che parziale. Il diritto di usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti nei giorni in cui sono tenuti al rientro pomeridiano (orario di lavoro articolato), purché siano prestate nella giornata almeno 7,30 ore complessive di lavoro, delle quali almeno 2 ore di rientro pomeridiano, con una pausa pasto non inferiore a 30 minuti e non superiore a due ore, usufruendo dell istituto della flessibilità. Il diritto spetta anche in caso di lavoro straordinario, debitamente autorizzato, tranne nei casi di recupero debiti orari, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno 7,30 ore di lavoro e 2 ore di rientro. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a 7,30 ore complessive nella giornata, delle quali almeno 2 ore di rientro pomeridiano. Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione adottati ordinariamente dall Ente. Non concorrono al raggiungimento delle 7,30 ore utili per avere il diritto al buono pasto i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 34 DEL 06/08/2012 Nel caso di dipendenti soggetti a turni di lavoro che, per rilevanti esigenze organizzative sono obbligati a prestare attività lavorativa in fascia oraria distribuita in modo equilibrato attorno all orario in cui solitamente è prevista la pausa pranzo si ha diritto al buono purchè la prestazione effettiva (esclusa la pausa mensa) sia almeno di 6 ore Art. 4-Esclusione dal servizio di mensa Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l intera giornata, comunque l assenza sia giustificata. Art. 5-Valore ed utilizzo del buono pasto Il valore complessivo del buono corrisponde ad 7,92 mentre il valore facciale del buono consegnato ai dipendenti è di 5,29, pari ai 2/3 a carico dell Amministrazione. Il buono pasto: deve essere firmato dal dipendente al momento dell utilizzo; non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro; ha validità fino al 30 aprile dell anno successivo a quello di emanazione; non è assoggettato alle ritenuti previdenziali e fiscali rientrando nel limite di 5,29 previsto dall art. 51c.2 del TUIR. Art.6- Procedura di erogazione dei buoni pasto L erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata entro la seconda settimana del mese successivo a quello di riferimento. I buoni pasto vengono conteggiati da un incaricato del servizio personale G sulla base dei rientri effettuati nel mese di riferimento e risultanti dal cartellino marcatempo corredati da autorizzazione del Responsabile del ettore per quanto riguarda i rientri effettuati per esigenze di servizio e nel limite massimo individuale di 180 ore annue. La consegna viene effettuata da un incaricato del servizio Personale G che provvede alla distribuzione ad ogni dipendente. Art. 7 Personale con qualifica dirigenziale Il egretario comunale ha titolo ad un buono pasto per ogni giornata in cui presta servizio anche nelle ore pomeridiane, escluso il sabato. Non essendovi obbligo di rilevazione delle presenze, l effettiva prestazione dell attività lavorativa anche nelle ore pomeridiane dovrà essere documentata mediante sottoscrizione di specifica attestazione. Art. 8 Disposizioni finali Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa rinvio al Regolamento sull ordinamento degli Uffici e ervizi. I

COMUNE DI BADIA POLEINE PROVINCIA DI ROVIGO PARERI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 34 DEL 06/08/2012 OGGETTO Parere ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000, in ordine alla seguente deliberazione formulata dall'ufficio EGRETERIA: ADOZIONE REGOLAMENTO D'UO DEI BUONI PATO Area Affari Generali In ordine alla regolarità tecnica, si esprime il seguente parere : FAVOREVOLE Addì, 30/07/2012 F.to Dott. Montemurro Francesco

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 34 DEL 06/08/2012 Letto, approvato e sottoscritto. IL INDACO F.to FANTATO GATONE IL EGRETARIO GENERALE F.to DOTT. MONTEMURRO FRANCECO Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'albo comunale il 10/08/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Data 10/08/2012 Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale. L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE F.to MIZZON GIANLUCA Data: L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE MIZZON GIANLUCA La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 21/08/2012 dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 ) sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 ) Data 21/08/2012 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE F.to MIZZON GIANLUCA